Sentenza 13 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/10/2022, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 01590/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Marcello Clarich, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Regione Puglia, Regione Puglia, Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sez. Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Arpa Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente, Arpa Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente, Dap Taranto, Azienda Sanitaria Locale di Taranto, non costituiti in giudizio;
Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lelio Palazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
Commissario Straor. Interventi Urgenti Bonifica Ambient. e Riqualif. di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Planeta Studio Associato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 124 del 26 maggio 2017, recante “Art. 242, comma 4 D. Lgs. 152/06 – Comune di Statte, aree comunali esterne al SIN di Taranto – approvazione dell'analisi di rischio”;
- atto di determinazione n. 7 del 29 gennaio 2013 del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regiona Puglia, recante approvazione del piano di caratterizzazione dell'area vasta nel territorio comunale di Statte esterna al sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto;
- nota della Regione Puglia n. 31 del 9 maggio 2014 recante, fra l'altro, riassunto degli esiti della riunione presso l'ARPA del 24 aprile 2014 e condivisione di un programma di campionamento, con la prescrizione, da parte dell'Agenzia, di condividere con la Regione un elaborato riportante i punti di indagine;
- nota della Regione Puglia n. 4428 del 26 maggio 2014, recante l'invito al Comune di Statte a dar seguito alla prescrizione di ARPA Puglia come formulata nella riunione del 24 aprile 2014;
- nota del Comune di Statte n. 19947/TEC del 29 agosto 2015, in uno con gli atti e i documenti ivi trasmessi;
- nota n. 7117 della Regione Puglia del 10 settembre 2014, recante
convocazione della conferenza di servizi per la valutazione della distribuzione dei punti di campionamento;
- nota n. 2813/TC del Comune di Statte del 24 febbraio 2015, recante gli esiti della caratterizzazione, nonché una prima modellazione del rischio;
- nota della Regione Puglia n. 3122 del 24 marzo 2015, recante convocazione della conferenza di servizi del 14 aprile 2015;
- verbale della conferenza di servizi del 14 aprile 2015;
- nota della Regione Puglia n. 3795 del 17 aprile 2015;
- nota del Comune di Statte n. 8551 del 29 maggio 2015;
- nota della Regione Puglia n. 5987 del 19 giugno 2015;
- nota n. 091 del 5 gennaio 2016 del Comune di Statte, recante la trasmissione dell'analisi di rischio, in uno con il documento di analisi di rischio e con ciascuno dei suoi allegati;
- verbale della conferenza di servizi del 16 febbraio 2016;
- nota 3312/TC del Comune di Statte del 23 febbraio 2016, recante richiesta di convocazione di un nuovo tavolo tecnico su taluni aspetti relativi all'impostazione dell'analisi di rischio;
- verbale della conferenza di servizi del 26 aprile 2016;
- nota n. 2850 del Comune di Statte del 20 febbraio 2017, in uno con l'intera documentazione relativa alla modellazione del rischio ivi allegata e con l'intero fascicolo redatto da Planeta Studio Associato come acquisito al protocollo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia n.
2203 del 22 febbraio 2017 (relazione, tabelle, figure e allegati);
- verbale della conferenza di servizi del 28 marzo 2017;
- nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, e con riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA il 27\6\2018 :
- note di ARPA Puglia DAP TA prot. n. 55733-170 del 6 ottobre 2015 e n. 74048 del 17 dicembre 2015, con le quali sono stati validati gli esiti del piano di caratterizzazione redatto dal Comune di Statte;
- verbale della riunione della conferenza di servizi del 3 novembre 2017 ed eventuali provvedimenti conseguenti;
- documento del Comune di Statte di rielaborazione dell'analisi di rischio del 29 novembre 2017;
- parere di ARPA Puglia DAP TA prot. n. 5438 del 26 gennaio 2018, con il quale è stata validata l'analisi di rischio rimodulata dal Comune di Statte in seguito all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2879/2017 del 7 luglio 2017, resa nel giudizio n. r.g. 4191/2017;
- parere di ARPA Puglia DAP TA prot. 5038 del 26 gennaio 2018 (rispetto al quale è stata formulata istanza di accesso dalla ricorrente, ma che non ha formato oggetto di ostensione avendo l'Amministrazione provinciale dichiarato che tale atto non risulta acquisito al fascicolo istruttorio);
- verbale della riunione della conferenza di servizi del 13 febbraio 2018 ed eventuali provvedimenti conseguenti;
- nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.6 gennaio 2018 (rispetto al quale è stata formulata istanza di accesso dalla ricorrente, ma che non ha formato oggetto di ostensione avendo l'Amministrazione provinciale dichiarato che tale atto non risulta acquisito al fascicolo istruttorio);
- verbale della riunione della conferenza di servizi del 13 febbraio 2018 ed eventuali provvedimenti conseguenti;
- nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.
nel giudizio incardinato per la declaratoria di nullità e l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:
- determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 124 del 26 maggio 2017, recante “Art. 242, comma 4 D. Lgs. 152/06 – Comune di Statte, aree comunali esterne al SIN di Taranto – approvazione dell'analisi di rischio”;
- atto di determinazione n. 7 del 29 gennaio 2013 del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, recante approvazione del piano di caratterizzazione dell'area vasta nel territorio comunale di Statte esterna al sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto;
- nota della Regione Puglia n. 31 del 9 maggio 2014 recante, fra l'altro, riassunto degli esiti della riunione presso l'ARPA del 24 aprile 2014 e condivisione di un programma di campionamento, con la prescrizione, da parte dell'Agenzia, di condividere con la Regione un elaborato riportante i punti di indagine;
- nota della Regione Puglia n. 4428 del 26 maggio 2014, recante l'invito al Comune di Statte a dar seguito alla prescrizione di ARPA Puglia come formulata nella riunione del 24 aprile 2014;
- nota del Comune di Statte n. 19947/TEC del 29 agosto 2015, in uno con gli atti e i documenti ivi trasmessi;
- nota n. 7117 della Regione Puglia del 10 settembre 2014, recante convocazione della conferenza di servizi per la valutazione della distribuzione dei punti di campionamento;
- nota n. 2813/TC del Comune di Statte del 24 febbraio 2015, recante gli esiti della caratterizzazione, nonché una prima modellazione del rischio;
- nota della Regione Puglia n. 3122 del 24 marzo 2015, recante convocazione della conferenza di servizi del 14 aprile 2015;
- verbale della conferenza di servizi del 14 aprile 2015;
- nota della Regione Puglia n. 3795 del 17 aprile 2015;
- nota del Comune di Statte n. 8551 del 29 maggio 2015;
- nota della Regione Puglia n. 5987 del 19 giugno 2015;
- nota n. 091 del 5 gennaio 2016 del Comune di Statte, recante la trasmissione dell'analisi di rischio, in uno con il documento di analisi di rischio e con ciascuno dei suoi allegati;
- verbale della conferenza di servizi del 16 febbraio 2016;
- nota 3312/TC del Comune di Statte del 23 febbraio 2016, recante richiesta di convocazione di un nuovo tavolo tecnico su taluni aspetti relativi all'impostazione dell'analisi di rischio;
- verbale della conferenza di servizi del 26 aprile 2016;
- nota n. 2850 del Comune di Statte del 20 febbraio 2017, in uno con l'intera documentazione relativa alla modellazione del rischio ivi allegata e con l'intero fascicolo redatto da Planeta Studio Associato come acquisito al protocollo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia n. 2203 del 22 febbraio 2017 (relazione, tabelle, figure e allegati);
- verbale della conferenza di servizi del 28 marzo 2017;
- nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, e con riserva di motivi aggiunti.6 gennaio 2018 (rispetto al quale è stata formulata istanza di accesso dalla ricorrente, ma che non ha formato oggetto di ostensione avendo l'Amministrazione provinciale dichiarato che tale atto non risulta acquisito al fascicolo istruttorio);
- verbale della riunione della conferenza di servizi del 13 febbraio 2018 ed eventuali provvedimenti conseguenti;
- nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.
nel giudizio incardinato per la declaratoria di nullità e l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:
- determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 124 del 26 maggio 2017, recante “Art. 242, comma 4 D. Lgs. 152/06 – Comune di Statte, aree comunali esterne al SIN di Taranto – approvazione dell'analisi di rischio”;
- atto di determinazione n. 7 del 29 gennaio 2013 del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, recante approvazione del piano di caratterizzazione dell'area vasta nel territorio comunale di Statte esterna al sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto;
- nota della Regione Puglia n. 31 del 9 maggio 2014 recante, fra l'altro, riassunto degli esiti della riunione presso l'ARPA del 24 aprile 2014 e condivisione di un programma di campionamento, con la prescrizione, da parte dell'Agenzia, di condividere con la Regione un elaborato riportante i punti di indagine;
- nota della Regione Puglia n. 4428 del 26 maggio 2014, recante l'invito al Comune di Statte a dar seguito alla prescrizione di ARPA Puglia come formulata nella riunione del 24 aprile 2014;
- nota del Comune di Statte n. 19947/TEC del 29 agosto 2015, in uno con gli atti e i documenti ivi trasmessi;
- nota n. 7117 della Regione Puglia del 10 settembre 2014, recante convocazione della conferenza di servizi per la valutazione della distribuzione dei punti di campionamento;
- nota n. 2813/TC del Comune di Statte del 24 febbraio 2015, recante gli esiti della caratterizzazione, nonché una prima modellazione del rischio;
- nota della Regione Puglia n. 3122 del 24 marzo 2015, recante convocazione della conferenza di servizi del 14 aprile 2015;
- verbale della conferenza di servizi del 14 aprile 2015;
- nota della Regione Puglia n. 3795 del 17 aprile 2015;
- nota del Comune di Statte n. 8551 del 29 maggio 2015;
- nota della Regione Puglia n. 5987 del 19 giugno 2015;
- nota n. 091 del 5 gennaio 2016 del Comune di Statte, recante la trasmissione dell'analisi di rischio, in uno con il documento di analisi di rischio e con ciascuno dei suoi allegati;
- verbale della conferenza di servizi del 16 febbraio 2016;
- nota 3312/TC del Comune di Statte del 23 febbraio 2016, recante richiesta di convocazione di un nuovo tavolo tecnico su taluni aspetti relativi all'impostazione dell'analisi di rischio;
- verbale della conferenza di servizi del 26 aprile 2016;
- nota n. 2850 del Comune di Statte del 20 febbraio 2017, in uno con l'intera documentazione relativa alla modellazione del rischio ivi allegata e con l'intero fascicolo redatto da Planeta Studio Associato come acquisito al protocollo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia n. 2203 del 22 febbraio 2017 (relazione, tabelle, figure e allegati);
- verbale della conferenza di servizi del 28 marzo 2017;
- nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, e con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Statte e di Provincia di Taranto e di Commissario Straor. Interventi Urgenti Bonifica Ambient. e Riqualif. di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame ILVA s.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
Violazione artt. 3 ss. ,14 ss. della L. 241/90, nonché degli artt. 191 ss. T.F.U.E. e 242 ss. del D.Lgs. 152/2006, nonché violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria;
Violazione artt. 1 ss. D.L: 61/2013, 12 ss. D.L. 101/2013, 1 ss. del D.L.1/2015, 1 ss. del D.L. 191/2015, nonché del DPCM 14.3.2014; violazione artt. 242 ss. del D.Lgs 152/06; eccesso di potere per travisamento, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione;
Nullità per difetto di attribuzione e incompetenza, violazione di legge sotto altro profilo, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Statte, la Provincia di Taranto, e il Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica Ambientale di Taranto, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
In particolare ILVA ha impugnato l’atto di approvazione da parte della Regione Puglia dell’analisi di rischio effettuata dal Comune di Statte nell’ambito della c.d. Area Vasta, nella quale veniva evidenziato un elevato livello di contaminazione rispetto ai parametri previsti per le aree agricole dalla tabella annessa al Codice dell’ambiente, rappresentando, soprattutto, la destinazione industriale, anziché agricola, delle aree in questione, anche alla stregua del pronunciamento cautelare del Consiglio di Stato (ordinanza 2879/2017).
Il Comune di Statte, ottemperando alla predetta ordinanza del Consiglio di Stato, ha quindi avviato nuovo procedimento di analisi del rischio sul presupposto della destinazione industriale delle aree, rappresentando infine che, allo stato, la Regione Puglia non aveva ancora provveduto ad approvare la nuova analisi di rischio.
Tale provvedimento è stato impugnato da ILVA per mera cautela processuale, con ricorso per motivi aggiunti, deducendo vizi in via derivata nonché autonomi.
All’udienza del 22 settembre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ed invero, la difesa della ricorrente con la memoria depositata in data 11.7.2022, ha rappresentato il venir meno dell’interesse al ricorso, in quanto l’oggetto del provvedimento regionale di approvazione è stato nel frattempo modificato e non risultando peraltro a tutt’oggi mai approvata dalla Regione la nuova analisi di rischio elaborata dal Comune di Statte sulla base dei nuovi parametri.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono ragioni equitative per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO