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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/03/2024, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N.R.G. 7/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7/2024 tra Parte_1
[...]
[...]
Parte_2
[...] [...]
Parte_3
Parte_4 [...]
Parte_5
RICORRENTE e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE Oggi 14 marzo 2024 alle ore 11:57 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per tutti i ricorrenti l'Avv. Gerardi in sostituzione dell'Avv. BARBONI DOMENICO;
Per il Controparte_1
[...]
MELILLI EMANUELE, giusta delega in atti. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7/2024 promossa da: (C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_1 C.F._2
. Parte_2 C.F._3 Parte_2
), (C.F. ), C.F._4 Parte_6 C.F._5 Parte_3
C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_5
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. BARBONI DOMENICO e dall'Avv.
[...] C.F._8 NE ), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, C.F._9 in forza di procure in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1
rappresentati e difesi dai funzionari delegati
[...] rvizio presso l'Ufficio competente, in forza di delega depositata in atti;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 08/01/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere insegnanti alle dipendenze del , in servizio a Controparte_2 tempo determinato presso istituzioni scolastiche della provincia di e di aver prestato servizio alle CP_1 dipendenze del in forza di plurimi contratti a termine per gli aa.ss. di cui al ricorso, Controparte_2 hanno adito il Giudice del Lavoro di l fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni, consistenti CP_1 nella previa disapplicazione dell'art. 1 commi 121, 122, e 124 della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 99/70/CE, nell'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge 107/2015, per gli anni scolastici di assunzione a tempo determinato indicati in premessa
(o diverse annualità risultanti dovute), come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e nella condanna, infine, del resistente alla corresponsione del beneficio suddetto, nella misura CP_2 corrispondente agli a.s. di servizio prestato a termine e nei limiti della prescrizione.
1 Hanno dedotto, in sintesi: - con l'art. 1 comma 121 della L. del 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), è stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015; - con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d.
“Carta” è riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari.
Parte ricorrente, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità, ha affermato l'erroneità di tale interpretazione dell'art. 1, co. 123 della L. n. 107/2015 cit., volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al personale docente assunto a tempo indeterminato, anche con orario di lavoro part time; nei fatti, il personale docente non usufruirebbe del beneficio in questione (“Carta Elettronica del docente”) per il periodo di assunzione con plurimi contratti a tempo determinato, pur avendo svolto identiche mansioni rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, con un effetto di disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato (c.d. precari), privo di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999
e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , contestando gli assunti avversari in fatto e Controparte_2 in diritto, concludendo, infine, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti versati in atti dalle parti e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.Inquadramento normativo. Con riferimento alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, occorre premettere che il quadro normativo è il seguente.
Con la legge n. 107 del 2015, all'art. 1, commi 121 e seguenti, è stato disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
2 e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 dell'art. 1 prevede che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 dell'art. 1 cit., è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, per quanto di interesse, all'art. 2, rubricato “Destinatari”, che: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni 3 scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_2
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche” […] “3.
[...]
Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_2
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso
[...]
l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare Controparte_2
a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
È seguita la nota del prot. n. 15219 del 15.10.2015, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative CP_2 al D.P.C.M. del 23.09.2015, tenendo conto delle disposizioni transitorie per l'a.s. 2015/2016 introdotte dall'art. 8 del sopracitato Decreto. La predetta nota, per quanto di interesse, al punto 2 ribadisce: “la Carta del
Docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere, in attuazione del “Piano straordinario di assunzioni” di cui alla L. n. 107/2015”.
È stato adottato il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito il precedente D.P.C.M.), il cui art. 3 conferma che la Carta: “è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 3 comma 2 del suddetto D.P.C.M. del 28 novembre 2016 dispone: “la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Dalla normativa emerge la finalità formativa e di aggiornamento della c.d. “Carta”.
3 L'art. 395 del d.lgs. n. 297/1994, senza distinguere tra docente di ruolo e docente assunto a termine, indica tra le attività proprie della funzione docente, la cura del: “proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi” (v. art. 395 comma 2 lett. a).
Gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007 – nelle materie oggetto di contrattazione ai sensi degli artt.
2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001- non tracciando distinzioni tra docenti a termine e docenti assunti a tempo indeterminato, riferiscono gli obblighi di formazione al “personale” scolastico e prevedono l'obbligo in capo all'amministrazione scolastica di fornire al “personale” strumenti, risorse ed opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Per garantire le attività formative è compito dell'amministrazione scolastica utilizzare tutte le risorse disponibili, nonché le risorse previste allo scopo da specifiche norme di legge (v. art. 1 commi 121 e ss. della
L. n. 107/2015 cit.).
L'art. 64 del CCNL cit. dispone che la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento sia un diritto “per il personale”, funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
Ricostruito lo scenario normativo di riferimento, la questione riguarda la legittimità di una normativa nazionale che, tracciando una differenziazione di regime in ordine alla percezione del beneficio “Carta docenti” di 550,00 euro annui, tra docenti assunti a termine e docenti assunti a tempo indeterminato, a identità di mansioni effettivamente svolte e identità di obblighi formativi, riserva ai secondi il suddetto beneficio.
Posto che l'obbligo di formazione, in base alla normativa primaria e contrattuale, grava su tutto il personale scolastico, che la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale, che il docente ha diritto a partecipare alla formazione ed all'aggiornamento, che non sussistono a tal fine differenziazioni fondate sulla tipologia contrattuale di assunzione, e premesso che è incontestato che parte ricorrente abbia svolto mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, appare priva di ragione oggettiva -in quanto non dedotta- quella che è una disparità di trattamento in ordine all'attribuzione della Carta Docenti, finalizzata alla formazione ed aggiornamento professionale del detentore.
Appare potenzialmente lesivo del principio del buon andamento ex art. 97 Cost. uno strumento che garantisce un livello adeguato di formazione e di aggiornamento professionale al solo docente di ruolo.
Una siffatta strumentazione comporterebbe diversi livelli aggiornamento professionale tra docenti a termine e docenti di ruolo, con ciò, in potenza, andando a vulnerare quella che è la qualità dell'insegnamento, a scapito dei discenti. Il “sussidio” in questione è destinato in prima battuta al docente a tempo indeterminato, ma risponde ad una esigenza che è pubblica e collettivistica, sostanziandosi nella qualità dell'insegnamento impartito da docenti aggiornati e professionalmente capaci.
Sul piano sovranazionale, l'art. 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, al comma 1 è chiaro nel prevedere che: “ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua”.
L'art. 10 della Carta Sociale Europea prevede che la parti contraenti si impegnino affinché ogni persona abbia
4 diritto ad adeguati mezzi di formazione professionale.
In materia di supplenze annuali su posti vacanti e disponibili, degno di menzione è l'art. 15 del d.l. n. 69 del
13.06.2023 (“salva infrazioni”)(pubbl. su G.U. n. 136 del 13.06.2023), convertito con modificazioni dalla l. n.
103 del 10 agosto 2023 (G.U. n. 186 del 10.08.2023), il cui primo comma, limitatamente all'annualità 2023, prevede: “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno
2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il beneficio, secondo la lettera della legge, viene accordato ai docenti con contratti annuali, limitatamente all'”anno 2023”, senza riferimento all'intero anno scolastico fino al 30 del mese di giugno dell'anno 2024. Ma tale limitazione non esime da una pronuncia sulla pretesa azionata, persistendo l'interesse ad agire per la residua parte dell'a.s. non garantita e dovendosi ad ogni modo disapplicare la disposizione interna per contrasto con la normativa comunitaria (clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trattandosi comunque di “condizione di impiego”), secondo quelli che sono gli ultimi orientamenti di giurisprudenza in argomento (v. infra, Corte di Giustizia, ordinanza su causa C-450/21 del 18.04.2022).
In ultima analisi, laddove sussista la sottoscrizione di un contratto per l'a.s. 2023/2024 (come nel caso di specie), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del Docente spetta interamente in relazione a tale a.s.
2. Orientamenti di Giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842 del 2022 ha ravvisato il contrasto del D.P.C.M. n. 32313 del 2015, così sancendo: “l'interpretazione dei commi da 121 a 124 dell'art. 1 della L. n. 107 del 2015 deve tener conto anche delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29 novembre 2007, regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (Cons. Stato Sez. VII, sent. del 16/03/2022, n. 1842).
Nella parte motiva della sentenza, il Giudice Amministrativo espone le ragioni della disparità di trattamento denunciata dai ricorrenti, optando per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa nazionale, art. 1 commi 121 e ss. legge cit., (v. punti 6 e 6.1. riportati): “
6. Dimostrato, dunque, il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3,
35 e 97 Cost., si tratta ora di vedere se tale contrasto rinviene la propria origine nella normativa primaria e quindi nell'art. 1, commi 121 - 124 della L. n. 107 del 2015, con conseguente necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale nella sede a ciò deputata, sollevando la relativa questione, o se sia invece possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria.
6.1 Ad avviso del Collegio, la seconda opzione è quella preferibile ed auspicabile ed essa può essere praticata prendendo le mosse da un'ulteriore affermazione della sentenza di prime cure che si rivela poco convincente: l'assunto, cioè, che alla legge sopravvenuta
5 (e quindi all'art. 1, commi 121 e segg., della L. n. 107 del 2015) debba riconoscersi, in virtù del criterio temporale, una prevalenza sulla disciplina "incompatibile" dettata dal preesistente C.C.N.L. di categoria.
Prosegue il Collegio amministrativo, sostenendo che: “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della L. n. 107 del 2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse
e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons. Stato Sez.
VII, sent. del 16/03/2022, n. 1842).
L'illegittimità del trattamento deteriore cui vanno incontro i docenti assunti a termine, a parità di obbligo formativo, deriva dal disposto dell'art. 2 comma 3 del D.L. n. 22 del 8 aprile 2020 (conv. in L. n. 41/2020), che ha confermato l'utilizzo del beneficio della Carta, finalizzato all'acquisto di strumenti di connettività per le prestazioni didattiche tramite modalità a distanza ai docenti assunti a tempo indeterminato, mediante il rinvio espresso all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, che a costoro riserva la Carta.
Sulla conformità della disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale Ordinario di Vercelli ai sensi dell'art. 267 del TFUE, in relazione al rapporto tra la disciplina interna con le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, all. a Direttiva 1999/70/CE.
La Corte, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21)(punti 33-34 della parte motiva), ha ricordato che: “per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della
Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Persona_1
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Per_2
e C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011,
[...] Persona_3 Per_4
C-273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal
[...] senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, , C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la Persona_5 partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva
6 (ordinanza del 21 settembre 2016, C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la partecipazione a Persona_6 una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_7
, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 47)”.
[...]
Ai punti 35 e 36 dell'ordinanza suddetta, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma, in maniera condivisibile, che: “risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale
è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_2
e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa CP_2 indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” (CGUE, ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21).
Conclude la Corte di Giustizia, non ravvisando la sussistenza di una ragione oggettiva per la detta disparità di trattamento: “secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 (“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), secondo le parole della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio Controparte_2 CP_2
7 finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.
Si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 32104 del 31.10.2022, il cui principio, seppur espresso incidentalmente, chiarisce i contorni della fattispecie. La Suprema Corte afferma: “se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”, per concludere: “la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della
l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione
e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 31/10/2022, n.
32104).
Degna di menzione è la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 (ud. del
04.10.2023), investita del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con ordinanza del Giudice del Lavoro di
Taranto (r.g. n. 8514/2022, dep. in data 24.04.2023), assegnato con decreto del Primo Presidente del
29.05.2023.
La Corte di Cassazione ha espresso i seguenti principi di diritto:
- per garantire la parità di trattamento ex clausola 4 dell'Accordo Quadro con gli assunti a tempo indeterminato e di ruolo, la c.d. Carta deve essere assegnata in misura piena ai docenti a tempo determinato chiamati a lavorare su un piano didattico temporale pari ad una annualità secondo il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2 della L. n. 124/1999, in quanto attività di “didattica annua” pienamente comparabile;
il Giudice ha il compito di disapplicare la normativa interna;
- l'obbligazione è, sotto il profilo sostanziale, di pagamento, di natura pecuniaria;
“l'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso
l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una CP_2
8 sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) […]” sostiene la Corte di Cassazione, che spiega: “l'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”;
- non rileva l'omessa presentazione di qualsivoglia domanda in tal senso;
- nel caso del docente a tempo determinato, che abbia cessato la supplenza e resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze o riceva magari incarichi di supplenza e che dunque permanga all'interno del sistema scolastico, la c.d. Carta è oggetto di una azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che sarebbe spettato;
la prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., ha durata quinquennale e decorre, in genere, dal momento del conferimento degli incarichi;
decorrono interessi legali e/o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724/1994;
- nel caso del docente a tempo determinato che abbia cessato l'incarico temporaneo e sia al contempo fuoriuscito dal sistema scolastico, il diritto all'adempimento cessa con la cancellazione;
residua una azione di risarcimento del danno, purché il pregiudizio (consistente nella perdita di chances formative, di menomazione alla professionalità, nelle spese sostenute autonomamente per la formazione) venga allegato dal ricorrente –
e fatta salva l'allegazione e prova di un pregiudizio ulteriore-; la prescrizione del diritto, in applicazione dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale, ha durata decennale e decorre dalla data di fuoriuscita dal sistema scolastico, ovvero quando il danno diviene attuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento determina anche la perdita del diritto al risarcimento, per inerzia del titolare.
3. Conseguenze. Così ricostruito il panorama giurisprudenziale ed al lume dei rilievi esposti, nel caso di specie vi è stata una attività svolta pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il non CP_2 ha dedotto né provato ragioni oggettive atte a smentire la sovrapposizione delle mansioni svolte da parte ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
L'esclusione del beneficio economico finalizzato alla formazione del personale docente assunto a tempo indeterminato e la mancata erogazione del beneficio pari a 500,00 euro annui al personale docente assunto a termine (c.d. precario), a parità di mansioni, in presenza di identici diritti ed obblighi formativi e di aggiornamento professionale, entra in collisione con la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro predetto che sancisce la parità di trattamento.
Da simile contrasto deriva che la normativa nazionale, ovvero l'art. 1 commi 121, 122 e 124 della Legge n.
107/2015, deve essere disapplicata, rappresentando il bonus docente una condizione di impiego e un requisito essenziale per l'accesso alla formazione e l'aggiornamento.
9 Non possono accogliersi le argomentazioni spese dal resistente: oltre alla documentata sussistenza CP_2 del rapporto di lavoro di parte ricorrente e l'assolvimento dell'onere della prova in ordine ai periodi di servizio per i quali è richiesta la Carta (v. doc. fasc. ric.), non può farsi dipendere la scelta in ordine all'erogazione del beneficio da un indimostrato assunto di limitate risorse economiche, tali da preferire investire nella formazione dell'assunto a tempo indeterminato rispetto all'assunto a termine, a parità di formazione e di qualità dell'insegnamento.
Argomenta il sostenendo che per il periodo successivo alla cessazione del servizio il beneficio non CP_2
è più corrisposto. La disposizione richiamata (art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 28/11/2016) non commina espressamente la perdita del beneficio per il periodo pregresso, ovvero in costanza di quello che è stato il servizio effettivamente prestato dal docente, ciò che si risolverebbe in un contrasto con la stessa finalità della norma e con un risultato obiettivamente irragionevole, dal momento che farebbe retroagire un effetto non previsto dalla normativa.
La tesi ministeriale non persuade, perché, opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
L'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28.11.2016 chiarisce che: “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. La somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo. La previsione del D.P.C.M., insomma, descrive un meccanismo di funzionamento che è ancora attuale, specie perché non vi sono interventi successivi atti a smentirlo.
Nulla osta all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate rispetto agli anni scolastici coinvolti.
Sul piano delle conseguenze va chiarito la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, al riguardo, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta di un beneficio a destinazione vincolata, di un buono acquisto da spendere presso determinati negozi ed esercizi convenzionati.
Per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria, né rappresenta reddito imponibile.
Non può discorrersi dell'accertamento del diritto e conseguente condanna alla corresponsione di una somma di denaro, che sarebbe liberamente fruibile, bensì del diritto a percepire la carta elettronica del valore di €
500,00 annui destinati alla formazione ed all'aggiornamento.
10 Parte ricorrente domanda la condanna alla corresponsione della c.d. carta, tramite generazione di uno o più
“buoni” elettronici, che hanno un valore monetario, la cui destinazione d'utilizzo è vincolata dalla legge.
Come sottolineato dal , trattasi di una forma di erogazione della formazione professionale del CP_2 docente.
Una condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare un trattamento per nulla corrispondente a quello dei colleghi di ruolo.
Una simile soluzione consentirebbe di fruire liberamente dell'importo di denaro, mediante acquisto di beni e servizi privi di ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato.
Il docente a tempo determinato godrebbe di un trattamento privilegiato rispetto a quello a tempo indeterminato, che all'opposto è vincolato all'acquisto di determinati beni e servizi.
Non sarebbe, altresì, in grado di valorizzare pienamente la ratio dello strumento di cui all'art. 1 comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una “condizione di impiego” da accordare in maniera egualitaria, sia per evitare discriminazioni obiettive, sia per garantire – come detto sopra – la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Accertato il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti ed indicati nell'atto introduttivo, il deve essere condannato all'adozione di ogni atto necessario per consentire il godimento del CP_2 predetto beneficio.
4. Spese. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come da CP_2 dispositivo, senza considerare la liquidazione per la fase istruttoria, non svoltasi. Compensi distratti in favore dell'avv. BARBONI DOMENICO e dell'avv. NARDONE ANNAMARIA, procuratori di parte ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso di tutti i ricorrenti in epigrafe indicati e per l'effetto, previa disapplicazione dell'art. 1 commi 121, 122, 124 della L. n. 107/2015, accerta il diritto di ciascuno ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici di riferimento di cui al ricorso e condanna il
[...]
all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre interessi legali Controparte_2 ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 della L. n. 724/1994;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi 4.000,00 per competenze professionali, spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge e rimborso contributo unificato (€ 118.50); compensi distratti
11 in favore dell'avv. BARBONI DOMENICO e dell'avv. NARDONE ANNAMARIA, antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 14 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
12
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7/2024 tra Parte_1
[...]
[...]
Parte_2
[...] [...]
Parte_3
Parte_4 [...]
Parte_5
RICORRENTE e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE Oggi 14 marzo 2024 alle ore 11:57 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per tutti i ricorrenti l'Avv. Gerardi in sostituzione dell'Avv. BARBONI DOMENICO;
Per il Controparte_1
[...]
MELILLI EMANUELE, giusta delega in atti. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7/2024 promossa da: (C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_1 C.F._2
. Parte_2 C.F._3 Parte_2
), (C.F. ), C.F._4 Parte_6 C.F._5 Parte_3
C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_5
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. BARBONI DOMENICO e dall'Avv.
[...] C.F._8 NE ), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, C.F._9 in forza di procure in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1
rappresentati e difesi dai funzionari delegati
[...] rvizio presso l'Ufficio competente, in forza di delega depositata in atti;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 08/01/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere insegnanti alle dipendenze del , in servizio a Controparte_2 tempo determinato presso istituzioni scolastiche della provincia di e di aver prestato servizio alle CP_1 dipendenze del in forza di plurimi contratti a termine per gli aa.ss. di cui al ricorso, Controparte_2 hanno adito il Giudice del Lavoro di l fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni, consistenti CP_1 nella previa disapplicazione dell'art. 1 commi 121, 122, e 124 della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 99/70/CE, nell'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge 107/2015, per gli anni scolastici di assunzione a tempo determinato indicati in premessa
(o diverse annualità risultanti dovute), come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e nella condanna, infine, del resistente alla corresponsione del beneficio suddetto, nella misura CP_2 corrispondente agli a.s. di servizio prestato a termine e nei limiti della prescrizione.
1 Hanno dedotto, in sintesi: - con l'art. 1 comma 121 della L. del 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), è stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015; - con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d.
“Carta” è riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari.
Parte ricorrente, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità, ha affermato l'erroneità di tale interpretazione dell'art. 1, co. 123 della L. n. 107/2015 cit., volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al personale docente assunto a tempo indeterminato, anche con orario di lavoro part time; nei fatti, il personale docente non usufruirebbe del beneficio in questione (“Carta Elettronica del docente”) per il periodo di assunzione con plurimi contratti a tempo determinato, pur avendo svolto identiche mansioni rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, con un effetto di disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato (c.d. precari), privo di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999
e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , contestando gli assunti avversari in fatto e Controparte_2 in diritto, concludendo, infine, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti versati in atti dalle parti e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.Inquadramento normativo. Con riferimento alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, occorre premettere che il quadro normativo è il seguente.
Con la legge n. 107 del 2015, all'art. 1, commi 121 e seguenti, è stato disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
2 e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 dell'art. 1 prevede che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 dell'art. 1 cit., è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, per quanto di interesse, all'art. 2, rubricato “Destinatari”, che: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni 3 scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_2
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche” […] “3.
[...]
Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_2
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso
[...]
l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare Controparte_2
a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
È seguita la nota del prot. n. 15219 del 15.10.2015, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative CP_2 al D.P.C.M. del 23.09.2015, tenendo conto delle disposizioni transitorie per l'a.s. 2015/2016 introdotte dall'art. 8 del sopracitato Decreto. La predetta nota, per quanto di interesse, al punto 2 ribadisce: “la Carta del
Docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere, in attuazione del “Piano straordinario di assunzioni” di cui alla L. n. 107/2015”.
È stato adottato il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito il precedente D.P.C.M.), il cui art. 3 conferma che la Carta: “è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 3 comma 2 del suddetto D.P.C.M. del 28 novembre 2016 dispone: “la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Dalla normativa emerge la finalità formativa e di aggiornamento della c.d. “Carta”.
3 L'art. 395 del d.lgs. n. 297/1994, senza distinguere tra docente di ruolo e docente assunto a termine, indica tra le attività proprie della funzione docente, la cura del: “proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi” (v. art. 395 comma 2 lett. a).
Gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007 – nelle materie oggetto di contrattazione ai sensi degli artt.
2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001- non tracciando distinzioni tra docenti a termine e docenti assunti a tempo indeterminato, riferiscono gli obblighi di formazione al “personale” scolastico e prevedono l'obbligo in capo all'amministrazione scolastica di fornire al “personale” strumenti, risorse ed opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Per garantire le attività formative è compito dell'amministrazione scolastica utilizzare tutte le risorse disponibili, nonché le risorse previste allo scopo da specifiche norme di legge (v. art. 1 commi 121 e ss. della
L. n. 107/2015 cit.).
L'art. 64 del CCNL cit. dispone che la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento sia un diritto “per il personale”, funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
Ricostruito lo scenario normativo di riferimento, la questione riguarda la legittimità di una normativa nazionale che, tracciando una differenziazione di regime in ordine alla percezione del beneficio “Carta docenti” di 550,00 euro annui, tra docenti assunti a termine e docenti assunti a tempo indeterminato, a identità di mansioni effettivamente svolte e identità di obblighi formativi, riserva ai secondi il suddetto beneficio.
Posto che l'obbligo di formazione, in base alla normativa primaria e contrattuale, grava su tutto il personale scolastico, che la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale, che il docente ha diritto a partecipare alla formazione ed all'aggiornamento, che non sussistono a tal fine differenziazioni fondate sulla tipologia contrattuale di assunzione, e premesso che è incontestato che parte ricorrente abbia svolto mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, appare priva di ragione oggettiva -in quanto non dedotta- quella che è una disparità di trattamento in ordine all'attribuzione della Carta Docenti, finalizzata alla formazione ed aggiornamento professionale del detentore.
Appare potenzialmente lesivo del principio del buon andamento ex art. 97 Cost. uno strumento che garantisce un livello adeguato di formazione e di aggiornamento professionale al solo docente di ruolo.
Una siffatta strumentazione comporterebbe diversi livelli aggiornamento professionale tra docenti a termine e docenti di ruolo, con ciò, in potenza, andando a vulnerare quella che è la qualità dell'insegnamento, a scapito dei discenti. Il “sussidio” in questione è destinato in prima battuta al docente a tempo indeterminato, ma risponde ad una esigenza che è pubblica e collettivistica, sostanziandosi nella qualità dell'insegnamento impartito da docenti aggiornati e professionalmente capaci.
Sul piano sovranazionale, l'art. 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, al comma 1 è chiaro nel prevedere che: “ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua”.
L'art. 10 della Carta Sociale Europea prevede che la parti contraenti si impegnino affinché ogni persona abbia
4 diritto ad adeguati mezzi di formazione professionale.
In materia di supplenze annuali su posti vacanti e disponibili, degno di menzione è l'art. 15 del d.l. n. 69 del
13.06.2023 (“salva infrazioni”)(pubbl. su G.U. n. 136 del 13.06.2023), convertito con modificazioni dalla l. n.
103 del 10 agosto 2023 (G.U. n. 186 del 10.08.2023), il cui primo comma, limitatamente all'annualità 2023, prevede: “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno
2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il beneficio, secondo la lettera della legge, viene accordato ai docenti con contratti annuali, limitatamente all'”anno 2023”, senza riferimento all'intero anno scolastico fino al 30 del mese di giugno dell'anno 2024. Ma tale limitazione non esime da una pronuncia sulla pretesa azionata, persistendo l'interesse ad agire per la residua parte dell'a.s. non garantita e dovendosi ad ogni modo disapplicare la disposizione interna per contrasto con la normativa comunitaria (clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trattandosi comunque di “condizione di impiego”), secondo quelli che sono gli ultimi orientamenti di giurisprudenza in argomento (v. infra, Corte di Giustizia, ordinanza su causa C-450/21 del 18.04.2022).
In ultima analisi, laddove sussista la sottoscrizione di un contratto per l'a.s. 2023/2024 (come nel caso di specie), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del Docente spetta interamente in relazione a tale a.s.
2. Orientamenti di Giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842 del 2022 ha ravvisato il contrasto del D.P.C.M. n. 32313 del 2015, così sancendo: “l'interpretazione dei commi da 121 a 124 dell'art. 1 della L. n. 107 del 2015 deve tener conto anche delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29 novembre 2007, regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (Cons. Stato Sez. VII, sent. del 16/03/2022, n. 1842).
Nella parte motiva della sentenza, il Giudice Amministrativo espone le ragioni della disparità di trattamento denunciata dai ricorrenti, optando per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa nazionale, art. 1 commi 121 e ss. legge cit., (v. punti 6 e 6.1. riportati): “
6. Dimostrato, dunque, il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3,
35 e 97 Cost., si tratta ora di vedere se tale contrasto rinviene la propria origine nella normativa primaria e quindi nell'art. 1, commi 121 - 124 della L. n. 107 del 2015, con conseguente necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale nella sede a ciò deputata, sollevando la relativa questione, o se sia invece possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria.
6.1 Ad avviso del Collegio, la seconda opzione è quella preferibile ed auspicabile ed essa può essere praticata prendendo le mosse da un'ulteriore affermazione della sentenza di prime cure che si rivela poco convincente: l'assunto, cioè, che alla legge sopravvenuta
5 (e quindi all'art. 1, commi 121 e segg., della L. n. 107 del 2015) debba riconoscersi, in virtù del criterio temporale, una prevalenza sulla disciplina "incompatibile" dettata dal preesistente C.C.N.L. di categoria.
Prosegue il Collegio amministrativo, sostenendo che: “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della L. n. 107 del 2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse
e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons. Stato Sez.
VII, sent. del 16/03/2022, n. 1842).
L'illegittimità del trattamento deteriore cui vanno incontro i docenti assunti a termine, a parità di obbligo formativo, deriva dal disposto dell'art. 2 comma 3 del D.L. n. 22 del 8 aprile 2020 (conv. in L. n. 41/2020), che ha confermato l'utilizzo del beneficio della Carta, finalizzato all'acquisto di strumenti di connettività per le prestazioni didattiche tramite modalità a distanza ai docenti assunti a tempo indeterminato, mediante il rinvio espresso all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, che a costoro riserva la Carta.
Sulla conformità della disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale Ordinario di Vercelli ai sensi dell'art. 267 del TFUE, in relazione al rapporto tra la disciplina interna con le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, all. a Direttiva 1999/70/CE.
La Corte, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21)(punti 33-34 della parte motiva), ha ricordato che: “per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della
Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Persona_1
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Per_2
e C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011,
[...] Persona_3 Per_4
C-273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal
[...] senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, , C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la Persona_5 partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva
6 (ordinanza del 21 settembre 2016, C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la partecipazione a Persona_6 una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_7
, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 47)”.
[...]
Ai punti 35 e 36 dell'ordinanza suddetta, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma, in maniera condivisibile, che: “risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale
è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_2
e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa CP_2 indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” (CGUE, ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21).
Conclude la Corte di Giustizia, non ravvisando la sussistenza di una ragione oggettiva per la detta disparità di trattamento: “secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 (“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), secondo le parole della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio Controparte_2 CP_2
7 finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.
Si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 32104 del 31.10.2022, il cui principio, seppur espresso incidentalmente, chiarisce i contorni della fattispecie. La Suprema Corte afferma: “se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”, per concludere: “la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della
l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione
e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 31/10/2022, n.
32104).
Degna di menzione è la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 (ud. del
04.10.2023), investita del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con ordinanza del Giudice del Lavoro di
Taranto (r.g. n. 8514/2022, dep. in data 24.04.2023), assegnato con decreto del Primo Presidente del
29.05.2023.
La Corte di Cassazione ha espresso i seguenti principi di diritto:
- per garantire la parità di trattamento ex clausola 4 dell'Accordo Quadro con gli assunti a tempo indeterminato e di ruolo, la c.d. Carta deve essere assegnata in misura piena ai docenti a tempo determinato chiamati a lavorare su un piano didattico temporale pari ad una annualità secondo il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2 della L. n. 124/1999, in quanto attività di “didattica annua” pienamente comparabile;
il Giudice ha il compito di disapplicare la normativa interna;
- l'obbligazione è, sotto il profilo sostanziale, di pagamento, di natura pecuniaria;
“l'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso
l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una CP_2
8 sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) […]” sostiene la Corte di Cassazione, che spiega: “l'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”;
- non rileva l'omessa presentazione di qualsivoglia domanda in tal senso;
- nel caso del docente a tempo determinato, che abbia cessato la supplenza e resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze o riceva magari incarichi di supplenza e che dunque permanga all'interno del sistema scolastico, la c.d. Carta è oggetto di una azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che sarebbe spettato;
la prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., ha durata quinquennale e decorre, in genere, dal momento del conferimento degli incarichi;
decorrono interessi legali e/o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724/1994;
- nel caso del docente a tempo determinato che abbia cessato l'incarico temporaneo e sia al contempo fuoriuscito dal sistema scolastico, il diritto all'adempimento cessa con la cancellazione;
residua una azione di risarcimento del danno, purché il pregiudizio (consistente nella perdita di chances formative, di menomazione alla professionalità, nelle spese sostenute autonomamente per la formazione) venga allegato dal ricorrente –
e fatta salva l'allegazione e prova di un pregiudizio ulteriore-; la prescrizione del diritto, in applicazione dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale, ha durata decennale e decorre dalla data di fuoriuscita dal sistema scolastico, ovvero quando il danno diviene attuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento determina anche la perdita del diritto al risarcimento, per inerzia del titolare.
3. Conseguenze. Così ricostruito il panorama giurisprudenziale ed al lume dei rilievi esposti, nel caso di specie vi è stata una attività svolta pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il non CP_2 ha dedotto né provato ragioni oggettive atte a smentire la sovrapposizione delle mansioni svolte da parte ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
L'esclusione del beneficio economico finalizzato alla formazione del personale docente assunto a tempo indeterminato e la mancata erogazione del beneficio pari a 500,00 euro annui al personale docente assunto a termine (c.d. precario), a parità di mansioni, in presenza di identici diritti ed obblighi formativi e di aggiornamento professionale, entra in collisione con la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro predetto che sancisce la parità di trattamento.
Da simile contrasto deriva che la normativa nazionale, ovvero l'art. 1 commi 121, 122 e 124 della Legge n.
107/2015, deve essere disapplicata, rappresentando il bonus docente una condizione di impiego e un requisito essenziale per l'accesso alla formazione e l'aggiornamento.
9 Non possono accogliersi le argomentazioni spese dal resistente: oltre alla documentata sussistenza CP_2 del rapporto di lavoro di parte ricorrente e l'assolvimento dell'onere della prova in ordine ai periodi di servizio per i quali è richiesta la Carta (v. doc. fasc. ric.), non può farsi dipendere la scelta in ordine all'erogazione del beneficio da un indimostrato assunto di limitate risorse economiche, tali da preferire investire nella formazione dell'assunto a tempo indeterminato rispetto all'assunto a termine, a parità di formazione e di qualità dell'insegnamento.
Argomenta il sostenendo che per il periodo successivo alla cessazione del servizio il beneficio non CP_2
è più corrisposto. La disposizione richiamata (art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 28/11/2016) non commina espressamente la perdita del beneficio per il periodo pregresso, ovvero in costanza di quello che è stato il servizio effettivamente prestato dal docente, ciò che si risolverebbe in un contrasto con la stessa finalità della norma e con un risultato obiettivamente irragionevole, dal momento che farebbe retroagire un effetto non previsto dalla normativa.
La tesi ministeriale non persuade, perché, opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
L'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28.11.2016 chiarisce che: “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. La somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo. La previsione del D.P.C.M., insomma, descrive un meccanismo di funzionamento che è ancora attuale, specie perché non vi sono interventi successivi atti a smentirlo.
Nulla osta all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate rispetto agli anni scolastici coinvolti.
Sul piano delle conseguenze va chiarito la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, al riguardo, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta di un beneficio a destinazione vincolata, di un buono acquisto da spendere presso determinati negozi ed esercizi convenzionati.
Per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria, né rappresenta reddito imponibile.
Non può discorrersi dell'accertamento del diritto e conseguente condanna alla corresponsione di una somma di denaro, che sarebbe liberamente fruibile, bensì del diritto a percepire la carta elettronica del valore di €
500,00 annui destinati alla formazione ed all'aggiornamento.
10 Parte ricorrente domanda la condanna alla corresponsione della c.d. carta, tramite generazione di uno o più
“buoni” elettronici, che hanno un valore monetario, la cui destinazione d'utilizzo è vincolata dalla legge.
Come sottolineato dal , trattasi di una forma di erogazione della formazione professionale del CP_2 docente.
Una condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare un trattamento per nulla corrispondente a quello dei colleghi di ruolo.
Una simile soluzione consentirebbe di fruire liberamente dell'importo di denaro, mediante acquisto di beni e servizi privi di ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato.
Il docente a tempo determinato godrebbe di un trattamento privilegiato rispetto a quello a tempo indeterminato, che all'opposto è vincolato all'acquisto di determinati beni e servizi.
Non sarebbe, altresì, in grado di valorizzare pienamente la ratio dello strumento di cui all'art. 1 comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una “condizione di impiego” da accordare in maniera egualitaria, sia per evitare discriminazioni obiettive, sia per garantire – come detto sopra – la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Accertato il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti ed indicati nell'atto introduttivo, il deve essere condannato all'adozione di ogni atto necessario per consentire il godimento del CP_2 predetto beneficio.
4. Spese. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come da CP_2 dispositivo, senza considerare la liquidazione per la fase istruttoria, non svoltasi. Compensi distratti in favore dell'avv. BARBONI DOMENICO e dell'avv. NARDONE ANNAMARIA, procuratori di parte ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso di tutti i ricorrenti in epigrafe indicati e per l'effetto, previa disapplicazione dell'art. 1 commi 121, 122, 124 della L. n. 107/2015, accerta il diritto di ciascuno ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici di riferimento di cui al ricorso e condanna il
[...]
all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre interessi legali Controparte_2 ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 della L. n. 724/1994;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi 4.000,00 per competenze professionali, spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge e rimborso contributo unificato (€ 118.50); compensi distratti
11 in favore dell'avv. BARBONI DOMENICO e dell'avv. NARDONE ANNAMARIA, antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 14 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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