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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/11/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1928/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
N. R.G. 1928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1928/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUFFINI GEMINIO RE Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA P. BORSELLINO N. 22 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RUFFINI GEMINIO RE
pagina 1 di 9 con il patrocinio dell'avv. RUFFINI GEMINIO RE elettivamente domiciliato Parte_2 in VIA P. BORSELLINO N. 22 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RUFFINI GEMINIO RE OPPONENTI contro
(C.F. ) tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. CONCIO FRANCESCO e dell'avv. PESENTI MARCO
[...] ( ) VIA P. BORSELLINO C/O AVV.OVI G. 22 REGGIO EMILIA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in V. COR. N. 43 20149 MILANO presso il difensore avv. CONCIO FRANCESCO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 372/2024, emesso in data 21/3/2024 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, rispettivamente quale debitore principale e fideiussore, la somma di €
123.009,23 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore di Controparte_1 tramite la mandataria quale saldo debitore del contratto di conto Controparte_2 corrente n. 42923 acceso in data 24/4/2009 dalla società ingiunta presso Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.a. e quali rate impagate del contratto di finanziamento n. 741429752 concesso alla società opponente dal medesimo istituto di credito, in data 28/4/2009.
Gli opponenti, in estrema sintesi, hanno eccepito 1) il difetto di legittimazione attiva di CP_1
, stante l'inesistenza della cessione del credito;
2) l'assenza di prova del credito;
3) l'inesistenza di
[...] alcuna garanzia a manleva del preteso credito derivante da scoperto di conto corrente conto;
4) la nullità della garanzia personale con riguardo al contratto di mutuo chirografario del 28/4/2009, in quanto a) non sottoscritta da b) contenente clausole vessatorie non sottoscritte Parte_2 specificamente dal fideiussore;
c) contenente la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., in violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di escutere qualsivoglia garanzia nei confronti di 5) la prescrizione di ogni diritto di credito nei Parte_2 confronti di quale persona fisica. Parte_2
Sulla scorta di quanto sopra hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 9 Si è costituita in giudizio tramite la mandataria Controparte_1 Controparte_2
contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Parte opposta, costituendosi
[...] ha dato atto che a seguito della richiesta di escussione, il Fondo di Garanzia aveva liquidato l'importo di € 40.460,78, somma da porre a deconto del maggior dovuto con riguardo esclusivamente al contratto di finanziamento.
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e ordine di esibizione, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà.
Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di carenza di titolarità/legittimazione attiva in capo all'opposta.
Si osserva preliminarmente che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione e il giudizio di merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto nella domanda, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Essa, pertanto, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore.
E' pertanto evidente che, sulla base di quanto allegato da , sussiste senz'altro la CP_1 legittimazione attiva, dovendosi esaminare, invece, l'effettiva titolarità attiva del rapporto oggetto di causa.
Sotto tale profilo si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
Legittimità, nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, la titolarità del credito in capo al cessionario è provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che sia necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Pertanto, la mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco prova il contratto di cessione, senza necessità di una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (ex multis Cass. n. 10200/2021).
Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui pagina 3 di 9 validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. L'idoneità della pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e, quindi, la legittimazione attiva in capo alla parte cessionaria, è stata di recente riaffermata dalla Suprema Corte che ha ritenuto che “L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione” (Cass. n. 220/2023; Cass. n. 4277/2023).
Nel caso in esame risulta dimostrato, per via documentale, che i crediti azionati con il procedimento monitorio sono stati oggetto di cessione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena in favore di
[...]
CP_1
E, infatti, nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 23/12/2017 viene data comunicazione della cessione dei rapporti di titolarità della Banca cedente a aventi, per quanto nella CP_1 presente sede rileva, le seguenti caratteristiche: “rapporti giuridici sorti in capo a MP (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017” (doc.
3 fascicolo monitorio).
L'opposta ha altresì prodotto la comunicazione con cui MPS ha confermato che “il credito vantato nei confronti della (C.F. e P. IVA ), derivante finanziamento chirografario n. Parte_1 P.IVA_1
741429752 di originari € 150.000,00, concesso dalla filiale di Reggio Emilia della Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.a. alla società e dal contratto di conto corrente n. 42923 Parte_1 intestato alla società acceso in data 24/04/2009 presso la filiale di Reggio Emilia Parte_1 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., è rientrato nell'operazione di cessione pro-soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra la Banca MPS S.p.A. e la società (doc. 7 parte opposta). Controparte_1
La dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del trasferimento e pone al riparo l'opponente dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito
(all'ingiungente e al creditore originario). Infatti, il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di pagina 4 di 9 effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (Cass. n.
18016 del 9/7/2018).
In ragione di quanto precede, dunque, vi è chiara evidenza della inclusione dei crediti oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione, con la conseguenza che risulta pienamente dimostrata la titolarità del credito per cui è lite in capo alla convenuta.
Venendo al merito si osserva innanzitutto che parte opposta ha prodotto il contratto di conto corrente n.
42923.53 (doc. 6 fascicolo monitorio); il contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento e quietanza di erogazione (doc. 7 fascicolo monitorio); l'estratto ex art. 50 TUB del contratto di conto corrente n. 42923.53 (doc. 9 fascicolo monitorio); le comunicazioni di costituzione in mora e le revoche degli affidi ritualmente notificate (doc. 11 fascicolo monitorio). Costituendosi in giudizio, parte opposta ha prodotto gli estratti conto integrali, a partire dal 24/4/2009, del contratto di conto corrente n. 42923.53 (doc. 8 comparsa di costituzione), nonché il piano di ammortamento del finanziamento con indicazione specifica della quota di capitale e della quota di interessi applicata (doc.
9).
Il Tribunale rileva, in via del tutto dirimente, e salve le specificazioni di cui si darà conto nel prosieguo, relative all'incasso della garanzia prestata da a garanzia del Controparte_3 mutuo chirografario, che la documentazione superiormente indicata prova l'esistenza del credito nella misura azionata.
Non risulta dimostrata inoltre la tesi degli opponenti relativa all'intervenuta estinzione dei crediti vantati da MPS, osservandosi che in tema di onere della prova dell'avvenuto pagamento, trova applicazione la regola generale secondo cui mentre il creditore che agisce è tenuto a provare l'esistenza di una valida pretesa creditoria (come nel caso di specie), grava sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo del credito. Tale prova nel presente giudizio è del tutto carente.
Si osserva ancora che la circostanza relativa alla sottoscrizione, da parte di di titoli Parte_2 obbligazionari MPS gravati da pegno in garanzia dei debiti contratti con la banca dalla società
di valore maggiore rispetto agli sconfinamenti di volta in volta registrati negli estratti conto Parte_1 trimestrali è in ogni caso irrilevante nel presente giudizio, atteso che, secondo la stessa prospettazione degli opponenti, aveva acquistato una somma pari a circa € 200.000,00 in titoli Parte_2 obbligazionari quale forma di investimento personale, sicché tali rapporti sono estranei alla presente controversia.
Ciò posto va chiarito, che, come riconosciuto dalla stessa parte opposta, è fondata l'eccezione degli opponenti secondo cui non ha mai assunto la veste di fideiussore con riguardo rapporto di Parte_2
pagina 5 di 9 conto corrente.
Esaminando quindi le doglianze con riguardo alla fideiussione prestata in relazione al contratto di finanziamento n. 741429752, stipulato in data 28/4/2009 con Monte dei Paschi di Siena, si osserva quanto segue.
Emerge documentalmente che legale rappresentante della società , ha Parte_2 Parte_1 sottoscritto apposita fideiussione specifica contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento in data 28/4/2009 (doc. 7 fascicolo monitorio); la stessa ha altresì rilasciato fideiussione specifica (doc.
10 fascicolo monitorio), senz'altro riferita, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, al contratto di finanziamento dedotto in lite. Ciò risulta chiaramente dall'esame della documentazione in oggetto, ove emerge che la garanzia è prestata in relazione al “finanziamento del valore di €.
150.000,00 durata 60 mesi”, che altro non è che l'importo e la durata del finanziamento di cui si discorre.
Parte opposta ha, quindi, provato che si è costituita fideiussore della società in Parte_2 Parte_1 relazione agli obblighi di cui al contratto di finanziamento n. 741429752.
Con riguardo alla garanzia concessa contestualmente alla stipula del prestito, va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione per difetto di accordo per non essere il negozio stato sottoscritto da personalmente, ma solo in qualità di legale rappresentante della società contraente. Parte_2
Dall'esame della scheda negoziale emerge infatti che alla sottoscrizione del contratto di finanziamento hanno partecipato la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
e in proprio quale garante (pag. 1). Inoltre, il contratto di finanziamento è Parte_2 Parte_2 sottoscritto dalla società, la quale ha apposto sul contratto il proprio timbro, in persona del legale rappresentante che ha apposto la propria sigla al timbro della società, nonché da Parte_2 Pt_2
in proprio, quale garante (pag. 5), sottoscrizioni mai disconosciute. Il contratto prevede
[...] espressamente, alla clausola n. 6, la costituzione di quale garante della società. Parte_2
L'eccezione è quindi infondata.
Tanto chiarito, va altresì respinta l'eccezione di vessatorietà ai sensi del codice del consumo delle clausole contenute all'interno del contratto di finanziamento, in quanto non sottoscritte specificamente dal fideiussore. Si rileva infatti che al momento del perfezionamento del contratto, Parte_2 rivestiva, come già evidenziato, la qualità di legale rappresentante, essendo altresì socia al 99% di Pa bitare come emerge chiaramente sia dall'intestazione del contratto di finanziamento, sia dalla visura della società in atti (doc. 4 fascicolo monitorio). Alla luce di ciò deve escludersi la qualità di consumatore in capo alla medesima, con conseguente rigetto delle eccezioni fondate sulla violazione della disciplina di cui agli artt. 33 comma II lett.t) e 36 cod. consumo. pagina 6 di 9 Il fideiussore ha altresì eccepito la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. per violazione della normativa antitrust, in quanto realizzante una pratica commerciale distorsiva della concorrenza, in virtù del provvedimento 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di escutere qualsivoglia garanzia, clausola prevista sia all'art. 6 della garanzia rilasciata il 28/4/2009 (doc. 7), sia all'art. 5 della garanzia del 27/4/2009 (doc. 10).
Tanto premesso, si osserva che le fideiussioni in esame sono state stipulate nell'aprile 2009 e, quindi, in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005. Le stesse inoltre non sono fideiussioni omnibus, bensì ordinarie (o specifiche), essendo volte a garantire uno specifico rapporto negoziale.
Rileva il Tribunale che nelle ipotesi di fideiussione specifica il fideiussore non può giovarsi dell'accertamento della Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Come affermato da condivisibile orientamento giurisprudenziale, il richiamato provvedimento della Banca d'Italia ha infatti l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa concorrenziale solo in caso di fideiussione omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria, la parte attrice non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento (Tribunale di Milano
21/6/2022, n. 5481, Tribunale di Bologna 13/1/2022, n. 64; Tribunale di Reggio Emilia 31/3/2023 n.
412/2023). In tali casi deve essere verificata in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza.
Ne consegue che l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita, all'epoca della stipula del contratto di fideiussione, grava sull'attore, che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato, difatti, che “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. n. 30818/2018). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. n. 13846/2019).
Nel presente giudizio l'opponente ha chiesto dichiararsi la nullità delle richiamate clausole delle fideiussioni per cui è causa, per violazione della normativa antitrust, in quanto riproducenti lo schema pagina 7 di 9 contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, senza però offrire la prova che MPS abbia realizzato, tramite lo schema recante tali clausole, unitamente ad altri istituti di credito, neppure identificati, un'intesa anticoncorrenziale rilevante ai sensi dell'art. 2 della Legge 287/1990.
Il fatto che la banca abbia proposto a un contratto, contenente clausole conformi allo Parte_2 schema uniforme ABI, non può ritenersi elemento, di per sé stesso sufficiente, a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante sul piano antitrust.
Pertanto, non risulta dimostrata l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate. Da tanto deriva il rigetto della eccezione.
Va infine respinta l'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti di Parte_2 per essere stata la diffida notificata alla stessa unicamente nella sua qualità di legale rappresentante.
Si rileva che è pacifico oltre che documentale (doc. 11 fascicolo monitorio) che in data 7/3/2013 si è verificata la revoca del mutuo. Orbene in data 24/2/2023 si è perfezionata la notifica della diffida da parte dell'odierna opposta nei confronti del debitore principale, ciò essendo sufficiente al rigetto dell'eccezione in esame atteso che, come noto, con riferimento all'obbligazione solidale passiva, ai sensi dell'art. 1310 c.c. l'atto, rivolto ad uno dei debitori, con cui il creditore interrompe la prescrizione ha effetto anche nei confronti degli altri coobbligati.
Va infine dato atto che a seguito di ordine di esibizione disposto da questo Giudice, è stato accertato l'incasso della garanzia prestata da riferita alla rimessa del Controparte_3
Fondo di Garanzia a favore dell'Istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena Spa a garanzia del mutuo chirografario n. 741429752 dedotto in lite (pratica UNIFIDI n. 50334999, azienda registro
UNIFIDI n. 50017698) per € 40.460,78.
Pertanto, tale somma deve essere detratta dall'importo indicato nel decreto ingiuntivo quale residuo debito derivante dal finanziamento chirografario n. 741429752, pari a € 80.921,55, che all'esito dell'operazione aritmetica risulta quindi pari a € 40.460,77. Solo con riguardo al pagamento di tale somma, inoltre, deve essere condannata quale debitore solidale in forza della fideiussione Parte_2 prestata, essendo stata accertata l'assenza di alcuna garanzia dalla medesima assunta con riguardo al contratto di conto corrente n. 42923, il cui saldo debitore, all'esito del giudizio va confermato nella misura di € 42.087,68.
Alla luce di tutto quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la società
va condannata al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 82.548,45, in Parte_1 solido con limitatamente, con riguardo a quest'ultima, all'importo di € 40.460,77, oltre Parte_2 interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Venendo alle spese di lite, stante la reciproca soccombenza, le stesse vanno integralmente compensate pagina 8 di 9 tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 372/2024, emesso in data 21/3/2024 dal Tribunale di Reggio Emilia;
2. Condanna al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 82.548,45 di Parte_1 cui € 40.460,77 in solido con nella sua qualità fideiussore in relazione al contratto Parte_2 di finanziamento n. 741429752, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio nell'Emilia, 26 novembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
N. R.G. 1928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1928/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUFFINI GEMINIO RE Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA P. BORSELLINO N. 22 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RUFFINI GEMINIO RE
pagina 1 di 9 con il patrocinio dell'avv. RUFFINI GEMINIO RE elettivamente domiciliato Parte_2 in VIA P. BORSELLINO N. 22 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RUFFINI GEMINIO RE OPPONENTI contro
(C.F. ) tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. CONCIO FRANCESCO e dell'avv. PESENTI MARCO
[...] ( ) VIA P. BORSELLINO C/O AVV.OVI G. 22 REGGIO EMILIA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in V. COR. N. 43 20149 MILANO presso il difensore avv. CONCIO FRANCESCO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 372/2024, emesso in data 21/3/2024 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, rispettivamente quale debitore principale e fideiussore, la somma di €
123.009,23 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore di Controparte_1 tramite la mandataria quale saldo debitore del contratto di conto Controparte_2 corrente n. 42923 acceso in data 24/4/2009 dalla società ingiunta presso Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.a. e quali rate impagate del contratto di finanziamento n. 741429752 concesso alla società opponente dal medesimo istituto di credito, in data 28/4/2009.
Gli opponenti, in estrema sintesi, hanno eccepito 1) il difetto di legittimazione attiva di CP_1
, stante l'inesistenza della cessione del credito;
2) l'assenza di prova del credito;
3) l'inesistenza di
[...] alcuna garanzia a manleva del preteso credito derivante da scoperto di conto corrente conto;
4) la nullità della garanzia personale con riguardo al contratto di mutuo chirografario del 28/4/2009, in quanto a) non sottoscritta da b) contenente clausole vessatorie non sottoscritte Parte_2 specificamente dal fideiussore;
c) contenente la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., in violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di escutere qualsivoglia garanzia nei confronti di 5) la prescrizione di ogni diritto di credito nei Parte_2 confronti di quale persona fisica. Parte_2
Sulla scorta di quanto sopra hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 9 Si è costituita in giudizio tramite la mandataria Controparte_1 Controparte_2
contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Parte opposta, costituendosi
[...] ha dato atto che a seguito della richiesta di escussione, il Fondo di Garanzia aveva liquidato l'importo di € 40.460,78, somma da porre a deconto del maggior dovuto con riguardo esclusivamente al contratto di finanziamento.
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e ordine di esibizione, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà.
Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di carenza di titolarità/legittimazione attiva in capo all'opposta.
Si osserva preliminarmente che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione e il giudizio di merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto nella domanda, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Essa, pertanto, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore.
E' pertanto evidente che, sulla base di quanto allegato da , sussiste senz'altro la CP_1 legittimazione attiva, dovendosi esaminare, invece, l'effettiva titolarità attiva del rapporto oggetto di causa.
Sotto tale profilo si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
Legittimità, nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, la titolarità del credito in capo al cessionario è provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che sia necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Pertanto, la mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco prova il contratto di cessione, senza necessità di una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (ex multis Cass. n. 10200/2021).
Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui pagina 3 di 9 validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. L'idoneità della pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e, quindi, la legittimazione attiva in capo alla parte cessionaria, è stata di recente riaffermata dalla Suprema Corte che ha ritenuto che “L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione” (Cass. n. 220/2023; Cass. n. 4277/2023).
Nel caso in esame risulta dimostrato, per via documentale, che i crediti azionati con il procedimento monitorio sono stati oggetto di cessione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena in favore di
[...]
CP_1
E, infatti, nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 23/12/2017 viene data comunicazione della cessione dei rapporti di titolarità della Banca cedente a aventi, per quanto nella CP_1 presente sede rileva, le seguenti caratteristiche: “rapporti giuridici sorti in capo a MP (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017” (doc.
3 fascicolo monitorio).
L'opposta ha altresì prodotto la comunicazione con cui MPS ha confermato che “il credito vantato nei confronti della (C.F. e P. IVA ), derivante finanziamento chirografario n. Parte_1 P.IVA_1
741429752 di originari € 150.000,00, concesso dalla filiale di Reggio Emilia della Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.a. alla società e dal contratto di conto corrente n. 42923 Parte_1 intestato alla società acceso in data 24/04/2009 presso la filiale di Reggio Emilia Parte_1 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., è rientrato nell'operazione di cessione pro-soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra la Banca MPS S.p.A. e la società (doc. 7 parte opposta). Controparte_1
La dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del trasferimento e pone al riparo l'opponente dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito
(all'ingiungente e al creditore originario). Infatti, il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di pagina 4 di 9 effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (Cass. n.
18016 del 9/7/2018).
In ragione di quanto precede, dunque, vi è chiara evidenza della inclusione dei crediti oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione, con la conseguenza che risulta pienamente dimostrata la titolarità del credito per cui è lite in capo alla convenuta.
Venendo al merito si osserva innanzitutto che parte opposta ha prodotto il contratto di conto corrente n.
42923.53 (doc. 6 fascicolo monitorio); il contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento e quietanza di erogazione (doc. 7 fascicolo monitorio); l'estratto ex art. 50 TUB del contratto di conto corrente n. 42923.53 (doc. 9 fascicolo monitorio); le comunicazioni di costituzione in mora e le revoche degli affidi ritualmente notificate (doc. 11 fascicolo monitorio). Costituendosi in giudizio, parte opposta ha prodotto gli estratti conto integrali, a partire dal 24/4/2009, del contratto di conto corrente n. 42923.53 (doc. 8 comparsa di costituzione), nonché il piano di ammortamento del finanziamento con indicazione specifica della quota di capitale e della quota di interessi applicata (doc.
9).
Il Tribunale rileva, in via del tutto dirimente, e salve le specificazioni di cui si darà conto nel prosieguo, relative all'incasso della garanzia prestata da a garanzia del Controparte_3 mutuo chirografario, che la documentazione superiormente indicata prova l'esistenza del credito nella misura azionata.
Non risulta dimostrata inoltre la tesi degli opponenti relativa all'intervenuta estinzione dei crediti vantati da MPS, osservandosi che in tema di onere della prova dell'avvenuto pagamento, trova applicazione la regola generale secondo cui mentre il creditore che agisce è tenuto a provare l'esistenza di una valida pretesa creditoria (come nel caso di specie), grava sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo del credito. Tale prova nel presente giudizio è del tutto carente.
Si osserva ancora che la circostanza relativa alla sottoscrizione, da parte di di titoli Parte_2 obbligazionari MPS gravati da pegno in garanzia dei debiti contratti con la banca dalla società
di valore maggiore rispetto agli sconfinamenti di volta in volta registrati negli estratti conto Parte_1 trimestrali è in ogni caso irrilevante nel presente giudizio, atteso che, secondo la stessa prospettazione degli opponenti, aveva acquistato una somma pari a circa € 200.000,00 in titoli Parte_2 obbligazionari quale forma di investimento personale, sicché tali rapporti sono estranei alla presente controversia.
Ciò posto va chiarito, che, come riconosciuto dalla stessa parte opposta, è fondata l'eccezione degli opponenti secondo cui non ha mai assunto la veste di fideiussore con riguardo rapporto di Parte_2
pagina 5 di 9 conto corrente.
Esaminando quindi le doglianze con riguardo alla fideiussione prestata in relazione al contratto di finanziamento n. 741429752, stipulato in data 28/4/2009 con Monte dei Paschi di Siena, si osserva quanto segue.
Emerge documentalmente che legale rappresentante della società , ha Parte_2 Parte_1 sottoscritto apposita fideiussione specifica contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento in data 28/4/2009 (doc. 7 fascicolo monitorio); la stessa ha altresì rilasciato fideiussione specifica (doc.
10 fascicolo monitorio), senz'altro riferita, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, al contratto di finanziamento dedotto in lite. Ciò risulta chiaramente dall'esame della documentazione in oggetto, ove emerge che la garanzia è prestata in relazione al “finanziamento del valore di €.
150.000,00 durata 60 mesi”, che altro non è che l'importo e la durata del finanziamento di cui si discorre.
Parte opposta ha, quindi, provato che si è costituita fideiussore della società in Parte_2 Parte_1 relazione agli obblighi di cui al contratto di finanziamento n. 741429752.
Con riguardo alla garanzia concessa contestualmente alla stipula del prestito, va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione per difetto di accordo per non essere il negozio stato sottoscritto da personalmente, ma solo in qualità di legale rappresentante della società contraente. Parte_2
Dall'esame della scheda negoziale emerge infatti che alla sottoscrizione del contratto di finanziamento hanno partecipato la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
e in proprio quale garante (pag. 1). Inoltre, il contratto di finanziamento è Parte_2 Parte_2 sottoscritto dalla società, la quale ha apposto sul contratto il proprio timbro, in persona del legale rappresentante che ha apposto la propria sigla al timbro della società, nonché da Parte_2 Pt_2
in proprio, quale garante (pag. 5), sottoscrizioni mai disconosciute. Il contratto prevede
[...] espressamente, alla clausola n. 6, la costituzione di quale garante della società. Parte_2
L'eccezione è quindi infondata.
Tanto chiarito, va altresì respinta l'eccezione di vessatorietà ai sensi del codice del consumo delle clausole contenute all'interno del contratto di finanziamento, in quanto non sottoscritte specificamente dal fideiussore. Si rileva infatti che al momento del perfezionamento del contratto, Parte_2 rivestiva, come già evidenziato, la qualità di legale rappresentante, essendo altresì socia al 99% di Pa bitare come emerge chiaramente sia dall'intestazione del contratto di finanziamento, sia dalla visura della società in atti (doc. 4 fascicolo monitorio). Alla luce di ciò deve escludersi la qualità di consumatore in capo alla medesima, con conseguente rigetto delle eccezioni fondate sulla violazione della disciplina di cui agli artt. 33 comma II lett.t) e 36 cod. consumo. pagina 6 di 9 Il fideiussore ha altresì eccepito la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. per violazione della normativa antitrust, in quanto realizzante una pratica commerciale distorsiva della concorrenza, in virtù del provvedimento 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di escutere qualsivoglia garanzia, clausola prevista sia all'art. 6 della garanzia rilasciata il 28/4/2009 (doc. 7), sia all'art. 5 della garanzia del 27/4/2009 (doc. 10).
Tanto premesso, si osserva che le fideiussioni in esame sono state stipulate nell'aprile 2009 e, quindi, in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005. Le stesse inoltre non sono fideiussioni omnibus, bensì ordinarie (o specifiche), essendo volte a garantire uno specifico rapporto negoziale.
Rileva il Tribunale che nelle ipotesi di fideiussione specifica il fideiussore non può giovarsi dell'accertamento della Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Come affermato da condivisibile orientamento giurisprudenziale, il richiamato provvedimento della Banca d'Italia ha infatti l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa concorrenziale solo in caso di fideiussione omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria, la parte attrice non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento (Tribunale di Milano
21/6/2022, n. 5481, Tribunale di Bologna 13/1/2022, n. 64; Tribunale di Reggio Emilia 31/3/2023 n.
412/2023). In tali casi deve essere verificata in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza.
Ne consegue che l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita, all'epoca della stipula del contratto di fideiussione, grava sull'attore, che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato, difatti, che “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. n. 30818/2018). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. n. 13846/2019).
Nel presente giudizio l'opponente ha chiesto dichiararsi la nullità delle richiamate clausole delle fideiussioni per cui è causa, per violazione della normativa antitrust, in quanto riproducenti lo schema pagina 7 di 9 contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, senza però offrire la prova che MPS abbia realizzato, tramite lo schema recante tali clausole, unitamente ad altri istituti di credito, neppure identificati, un'intesa anticoncorrenziale rilevante ai sensi dell'art. 2 della Legge 287/1990.
Il fatto che la banca abbia proposto a un contratto, contenente clausole conformi allo Parte_2 schema uniforme ABI, non può ritenersi elemento, di per sé stesso sufficiente, a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante sul piano antitrust.
Pertanto, non risulta dimostrata l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate. Da tanto deriva il rigetto della eccezione.
Va infine respinta l'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti di Parte_2 per essere stata la diffida notificata alla stessa unicamente nella sua qualità di legale rappresentante.
Si rileva che è pacifico oltre che documentale (doc. 11 fascicolo monitorio) che in data 7/3/2013 si è verificata la revoca del mutuo. Orbene in data 24/2/2023 si è perfezionata la notifica della diffida da parte dell'odierna opposta nei confronti del debitore principale, ciò essendo sufficiente al rigetto dell'eccezione in esame atteso che, come noto, con riferimento all'obbligazione solidale passiva, ai sensi dell'art. 1310 c.c. l'atto, rivolto ad uno dei debitori, con cui il creditore interrompe la prescrizione ha effetto anche nei confronti degli altri coobbligati.
Va infine dato atto che a seguito di ordine di esibizione disposto da questo Giudice, è stato accertato l'incasso della garanzia prestata da riferita alla rimessa del Controparte_3
Fondo di Garanzia a favore dell'Istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena Spa a garanzia del mutuo chirografario n. 741429752 dedotto in lite (pratica UNIFIDI n. 50334999, azienda registro
UNIFIDI n. 50017698) per € 40.460,78.
Pertanto, tale somma deve essere detratta dall'importo indicato nel decreto ingiuntivo quale residuo debito derivante dal finanziamento chirografario n. 741429752, pari a € 80.921,55, che all'esito dell'operazione aritmetica risulta quindi pari a € 40.460,77. Solo con riguardo al pagamento di tale somma, inoltre, deve essere condannata quale debitore solidale in forza della fideiussione Parte_2 prestata, essendo stata accertata l'assenza di alcuna garanzia dalla medesima assunta con riguardo al contratto di conto corrente n. 42923, il cui saldo debitore, all'esito del giudizio va confermato nella misura di € 42.087,68.
Alla luce di tutto quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la società
va condannata al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 82.548,45, in Parte_1 solido con limitatamente, con riguardo a quest'ultima, all'importo di € 40.460,77, oltre Parte_2 interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Venendo alle spese di lite, stante la reciproca soccombenza, le stesse vanno integralmente compensate pagina 8 di 9 tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 372/2024, emesso in data 21/3/2024 dal Tribunale di Reggio Emilia;
2. Condanna al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 82.548,45 di Parte_1 cui € 40.460,77 in solido con nella sua qualità fideiussore in relazione al contratto Parte_2 di finanziamento n. 741429752, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio nell'Emilia, 26 novembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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