Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16527-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 3 giugno 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiamata la causa iscritta al n. 16527/2022 R.G.A.C., è presente l'avv. Giacomo
Cuffaro, in sostituzione dell'Avv. Bocina, per SE Di RC, il quale discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare,
delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
L'avv. Cuffaro in particolare evidenzia la sussistenza di una ormai co-
stante giurisprudenza della Cassazione in ordine al riconoscimento della responsabilità dell'Amministrazione comunale anche nell'ipotesi in cui la vittima del sinistro conosca i luoghi.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:25, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16527/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
Di RC SE ( , rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'avv. Renato Bocina ( per procura allega- Email_1
ta all'atto di citazione;
- attore -
E
( ) in persona del Sindaco pro tem- Controparte_1 P.IVA_1
pore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Piaz- CP_1
za Pretoria – Palazzo delle Aquile;
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
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Sezione Terza Civile
zione e difesa, nella contumacia del così provvede: Controparte_1
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempo- Controparte_1
re, al pagamento in favore di Di RC SE della complessiva somma di € 17.131,50, oltre interessi, dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra Di RC
SE e il e condanna quest'ultimo, in per- Controparte_1
sona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite del primo nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano in complessivi
€ 1.869,33, di cui € 176,00 per spese, ed € 1.693,33 per onorari,
oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di Di RC SE e del in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore nella misura del 50% ciascuno;
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, Di RC SE ha chiesto la condanna del CP_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c., dei
[...]
danni – quantificati nella complessiva somma di € 84.964,50 poi emenda-
ta in sede di note conclusive in € 46.141,50 – da lui subiti in dipendenza di un infortunio verificatosi a il giorno 28 novembre 2018, intor- CP_1
no alle ore 9:00 circa, quando l'attore “percorreva a piedi il marciapiede
posto lungo la via Leonardo Da Vinci, più precisamente all'altezza dell'at-
tuale fermata del tram “Michelangelo Castellana”, allorchè, inciampava nel-
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le radici di un albero che fuoriuscivano dal predetto marciapiede, determi-
nandone una sconnessione;
a causa di tale sconnessione del marciapiede
… rovinava a terra”, riportando lesioni personali.
❖❖❖
Tanto premesso, deve preliminarmente essere confermata la contuma-
cia del convenuto ritualmente evocato in giudizio e Controparte_1
non costituitosi.
❖
In punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giu-
risprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve rite-
nersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n. 24529/2009 e n.
20754/2009).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi
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con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.
Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
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cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attore ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, essendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo del 28 novembre 2018 e le condizioni (potenzialmente peri-
colose) del marciapiede di Via Leonardo Da Vinci, a CP_1
E invero, il teste, ha confermato la dinamica Testimone_1
dell'infortunio così come allegato in atto di citazione, precisando che
“Nell'inverno del 2019 (o forse 2018 non ricordo con precisione), verso le
9:30, mi trovavo in Via Romania, una traversa di Via Leonardo da Vinci,
davanti il residence in cui abito e stazionavo lì davanti. Mentre ero lì ho vi-
sto il sig. Di RC, che abita pure nello stesso residence, che camminava
sul marciapiede di fronte il residence e forse stava tornando a casa, im-
provvisamente cadere a causa delle pessime condizioni del marciapiede.
Preciso che su quel marciapiede vi è un albero gigante le cui radici hanno
sollevato i mattoni del marciapiede. La situazione del marciapiede è così da
parecchi anni, anzi oggi è addirittura peggiorata. Il signor Di RC è in-
ciampato propria a causa delle radici dell'albero. Sono accorso in suo aiuto
e ho chiamato il 118 perché era a terra dolorante. Accusava dolori al brac-
cio destro. Non vi era alcun segnale che indicava il dissesto del marciapie-
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de” [cfr. verbale di udienza del 5 dicembre 2023].
La suddetta dichiarazione testimoniale trova, in effetti, riscontro nelle fotografie versate in atti (che, esibite al teste, ha riconosciuto il luogo in esse rappresentato come luogo del sinistro;
cfr. verbale di udienza cit.), raffigu-
ranti lo stato di dissesto del marciapiede di Via Leonardo Da Vinci, a Pa-
lermo [cfr. produzione di parte attrice].
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombe-
va l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata CP_1
manutenzione del marciapiede, esponendo gli utenti ad una situazione insidiosa. Non v'è infatti prova che le anomalie del marciapiede si fossero prodotte in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole pro-
gramma di controllo da parte della P.A. Anzi, al contrario dall'istruttoria espletata è risultato che “La situazione del marciapiede è così da parecchi
anni, anzi oggi è addirittura peggiorata” [cfr. verbale di udienza, cit.].
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Né d'altra parte è possibile ascrivere la responsabilità dell'evento all'attore per il solo fatto che lo stesso, abitando nella medesima via dove si è verificato l'incidente e conoscendo le condizioni del marciapiede in questione, avrebbe potuto evitare l'evento lesivo. La circostanza che il danneggiato risieda nelle vicinanze del luogo ove è avvenuto il sinistro non pone, infatti, una presunzione di conoscenza a suo carico (ex pluri-
mis, Cass. civ., VI, 14 giugno 2016 n. 12174) e non sarebbe comunque sufficiente, di per sé sola, a esimere la P.A. dall'obbligo di manutenzione sulla stessa gravante.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni
(“lussazione gomito dx e frattura del capitello radiale omolaterale”) refertate all'attore presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia – Cer-
vello di [cfr. relazione del C.T.U. dott.ssa , pag. 7]. CP_1 Persona_1
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
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rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni di visibilità
esistenti al momento del fatto (erano 9:00 del mattino e “non pioveva”, cfr.
verbale di udienza cit.) dell'ampiezza del marciapiede e della collocazione del dissesto [cfr. fotografie, produzione parte attrice] e del fatto che l'attore stava procedendo a piedi in un tratto di strada, comunque, a lui noto (“… da-
vanti il residence in cui abito e stazionavo lì davanti. Mentre ero lì ho visto il
sig. Di RC, che abita pure nello stesso residence …”, che inoltre “Il dis-
sesto è percepibile da vicino e il marciapiede è abbastanza largo. Quel
giorno non pioveva” (come dichiarato dal teste;
cfr. verbale di udien- Tes_1
za cit.) e quindi ad una velocità assai ridotta, avendo pertanto la possibilità
– con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque es-
sere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte
Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia ed evitare la ca-
duta, deve essere individuato un concorso di responsabilità di Di RC
SE in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura
40%.
In proposito è opportuno evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa
del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
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duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprietario della stra- Controparte_1
da teatro del sinistro) va condannato risarcire l'attore dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 60% della lo-
ro entità.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 28 novembre 2018
hanno provocato a Di RC SE una inabilità temporanea parziale di ulteriori 70 giorni (di cui 30 giorni al 75% delle attitudini del soggetto,
20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%) e, infine, un danno biologico perma-
nente pari al 11% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) [relazione cit., pagg. 8].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, re-
cante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuisco-
no che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
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all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
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centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
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Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attore, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 11% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (74 anni), la somma complessiva di €
24.240,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €
3.470,36, da moltiplicare per il grado di invalidità (11) e per il coefficiente
(0,635) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non può invece essere accolta un'autonoma voce di risarcimento per il danno morale. Invero “Il giudice che determini l'entità del danno servendo-
si delle tabelle milanesi (il cui valore del punto comprenda la liquidazione
del danno morale) ha in realtà già tenuto - sia pur implicitamente - conto,
avuto riguardo agli importi in concreto liquidati, sia del danno biologico che
del danno morale (ex multis cfr. da ultimo Cass. 17/02/2023, n. 5119).
Il ricorso alle presunzioni per accertare in concreto e non in astratto la ri-
correnza del danno morale è direttamente proporzionale alla entità ed al
tipo di lesioni, "attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di si-
gnificativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di de-
bordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente
tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale
accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle con-
seguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, se-
condo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le
conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misura-
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bili sul terreno del c.d. danno morale" (cfr. Cass. 03/03/2023, n. 6444)”
(Cass. civ., III, Ord. 20/7/2023, n. 21630).
Nel caso in esame invero l'attore non ha dato prova di alcun elemento da cui presumere la presenza di “fatti lesivi di significativa ed elevata gra-
vità [idonei] a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devasta-
zione della vita psicologica individuale" tali da giustificare il riconoscimen-
to anche di un'autonoma voce di risarcimento per danno morale essendo-
si limitato a lamentare una “sensazioni di dolore, abbattimento morale e
disagio interiore”.
Occorre, peraltro, considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già
contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggetti-
va.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 4.312,50 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 28.552,50, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da Di RC SE
in conseguenza dell'incidente.
Occorre considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già contem-
plano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale pondera-
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to per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.
Non può invece essere accordato a Di RC SE il risarcimento del danno patrimoniale (nella chiesta misura di € 500,00). Invero, risul-
tano in atti prodotti soltanto due scontrini (uno di € 7,40 e l'altro di €
1,44) dai quali, peraltro, non è possibile desumere la riferibilità all'evento traumatico del 28 novembre 2018 atteso che negli stessi è genericamente indicato “farmaco” e “ticket”.
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attore a causa dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, deve essere limitato al solo danno non patrimoniale e ammonta ad € 28.552,50.
Per stabilire l'importo dovuto dall'Ente convenuto bisogna operare una riduzione della predetta somma alla misura del 40%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 17.131,50 per il danno non patrimoniale.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale
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le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza
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n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a Di RC SE - al cui pagamento deve essere condanna-
to il – ammonta ad € 17.131,50, oltre interessi, da Controparte_1
calcolarsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Va ancora osservato che “la reciproca soccombenza che giustifica la
possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione
delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata
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sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che
si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in
ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allor-
ché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni
e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia mera-
mente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”
(Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n.
281/2015, n. 21684/2013 e 22381/2009).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in parti-
colare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare assai inferiore
(€ 17.131,50) rispetto a quello richiesto in citazione (€
84.964,50/46.141,50), appare equo a questo giudice compensare in ra-
gione di 1/3 le spese processuali tra le parti e condannare il CP_1
al pagamento dei restanti 2/3.
[...]
Il compenso professionale al difensore viene liquidato – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in con-
siderazione del grado di complessità della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo
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di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
In considerazione, infine, della discrepanza tra la percentuale di danno biologico allegata da Di RC SE (21%) e quella effettivamente ri-
conosciuta in questa sede (11%), le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attore – vanno poste, in via definitiva, per 1/2 a carico dello stesso attore e per 1/2 a carico del Controparte_1
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Così deciso a Palermo, il 3 giugno 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
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