Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/12/2025, n. 7796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7796 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07796/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06697/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6697 del 2024, proposto da
GI GU, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Municipio, 84;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria della nullità ai sensi dell’art. 21 septies L. 07.08.90, n. 241 o, in subordine, per l'annullamento:
a) della Determina dal Dirigente l’Area Patrimonio Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio del Comune di Napoli, n. 45 del 31.10.24 con la quale si è disposto lo sgombero ad horas di un’area ubicata in Napoli a vicoletto San Gennaro ai Poveri, foglio 54, particelle 193, 195, 196 e destinata a garage autorimessa;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del ricorrente e, in particolare, della Nota del Dirigente dell’Area Amministrativa Patrimonio Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio del Comune di Napoli p.t. DG/2024/S7987 del 27.06.24 costituente comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 10 bis L. 241/90;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI IA D'IO e uditi nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, premesso di essere titolare di un’attività di autorimessa in Napoli, al vicoletto San Gennaro ai Poveri, chiede accertarsi e dichiararsi la nullità o, in subordine, l’illegittimità, con conseguente annullamento, della determina n. 45/2024, adottata dal competente Dirigente del Comune di Napoli, come meglio precisata in epigrafe, con la quale è stato disposto lo sgombero ad horas dell’area di proprietà comunale destinata a garage autorimessa, sul presupposto della sua abusa occupazione.
1.1 Il ricorrente ha precisato in fatto di aver locato detta area (in Catasto nel foglio 54, particelle 194, 195, 196) in forza della delibera della Giunta comunale autorizzativa alla stipula n. 8/2003 e successivo contratto di locazione del 20 novembre 2004, sottolineando che, da quanto appreso solo in uno all’ordinanza impugnata, detta area è stata interessata da un provvedimento di convalida di sfratto, adottato dal Tribunale di Napoli XI Sez. Civile, in data 15 dicembre 2007, mai notificatogli, in relazione al quale penderebbe ricorso in opposizione, diretto a veder dichiarata la nullità ed inefficacia della convalida.
1.2 A sostegno dell’impugnativa il ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo, con cui lamenta la violazione dell’art. 21 septies l. 241/90 e dell’art. 8, c. 3, c.p.c., la carenza di potere e nullità della disposizione dirigenziale n. 45/2024, oltre alla violazione del giusto procedimento.
In estrema e doverosa sintesi, il deducente, dopo aver rimarcato che l’area per cui è causa andrebbe più correttamente qualificata come bene appartenente al patrimonio disponibile del Comune, ha contestato il potere autoritativo nella specie esercitato dal Comune ex art. 823 cc, finalizzato allo sgombero dell’immobile, in quanto la richiamata disposizione codicistica consente l’esercizio di poteri amministrativi al solo fine della tutela dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dell’Ente, circostanza in tesi non evincibile nel caso di specie.
Seguendo tale prospettazione, pertanto, il provvedimento controverso sarebbe affetto da carenza di potere, secondo i principi di cui all’art. 21 septies L. 241/90, e affetto da nullità assoluta, avendo ad oggetto beni riconducibili al patrimonio disponibile dell’Ente.
Invero, discettandosi di atto adottato “iure privatorum”, il provvedimento di sgombero non potrebbe essere eseguito in forma coattiva dalla pubblica amministrazione, tenuta ad utilizzare gli strumenti del diritto civile e a rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria.
1.3 Il ricorrente ha chiesto, pertanto, all’intestato Tribunale di voler conclusivamente accertare e dichiarare, ex art. 21 septies L. 241/90, la nullità assoluta dell’Ordinanza Dirigenziale n. 45/2024 e l’impossibilità di procedere all’esecuzione coattiva della stessa.
2. Si è costituito per resistere all’avverso ricorso il Comune di Napoli che ha dedotto articolate difese, instando per la reiezione del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 16 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. La presente controversia ha ad oggetto la legittimità dell’ordinanza n. 45/2024, con cui il civico ente ha ordinato al ricorrente, avvalendosi della “autotutela esecutiva”, il rilascio e lo sgombero da persone e cose dell’area di sua proprietà, già locata e destinata a garage autorimessa, onde procedere al suo utilizzo come parcheggio a servizio del campo sportivo comunale.
In limine deve ritenersi correttamente radicata la giurisdizione di questo giudice amministrativo, essendo il provvedimento di sgombero espressione di autotutela ex art. 823 c.c., come evincibile dalla chiara ed espressa destinazione pubblica del bene che ne è oggetto, come più approfonditamente si dirà in seguito ( cfr . Consiglio di Stato, sezione V, n. 1337/2024).
Invero, la contestata ordinanza comunale si fonda, innanzitutto, sulla circostanza di fatto che l’area, pervenuta all’ente a seguito dell’attivazione di procedura espropriativa per pubblica utilità, oltre ad essere inserita tra i beni del patrimonio indisponibile, ha comunque impressa una destinazione pubblica in quanto - come è evincibile dallo stesso contenuto del provvedimento di sgombero, nonché dagli atti ad esso presupposti e conseguenti – essa è inserita in un più ampio piano di riqualificazione dell'impianto sportivo comunale “Campo Sportivo S. Gennaro dei Poveri” alla Sanità (adiacente all’area in oggetto), sulla base del progetto definitivo approvato, volto a migliorare i servizi erogati dall’ente locale alla collettività. A tal fine si è rimarcata l’indizione di una procedura aperta (giusta Determinazione Dirigenziale n° 4 del 29 ottobre 2018) per l’aggiudicazione della concessione in uso del Campo Sportivo ai fini della sua gestione, in uno alle aree di parcheggio esterne all'impianto sportivo, così come individuate negli elaborati progettuali, in cui è inclusa l’area oggetto dell’odierno contenzioso, destinata alla fruizione dell’impianto sportivo.
Dunque, l’affermata appartenenza del bene in questione al patrimonio indisponibile dell’ente locale e la più ampia programmazione schiettamente pubblicistica nella quale il provvedimento controverso è espressamente inserito, inducono a qualificare la pretesa azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio quale interesse legittimo, per cui l’unico contenuto giuridico configurabile in capo al privato ricorrente è quello che si identifica in una pretesa al corretto esercizio del relativo potere da parte della pubblica amministrazione.
Il Comune, infatti, con gli atti gravati, non si è limitato a ordinare il rilascio del bene occupato sine titulo , bensì, rivendicandone l’appartenenza al proprio patrimonio indisponibile, ha specificato che intendeva collocarlo in più ampio quadro di interventi volti a valorizzare l’impianto sportivo comunale, con gestione integrale da parte del nuovo concessionario del servizio (individuato con gara pubblica nella società SSD Spaccanapoli Sporting s.r.l.), oltre a rimarcare la necessità di porre fine ad una situazione di abusiva occupazione di un bene pubblico dalla quale è anche originata un’ingente esposizione debitoria da parte del ricorrente, ammontante ad oltre € 924.311,95 per il protratto indebito godimento del cespite.
Inoltre, va anche soggiunto che a fondamento della determinazione gravata vi è un’evidente ed espressa finalità di ordine pubblicistico, perseguita esercitando la discrezionalità amministrativa di cui l’ente è pacificamente titolare, nella specie legittimamente esercitata asservendo il bene all’uso pubblico, inserendolo in una più ampia strategia di programmazione pubblica, ed azionando correttamente i poteri di autotutela esecutivi dalla legge riconosciutigli per la piena tutela del bene pubblico ( cfr . Cons. Stato, Sez. VII, n. 6560/2024).
7. In conclusione, stante l’infondatezza delle censure svolte, il ricorso è respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AU AL, Presidente
RI IA D'IO, Consigliere, Estensore
NN BA, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IA D'IO | RI AU AL |
IL SEGRETARIO