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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1793/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO;
RICORRENTE contro
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
avente ad oggetto: Nullità del contratto per indeterminabilità dell'oggetto, restituzione delle somme versate in esecuzione di contratto nullo.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da ricorso
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto dd. 27.02.2017 di acquisto dell'iscrizione al Club
AW by T.S. stipulato tra il Sig. e la (già Parte_1 CP_1 [...]
, di cui in narrativa, per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. e/o per CP_2 violazione degli artt. 69 e ss d.lgs. 206/2005 e per l'effetto condannare la (già CP_1
alla rifusione dell'importo complessivo di euro 17.241,00.-, indebitamente versato Controparte_2
dal ricorrente, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
pagina 1 di 4 NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- Accertare e dichiarare la (già , in persona del legale pro CP_1 Controparte_2
tempore, per le causali di cui alla narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dal Sig.
ai sensi dell'art. 2043 e/o 1440 c.c. - Per l'effetto condannare la Parte_1
a risarcire tutti i danni subiti dai ricorrenti pari a complessivi 17.241,00. - oltre agli CP_1
interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso con spese di lite rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sintesi dei fatti di causa
Con ricorso depositato l'11.04.2024 ha esposto di aver sottoscritto in data Parte_1
27.02.2017 un contratto con – ora – (doc. 2 ricorso) che gli Controparte_2 Controparte_1
avrebbe consentito di godere di periodi di vacanze in varie strutture turistiche, con possibilità anche di rivendere, in generale, cedere il diritto acquistato e trasmetterlo agli eredi. Afferma il ricorrente che ha pagato la complessiva somma di € 15.650,00 a mezzo di due bonifici bancari, una cambiale e in contanti (docc. 5-6-7 ricorso). Il 05.10.2018 ha ricevuto il certificato n. 0187 di iscrizione al Club
AW (codice cliente 6849), intestato anche alla moglie , che non era parte del CP_3 contratto, apprendendo in questa maniera che l'iscrizione sarebbe durata sino al 31.12.2053, che si riferiva a un generico periodo di una settimana, variabile in relazione alla struttura scelta, con obbligo di pagamento di spese annuali. L'iscrizione era qualificata “basic”, senza che fosse chiarito quali fossero i servizi collegati. In seguito, - riporta il ricorrente – ha pagato ulteriori € 1.591,00 per spese di associazione al club (docc. da 10 a 22 ricorso) e si è reso conto dell'assoluta indeterminatezza dei servizi di cui avrebbe dovuto usufruire.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi la nullità del contratto sottoscritto con la società resistente per indeterminatezza del suo oggetto nonché per la carenza dei requisiti di cui agli artt. 70 e ss. del Codice del Consumo. Ha chiesto inoltre che la resistente sia condannata alla restituzione di tutte le somme da lui versate in esecuzione del contratto, per un totale di € 17.241,00.
Nonostante la regolare notifica, a mezzo della posta elettronica certificata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita, ne deve quindi essere dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Decisione della causa
Le domande svolte dal ricorrente sono fondate e meritano accoglimento nei termini che seguono, abbondantemente enucleati già da precedenti pronunce di questo Tribunale.
pagina 2 di 4 Il contratto concluso da è nullo perché il suo oggetto è indeterminato e Parte_1 indeterminabile. Invero, nello stesso si legge che vende la “iscrizione al Club AW Controparte_1 by T.S. in formula trust”, che attribuirebbe al titolare il diritto “di usufruire di tutti i servizi turistici offerti dal club, tra cui un pernottamento gratuito all'anno della durata di 7 giorni per 2 pax (package
Gold), come da statuto del Club, nelle strutture identificate nel depliant…”. L'art. 1 del contratto, rubricato oggetto del contratto, recita: “
1.1.A maggiore specificazione si precisa che costituisce oggetto della vendita il diritto, cedibile e trasmissibile agli eredi, di usufruire di tutti i servizi turistici del Club
AW by T.S.&R. con sede in Elisabeth House 13/19, Queen Street, York Place, Leeds, CP_4
Yorkshire U.K., LS12EX, di seguito denominato Club e più precisamente il diritto di usufruire una settimana all'anno (periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre) degli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici affiliati al Club. Tale diritto consente di pernottare gratuitamente per sette giorni a due persone nelle destinazioni turistiche offerte dal Club, meglio identificate nel depliant delle destinazioni che viene ora consegnato al cliente e per le quali il cliente potrà chiedere delucidazioni semplicemente contattando a mezzo e-mail, fax, telefono o simili.
1.2 Tale diritto avrà la CP_1 durata dalla data di pagamento del prezzo fino all'anno 2053”. Ebbene, il regolamento contrattuale sottoscritto non fornisce alcuna specificazione dei servizi la cui fruizione sarebbe garantita dall'iscrizione al club, né i luoghi in cui gli stessi possano essere goduti. Il diritto al pernottamento gratuito, una volta l'anno per sette giorni per due persone, non è specificato con indicazione dei complessi turistici nei quali esso può essere esercitato né della tipologia di alloggio messo a disposizione, del tempo in cui può essere goduto il soggiorno e, in particolare, della sua variabilità o meno nel corso della durata del contratto, delle modalità di prenotazione di tale periodo. In sostanza il contratto non consente di comprendere cosa il ricorrente abbia acquistato, come esercitare i propri diritti, quali siano i suoi obblighi. Per le carenze riscontrate il contratto deve essere dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.
Dalla accertata nullità del contratto segue l'obbligazione restitutoria di che deve Controparte_1
pertanto essere condannata a restituire al ricorrente la somma di € 16.991,00, pari all'ammontare versato di cui vi è prova (il pagamento di € 250,00 in contanti non risulta provato). Il pagamento, accertata la nullità del contratto, è privo di giustificazione causale. La somma deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza, secondo la regola generale sancita dall'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 con riferimento ai valori minimi dello scaglione della causa, in considerazione della mancata costituzione pagina 3 di 4 della resistente e della semplicità delle questioni trattate, decise in maniera univoca da molti precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Trieste così provvede:
1. accerta la nullità del contratto n. 2906 del 27.02.2017 stipulato dal sig. e Parte_1
(ora per indeterminatezza del suo oggetto;
CP_2 CP_2 Controparte_1
2. condanna a restituire al resistente la somma di € 16.991,00, oltre a interessi al Controparte_1
tasso legale dal giorno della domanda al saldo;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.540,00 per Controparte_1 competenze di avvocato ed € 264,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 29.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1793/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO;
RICORRENTE contro
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
avente ad oggetto: Nullità del contratto per indeterminabilità dell'oggetto, restituzione delle somme versate in esecuzione di contratto nullo.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da ricorso
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto dd. 27.02.2017 di acquisto dell'iscrizione al Club
AW by T.S. stipulato tra il Sig. e la (già Parte_1 CP_1 [...]
, di cui in narrativa, per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. e/o per CP_2 violazione degli artt. 69 e ss d.lgs. 206/2005 e per l'effetto condannare la (già CP_1
alla rifusione dell'importo complessivo di euro 17.241,00.-, indebitamente versato Controparte_2
dal ricorrente, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
pagina 1 di 4 NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- Accertare e dichiarare la (già , in persona del legale pro CP_1 Controparte_2
tempore, per le causali di cui alla narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dal Sig.
ai sensi dell'art. 2043 e/o 1440 c.c. - Per l'effetto condannare la Parte_1
a risarcire tutti i danni subiti dai ricorrenti pari a complessivi 17.241,00. - oltre agli CP_1
interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso con spese di lite rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sintesi dei fatti di causa
Con ricorso depositato l'11.04.2024 ha esposto di aver sottoscritto in data Parte_1
27.02.2017 un contratto con – ora – (doc. 2 ricorso) che gli Controparte_2 Controparte_1
avrebbe consentito di godere di periodi di vacanze in varie strutture turistiche, con possibilità anche di rivendere, in generale, cedere il diritto acquistato e trasmetterlo agli eredi. Afferma il ricorrente che ha pagato la complessiva somma di € 15.650,00 a mezzo di due bonifici bancari, una cambiale e in contanti (docc. 5-6-7 ricorso). Il 05.10.2018 ha ricevuto il certificato n. 0187 di iscrizione al Club
AW (codice cliente 6849), intestato anche alla moglie , che non era parte del CP_3 contratto, apprendendo in questa maniera che l'iscrizione sarebbe durata sino al 31.12.2053, che si riferiva a un generico periodo di una settimana, variabile in relazione alla struttura scelta, con obbligo di pagamento di spese annuali. L'iscrizione era qualificata “basic”, senza che fosse chiarito quali fossero i servizi collegati. In seguito, - riporta il ricorrente – ha pagato ulteriori € 1.591,00 per spese di associazione al club (docc. da 10 a 22 ricorso) e si è reso conto dell'assoluta indeterminatezza dei servizi di cui avrebbe dovuto usufruire.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi la nullità del contratto sottoscritto con la società resistente per indeterminatezza del suo oggetto nonché per la carenza dei requisiti di cui agli artt. 70 e ss. del Codice del Consumo. Ha chiesto inoltre che la resistente sia condannata alla restituzione di tutte le somme da lui versate in esecuzione del contratto, per un totale di € 17.241,00.
Nonostante la regolare notifica, a mezzo della posta elettronica certificata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita, ne deve quindi essere dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Decisione della causa
Le domande svolte dal ricorrente sono fondate e meritano accoglimento nei termini che seguono, abbondantemente enucleati già da precedenti pronunce di questo Tribunale.
pagina 2 di 4 Il contratto concluso da è nullo perché il suo oggetto è indeterminato e Parte_1 indeterminabile. Invero, nello stesso si legge che vende la “iscrizione al Club AW Controparte_1 by T.S. in formula trust”, che attribuirebbe al titolare il diritto “di usufruire di tutti i servizi turistici offerti dal club, tra cui un pernottamento gratuito all'anno della durata di 7 giorni per 2 pax (package
Gold), come da statuto del Club, nelle strutture identificate nel depliant…”. L'art. 1 del contratto, rubricato oggetto del contratto, recita: “
1.1.A maggiore specificazione si precisa che costituisce oggetto della vendita il diritto, cedibile e trasmissibile agli eredi, di usufruire di tutti i servizi turistici del Club
AW by T.S.&R. con sede in Elisabeth House 13/19, Queen Street, York Place, Leeds, CP_4
Yorkshire U.K., LS12EX, di seguito denominato Club e più precisamente il diritto di usufruire una settimana all'anno (periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre) degli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici affiliati al Club. Tale diritto consente di pernottare gratuitamente per sette giorni a due persone nelle destinazioni turistiche offerte dal Club, meglio identificate nel depliant delle destinazioni che viene ora consegnato al cliente e per le quali il cliente potrà chiedere delucidazioni semplicemente contattando a mezzo e-mail, fax, telefono o simili.
1.2 Tale diritto avrà la CP_1 durata dalla data di pagamento del prezzo fino all'anno 2053”. Ebbene, il regolamento contrattuale sottoscritto non fornisce alcuna specificazione dei servizi la cui fruizione sarebbe garantita dall'iscrizione al club, né i luoghi in cui gli stessi possano essere goduti. Il diritto al pernottamento gratuito, una volta l'anno per sette giorni per due persone, non è specificato con indicazione dei complessi turistici nei quali esso può essere esercitato né della tipologia di alloggio messo a disposizione, del tempo in cui può essere goduto il soggiorno e, in particolare, della sua variabilità o meno nel corso della durata del contratto, delle modalità di prenotazione di tale periodo. In sostanza il contratto non consente di comprendere cosa il ricorrente abbia acquistato, come esercitare i propri diritti, quali siano i suoi obblighi. Per le carenze riscontrate il contratto deve essere dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.
Dalla accertata nullità del contratto segue l'obbligazione restitutoria di che deve Controparte_1
pertanto essere condannata a restituire al ricorrente la somma di € 16.991,00, pari all'ammontare versato di cui vi è prova (il pagamento di € 250,00 in contanti non risulta provato). Il pagamento, accertata la nullità del contratto, è privo di giustificazione causale. La somma deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza, secondo la regola generale sancita dall'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 con riferimento ai valori minimi dello scaglione della causa, in considerazione della mancata costituzione pagina 3 di 4 della resistente e della semplicità delle questioni trattate, decise in maniera univoca da molti precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Trieste così provvede:
1. accerta la nullità del contratto n. 2906 del 27.02.2017 stipulato dal sig. e Parte_1
(ora per indeterminatezza del suo oggetto;
CP_2 CP_2 Controparte_1
2. condanna a restituire al resistente la somma di € 16.991,00, oltre a interessi al Controparte_1
tasso legale dal giorno della domanda al saldo;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.540,00 per Controparte_1 competenze di avvocato ed € 264,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 29.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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