TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IG.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 976 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BELLENDA FABIANA e dall'Avv. Parte_1
MANGERI MARIA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. GALLEA MARCO, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 9.06.2001 in Andora (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
[...]
Comune di Andora al numero 6, parte I, anno 2001, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Andora di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) La casa familiare, in oggi di proprietà esclusiva della RA , rimane Parte_1
definitivamente assegnata e nella esclusiva disponibilità della stessa anche in ragione del collocamento prevalente dei figli presso di lei.
2) La figlia minore verrà affidata in regime condiviso tra i genitori, con collocamento Per_1
prevalente e residenza presso la madre. I figli maggiorenni, e , studenti Per_2 Per_3 universitari non economicamente autosufficienti, avranno anche loro collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà tenere con sé la figlia minore durante la settimana - giorni da concordare tra i genitori - con un anticipo congruo nel rispetto delle esigenze della minore stessa, nonché degli impegni della madre. Le festività religiose e civili seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori,
previo accordo tra gli stessi. Durante l'anno ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni (anche non consecutivi) di vacanza con la figlia minore, previo accordo sulle date possibili, anche in relazione agli impegni scolastici o di diversa natura della figlia e dei genitori (si allega piano genitoriale figlia minore doc. 8). Per_1
3) Il NO verserà alla RA , ogni mese, a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per il mantenimento della figlia minore €. 250,00, nonché €.200,00, cadauno, a titolo di Per_1
mantenimento per i figli e , maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il Per_2 Per_3
detto contributo di mantenimento dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese, tramite bonifico all'Iban indicato dalla RA , con rivalutazione Istat a partire dalla data della sentenza Parte_1
(tale somma coprirà le spese ordinarie). Le spese straordinarie relative a tutti e tre i figli saranno suddivise al 50% tra i coniugi. Il genitore che avrà sostenuto la spesa, dietro presentazione di ricevuta e/o scontrino e/o pezza giustificativa equipollente, richiederà la rifusione di quanto di spettanza dell'altro. Le spese saranno sostenute previo accordo tra le parti, tranne per quelle pur straordinarie ma routinarie e/o di emergenza. Per la suddivisione spese straordinarie e ordinarie si segue il criterio stabilito dal protocollo del Tribunale di Savona. Si specifica che sono da considerarsi straordinarie le spese per l'abbonamento al servizio di traporto per le figlie per raggiungere la scuola, altresì il corredo scolastico iniziale e i libri scolastici. Fermo restando che la IG.ra
[...]
si farà carico del pagamento del canone di locazione dell'alloggio di cui usufruiscono i figli Pt_1
e , utile per la frequentazione dei corsi universitari. Per_2 Per_3
L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla RA . Parte_1
4) Premesso che il mutuo continuerà ad essere formalmente cointestato o che il NO CP_1
rimarrà comunque garante, la RA si impegna a compiere i necessari atti richiesti al Parte_1 fine di liberare il NO dalle obbligazioni da esso derivanti, qualora ciò dovesse rendersi CP_1
necessario per l'acquisto di un immobile per sé.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che ciascuno provvederà al proprio mantenimento e di non aver null'altro a che pretendere.
6) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di quelli della figlia minore.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo