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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.609/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a precetto promosso da
(C.F.: nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) nata a [...] il [...], rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. Vincenzo Minnella come da procura in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. ) e per essa la Controparte_1 P.IVA_1
mandataria (C.F. ,) elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
Catania viale Vittorio Veneto, 131 presso lo studio dell'avv. Claudia Cassella, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti come da procura in atti;
C.F. ) Parte_3 P.IVA_3
APPELLATE
All'udienza del 10.1.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti, per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.1993/2022, pubblicata il 25.10.2022, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione avanzata da e avverso l'atto Parte_1 Parte_2
di precetto notificato il 6.5.2019 da per il pagamento della Parte_3 somma di €.94.203,57 quale credito portato dal contratto di mutuo ipotecario del 17.3.2006 e dal contratto di mutuo del 29.10.2009 stipulati da con Parte_3 Pt_2
ed il secondo garantito dai fideiussori e , con condanna
[...] Parte_1 Parte_4
degli opponenti al pagamento delle spese.
Con atto di citazione, notificato il 26.4.2023, a mezzo p.e.c., e Parte_2 Parte_1
proponevano appello avverso la detta sentenza che censuravano per i motivi indicati e ne chiedevano, in riforma, l'integrale modifica, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Si costituiva e per essa quale mandataria Controparte_3 [...]
quale società beneficiaria della scissione del 1.12.2020 di CP_2 Parte_3
chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato, con conseguente statuizione
[...]
sulle spese del grado.
1) Con i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati,
l'appellante censura la decisione del Tribunale per omessa pronuncia in ordine Pt_2
all'eccezione di inadempimento al pagamento delle rate dei mutui non imputabile alla mutuataria a causa dell'illegittimo recesso unilaterale dal rapporto di conto corrente n.1196427, comunicato solo verbalmente da quale conto corrente d'appoggio al Parte_3
pagamento delle rate dei due mutui accesi con il medesimo istituto di credito, in violazione dell'art.1845 c.c. e dei principi di buona fede e correttezza, con impossibilità di eseguire i pagamenti delle rate scadute.
Con il 2° motivo censura l'illegittima iscrizione del proprio nominativo alla Centrale d'Allarme
Interbancaria a causa dell'operato illegittimo recesso dal rapporto di conto corrente in assenza di anomalie nel predetto rapporto.
Con il 3° motivo assume la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca per la chiusura del conto d'appoggio ai finanziamenti, con conseguente danno arrecato per non aver potuto pagare le rate di mutuo.
1.1) Sebbene sia fondata l'eccezione di omessa pronuncia riguardo al primo motivo, non essendovi alcuna statuizione in ordine all'eccezione di inadempimento non imputabile per l'omesso pagamento delle rate di mutuo scadute, a causa della improvvisa chiusura del rapporto di conto corrente d'appoggio senza preventiva comunicazione e senza l'individuazione di altro conto dove eseguire i pagamenti, tuttavia i motivi vanno rigettati.
2 Invero sulla proposta eccezione di chiusura improvvisa del rapporto di conto corrente, la banca opposta con la memoria 183 comma 6 n.2 c.p.c. ha documentato di avere comunicato in data
14.12.2017 con raccomanda A/R indirizzata a la revoca di tutti gli affidamenti Parte_2
concessi dalla e la chiusura di tutti i rapporti intrattenuti con la Parte_3
predetta banca.
Tale documento, che testimonia l'invio della comunicazione di chiusura dei rapporti bancari a causa della scopertura del conto, non è mai stato contestato dall'odierna appellante, né tempestivamente con la successiva memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., ma nemmeno tardivamente con gli ulteriori scritti difensivi, né con il gravame con il quale ha insistito nella originaria contestazione proposta sul punto con l'opposizione ma senza confrontarsi con le difese della banca e con i documenti allegati per contestarne la fondatezza.
Peraltro, la stessa appellante aveva allegato in primo grado plurime missive scambiate via mail, intercorse con il predetto istituto di credito con le quali le parti ridefinivano le condizioni per rientrare dall'esposizione debitoria a seguito della chiusura del conto, che tuttavia non hanno avuto esito positivo, ciò dimostrando che la chiusura del conto a causa della situazione debitoria in cui versava la parte, questa ne aveva piena conoscenza.
1.2) Vanno rigettate anche le censure alla sentenza di prime cure per non avere ritenuto illegittima la segnalazione della debitrice alla Centrale d'Allarme Interbancaria e per non avere affermato la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della banca, trovando le domande fondamento nella presunta condotta illegittima tenuta da per avere chiuso il rapporto di conto Parte_3
corrente senza comunicazione scritta, rendendo l'inadempimento non imputabile alla debitrice, presupposto che invece è stato escluso per le ragioni sopra indicate.
Né poi è stata censurata la sentenza del Tribunale che ha affermato come la segnalazione alla C.A.I.
a fronte della posizione debitoria complessiva della costituiva un atto dovuto. Pt_2
2) Con il 4° motivo gli appellanti insistono nella eccepita usurarietà dei tassi di interesse compensativi e moratori previsti nei due contratti di mutuo per cui è causa in quanto il tasso complessivo, considerate anche le spese, sarebbe superiore al tasso soglia.
Criticano la decisione del Tribunale per avere ritenuto generica l'eccezione in quanto sarebbe stato necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'usura oggettiva dei tassi applicati dalla mutuataria.
2.1) Il motivo non coglie nel segno.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito dalle sezioni unite, va rilevato come l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi sia
3 corrispettivi che moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. sez. un. n.19597 del 2020).
Nella specie gli appellanti con l'atto di opposizione nulla hanno dedotto riguardo la misura del tasso pattuito in contratto, quello effettivamente applicato dalla banca, la misura del tasso soglia previsto dalle rilevazioni trimestrali per la tipologia di rapporti simili a quelli per cui è causa nel periodo di stipula dei contratti, con conseguente inammissibilità della domanda poiché del tutto generica.
2.2) Del tutto correttamente la difesa dell'appellata ha rilevato come la chiesta consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto sopperire alle carenze probatorie della parte opponente non essendo uno strumento previsto per colmare le lacune probatorie cui sono onerate le parti.
All'uopo del tutto pertinente è l'arresto dei giudici di legittimità citato dalla difesa dell'appellata secondo cui “la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (sez. III, 07/09/2023, n.26048).
3) Ancora gli appellanti assumono il vizio di motivazione della decisione impugnata riguardo l'eccepito anatocismo degli interessi di mora applicati dalla banca sia sulle rate scadute che sugli interessi corrispettivi maturati con incertezza del credito e indeterminatezza delle somme precettate.
3.1) Il motivo nemmeno si confronta con la motivazione resa sul punto dal Tribunale aretuseo il quale, dopo aver premesso che i contratti di muto in esame prevedono il c.d. ammortamento alla francese, ha testualmente affermato: ”Deve comunque escludersi che l'ammortamento alla francese comporti l'applicazione di interessi anatocistici: e ciò in ragione del fatto che gli interessi che vanno a costituire la rata del mutuo vengono calcolati sulla sola quota di capitale. Nel metodo di
4 capitalizzazione alla francese, infatti, gli interessi sono calcolati sul solo montante capitale, progressivamente decrescente (e dunque al netto delle somme versate) e per il periodo di riferimento di ciascuna rata. Alla luce di quanto sopra, non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, posto che gli interessi che figurano di volta in volta nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e dunque sul capitale originario detratto l'importo già pagato delle rate precedenti (si veda Tribunale di Roma, sent. n. 21528 del 08/11/2018). L'ammortamento alla francese, in altre parole, non è altro che una modalità di rimborso del prestito assolutamente corretto e legittimo, in quanto non contrario ad alcuna norma imperativa: le parti infatti sono pertanto pienamente libere di concordare tale forma di ammortamento piuttosto che un'altra, rimanendo specifico onere dei contraenti valutare la maggiore convenienza dell'uno o dell'altro sistema. “
A fronte di tale statuizione, peraltro del tutto conforme anche a recenti arresti della Suprema Corte sull'argomento che hanno affermato come “in tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento "alla francese" nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale” (da sez. I, 17/01/2025, n.1168), il motivo è del tutto generico non confrontandosi con la motivazione resa dal primo giudice.
4) Anche la reiterazione della contestazione riguardo la indeterminatezza ed indeterminabilità degli interessi pattuiti con i contratti di muto non si confronta con la motivazione del giudice di prime cure che ha affermato come tutte le contestazioni afferenti alla validità delle clausole relative alla corresponsione degli interessi sono affette da genericità, né sono indicati gli importi ritenuti indebitamente contabilizzati.
A fronte di tale statuizione gli appellanti reiterano le medesime difese spiegate con l'atto di opposizione, già giudicate generiche dal tribunale, senza confrontarsi con la motivazione, limitandosi a riportare quanto scritto nella citazione di primo grado, comprese le richieste rivolte con l'atto d'appello allo “illustrissimo Tribunale adito”.
5 Precisamente gli appellanti si limitano a ricopiare la difesa di primo grado in cui del tutto genericamente assumono che la clausola di pattuizione degli interessi è indeterminata ed indeterminabile ma senza nemmeno riportare il contenuto della clausola che si assume indeterminata e indeterminabile o produrre i contratti di mutuo dai quali emerga il contenuto della contestata pattuizione.
4.1) Come correttamente affermato dal Tribunale di Siracusa spetta al contraente allegare analiticamente le voci di indebita appostazione sicchè in assenza di indispensabili e specifiche allegazioni, la domanda va rigettata per genericità.
D'altra parte è l'esecutato - che propone opposizione ex art. 615 c.p.c., basata sulla nullità del contratto di mutuo sia per superamento del cd. tasso soglia che per nullità della clausola con cui furono pattuiti interessi indeterminati o indeterminabili a dover dimostrare la fondatezza delle asserite contestazioni.
5) Gli ulteriori motivi attengono al fideiussore . Parte_1
In particolare, viene censurata la sentenza di primo grado per non avere accolto né l'eccezione di violazione degli obblighi di comunicazione al fideiussore del mancato pagamento da parte del debitore del credito di euro 47.883,69 oltre interessi portato dal precetto, con conseguente violazione del principio di buona fede e correttezza, né la decadenza dalla garanzia da parte della banca per violazione del termine previsto dall'art. 1957 c.c. non avendo agito nei riguardi del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
5.1) Anche il motivo va dichiarato inammissibile non confrontandosi con la decisione appellata la quale ha rilevato come il fideiussore con la stipulata fideiussione aveva rinunciato alla preventiva escussione del debitore principale e al disposto degli articoli 1955, 1957 e 1205 c.c.
L'appellante, senza contestare la decisione di prime cure in ordine alla rinuncia, contenuta nell'art. 7 del contratto di fideiussione, al disposto previsto dall'art.1957 c.c., norma derogabile dalle parti, si limita a reiterare l'eccezione avanzata con l'atto di opposizione.
6) Con l'ultimo motivo si critica la sentenza per aver rigettato l'eccezione di eccesso della garanzia prestata dal fideiussore assumendo che la garanzia immobiliare accesa dal debitore rendeva eccessiva l'ulteriore garanzia personale prestata dal terzo, superando in tal modo di un terzo il valore del mutuo garantito.
6.1) E' sufficiente sul punto considerare che, a prescindere dalla fondatezza della contestazione, ovvero l'accertamento della entità della fideiussione in rapporto all'ammontare del credito garantito quale scaturente dal contratto di mutuo, considerato che trattandosi di fideiussione omnibus viene garantita l'intera posizione debitoria entro il limite massimo fissato, in ogni caso nessuna prova, ma
6 neanche allegazione, è stata offerta per poter dimostrare fondato l'assunto della sproporzione mancando l'indicazione del valore delle garanzie rilasciate alla banca mutuante al fine di poterne affermare l'eventuale eccessiva eccedenza rispetto al credito garantito.
Né è pertinente è il richiamo alla sentenza della Suprema Corte (sez. III, 05/04/2016, n.6533) riguardando fattispecie del tutto differente in cui sia il creditore ad eccedere nell'iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito.
Dall'integrale rigetto del gravame consegue la condanna degli appellanti in solido a pagare anche le spese del giudizio di impugnazione che liquida in favore dell'appellata nella misura indicata in dispositivo secondo le tariffe vigenti, considerato il valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un.
20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 609/2023
R.G., rigetta l'appello proposto da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 26.4.2023 avverso la sentenza n.1993/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il
25.10.2022, che conferma;
condanna gli appellanti in solido a pagare le spese processuali del grado in favore dell'appellata che liquida quali compensi in €.9.991,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 07/02/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.609/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a precetto promosso da
(C.F.: nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) nata a [...] il [...], rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. Vincenzo Minnella come da procura in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. ) e per essa la Controparte_1 P.IVA_1
mandataria (C.F. ,) elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
Catania viale Vittorio Veneto, 131 presso lo studio dell'avv. Claudia Cassella, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti come da procura in atti;
C.F. ) Parte_3 P.IVA_3
APPELLATE
All'udienza del 10.1.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti, per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.1993/2022, pubblicata il 25.10.2022, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione avanzata da e avverso l'atto Parte_1 Parte_2
di precetto notificato il 6.5.2019 da per il pagamento della Parte_3 somma di €.94.203,57 quale credito portato dal contratto di mutuo ipotecario del 17.3.2006 e dal contratto di mutuo del 29.10.2009 stipulati da con Parte_3 Pt_2
ed il secondo garantito dai fideiussori e , con condanna
[...] Parte_1 Parte_4
degli opponenti al pagamento delle spese.
Con atto di citazione, notificato il 26.4.2023, a mezzo p.e.c., e Parte_2 Parte_1
proponevano appello avverso la detta sentenza che censuravano per i motivi indicati e ne chiedevano, in riforma, l'integrale modifica, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Si costituiva e per essa quale mandataria Controparte_3 [...]
quale società beneficiaria della scissione del 1.12.2020 di CP_2 Parte_3
chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato, con conseguente statuizione
[...]
sulle spese del grado.
1) Con i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati,
l'appellante censura la decisione del Tribunale per omessa pronuncia in ordine Pt_2
all'eccezione di inadempimento al pagamento delle rate dei mutui non imputabile alla mutuataria a causa dell'illegittimo recesso unilaterale dal rapporto di conto corrente n.1196427, comunicato solo verbalmente da quale conto corrente d'appoggio al Parte_3
pagamento delle rate dei due mutui accesi con il medesimo istituto di credito, in violazione dell'art.1845 c.c. e dei principi di buona fede e correttezza, con impossibilità di eseguire i pagamenti delle rate scadute.
Con il 2° motivo censura l'illegittima iscrizione del proprio nominativo alla Centrale d'Allarme
Interbancaria a causa dell'operato illegittimo recesso dal rapporto di conto corrente in assenza di anomalie nel predetto rapporto.
Con il 3° motivo assume la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca per la chiusura del conto d'appoggio ai finanziamenti, con conseguente danno arrecato per non aver potuto pagare le rate di mutuo.
1.1) Sebbene sia fondata l'eccezione di omessa pronuncia riguardo al primo motivo, non essendovi alcuna statuizione in ordine all'eccezione di inadempimento non imputabile per l'omesso pagamento delle rate di mutuo scadute, a causa della improvvisa chiusura del rapporto di conto corrente d'appoggio senza preventiva comunicazione e senza l'individuazione di altro conto dove eseguire i pagamenti, tuttavia i motivi vanno rigettati.
2 Invero sulla proposta eccezione di chiusura improvvisa del rapporto di conto corrente, la banca opposta con la memoria 183 comma 6 n.2 c.p.c. ha documentato di avere comunicato in data
14.12.2017 con raccomanda A/R indirizzata a la revoca di tutti gli affidamenti Parte_2
concessi dalla e la chiusura di tutti i rapporti intrattenuti con la Parte_3
predetta banca.
Tale documento, che testimonia l'invio della comunicazione di chiusura dei rapporti bancari a causa della scopertura del conto, non è mai stato contestato dall'odierna appellante, né tempestivamente con la successiva memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., ma nemmeno tardivamente con gli ulteriori scritti difensivi, né con il gravame con il quale ha insistito nella originaria contestazione proposta sul punto con l'opposizione ma senza confrontarsi con le difese della banca e con i documenti allegati per contestarne la fondatezza.
Peraltro, la stessa appellante aveva allegato in primo grado plurime missive scambiate via mail, intercorse con il predetto istituto di credito con le quali le parti ridefinivano le condizioni per rientrare dall'esposizione debitoria a seguito della chiusura del conto, che tuttavia non hanno avuto esito positivo, ciò dimostrando che la chiusura del conto a causa della situazione debitoria in cui versava la parte, questa ne aveva piena conoscenza.
1.2) Vanno rigettate anche le censure alla sentenza di prime cure per non avere ritenuto illegittima la segnalazione della debitrice alla Centrale d'Allarme Interbancaria e per non avere affermato la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della banca, trovando le domande fondamento nella presunta condotta illegittima tenuta da per avere chiuso il rapporto di conto Parte_3
corrente senza comunicazione scritta, rendendo l'inadempimento non imputabile alla debitrice, presupposto che invece è stato escluso per le ragioni sopra indicate.
Né poi è stata censurata la sentenza del Tribunale che ha affermato come la segnalazione alla C.A.I.
a fronte della posizione debitoria complessiva della costituiva un atto dovuto. Pt_2
2) Con il 4° motivo gli appellanti insistono nella eccepita usurarietà dei tassi di interesse compensativi e moratori previsti nei due contratti di mutuo per cui è causa in quanto il tasso complessivo, considerate anche le spese, sarebbe superiore al tasso soglia.
Criticano la decisione del Tribunale per avere ritenuto generica l'eccezione in quanto sarebbe stato necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'usura oggettiva dei tassi applicati dalla mutuataria.
2.1) Il motivo non coglie nel segno.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito dalle sezioni unite, va rilevato come l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi sia
3 corrispettivi che moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. sez. un. n.19597 del 2020).
Nella specie gli appellanti con l'atto di opposizione nulla hanno dedotto riguardo la misura del tasso pattuito in contratto, quello effettivamente applicato dalla banca, la misura del tasso soglia previsto dalle rilevazioni trimestrali per la tipologia di rapporti simili a quelli per cui è causa nel periodo di stipula dei contratti, con conseguente inammissibilità della domanda poiché del tutto generica.
2.2) Del tutto correttamente la difesa dell'appellata ha rilevato come la chiesta consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto sopperire alle carenze probatorie della parte opponente non essendo uno strumento previsto per colmare le lacune probatorie cui sono onerate le parti.
All'uopo del tutto pertinente è l'arresto dei giudici di legittimità citato dalla difesa dell'appellata secondo cui “la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (sez. III, 07/09/2023, n.26048).
3) Ancora gli appellanti assumono il vizio di motivazione della decisione impugnata riguardo l'eccepito anatocismo degli interessi di mora applicati dalla banca sia sulle rate scadute che sugli interessi corrispettivi maturati con incertezza del credito e indeterminatezza delle somme precettate.
3.1) Il motivo nemmeno si confronta con la motivazione resa sul punto dal Tribunale aretuseo il quale, dopo aver premesso che i contratti di muto in esame prevedono il c.d. ammortamento alla francese, ha testualmente affermato: ”Deve comunque escludersi che l'ammortamento alla francese comporti l'applicazione di interessi anatocistici: e ciò in ragione del fatto che gli interessi che vanno a costituire la rata del mutuo vengono calcolati sulla sola quota di capitale. Nel metodo di
4 capitalizzazione alla francese, infatti, gli interessi sono calcolati sul solo montante capitale, progressivamente decrescente (e dunque al netto delle somme versate) e per il periodo di riferimento di ciascuna rata. Alla luce di quanto sopra, non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, posto che gli interessi che figurano di volta in volta nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e dunque sul capitale originario detratto l'importo già pagato delle rate precedenti (si veda Tribunale di Roma, sent. n. 21528 del 08/11/2018). L'ammortamento alla francese, in altre parole, non è altro che una modalità di rimborso del prestito assolutamente corretto e legittimo, in quanto non contrario ad alcuna norma imperativa: le parti infatti sono pertanto pienamente libere di concordare tale forma di ammortamento piuttosto che un'altra, rimanendo specifico onere dei contraenti valutare la maggiore convenienza dell'uno o dell'altro sistema. “
A fronte di tale statuizione, peraltro del tutto conforme anche a recenti arresti della Suprema Corte sull'argomento che hanno affermato come “in tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento "alla francese" nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale” (da sez. I, 17/01/2025, n.1168), il motivo è del tutto generico non confrontandosi con la motivazione resa dal primo giudice.
4) Anche la reiterazione della contestazione riguardo la indeterminatezza ed indeterminabilità degli interessi pattuiti con i contratti di muto non si confronta con la motivazione del giudice di prime cure che ha affermato come tutte le contestazioni afferenti alla validità delle clausole relative alla corresponsione degli interessi sono affette da genericità, né sono indicati gli importi ritenuti indebitamente contabilizzati.
A fronte di tale statuizione gli appellanti reiterano le medesime difese spiegate con l'atto di opposizione, già giudicate generiche dal tribunale, senza confrontarsi con la motivazione, limitandosi a riportare quanto scritto nella citazione di primo grado, comprese le richieste rivolte con l'atto d'appello allo “illustrissimo Tribunale adito”.
5 Precisamente gli appellanti si limitano a ricopiare la difesa di primo grado in cui del tutto genericamente assumono che la clausola di pattuizione degli interessi è indeterminata ed indeterminabile ma senza nemmeno riportare il contenuto della clausola che si assume indeterminata e indeterminabile o produrre i contratti di mutuo dai quali emerga il contenuto della contestata pattuizione.
4.1) Come correttamente affermato dal Tribunale di Siracusa spetta al contraente allegare analiticamente le voci di indebita appostazione sicchè in assenza di indispensabili e specifiche allegazioni, la domanda va rigettata per genericità.
D'altra parte è l'esecutato - che propone opposizione ex art. 615 c.p.c., basata sulla nullità del contratto di mutuo sia per superamento del cd. tasso soglia che per nullità della clausola con cui furono pattuiti interessi indeterminati o indeterminabili a dover dimostrare la fondatezza delle asserite contestazioni.
5) Gli ulteriori motivi attengono al fideiussore . Parte_1
In particolare, viene censurata la sentenza di primo grado per non avere accolto né l'eccezione di violazione degli obblighi di comunicazione al fideiussore del mancato pagamento da parte del debitore del credito di euro 47.883,69 oltre interessi portato dal precetto, con conseguente violazione del principio di buona fede e correttezza, né la decadenza dalla garanzia da parte della banca per violazione del termine previsto dall'art. 1957 c.c. non avendo agito nei riguardi del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
5.1) Anche il motivo va dichiarato inammissibile non confrontandosi con la decisione appellata la quale ha rilevato come il fideiussore con la stipulata fideiussione aveva rinunciato alla preventiva escussione del debitore principale e al disposto degli articoli 1955, 1957 e 1205 c.c.
L'appellante, senza contestare la decisione di prime cure in ordine alla rinuncia, contenuta nell'art. 7 del contratto di fideiussione, al disposto previsto dall'art.1957 c.c., norma derogabile dalle parti, si limita a reiterare l'eccezione avanzata con l'atto di opposizione.
6) Con l'ultimo motivo si critica la sentenza per aver rigettato l'eccezione di eccesso della garanzia prestata dal fideiussore assumendo che la garanzia immobiliare accesa dal debitore rendeva eccessiva l'ulteriore garanzia personale prestata dal terzo, superando in tal modo di un terzo il valore del mutuo garantito.
6.1) E' sufficiente sul punto considerare che, a prescindere dalla fondatezza della contestazione, ovvero l'accertamento della entità della fideiussione in rapporto all'ammontare del credito garantito quale scaturente dal contratto di mutuo, considerato che trattandosi di fideiussione omnibus viene garantita l'intera posizione debitoria entro il limite massimo fissato, in ogni caso nessuna prova, ma
6 neanche allegazione, è stata offerta per poter dimostrare fondato l'assunto della sproporzione mancando l'indicazione del valore delle garanzie rilasciate alla banca mutuante al fine di poterne affermare l'eventuale eccessiva eccedenza rispetto al credito garantito.
Né è pertinente è il richiamo alla sentenza della Suprema Corte (sez. III, 05/04/2016, n.6533) riguardando fattispecie del tutto differente in cui sia il creditore ad eccedere nell'iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito.
Dall'integrale rigetto del gravame consegue la condanna degli appellanti in solido a pagare anche le spese del giudizio di impugnazione che liquida in favore dell'appellata nella misura indicata in dispositivo secondo le tariffe vigenti, considerato il valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un.
20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 609/2023
R.G., rigetta l'appello proposto da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 26.4.2023 avverso la sentenza n.1993/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il
25.10.2022, che conferma;
condanna gli appellanti in solido a pagare le spese processuali del grado in favore dell'appellata che liquida quali compensi in €.9.991,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 07/02/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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