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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9800/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da: nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ursula GAMBERINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Garibaldi 3, e nato a [...] il [...] Parte_2
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea COARO ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Tommaso del Mercato 2, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione effetti civili del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “per l'accoglimento della domanda con ogni giuridica conseguenza”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 30 luglio 2024. I coniugi hanno contratto matrimonio a Palermo il 22 luglio 2013. Dall'unione sono nate il 12 novembre 2015, e il 18 giugno 2019. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Dopo che le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024, il 3 dicembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. All'udienza del 10 luglio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il 28 novembre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra T_
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Parte_2
EQ (NA) il 18 marzo 1985, unitisi in matrimonio il 22 luglio 2013 a Palermo, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al n. 225 parte 2 serie A anno 2013; B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) affida e a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo Per_1 Per_2 tutte le decisioni di maggiore importanza per le minori relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
pagina 2 di 4 2) colloca le minori presso il padre e la madre in forma paritaria alternata e dispone che, salvo diversi accordi, le figlie stiano con i genitori secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne dal lunedì all'uscita di scuola al lunedì successivo, quando verranno riaccompagnate a scuola dal genitore che le ha tenuto la settimana precedente;
nella settimana di competenza paterna staranno una giornata infrasettimanale con la madre dall'uscita della scuola fino al giorno successivo, con accompagnamento a scuola da parte della NO;
del pari, nella settimana di competenza materna T_ staranno una giornata infrasettimanale con il padre dall'uscita della scuola fino al giorno successivo, con accompagnamento a scuola da parte del signor;
detta Parte_2 giornata dovrà essere concordata di volta in volta tra i coniugi;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni passino con un genitore il 25 dicembre e con l'altro il 1° gennaio;
- nelle festività pasquali ad anni alterni trascorrano con il padre e la madre la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate stiano due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3) assegna alla NO la casa coniugale sita a Zola Predosa Parte_1
(BO) in via IV Novembre, n. 2; 4) a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del signor Parte_2
l'obbligo di versare alla NO , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di T_ contributo perequativo al mantenimento ordinario delle figlie, la somma complessiva di 200,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle minori;
5) con decorrenza dalla domanda, dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 3 di 4 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che per intercorso accordo tra le parti le spese della mensa scolastica delle minori, verrà suddivisa tra i genitori al 50%;
7) prende atto che le parti hanno concordato che la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, saranno sopportate al 50% ciascuno;
8) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi mantenimento reciproco essendo gli stessi economicamente indipendenti;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 16 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da: nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ursula GAMBERINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Garibaldi 3, e nato a [...] il [...] Parte_2
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea COARO ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Tommaso del Mercato 2, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione effetti civili del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “per l'accoglimento della domanda con ogni giuridica conseguenza”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 30 luglio 2024. I coniugi hanno contratto matrimonio a Palermo il 22 luglio 2013. Dall'unione sono nate il 12 novembre 2015, e il 18 giugno 2019. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Dopo che le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024, il 3 dicembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. All'udienza del 10 luglio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il 28 novembre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra T_
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Parte_2
EQ (NA) il 18 marzo 1985, unitisi in matrimonio il 22 luglio 2013 a Palermo, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al n. 225 parte 2 serie A anno 2013; B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) affida e a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo Per_1 Per_2 tutte le decisioni di maggiore importanza per le minori relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
pagina 2 di 4 2) colloca le minori presso il padre e la madre in forma paritaria alternata e dispone che, salvo diversi accordi, le figlie stiano con i genitori secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne dal lunedì all'uscita di scuola al lunedì successivo, quando verranno riaccompagnate a scuola dal genitore che le ha tenuto la settimana precedente;
nella settimana di competenza paterna staranno una giornata infrasettimanale con la madre dall'uscita della scuola fino al giorno successivo, con accompagnamento a scuola da parte della NO;
del pari, nella settimana di competenza materna T_ staranno una giornata infrasettimanale con il padre dall'uscita della scuola fino al giorno successivo, con accompagnamento a scuola da parte del signor;
detta Parte_2 giornata dovrà essere concordata di volta in volta tra i coniugi;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni passino con un genitore il 25 dicembre e con l'altro il 1° gennaio;
- nelle festività pasquali ad anni alterni trascorrano con il padre e la madre la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate stiano due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3) assegna alla NO la casa coniugale sita a Zola Predosa Parte_1
(BO) in via IV Novembre, n. 2; 4) a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del signor Parte_2
l'obbligo di versare alla NO , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di T_ contributo perequativo al mantenimento ordinario delle figlie, la somma complessiva di 200,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle minori;
5) con decorrenza dalla domanda, dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 3 di 4 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che per intercorso accordo tra le parti le spese della mensa scolastica delle minori, verrà suddivisa tra i genitori al 50%;
7) prende atto che le parti hanno concordato che la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, saranno sopportate al 50% ciascuno;
8) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi mantenimento reciproco essendo gli stessi economicamente indipendenti;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 16 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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