Articolo 1 della Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Articolo 2
Versione
1 aprile 1973
Art. 1. (Misura della pensione).

L' articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' Sostituito dal seguente:
"La misura della pensione complessiva e' pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi.
Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere - vigenti alla data di decorrenza della pensione - relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco - o nel minor periodo complessivo che l'iscritto puo' far valere ai fini del conseguimento della pensione - ed al genere della nave e della navigazione.
La determinazione delle medie anzidette e' eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.
Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.
L'importo della pensione e' integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ed e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicurazione medesima.
Tale maggiorazione e' a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando competa al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.
L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.
La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d) della presente legge.
La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.
Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.
La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, e' ripartita in tredici rate mensili.
La tredicesima mensilita' e' corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1 gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970".
Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell' articolo 13, settimo comma, della legge 27 luglio 1967, numero 658 , sostituito dal presente articolo, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta.
Entrata in vigore il 1 aprile 1973
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