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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
479/2019 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dr. Natalino Sapone Consigliere
3) dr.ssa Federica Rende Consigliere relatore Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 479/2019 R.G.A.C. vertente
tra
, ( ), nato a [...] l'[...] rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da sé medesimo,
Appellante
contro
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda Giordanelli
Appellata
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. - Appello alla sentenza n° 271/2019 del
1.3.2019 emessa dal Tribunale Civile di Locri nel proc. 328/2011 R.G.A.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.2.2011, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Bianco la società al fine di sentirla condannare allo spostamento Controparte_1 del palo e del cavo della linea telefonica che si trovava a ridosso della recinzione della propria abitazione, sita nel comune di Bovalino, via Strada Comunale Argada n. 7, nonché al pagamento della somma di euro 2.500 a titolo di risarcimento dei danni dovuti per l'attraversamento di tale linea telefonica del giardino della propria abitazione.
Il giudizio innanzi al Giudice di Pace veniva istruito mediante l'espletamento di consulenza tecnica da parte del geom. il quale accertava la sussistenza di un danno, sia in termini estetici CP_2 che di sicurezza, quantificato in euro 3.735,31, e si concludeva in data 10.11.2017 con una ordinanza di incompetenza a seguito della domanda riconvenzionale di riconoscimento di servitù spiegata dalla . CP_1
Riteneva, in effetti, il Giudice di Pace adito che l'oggetto del giudizio esulasse dalla sua competenza per effetto dell'ampliamento determinatosi a seguito della domanda riconvenzionale.
Il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale dal il quale notificava, tramite l' Pt_1 [...]
atto di citazione in riassunzione alla controparte ed Controparte_3 iscriveva in forma cartacea la causa innanzi al Tribunale di Locri.
, la cui notifica era stata regolarmente effettuata in data 10.2.2018 mediante consegna CP_1
a mani da parte degli ufficiali giudiziari, non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva incardinato e si concludeva, a seguito di concessione termini per il deposito di comparse conclusionali, con sentenza n. 271/2019 con la quale il Tribunale dichiarava l'estinzione del processo in quanto la citazione in riassunzione del giudizio era da considerarsi “inesistente
(ovvero insanabilmente nulla)” in quanto redatta e presentata in forma cartacea in violazione dell'art. 16bis comma 1 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge, con modifiche dalla L.
17.12.2012 n. 221
Proponeva gravame chiedendo la riforma della suddetta sentenza e, per l'effetto, Parte_1 la condanna della alla rimozione della situazione di pericolo provocato dal passaggio CP_1 della linea telefonica sulla sua proprietà, nonché al pagamento della somma di € 3.735,31 a titolo di risarcimento danni.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, l'improcedibilità della domanda CP_1 per omesso esperimento del procedimento di mediazione, l'illegittimità della richiesta di risarcimento avanzata da parte appellante in quanto priva di alcun fondamento.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.5.2024, con ordinanza del 14.8.24, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni con note di trattazione scritta, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc di cui le parti hanno profittato.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo decidente ha dichiarato l'estinzione del giudizio per inammissibilità della domanda fondata sull'erroneo presupposto che l'atto di citazione in riassunzione andasse redatto e depositato esclusivamente in forma telematica (e non anche cartacea), omettendo ogni statuizione sul merito della vicenda.
Si legge nella sentenza di primo grado “Orbene nella specie si è in presenza di una forma determinata, imposta dal legislatore, ossia di una forma obbligatoria, il che esclude che la redazione dell'atto processuale in forma diversa possa essere idonea a raggiungere lo scopo. A ciò si aggiunga che si tratta di un atto del tutto difforme dallo schema legale tipico, ossia affetto da un deficit strutturale ed ontologico tale da renderlo del tutto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al tipo corrispondente” Prosegue il giudicante “…l'atto di riassunzione, che per l'appunto proviene dal difensore di una parte precedentemente costituita avanti al giudice incompetente nell'ambito del giudizio unitario che prosegue davanti a quello competente, va qualificato come atto endoprocessuale e dunque ex art 16-bis d.l. 179/2012 non va redatto in formato cartaceo e va depositato telematicamente”.
L'attore contesta la soluzione adottata dal Tribunale circa l'inammissibilità dell'atto di riassunzione sostenendo che, dall'esame delle norme che prevedono tale sanzione, emerge un intento legislativo volto a ricollegare l'inammissibilità ad un vizio di contenuto dell'atto e non di forma. Considera pertanto eccessiva la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di riassunzione motivata dalla mancata redazione e deposito dello stesso in modalità telematica.
Sostiene, infatti, nei propri scritti difensivi che: “ ..le norme di settore dedicate agli atti telematici sono funzionali all'introduzione di nuovi requisiti formali, dalla cui violazione conseguono ipotesi di nullità da declinare necessariamente alla luce del principio del raggiungimento dello scopo. In questo senso d'altronde, si è pronunciata anche la SS …. che ha chiarito che la difformità dal modello legali di deposito degli atti non dà luogo a nullità quando lo scopo prefissato possa dirsi comunque realizzato”
Inoltre, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Non vi è quindi una disposizione che sanzioni espressamente il deposito avvenuto in forma cartacea, ossia con modalità diverse da quelle prescritte dall'art 16bis d.l. 179/2012.
Sulla possibilità di riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente con atto cartaceo vi è un contrasto nella giurisprudenza di merito. Secondo talune pronunce, è inammissibile la riassunzione in forma cartacea, poiché la continuazione del processo inizialmente incardinato dinanzi all'autorità incompetente impone la qualificazione della comparsa di riassunzione come atto endoprocessuale e, pertanto, da depositare telematicamente ai sensi dell'articolo 16- bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179 (Trib. Lodi, 4 marzo 2016, Trib. Vasto, 28 ottobre 2016, n. 180).
Tale norma dispone che: “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici...”
È previsto dunque l'obbligo del deposito per via telematica dei c.d. atti endoprocessuali, residuando la possibilità del deposito cartaceo per i soli atti introduttivi dei giudizi, eccezion fatta per i procedimenti monitori.
Secondo un primo orientamento, la riassunzione è un atto endoprocessuale, come emerge dalla lettera dell'art. 50 c.p.c. che testualmente dispone “se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell'ordinanza... il processo continua innanzi al nuovo giudice”.
Quindi, argomentando sulla scorta della unitarietà del processo riassunto a seguito di una declaratoria di incompetenza (SS Sez. 1 - , Sentenza n. 6921 del 11/03/2019 “Quando, a norma dell'art.
50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario”; si veda altresì Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21334 del 15/10/2010: “In caso di riassunzione dinanzi al giudice competente, ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., il processo prosegue tra le parti originarie, indipendentemente da chi abbia assunto l'iniziativa di provvedere ai relativi incombenti”), si desume che il deposito telematico sia inderogabile, posto che la norma richiamata ne prevede l'obbligatorietà e prevede - al comma 9 – un'unica deroga relativa all'ordine del giudice che autorizzi il deposito cartaceo per ragioni specifiche. Corollario di tale considerazione è dunque che l'atto introduttivo della fase di riassunzione debba necessariamente considerarsi come un atto endoprocessuale, trattandosi di una seconda fase di un medesimo grado di giudizio, con la ulteriore conseguenza che lo stesso deve entrare nel processo esclusivamente attraverso il deposito telematico, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12, diversamente dovendosi qualificare quale tamquam non esset.
Secondo tali pronunce, l'atto non è semplicemente nullo ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa e totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, da considerarsi quindi non solo inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma anche non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico (cfr. in termini Tribunale Vasto 28/10/2016, n.180).
Secondo altro orientamento, poiché atti endoprocessuali sono esclusivamente quelli depositati innanzi al medesimo ufficio giudiziario, non ci sarebbe alcuna preclusione al deposito cartaceo in caso di riassunzione: “È infondata l'eccezione di tardiva riassunzione del processo, fondata sulla invalidità del deposito cartaceo anziché telematico dell'atto di riassunzione, innanzitutto perché è da rifiutarsi la tesi che la comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. possa considerarsi atto endoprocessuale essendo tale qualificazione, ai fini della normativa sul PCT, riservata esclusivamente a quegli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario, atteso che quando la causa prosegua dinanzi a un nuovo giudice, dichiarato competente, non v'è motivo alcuno per considerare endoprocessuale la nuova costituzione che avviene dinanzi al diverso ufficio giudiziario. Pertanto, ogni nuova costituzione dinanzi ad un nuovo giudice, a prescindere se fatta per avviare ex novo un processo o per proseguirne uno da giudice incompetente, può, ai sensi della normativa sul PCT essere fatta anche in forma cartacea, non essendo, a quei fini, atto endoprocessuale” (Tribunale Arezzo, 12/06/2018).
Secondo la Corte di Appello di Roma il processo c.d. telematico non può ritenersi come un sistema chiuso ed avulso dai principi processuali generali che garantiscono la realizzazione dei diritti fondamentali rispetto ai quali il processo (telematico) stesso è funzionale: il diritto di azione ed il diritto di difesa, che siano effettivi e non meramente nominali (sez. lav., 01/09/2023, (ud. 12/01/2023, dep. 01/09/2023), n.63).
Prosegue la Corte osservando che “Lo strumento della digitalizzazione del processo va favorito dall'interprete delle norme sul rito, solo finché risulta funzionale alla migliore realizzazione di questi diritti;
per contro quando finisce per comprimerli, o addirittura per escluderli solo per ragioni meramente formali ed in mancanza di effettiva lesione del diritto di difesa, l'esegesi in caso di violazione di regole processuali, deve essere svolta considerando come principio "guida" che il processo deve comunque tendere, per quanto possibile, alla decisione nel merito, che è il suo vero obbiettivo, piuttosto che chiudersi con una decisione meramente processuale”.
Rileva ancora detta pronuncia che, pur con l'introduzione del processo telematico, nel vigente ordinamento mantengono pieno vigore non solo il principio di libertà delle forme di cui all'art. 121
c.p.c., ma soprattutto le norme generali sulla nullità degli atti processuali di cui agli artt. 156 ss. c.p.c.
Tale disposizione “esprime tre principi generali. Quello della tassatività delle nullità (non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge - art. 156, comma 1, c.p.c.); quello dell'inidoneità dello scopo (la nullità può essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo - art. 156, comma 2, c.p.c.); quello della strumentalità delle forme (la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato art. 156, comma 3, c.p.c.).”
Rileva quindi la Corte d'Appello in detta pronuncia che nemmeno la normativa primaria dettata dal d.l. n. 179/2012 prevede espressamente la sanzione della nullità per gli atti formati in violazione delle regole di settore ed osserva che l'art. 156, comma 3, c.p.c. “deve continuare a trovare applicazione e declinazione alla luce del criterio per cui lo scopo va rintracciato nella presa di contatto fra la parte
e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione dell'atto alle altre parti processuali.”
Evidenzia ancora che il sistema delle forme del processo è caratterizzato da un assetto teleologico, sicché le norme processuali, che costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, vanno sempre interpretate in modo funzionale alla decisione sul merito ed aggiungendo che, regola interpretativa di ineludibile applicazione, è quella della verifica di un effettivo pregiudizio arrecato dalla violazione formale alla garanzia costituzionale del diritto alla difesa. In tal senso, anche il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre fare o riferimento a “quale sia stato il danno arrecato alle proprie attività difensive dall'invocata nullità processuale” (Cass. 9 luglio 2014, n. 15676).
Rileva ulteriormente che “E' poi comunque quantomeno dubbio che la comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. possa considerarsi atto endoprocessuale. Pare infatti che tale qualificazione, ai fini della normativa sul pct, sia riservata a quegli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario, secondo il principio per cui una volta costituite le parti davanti a un giudice, ogni atto successivo deve essere inserito nel fascicolo telematico già esistente”.
Sul punto, efficacemente osserva le differenti ipotesi di eventi interruttivi verificatisi in giudizi pendenti dinanzi al medesimo giudice rispetto a quelle relative a giudizi riassunti di fronte a diverso
Tribunale. “Nel primo caso la riassunzione si qualifica come atto endoprocessuale;
nel secondo va considerato che il ricorso in riassunzione è successivo ad una dichiarazione di incompetenza territoriale. La causa "prosegue" dinanzi a un nuovo giudice, dichiarato competente. Sebbene si invochi il fenomeno della traslatio iudicii (art. 50 c.p.c.) per avvalorare la tesi della natura di atto endoprocessuale dell'atto di riassunzione innanzi al giudice competente, non sembra che si consideri adeguatamente che non si tratta di un processo che prosegue davanti al medesimo giudice, per cui, nella sostanza è un nuova costituzione dinanzi a un nuovo giudice, alla quale, e solo dopo, segue
l'effetto della traslatio iudici a fini conservativi degli atti compiuti in precedenza.” Del resto, la Suprema Corte di SS con la pronuncia n. 26860/2020, ha rigettato il motivo con cui si era eccepita l'inammissibilità dell'appello atteso che la riassunzione era stata depositata in cartaceo, anziché telematicamente.
Ha precisato la Corte che, a fronte di una mera irregolarità, non può essere dichiarata la nullità dell'atto in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 c.p.c., comma 1.
A tale principio ha aggiunto l'ulteriore regola, desumibile dal citato art. 156 c.p.c., u.c., secondo cui il raggiungimento dello scopo che l'atto è destinato a conseguire, – e che nel caso in esame è dato dalla presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente e senza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo - la nullità non può mai essere pronunciata (sul raggiungimento dello scopo di atto di riassunzione invalidamente notificato, cfr. Cass. 29/01/2015. n. 1676).
Conforme sul punto è l'orientamento di codesta Corte, sezione lavoro, che in una recente pronuncia (sent. 841/2020) si è espressa in tal senso “Innanzi tutto, deve osservarsi che la parte che deve riassumere non è affatto costituita presso il giudice ad quem, avanti al quale non ha depositato alcun atto di impulso anteriore né svolto alcuna attività. Il ricorrente deve chiedere l'apertura di un nuovo fascicolo con assegnazione di diverso numero di ruolo e ottenere un decreto per eseguire la vocatio in ius. La traslatio iudicii opera su un piano diverso rispetto a quello della costituzione della parte, riguardando gli effetti che derivano dall'impulso che questa dia al giudizio innanzi al nuovo giudice.
In definitiva, non è affatto detto che una parte si possa dire già costituita per il solo fatto che la litispendenza non sia venuta meno. L'applicazione dell'art. 16 bis al caso di specie è dunque il frutto di un'interpretazione quantomeno estensiva, se non analogica, che contrasta con le norme superprimarie che privilegiano l'effettività della tutela giurisdizionale, e cioè principalmente l'art. 24 Cost., ma anche l'art. 47 Carta di Nizza, l'art. 19 Trattato UE, l'art. 6 CEDU e ostano ad un'interpretazione che comprima il diritto di azione oltre i limiti resi necessari da un'applicazione piana e letterale della norma”. Ed ancora, così continua la Corte “In ogni caso, è pacifico che il deposito cartaceo del ricorso in riassunzione, nei fatti, ha consentito l'instaurazione del giudizio, mettendo in contatto la parte e il giudice, che infatti ha emesso il decreto di fissazione dell'udienza e assegnato il termine per la Pa vocatio in ius. Non potendosi riconosce in capo ad alcuna decadenza derivante dall'inammissibilità dell'atto di riassunzione ne discende che il giudizio non andava dichiarato estinto”.
Infine, una recentissima pronuncia della Corte di SS ha sul punto statuito: “L'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice competente, integrando una nuova costituzione che instaura il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, non ha natura di atto endoprocessuale ai sensi dell'art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012, tali dovendosi considerare, ai fini della normativa sul processo telematico, solo quegli atti che vengono depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario, e può essere depositato anche in modalità cartacea e non - obbligatoriamente - telematica.” (SS civile sez. III, 10/12/2024, n.31834)
Ne consegue pertanto che il motivo di appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata.
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Nel merito, è fondata anche la domanda di risarcimento formulata da parte appellante. In particolare, condividendo le conclusioni cui è pervenuto il CTU nel giudizio innanzi al Giudice di
Pace, è dà ritenersi provato che la ha posto un palo di legno a ridosso della Controparte_1 recinzione di proprietà di a sostegno di un cavo facente parte della linea telefonica principale Pt_1 e “penzolante sulla recinzione di proprietà dell'attore ad una distanza della stessa di circa 1,10 mt ed a circa 1,80 mt dal piano di campagna del giardino di proprietà” dell'appellante (pag. 6 consulenza tecnica)
Dagli atti emerge come la , già nelle difese spiegate innanzi al Giudice di Pace, avesse CP_1 implicitamente ammesso l'assenza di una regolare servitù che legittimasse l'apposizione dell'apparato telefonico da parte della suddetta società, tanto da avanzare domanda riconvenzionale di usucapione.
Considerato che la in questa sede non ha formulato alcun appello incidentale su tale CP_1 punto, la questione si considera venuta meno ed è pertanto accertata l'inesistenza di un titolo e di conseguente illegittimità della condotta della società telefonica.
La normativa operante in materia è costituita dal d.lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) che ha riordinato ed aggiornato quanto già previsto nel r.d. n. 1775 del 1933 e apportando modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Per quanto in questa sede interessa (limitazioni legali della proprietà dovute all'installazione e diramazione di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ovvero ad uso esclusivamente privato dichiarati di pubblica utilità), l'art. 91 così dispone: “1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.”
Si legge a pagina 4 della consulenza tecnica: “A parere dello scrivente, quanto appena descritto e documentato, causa un danno valutabile secondo alcuni parametri che verranno specificati in seguito” e per la cui quantificazione il geometra ha ricondotto la vicenda nell'alveo della servitù di elettrodotto ex art 1056-1057 cc.
Difatti, considerato che il cavo è sospeso sulla recinzione di proprietà dell'attore e posto ad CP_1 una distanza di sicurezza inferiore alla norma, appena di m 1,10 dal filo superiore della stessa e m.
1,80 dal piano di campagna, è da ritenersi interdetta per motivi di sicurezza una fascia di almeno
m.
5.00 lungo il confine interessato dalla linea telefonica.
Similmente, a pagina 7 il consulente descrive il palo di sostegno della linea telefonica in tal senso
“..è stato praticato un ancoraggio da definirsi a dir poco (selvaggio dal punto di vista del decoro estetico nonché della sicurezza) costituito da un basamento in blocchi di calcestruzzo, murati tra il muro di proprietà stradale ed il muro di recinzione di proprietà dell'attore e provvisoriamente fissato con tavole da carpenteria”.
Considerato che i suddetti danni sono la conseguenza della condotta posta in essere dalla
[...]
deve essere riconosciuto in favore del ed a carico della società appellata, il CP_1 Pt_1 diritto al risarcimento del danno. In ordine alla quantificazione del risarcimento, ritiene il collegio che la cifra quantificata dal consulente non possa essere integralmente riconosciuta, poiché calcolata avendo riguardo alla definitiva perdita di valore del bene.
Ed invero, accogliendo l'ulteriore domanda formulata dall'odierna parte appellante, volta a mettere in sicurezza il palo, deve concludersi che il danno subito dall'appellante non sia definitivo, ma perdurante fino alla messa in sicurezza del medesimo.
Pertanto, al fine di calcolare il danno risarcibile, deve applicarsi un criterio analogo a quello dettato in materia di indennità per occupazione illegittima, stante la similare compressione del diritto dominicale.
Per cui, applicando analogicamente l'art. 42 bis dpr 327/2001, il risarcimento deve essere pari al 5% della somma di € 3.735,31, prevista a titolo di risarcimento per il danno arrecato a seguito della perdita di valore del bene, per ciascuno degli anni intercorrenti dalla data della domanda giudiziale (non essendo nota la data dell'atto illecito, cioè quella dell'apposizione del palo), fino alla messa in sicurezza del medesimo.
Al danno come sopra riconosciuto e liquidato, costituente debito di valore, dovrebbero, secondo il criterio generale, essere altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato – che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale – e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito (in tal caso individuato a partire dalla domanda giudiziale), sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, in quanto detti interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. n. 18771/2019; Cass. n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n.
557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato dal consulente tecnico in termini di attualità al 30.05.2014, cioè allorquando ha redatto il proprio elaborato, gli interessi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe una ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni.
Dovrà pertanto utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi a far data dalla domanda giudiziale sino alla c.d. “attualità”, sulla somma liquidata, devalutata dal momento dal 30.05.2014 al momento della domanda (ossia il 28.01.2011) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita, sino al soddisfo.
Stante poi le conclusioni del consulente nominato e l'accertata pericolosità del basamento su cui poggia il palo, deve essere accolta altresì la domanda volta ad ottenere la messa in sicurezza del medesimo, sicuramente compresa nella più ampia richiesta di spostamento formulata in primo grado, ne consegue quanto meno che il cavo debba essere posto ad un'altezza superiore a quella attuale e debba essere dotato di adeguato e stabile basamento.
Spese di giudizio
Resta da statuire sulle spese diversi gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n. 3083/2017).
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di - applicando le tabelle Parte_1 previste dal D.M. 55/2014 ed aggiornate con il D.M. 147 del 13.8.2022- tenendo conto dello scaglione da 1.101 a 5.200, rilevando la complessità media della controversia e liquidando la fase di istruttoria/trattazione al minimo, in quanto alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta in appello – in complessivi euro 2.419,00 di cui 536,00 per la fase di studio della controversia;
euro
536,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 496,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione (valore minimo); euro 851,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge.
Quanto al precedente grado di giudizio, applicando i medesimi criteri, la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali pari alla somma di € 2.552,00, così determinata: Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00 Fase decisionale, valore medio: € 851,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro disattesa ogni contraria domanda, Parte_1 Controparte_1 eccezione e difesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la
[...] ad adottare gli opportuni interventi al fine di eliminare la situazione di pericolo e di disagio CP_1 estetico determinato dal passaggio della linea telefonica sul terreno di proprietà ed al Pt_1 risarcimento dei danni subiti da che quantifica in un importo pari al 5% della somma Parte_1 di € 3.735,31 per ciascuno degli anni intercorrenti dalla data della domanda giudiziale (non essendo nota la data dell'atto illecito, cioè quella dell'apposizione del palo), fino alla messa in sicurezza del medesimo, oltre interessi a far data dalla domanda giudiziale sino alla c.d. “attualità”, sulla somma liquidata, devalutata dal momento dal 30.05.2014 al momento della domanda e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita, sino al soddisfo.
3) condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze CP_1 CP_1 del presente giudizio, liquidate in € 2.419,00 per il presente grado di giudizio ed in € 2.552,00 per il precedente, oltre spese generali IVA e CPA.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
La cons. est. La Presidente
dr.ssa Federica Rende dr.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dr. Natalino Sapone Consigliere
3) dr.ssa Federica Rende Consigliere relatore Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 479/2019 R.G.A.C. vertente
tra
, ( ), nato a [...] l'[...] rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da sé medesimo,
Appellante
contro
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda Giordanelli
Appellata
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. - Appello alla sentenza n° 271/2019 del
1.3.2019 emessa dal Tribunale Civile di Locri nel proc. 328/2011 R.G.A.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.2.2011, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Bianco la società al fine di sentirla condannare allo spostamento Controparte_1 del palo e del cavo della linea telefonica che si trovava a ridosso della recinzione della propria abitazione, sita nel comune di Bovalino, via Strada Comunale Argada n. 7, nonché al pagamento della somma di euro 2.500 a titolo di risarcimento dei danni dovuti per l'attraversamento di tale linea telefonica del giardino della propria abitazione.
Il giudizio innanzi al Giudice di Pace veniva istruito mediante l'espletamento di consulenza tecnica da parte del geom. il quale accertava la sussistenza di un danno, sia in termini estetici CP_2 che di sicurezza, quantificato in euro 3.735,31, e si concludeva in data 10.11.2017 con una ordinanza di incompetenza a seguito della domanda riconvenzionale di riconoscimento di servitù spiegata dalla . CP_1
Riteneva, in effetti, il Giudice di Pace adito che l'oggetto del giudizio esulasse dalla sua competenza per effetto dell'ampliamento determinatosi a seguito della domanda riconvenzionale.
Il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale dal il quale notificava, tramite l' Pt_1 [...]
atto di citazione in riassunzione alla controparte ed Controparte_3 iscriveva in forma cartacea la causa innanzi al Tribunale di Locri.
, la cui notifica era stata regolarmente effettuata in data 10.2.2018 mediante consegna CP_1
a mani da parte degli ufficiali giudiziari, non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva incardinato e si concludeva, a seguito di concessione termini per il deposito di comparse conclusionali, con sentenza n. 271/2019 con la quale il Tribunale dichiarava l'estinzione del processo in quanto la citazione in riassunzione del giudizio era da considerarsi “inesistente
(ovvero insanabilmente nulla)” in quanto redatta e presentata in forma cartacea in violazione dell'art. 16bis comma 1 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge, con modifiche dalla L.
17.12.2012 n. 221
Proponeva gravame chiedendo la riforma della suddetta sentenza e, per l'effetto, Parte_1 la condanna della alla rimozione della situazione di pericolo provocato dal passaggio CP_1 della linea telefonica sulla sua proprietà, nonché al pagamento della somma di € 3.735,31 a titolo di risarcimento danni.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, l'improcedibilità della domanda CP_1 per omesso esperimento del procedimento di mediazione, l'illegittimità della richiesta di risarcimento avanzata da parte appellante in quanto priva di alcun fondamento.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.5.2024, con ordinanza del 14.8.24, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni con note di trattazione scritta, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc di cui le parti hanno profittato.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo decidente ha dichiarato l'estinzione del giudizio per inammissibilità della domanda fondata sull'erroneo presupposto che l'atto di citazione in riassunzione andasse redatto e depositato esclusivamente in forma telematica (e non anche cartacea), omettendo ogni statuizione sul merito della vicenda.
Si legge nella sentenza di primo grado “Orbene nella specie si è in presenza di una forma determinata, imposta dal legislatore, ossia di una forma obbligatoria, il che esclude che la redazione dell'atto processuale in forma diversa possa essere idonea a raggiungere lo scopo. A ciò si aggiunga che si tratta di un atto del tutto difforme dallo schema legale tipico, ossia affetto da un deficit strutturale ed ontologico tale da renderlo del tutto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al tipo corrispondente” Prosegue il giudicante “…l'atto di riassunzione, che per l'appunto proviene dal difensore di una parte precedentemente costituita avanti al giudice incompetente nell'ambito del giudizio unitario che prosegue davanti a quello competente, va qualificato come atto endoprocessuale e dunque ex art 16-bis d.l. 179/2012 non va redatto in formato cartaceo e va depositato telematicamente”.
L'attore contesta la soluzione adottata dal Tribunale circa l'inammissibilità dell'atto di riassunzione sostenendo che, dall'esame delle norme che prevedono tale sanzione, emerge un intento legislativo volto a ricollegare l'inammissibilità ad un vizio di contenuto dell'atto e non di forma. Considera pertanto eccessiva la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di riassunzione motivata dalla mancata redazione e deposito dello stesso in modalità telematica.
Sostiene, infatti, nei propri scritti difensivi che: “ ..le norme di settore dedicate agli atti telematici sono funzionali all'introduzione di nuovi requisiti formali, dalla cui violazione conseguono ipotesi di nullità da declinare necessariamente alla luce del principio del raggiungimento dello scopo. In questo senso d'altronde, si è pronunciata anche la SS …. che ha chiarito che la difformità dal modello legali di deposito degli atti non dà luogo a nullità quando lo scopo prefissato possa dirsi comunque realizzato”
Inoltre, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Non vi è quindi una disposizione che sanzioni espressamente il deposito avvenuto in forma cartacea, ossia con modalità diverse da quelle prescritte dall'art 16bis d.l. 179/2012.
Sulla possibilità di riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente con atto cartaceo vi è un contrasto nella giurisprudenza di merito. Secondo talune pronunce, è inammissibile la riassunzione in forma cartacea, poiché la continuazione del processo inizialmente incardinato dinanzi all'autorità incompetente impone la qualificazione della comparsa di riassunzione come atto endoprocessuale e, pertanto, da depositare telematicamente ai sensi dell'articolo 16- bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179 (Trib. Lodi, 4 marzo 2016, Trib. Vasto, 28 ottobre 2016, n. 180).
Tale norma dispone che: “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici...”
È previsto dunque l'obbligo del deposito per via telematica dei c.d. atti endoprocessuali, residuando la possibilità del deposito cartaceo per i soli atti introduttivi dei giudizi, eccezion fatta per i procedimenti monitori.
Secondo un primo orientamento, la riassunzione è un atto endoprocessuale, come emerge dalla lettera dell'art. 50 c.p.c. che testualmente dispone “se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell'ordinanza... il processo continua innanzi al nuovo giudice”.
Quindi, argomentando sulla scorta della unitarietà del processo riassunto a seguito di una declaratoria di incompetenza (SS Sez. 1 - , Sentenza n. 6921 del 11/03/2019 “Quando, a norma dell'art.
50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario”; si veda altresì Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21334 del 15/10/2010: “In caso di riassunzione dinanzi al giudice competente, ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., il processo prosegue tra le parti originarie, indipendentemente da chi abbia assunto l'iniziativa di provvedere ai relativi incombenti”), si desume che il deposito telematico sia inderogabile, posto che la norma richiamata ne prevede l'obbligatorietà e prevede - al comma 9 – un'unica deroga relativa all'ordine del giudice che autorizzi il deposito cartaceo per ragioni specifiche. Corollario di tale considerazione è dunque che l'atto introduttivo della fase di riassunzione debba necessariamente considerarsi come un atto endoprocessuale, trattandosi di una seconda fase di un medesimo grado di giudizio, con la ulteriore conseguenza che lo stesso deve entrare nel processo esclusivamente attraverso il deposito telematico, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12, diversamente dovendosi qualificare quale tamquam non esset.
Secondo tali pronunce, l'atto non è semplicemente nullo ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa e totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, da considerarsi quindi non solo inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma anche non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico (cfr. in termini Tribunale Vasto 28/10/2016, n.180).
Secondo altro orientamento, poiché atti endoprocessuali sono esclusivamente quelli depositati innanzi al medesimo ufficio giudiziario, non ci sarebbe alcuna preclusione al deposito cartaceo in caso di riassunzione: “È infondata l'eccezione di tardiva riassunzione del processo, fondata sulla invalidità del deposito cartaceo anziché telematico dell'atto di riassunzione, innanzitutto perché è da rifiutarsi la tesi che la comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. possa considerarsi atto endoprocessuale essendo tale qualificazione, ai fini della normativa sul PCT, riservata esclusivamente a quegli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario, atteso che quando la causa prosegua dinanzi a un nuovo giudice, dichiarato competente, non v'è motivo alcuno per considerare endoprocessuale la nuova costituzione che avviene dinanzi al diverso ufficio giudiziario. Pertanto, ogni nuova costituzione dinanzi ad un nuovo giudice, a prescindere se fatta per avviare ex novo un processo o per proseguirne uno da giudice incompetente, può, ai sensi della normativa sul PCT essere fatta anche in forma cartacea, non essendo, a quei fini, atto endoprocessuale” (Tribunale Arezzo, 12/06/2018).
Secondo la Corte di Appello di Roma il processo c.d. telematico non può ritenersi come un sistema chiuso ed avulso dai principi processuali generali che garantiscono la realizzazione dei diritti fondamentali rispetto ai quali il processo (telematico) stesso è funzionale: il diritto di azione ed il diritto di difesa, che siano effettivi e non meramente nominali (sez. lav., 01/09/2023, (ud. 12/01/2023, dep. 01/09/2023), n.63).
Prosegue la Corte osservando che “Lo strumento della digitalizzazione del processo va favorito dall'interprete delle norme sul rito, solo finché risulta funzionale alla migliore realizzazione di questi diritti;
per contro quando finisce per comprimerli, o addirittura per escluderli solo per ragioni meramente formali ed in mancanza di effettiva lesione del diritto di difesa, l'esegesi in caso di violazione di regole processuali, deve essere svolta considerando come principio "guida" che il processo deve comunque tendere, per quanto possibile, alla decisione nel merito, che è il suo vero obbiettivo, piuttosto che chiudersi con una decisione meramente processuale”.
Rileva ancora detta pronuncia che, pur con l'introduzione del processo telematico, nel vigente ordinamento mantengono pieno vigore non solo il principio di libertà delle forme di cui all'art. 121
c.p.c., ma soprattutto le norme generali sulla nullità degli atti processuali di cui agli artt. 156 ss. c.p.c.
Tale disposizione “esprime tre principi generali. Quello della tassatività delle nullità (non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge - art. 156, comma 1, c.p.c.); quello dell'inidoneità dello scopo (la nullità può essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo - art. 156, comma 2, c.p.c.); quello della strumentalità delle forme (la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato art. 156, comma 3, c.p.c.).”
Rileva quindi la Corte d'Appello in detta pronuncia che nemmeno la normativa primaria dettata dal d.l. n. 179/2012 prevede espressamente la sanzione della nullità per gli atti formati in violazione delle regole di settore ed osserva che l'art. 156, comma 3, c.p.c. “deve continuare a trovare applicazione e declinazione alla luce del criterio per cui lo scopo va rintracciato nella presa di contatto fra la parte
e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione dell'atto alle altre parti processuali.”
Evidenzia ancora che il sistema delle forme del processo è caratterizzato da un assetto teleologico, sicché le norme processuali, che costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, vanno sempre interpretate in modo funzionale alla decisione sul merito ed aggiungendo che, regola interpretativa di ineludibile applicazione, è quella della verifica di un effettivo pregiudizio arrecato dalla violazione formale alla garanzia costituzionale del diritto alla difesa. In tal senso, anche il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre fare o riferimento a “quale sia stato il danno arrecato alle proprie attività difensive dall'invocata nullità processuale” (Cass. 9 luglio 2014, n. 15676).
Rileva ulteriormente che “E' poi comunque quantomeno dubbio che la comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. possa considerarsi atto endoprocessuale. Pare infatti che tale qualificazione, ai fini della normativa sul pct, sia riservata a quegli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario, secondo il principio per cui una volta costituite le parti davanti a un giudice, ogni atto successivo deve essere inserito nel fascicolo telematico già esistente”.
Sul punto, efficacemente osserva le differenti ipotesi di eventi interruttivi verificatisi in giudizi pendenti dinanzi al medesimo giudice rispetto a quelle relative a giudizi riassunti di fronte a diverso
Tribunale. “Nel primo caso la riassunzione si qualifica come atto endoprocessuale;
nel secondo va considerato che il ricorso in riassunzione è successivo ad una dichiarazione di incompetenza territoriale. La causa "prosegue" dinanzi a un nuovo giudice, dichiarato competente. Sebbene si invochi il fenomeno della traslatio iudicii (art. 50 c.p.c.) per avvalorare la tesi della natura di atto endoprocessuale dell'atto di riassunzione innanzi al giudice competente, non sembra che si consideri adeguatamente che non si tratta di un processo che prosegue davanti al medesimo giudice, per cui, nella sostanza è un nuova costituzione dinanzi a un nuovo giudice, alla quale, e solo dopo, segue
l'effetto della traslatio iudici a fini conservativi degli atti compiuti in precedenza.” Del resto, la Suprema Corte di SS con la pronuncia n. 26860/2020, ha rigettato il motivo con cui si era eccepita l'inammissibilità dell'appello atteso che la riassunzione era stata depositata in cartaceo, anziché telematicamente.
Ha precisato la Corte che, a fronte di una mera irregolarità, non può essere dichiarata la nullità dell'atto in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 c.p.c., comma 1.
A tale principio ha aggiunto l'ulteriore regola, desumibile dal citato art. 156 c.p.c., u.c., secondo cui il raggiungimento dello scopo che l'atto è destinato a conseguire, – e che nel caso in esame è dato dalla presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente e senza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo - la nullità non può mai essere pronunciata (sul raggiungimento dello scopo di atto di riassunzione invalidamente notificato, cfr. Cass. 29/01/2015. n. 1676).
Conforme sul punto è l'orientamento di codesta Corte, sezione lavoro, che in una recente pronuncia (sent. 841/2020) si è espressa in tal senso “Innanzi tutto, deve osservarsi che la parte che deve riassumere non è affatto costituita presso il giudice ad quem, avanti al quale non ha depositato alcun atto di impulso anteriore né svolto alcuna attività. Il ricorrente deve chiedere l'apertura di un nuovo fascicolo con assegnazione di diverso numero di ruolo e ottenere un decreto per eseguire la vocatio in ius. La traslatio iudicii opera su un piano diverso rispetto a quello della costituzione della parte, riguardando gli effetti che derivano dall'impulso che questa dia al giudizio innanzi al nuovo giudice.
In definitiva, non è affatto detto che una parte si possa dire già costituita per il solo fatto che la litispendenza non sia venuta meno. L'applicazione dell'art. 16 bis al caso di specie è dunque il frutto di un'interpretazione quantomeno estensiva, se non analogica, che contrasta con le norme superprimarie che privilegiano l'effettività della tutela giurisdizionale, e cioè principalmente l'art. 24 Cost., ma anche l'art. 47 Carta di Nizza, l'art. 19 Trattato UE, l'art. 6 CEDU e ostano ad un'interpretazione che comprima il diritto di azione oltre i limiti resi necessari da un'applicazione piana e letterale della norma”. Ed ancora, così continua la Corte “In ogni caso, è pacifico che il deposito cartaceo del ricorso in riassunzione, nei fatti, ha consentito l'instaurazione del giudizio, mettendo in contatto la parte e il giudice, che infatti ha emesso il decreto di fissazione dell'udienza e assegnato il termine per la Pa vocatio in ius. Non potendosi riconosce in capo ad alcuna decadenza derivante dall'inammissibilità dell'atto di riassunzione ne discende che il giudizio non andava dichiarato estinto”.
Infine, una recentissima pronuncia della Corte di SS ha sul punto statuito: “L'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice competente, integrando una nuova costituzione che instaura il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, non ha natura di atto endoprocessuale ai sensi dell'art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012, tali dovendosi considerare, ai fini della normativa sul processo telematico, solo quegli atti che vengono depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario, e può essere depositato anche in modalità cartacea e non - obbligatoriamente - telematica.” (SS civile sez. III, 10/12/2024, n.31834)
Ne consegue pertanto che il motivo di appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata.
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Nel merito, è fondata anche la domanda di risarcimento formulata da parte appellante. In particolare, condividendo le conclusioni cui è pervenuto il CTU nel giudizio innanzi al Giudice di
Pace, è dà ritenersi provato che la ha posto un palo di legno a ridosso della Controparte_1 recinzione di proprietà di a sostegno di un cavo facente parte della linea telefonica principale Pt_1 e “penzolante sulla recinzione di proprietà dell'attore ad una distanza della stessa di circa 1,10 mt ed a circa 1,80 mt dal piano di campagna del giardino di proprietà” dell'appellante (pag. 6 consulenza tecnica)
Dagli atti emerge come la , già nelle difese spiegate innanzi al Giudice di Pace, avesse CP_1 implicitamente ammesso l'assenza di una regolare servitù che legittimasse l'apposizione dell'apparato telefonico da parte della suddetta società, tanto da avanzare domanda riconvenzionale di usucapione.
Considerato che la in questa sede non ha formulato alcun appello incidentale su tale CP_1 punto, la questione si considera venuta meno ed è pertanto accertata l'inesistenza di un titolo e di conseguente illegittimità della condotta della società telefonica.
La normativa operante in materia è costituita dal d.lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) che ha riordinato ed aggiornato quanto già previsto nel r.d. n. 1775 del 1933 e apportando modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Per quanto in questa sede interessa (limitazioni legali della proprietà dovute all'installazione e diramazione di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ovvero ad uso esclusivamente privato dichiarati di pubblica utilità), l'art. 91 così dispone: “1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.”
Si legge a pagina 4 della consulenza tecnica: “A parere dello scrivente, quanto appena descritto e documentato, causa un danno valutabile secondo alcuni parametri che verranno specificati in seguito” e per la cui quantificazione il geometra ha ricondotto la vicenda nell'alveo della servitù di elettrodotto ex art 1056-1057 cc.
Difatti, considerato che il cavo è sospeso sulla recinzione di proprietà dell'attore e posto ad CP_1 una distanza di sicurezza inferiore alla norma, appena di m 1,10 dal filo superiore della stessa e m.
1,80 dal piano di campagna, è da ritenersi interdetta per motivi di sicurezza una fascia di almeno
m.
5.00 lungo il confine interessato dalla linea telefonica.
Similmente, a pagina 7 il consulente descrive il palo di sostegno della linea telefonica in tal senso
“..è stato praticato un ancoraggio da definirsi a dir poco (selvaggio dal punto di vista del decoro estetico nonché della sicurezza) costituito da un basamento in blocchi di calcestruzzo, murati tra il muro di proprietà stradale ed il muro di recinzione di proprietà dell'attore e provvisoriamente fissato con tavole da carpenteria”.
Considerato che i suddetti danni sono la conseguenza della condotta posta in essere dalla
[...]
deve essere riconosciuto in favore del ed a carico della società appellata, il CP_1 Pt_1 diritto al risarcimento del danno. In ordine alla quantificazione del risarcimento, ritiene il collegio che la cifra quantificata dal consulente non possa essere integralmente riconosciuta, poiché calcolata avendo riguardo alla definitiva perdita di valore del bene.
Ed invero, accogliendo l'ulteriore domanda formulata dall'odierna parte appellante, volta a mettere in sicurezza il palo, deve concludersi che il danno subito dall'appellante non sia definitivo, ma perdurante fino alla messa in sicurezza del medesimo.
Pertanto, al fine di calcolare il danno risarcibile, deve applicarsi un criterio analogo a quello dettato in materia di indennità per occupazione illegittima, stante la similare compressione del diritto dominicale.
Per cui, applicando analogicamente l'art. 42 bis dpr 327/2001, il risarcimento deve essere pari al 5% della somma di € 3.735,31, prevista a titolo di risarcimento per il danno arrecato a seguito della perdita di valore del bene, per ciascuno degli anni intercorrenti dalla data della domanda giudiziale (non essendo nota la data dell'atto illecito, cioè quella dell'apposizione del palo), fino alla messa in sicurezza del medesimo.
Al danno come sopra riconosciuto e liquidato, costituente debito di valore, dovrebbero, secondo il criterio generale, essere altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato – che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale – e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito (in tal caso individuato a partire dalla domanda giudiziale), sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, in quanto detti interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. n. 18771/2019; Cass. n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n.
557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato dal consulente tecnico in termini di attualità al 30.05.2014, cioè allorquando ha redatto il proprio elaborato, gli interessi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe una ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni.
Dovrà pertanto utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi a far data dalla domanda giudiziale sino alla c.d. “attualità”, sulla somma liquidata, devalutata dal momento dal 30.05.2014 al momento della domanda (ossia il 28.01.2011) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita, sino al soddisfo.
Stante poi le conclusioni del consulente nominato e l'accertata pericolosità del basamento su cui poggia il palo, deve essere accolta altresì la domanda volta ad ottenere la messa in sicurezza del medesimo, sicuramente compresa nella più ampia richiesta di spostamento formulata in primo grado, ne consegue quanto meno che il cavo debba essere posto ad un'altezza superiore a quella attuale e debba essere dotato di adeguato e stabile basamento.
Spese di giudizio
Resta da statuire sulle spese diversi gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n. 3083/2017).
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di - applicando le tabelle Parte_1 previste dal D.M. 55/2014 ed aggiornate con il D.M. 147 del 13.8.2022- tenendo conto dello scaglione da 1.101 a 5.200, rilevando la complessità media della controversia e liquidando la fase di istruttoria/trattazione al minimo, in quanto alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta in appello – in complessivi euro 2.419,00 di cui 536,00 per la fase di studio della controversia;
euro
536,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 496,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione (valore minimo); euro 851,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge.
Quanto al precedente grado di giudizio, applicando i medesimi criteri, la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali pari alla somma di € 2.552,00, così determinata: Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00 Fase decisionale, valore medio: € 851,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro disattesa ogni contraria domanda, Parte_1 Controparte_1 eccezione e difesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la
[...] ad adottare gli opportuni interventi al fine di eliminare la situazione di pericolo e di disagio CP_1 estetico determinato dal passaggio della linea telefonica sul terreno di proprietà ed al Pt_1 risarcimento dei danni subiti da che quantifica in un importo pari al 5% della somma Parte_1 di € 3.735,31 per ciascuno degli anni intercorrenti dalla data della domanda giudiziale (non essendo nota la data dell'atto illecito, cioè quella dell'apposizione del palo), fino alla messa in sicurezza del medesimo, oltre interessi a far data dalla domanda giudiziale sino alla c.d. “attualità”, sulla somma liquidata, devalutata dal momento dal 30.05.2014 al momento della domanda e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita, sino al soddisfo.
3) condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze CP_1 CP_1 del presente giudizio, liquidate in € 2.419,00 per il presente grado di giudizio ed in € 2.552,00 per il precedente, oltre spese generali IVA e CPA.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
La cons. est. La Presidente
dr.ssa Federica Rende dr.ssa Patrizia Morabito