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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 07/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 88/2024 R.G. appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Felice Parte_1
Egidio, giusta mandato allegato al ricorso di appello, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
1 E
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno, corso V.
Emanuele n. 58;
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: reinserimento in GPS (Graduatoria Provinciale
Supplenti) – classe A027.
Appello avverso la sentenza n. 323/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: disporre il reinserimento nella GPS del personale docente per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 con classe di concorso
A027, vinte le spese.
Per il : rigettare l'appello, con rivalsa di spese. CP_1
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/07/2023 , premesso che Parte_1
era inserito nelle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo (GPS) per il biennio
2022/2023 e 2023/2024; che otteneva una supplenza presso il Liceo
“ di Salerno per l'insegnamento di matematica e fisica dal CP_2
05/05/2023 al 29/05/2023 per n. 18 ore;
che con nota prot. n. 0010600 del
29/05/2023 il Dirigente Scolastico comunicava che la laurea in ingegneria non costituiva valido titolo per la classe A027 e disponeva l'esclusione dalla graduatoria;
che inoltre non veniva erogata la retribuzione per la supplenza già espletata in detto Istituto;
che l'esclusione dalla GPS per la classe A027 era illegittima e che in ogni caso spettava la retribuzione per la prestazione di fatto resa ai sensi dell'art. 2126 cod civ;
tanto premesso,
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo il reinserimento nelle GPS e il pagamento della retribuzione per i giorni di supplenza espletati.
Nel costituirsi in giudizio il confutava le avverse pretese in fatto CP_1
e in diritto, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Liceo non si costituiva. CP_2
3 Con sentenza depositata in data 16/02/2024 il Giudice di primo grado rigettava la domanda di reinserimento nelle GPS e accoglieva invece la pretesa inerente il pagamento della retribuzione dei giorni di supplenza.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 04/03/2024.
L'appellante ribadiva il diritto al reinserimento nelle GPS, richiamando le pronunzie del Giudice amministrativo intervenute in materia. Concludeva
per la parziale riforma della sentenza impugnata.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
25/03/2024, il appellato deduceva l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza del gravame, osservando che il lavoratore non aveva chiesto la disapplicazione del DPR n. 19/2016 nel ricorso introduttivo ed aveva formulato in secondo grado deduzioni e domande nuove.
Non si costituiva il . Controparte_2
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che il , già contumace in Controparte_2
primo grado, non si è costituito neppure in appello, malgrado la notifica
4 del gravame e del decreto di fissazione di udienza contenente anche l'avviso della trattazione della controversia con le modalità di cui all'art
127 ter cpc.
La notifica dell'appello è stata effettuata sia alla pec dell'Avvocatura dello
Stato sia alla pec dell'Istituto scolastico in data 13/03/2024, come documentato in fascicolo dalla parte appellante.
Va dunque dichiarata la contumacia del Liceo.
Giova altresì precisare che "in presenza di un atto con cui il dirigente
scolastico abbia rettificato un punteggio già attribuito ovvero depennato
un insegnante dalle graduatorie di istituto, atti inerenti a vicende del
rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano
paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda
solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione
nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di
docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura
concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di
un rapporto di pubblico impiego" (Cass., Sez. Un., n. 22693 del 20 luglio
2022).
5 “In materia di graduatorie del personale scolastico la giurisdizione del
giudice amministrativo deve intendersi limitata alla sola conoscenza di
profili di illegittimità degli atti ministeriali (decreti/ordinanze) che
disciplinano la loro formazione, ove questi siano in grado di ledere in via
immediata la sfera giuridica dei privati, rientrando nella giurisdizione
ordinaria le rimanenti questioni relative alla costituzione e alla gestione
degli anzidetti elenchi graduati, nell'ambito delle quali a venire in rilievo
sono dei poteri di natura privatistica esercitati dalla p.a. con funzioni
proprie del datore di lavoro” (ex multis: Cass., Sez. Un., ord. n.
17123/2019 e n. 22693/2022; Cons. Stato, Sez. VII, sent. nn. 1461/2022,
1543/2022, 2048/2022, 4070/2022, 9698/2022).
Sussiste pertanto la giurisdizione del Giudice del lavoro con riferimento alla pretesa qui azionata.
Passando al merito, l'appello è fondato.
Costituisce circostanza pacifica in giudizio che il fosse iscritto nelle Pt_1
GPS per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 per la classe A027 (matematica e fisica) come laureato in ingegneria, essendo in possesso di due lauree
(“Ingegneria Civile ed Ambientale” e “Ingegneria della Sicurezza”).
6 I” con decreto n. 0010600 del Controparte_2
29/05/2023 ha disposto la esclusione del dalle predette GPS, in Pt_1
quanto “la laurea dichiarata in domanda dal docente non è titolo di accesso alla Cdc A027”.
In effetti, la Tabella A di cui al DPR n. 19/2016, pubblicato sul supplemento n. 5/L alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22/02/2016, non contempla la laurea in ingegneria fra i titoli che consentono di insegnare le materie di cui alla classe A027.
Le disposizioni di tale Tabella e del predetto DPR sono state recepite dal primo giudice, che ha rigettato in parte qua la domanda avanzata dal
. Pt_1
Nel proporre il gravame, il lavoratore ha invocato le sentenze del TAR
intervenute in materia (risalenti agli anni 2022, 2023 e 2024), secondo cui appare illogica la esclusione dei laureati in ingegneria dall'insegnamento delle materie di matematica e fisica di cui alla classe A027.
A fonte di tali deduzioni, il ha eccepito la violazione del divieto CP_1
di novum in appello.
Tale eccezione non può essere accolta, in quanto il predetto divieto è
temperato dal fondamentale principio iura novit curia.
7 “L'applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all'art. 113,
comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una
diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite,
nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche
applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo
porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli
erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in
immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui
all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice
pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle
parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero
decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non
sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da
quello domandato” (Cass. n. 5832/2021, n. 8645/2018).
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo il ha dedotto chiaramente Pt_1
di avere diritto al reinserimento nelle GPS, e in merito a tale domanda il si è difeso e successivamente il Tribunale si è pronunziato. CP_1
Nessun dubbio sorge pertanto circa il contenuto della pretesa azionata dal lavoratore, né sussisteva alcun dubbio in prime cure.
8 Non rileva la circostanza che il ricorrente non abbia chiesto espressamente la disapplicazione del DPR n. 19/2016.
Le previsioni di cui al predetto DPR e il contenuto della correlata Tabella
A circa le classi di insegnamento, infatti, costituivano già in primo grado pacificamente il motivo addotto dal Dirigente Scolastico per l'esclusione il dalla graduatoria e altresì lo specifico oggetto del contendere fra le Pt_1
parti.
La erroneità della Tabella A è stata anche espressamente rilevata dal lavoratore, il quale ha dedotto che “con nota prot.n.0010600 del
29/05/2023, il predetto Dirigente Scolastico ha erroneamente ritenuto che la laurea dichiarata in domanda dal docente non sarebbe titolo di accesso alla Cdc A027 e, sulla base di tale erroneo presupposto, ha decretato la Sua
illegittima/illecita esclusione dalla rispettiva graduatoria A027” (v. pag. 3
del ricorso di primo grado).
Malgrado l'assenza di una esplicita richiesta di disapplicazione del DPR e di detta Tabella, il diritto al reinserimento nelle GPS è stato fatto valere davanti al Tribunale anche sulla scorta della già avvenuta regolare assegnazione delle supplenze - in periodi anteriori a quelli oggetto di lite,
9 per la classe A027 e sempre con la laurea in ingegneria - senza alcuna contestazione di sorta ad opera dell'Amministrazione.
I fatti allegati dal lavoratore e le domande proposte, quindi, erano chiari e sono stati oggetto delle difese del davanti al Tribunale. CP_1
In secondo grado l'appellante ha invocato, a sostegno della medesima pretesa, i precedenti giurisprudenziali in materia (sentenze del TAR
Lazio); tali allegazioni non solo sono pertinenti rispetto all'oggetto del contendere, ma non comportano alcuna modifica dei fatti o del petitum.
Essi inoltre costituiscono elementi che il giudicante è tenuto comunque a valutare, in base al principio iura novit curia sancito dalle decisioni della
S.C. sopra già riportate.
Non si ravvisa pertanto la violazione eccepita dal in questo CP_1
grado.
Rientra inoltre nell'ambito dei poteri del giudice ordinario la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi.
“Il giudice ordinario ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo
riscontrato illegittimo, cioè di non tenere conto degli effetti da esso
prodotti, e di decidere la controversia tamquam non esset. Vale a dire che
l'esistenza, o la mera eventualità, di un giudizio amministrativo tra un
10 privato e una Pubblica Amministrazione, vertente sulla legittimità di un
certo provvedimento amministrativo, non preclude affatto, di per sé
(proprio ai sensi dell'art. 5, l. n. 2248 del 1865), il potere del giudice
ordinario di esaminare incidentalmente, ai fini della sua eventuale non
applicazione, quel provvedimento amministrativo, che sia presupposto da
altro atto lesivo di diritto soggettivo” (TAR Roma, sez. II, n. 13898/2019).
Si è invero affermato che, di fronte ad un atto amministrativo illegittimo,
sussiste la cd “doppia tutela o tutela concorrente”, in quanto il lavoratore può chiedere al giudice amministrativo l'annullamento degli atti di macro-
organizzazione che in via riflessa incidono sul rapporto, e può anche chiedere al giudice ordinario l'accertamento del diritto tramite la disapplicazione dell'atto di macro-organizzazione (Cass. SSUU ord. n.
26799/2008 e n. 6220/2003; Cass. sez. lav. n. 3252/2003).
Il giudice ordinario, avendo la giurisdizione sul singolo atto di gestione del rapporto di lavoro, può disapplicare l'atto presupposto produttivo di effetti sul rapporto stesso (Cass. SSUU n. 6058/2009, n. 3677/2009).
Tanto chiarito, la domanda di reinserimento nelle GPS va accolta.
11 La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittimo il DPR n. 19/2016
nella parte in cui non consente di includere anche i laureati in ingegneria nella classe A027 per l'insegnamento di matematica e fisica.
In particolare, il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n. 3978 del
02/05/2024, ha affermato che:
- “La preclusione per i laureati in ingegneria di insegnare nella classe di
concorso A027 derivava dal DPR n. 19/2016 (Tab. A) prima ancora di
essere ripresa dall'O.M. n. 60/2020, ma la previsione escludente di cui al
DPR 19/2016 è stata annullata, in parte qua, dal TAR del Lazio con
sentenza n. 6360/2022 (passata in giudicato non essendo stata appellata
dall'amministrazione), ed è pertanto venuta meno (con valenza erga
omnes) la disposizione che impediva all'appellato di essere inserito nelle
GPS per quella materia”;
-“Pertanto, essendo stato annullato (in parte qua) il d.p.r. n. 19/2016 ed i
suoi effetti caducati (in parte qua), ed essendo ugualmente venuti meno gli
atti generali (OO.MM. 60 e 112 del 2020/2022) che a tale D.P.R.
rinviavano, nessuna preclusione ormai esiste più a carico dei laureati in
ingegneria, per accedere alla classe di concorso A027 (Matematica e
12 Fisica) e, quindi, la loro esclusione dalle graduatorie relative a detta
classe di concorso, come avvenuto nel caso di specie, deve essere ritenuta
illegittima”;
- “Inoltre, così come ugualmente rilevato dal TAR, sia il previgente d.m. n.
39/98 sia il citato D.P.R. 19/2016, alla Tabella A, quest'ultimo
parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i
laureati in ingegneria possano accedere agli insegnamenti relativi alle
materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente,
precludendo invece l'accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che
ricomprende in unum tali insegnamenti, con una previsione
incomprensibile e irragionevole”;
- “La medesima esclusione, pertanto, doveva comunque ritenersi
illegittima per la evidente irragionevolezza e manifesta illogicità della
previsione posta dall'amministrazione alla base dei provvedimenti
impugnati, risultando persuasivo il sillogismo per cui se (a determinate
condizioni normative e formative) ad insegnare matematica può essere un
laureato in ingegneria e ad insegnare fisica può essere un laureato in
ingegneria, non vi sono ragioni logiche per cui ad insegnare insieme
matematica e fisica non possa essere la medesima figura professionale, 13 non superando le controdeduzioni dell'Amministrazione sul punto, fondate
sulle presunte ma non esplicate esigenze di approccio multidisciplinare, il
rango di mera petizione di principio inidonea, per la sua genericità, a
fondare la decisione in esame”;
-“Una tale limitazione avrebbe dovuto, al contrario, essere congruamente
e puntualmente motivata, risolvendosi in una eccezionale e quindi
tassativa limitazione del valore del titolo posseduto e del conseguente
diritto ad esplicare una conforme attività lavorativa, così come
confermato, a fortiori, dalla rilevante e univoca circostanza per cui
l'interessato aveva già svolto tali attività senza incorrere in particolari
problemi, non potendo l'Amministrazione immotivatamente ignorare un
rilevante dato fattuale idoneo ex se a individuare l'idoneità del soggetto a
proseguire nell'attività d'insegnamento già positivamente svolta senza
alcun pregiudizio per l'interesse pubblico tutelato dall'Amministrazione.
Ciò risulta conforme all'art. 2 della Costituzione, secondo cui la
Repubblica "riconosce", prima ancora di garantirli, i "diritti inviolabili"
della persona, fra i quali certamente rientra, alla stregua dell'univoca
previsione dell'art. 1, il diritto al lavoro e quindi lo svolgimento, in
presenza di elementi univoci attestanti "la possibilità", dell'attività
14 lavorativa "scelta" (in questo caso di insegnamento) secondo le previsioni
dell'art. 4 della Costituzione”;
-“Va infine osservato che il D.M. 22 dicembre 2023 (recante la revisione
delle classi di concorso - pubblicato in G.U. il 10 febbraio 2024 -)
consente ora - e senza limitazioni di sorta - l'accesso all'insegnamento per
la classe di concorso A027 per i laureati in Ingegneria”.
Alla stregua di quanto statuito dall'autorevole organo giurisdizionale amministrativo, risulta definitivamente annullato, con efficacia erga omnes
e per la parte che qui interessa, il DPR n. 19/2016.
E' venuta meno pertanto la disposizione del DPR n. 19/2016 che precludeva l'insegnamento del nella classe A027 e che è stata posta Pt_1
a base della sua esclusione dalle GPS nel provvedimento del Dirigente
Scolastico.
Non vi sono dunque ragioni per non reinserire l'appellante nella classe
A027 delle GPS oggetto di lite.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nei confronti del
. CP_1
Non vi è luogo a provvedere invece per le spese nei confronti della parte non costituita. Il , in effetti, risulta chiamato in giudizio a Controparte_2
15 meri fini di litis denuntiatio, e dunque non è parte in senso proprio del processo, in quanto il soggetto tenuto al reinserimento del docente nelle graduatorie resta comunque il . CP_1
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma
1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 88/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 CP_2
di SALERNO, avverso la sentenza n. 323/2024 del
[...]
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto confermata, dispone il reinserimento di nelle GPS Parte_1
per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 nella classe A027;
2)condanna il alla rifusione, in favore dell'appellante, delle CP_1
spese del doppio grado, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado e in €
1.984,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura
16 del 15% nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
3)nulla per le spese nei confronti di . Controparte_2
Salerno, 07/04/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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