Decreto cautelare 31 agosto 2021
Decreto cautelare 20 settembre 2021
Sentenza breve 25 ottobre 2021
Decreto collegiale 2 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 25/10/2021, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2021
N. 01260/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno – Prefettura di-OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto prefettizio emesso dal Prefetto di-OMISSIS- in data 25.08.2021 Prot nr.-OMISSIS-, notificato il 26.08.21, con il quale si dispone la revoca delle misure di accoglienza disposte in favore del ricorrente nella sua qualità di richiedente protezione internazionale.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-:
per l'annullamento del decreto prefettizio con il quale il Prefetto di-OMISSIS- in data -OMISSIS- notificato il 11.9.2021, dichiara cessate le misure di accoglienza a favore del ricorrente in quanto beneficiario della protezione sussidiaria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha richiesto il riconoscimento dello status della protezione sussidiaria ed è stato ammesso a godere delle misure di accoglienza.
La Prefettura di-OMISSIS-, ha emanato, nei confronti del ricorrente, dapprima il provvedimento n.-OMISSIS- diffidandolo dal mantenere comportamenti non conformi al regolamento del Centro di accoglienza, ai fin di cui all’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto lo straniero, accolto dal 2 settembre 2016 -OMISSIS-, ubicato nel comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) gestito da-OMISSIS-, nella tarda serata di -OMISSIS-, aveva partecipato, con-OMISSIS- ospiti, ad-OMISSIS- di controllare le presenze-OMISSIS- — per -OMISSIS-— -OMISSIS-
Successivamente, a seguito di pec del-OMISSIS-, con la quale l'Associazione -OMISSIS-ONLUS ha comunicato che il ricorrente aveva utilizzato attrezzature elettriche (-OMISSIS-), conservato e consumato cibi e bevande all'interno della propria camera, in violazione delle norme del regolamento del Cas poste a tutela dell'igiene dei locali e della salute dell'intera comunità, e avev-OMISSIS- <<sobillando gli altri ospiti alla protesta>>, la Prefettura ha avviato il procedimento di revoca delle misure di accoglienza ai sensi degli artt. 7 e 8, l. n. 241 del 1990, con comunicazione n. 64057 del 22/7/2021.
Quindi, con provvedimento prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, la Prefettura ha revocato al ricorrente le misure di accoglienza, ai sensi dell’art. 23, n. 1, lett. e), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Avverso il suddetto provvedimento di revoca, il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data -OMISSIS- 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. il -OMISSIS-, denominato-OMISSIS-, non sarebbe una struttura idonea all'accoglienza dei richiedenti asilo, perché non soddisferebbe i requisiti previsti dal d.l. n. 134/20 (ad es., in quanto non dispone di spazi separati tra i clienti -OMISSIS-ed i richiederti asilo); inoltre, nel centro di accoglienza di -OMISSIS- il ricorrente aveva richiesto -OMISSIS-, ma avrebbe solo ottenuto una diffida da parte della Prefettura;
2. la Prefettura di-OMISSIS- non si sarebbe mai curata di verificare il rispetto nell’erogazione dei servizi attivati nei confronti dello straniero in conformità alla riforma del sistema di accoglienza in vigore dal 22.10.2020 e lo avrebbe escluso dal sistema di accoglienza sulla scorta di motivazioni asseritamente generiche (non essendo state indicate le circostanze di luogo e di tempo) e infondate in quanto la preparazione del cibo in autonomia è considerata un obiettivo dell'accoglienza integrata; inoltre, la revoca delle misure in atto si porrebbe in contrasto con le disposizioni previste nel nuovo sistema di accoglienza di cui al comma 2 bis dell’art. 1 sexies , d.l. n. 416 del 1989 (inserito dal comma 3, lett. c), art. 4, d.l. n. 130/2020) atteso che le attività dalla stessa norma previste non sarebbero garantite all'interno dell-OMISSIS- di -OMISSIS-, sicché la valutazione delle condotte ostative al mantenimento delle misure di accoglienza deve essere oggetto di un bilanciamento che tenga in considerazione il principio della dignità della persona e la ragionevolezza delle sue richieste; mancherebbe, in particolare, la proporzionalità nell'adozione delle misure adottate.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 11.9.2021, nelle more del giudizio, la Prefettura di-OMISSIS- ha adottato un nuovo provvedimento dichiarando la cessazione delle misure di accoglienza in favore del ricorrente in quanto lo stesso è divenuto titolare di protezione sussidiaria e, pertanto, non ha più titolo a beneficiare delle misure di cui al d.lgs. n. 142/2015.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 19 settembre 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1a. secondo parte ricorrente la Prefettura avrebbe errato nell’affermare di non essere tenuta a segnalare il beneficiario della protezione sussidiaria al Servizio centrale, ciò essendo in contrasto con le disposizioni operative dello -OMISSIS- del 2015 e del 2018, elaborate a partire dalle linee Guida pubblicate dal Ministero dell'Interno il 16.08.2016; quindi, la Prefettura di-OMISSIS- avrebbe dovuto effettuare la segnalazione al Servizio Centrale sin dal mese di Maggio 2021, ovverosia da quando il -OMISSIS- aveva riconosciuto la protezione internazionale; diversamente, avendo violato anche i contenuti della direttiva UE 9.2003, modificata con la direttiva UE 33.2013, la Prefettura ha violato l'interpretazione che ne ha dato la Corte dell'UE Sezione VI con la sentenza -OMISSIS-, il ricorrente essendo stato costretto a lasciare il Centro di accoglienza ad -OMISSIS-, non disponendo di un alloggio alternativo.
All’esito dell’udienza del 20 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Sotto il profilo sia logico, che processuale, occorre esaminare previamente il ricorso per motivi aggiunti.
Il provvedimento da ultimo impugnato, infatti, se ritenuto legittimo, è idoneo a determinare la sostanziale carenza di interesse sopravvenuta all’accoglimento del ricorso principale.
La Prefettura, nel dichiarare definitivamente cessate le misure di accoglienza in considerazione del riconoscimento della protezione sussidiaria, ha, di fatto, superato gli effetti della precedente revoca impugnata con il ricorso principale.
È pacifico, al riguardo, che al ricorrente sia stato riconosciuto giudizialmente dal -OMISSIS- il beneficio della protezione sussidiaria.
L’art. 8, d.lgs. n. 142 del 2015, prevede che <<il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16. 2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale. 3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39>>.
L’art. 14, d.lgs. n. 142 del 2015 prevede che <<il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto>>.
In forza del comma 4, le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'art. 35, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142 del 2015 per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35 bis , commi 3 e 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. Nei casi di cui all'articolo 35 bis , comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova.
Il ricorrente, essendo ormai beneficiario di protezione sussidiaria, inevitabilmente è “uscito” dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 142 del 2015, sicché il provvedimento della Prefettura è legittimo, trattandosi delle c.d. misure di prima accoglienza.
Le doglianze sollevate da parte ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti, pertanto, concernendo la mancata attivazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per l’erogazione delle c.d. misure di “seconda accoglienza” o “secondo livello”, quand’anche fossero fondate, non sarebbero idonee a giustificare l’annullamento del provvedimento impugnato.
Ne consegue il rigetto del ricorso per motivi aggiunti.
In considerazione di quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità al d.m. n. 55 del 2014 ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso per motivi aggiunti e dichiara improcedibile il ricorso principale;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.