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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 13/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 11.03.2025 al n. 1282 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Masera, e da (C.F. , con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_2
dell'Avv. Silvana Dibenedetto, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso depo- sitato in data 11.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di essere genitori di (nato il [...]); di avere in- Per_1
trattenuto una convivenza more uxorio fino al dicembre 2024; che le condizioni per l'esercizio della loro responsabilità genitoriale sono già state regolamentate a mezzo del decreto n. 1882/2016 (R.G. 2047/2015)1 emesso da questo Tribunale in data 04.03.2016 e che da allora sono intervenute significative variazioni sia nelle esigenze di sia Per_1
nelle condizioni personali ed economiche dei genitori.
Nel dettaglio, i ricorrenti hanno dichiarato che è prossimo al compimento del Per_1
quindicesimo anno d'età, frequenta il primo anno del liceo scientifico e pratica sport a li- vello agonistico;
che la ricorrente risiede con il marito nonché Per_1 Controparte_1
con la figlia (nata il [...] dalla loro unione), in Busto Arsizio (VA), Persona_2
Via Lodi n. 30, in un immobile di sua proprietà gravato da mutuo avente scadenza in da- ta 31.07.2041, svolge la professione di infermiera l'Ospedale di Busto Arsizio e nell'anno
2024 ha percepito un reddito complessivo netto pari a circa € 24.900,00 e che il ricorren- te vive con la moglie e i figli nati da tale relazione, (il Controparte_2 Persona_3
28.09.2018) e (il 13.06.2020), in Cologno Monzese (MI), Via Montello Persona_4
n. 32, in un immobile di cui è comproprietario gravato da mutuo con scadenza fissata in data 01.12.2045, svolge la professione di impiegato bancario presso la Banca Popolare di
Sondrio e ha percepito nell'anno 2024 un reddito complessivo netto pari a circa €
25.700,00.
In data 11.03.2025 hanno chiesto modificare come segue le condizioni di cui al decreto n. 1882/2016 di questo Tribunale:
“Che la S.V. il.ma voglia designare ai sensi dell'art. 473 bis 51, 3° comma, il Giudice relatore il qua- le, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga e omologhi le seguenti conclusioni che nell'esclusivo interesse del figlio minore, fermo re- stando l'affidamento condiviso di ai genitori con collocamento presso la madre nella residenza di Per_1
Busto Arsizio (VA), Via Lodi n. 30, andranno a sostituire in toto le condizioni di cui al decreto nr.
1182/2016 del 04.03.2016 (R.G. 2047/2015):
1) Il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì entro le ore 22,00 Per_1
quando il minore, al termine degli allenamenti di atletica e dopo aver cenato, verrà accompagnato dalla madre a casa del padre a Cologno Monzese e verrà riportato dal a casa della madre la domeni- Pt_2
ca entro le ore 22,00, eccezion fatta per i ponti di competenza del padre che dovessero includere il venerdì
e/o il lunedì consecutivo al weekend. In questo caso il minore verrà accompagnato dalla madre giovedì sera entro le ore 20.00 e permarrà sino alla fine del ponte a casa del SI. , il quale si occuperà Pt_2
di riaccompagnarlo per il rientro a casa. Nei periodi e nei giorni di sospensione degli allenamenti, il minore verrà accompagnato a casa del padre venerdì entro le ore 18.
Qualora il minore avesse attività scolastica il sabato mattina sarà accompagnato dalla madre a casa del padre dopo pranzo entro le ore 15.00.
2) trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo delle vacanze natalizie come segue: Per_1
dall'inizio delle stesse sino alle ore 13,00 del 30.12 ovvero dalle ore 13,00 del 30.12 sino alla ripresa delle lezioni.
Nell'anno 2025 sarà con il padre dal 30.12.2025 al 06.01.2026. Per_1
3) trascorrerà le vacanze pasquali per tre giorni con ciascuno dei genitori e più precisamente al- Per_1
ternativamente dal giovedì al sabato con un genitore e dalla domenica di Pasqua al martedì successivo con l'altro genitore.
Nell'anno 2025 il padre terrà da giovedì 17 aprile 2025 a sabato 19.04.2025. Per_1
4) trascorrerà con il padre 22 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi nel mese di Per_1
luglio o agosto seguendo il criterio dell'alternanza e concordando il periodo con la SI.ra Parte_3
il 31 maggio di ogni anno.
Per l'anno 2025, trascorrerà con il padre la prima settimana di luglio, salvo eventuali debiti da Per_1
recuperare, e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto successivamente al 5 agosto da concordare entro il
31.05.2025.
Nel caso in cui a luglio fosse impegnato con il recupero delle materie scolastiche, starà con il pa- Per_1
dre in un altro periodo sempre da concordare entro il 10.06 di ogni anno.
5) festeggerà il suo compleanno ad anni alterni con ciascun genitore, quando sarà con il padre po- Per_1
trà stare un giorno in più, se lo vorrà.
Il compleanno 2025 è di competenza della madre, in base al criterio dell'alternanza.
6) trascorrerà i ponti scolastici con i genitori seguendo il criterio dell'alternanza; il prossimo ponte Per_1
del 07.03.25 sarà di competenza della madre. Il padre in questo caso, onde recuperare il weekend di carnevale (che sarebbe stato di sua competenza), terrà la settimana successiva ossia il weekend Per_1
del 14.03.25.
Il primo ponte di competenza del SI. sarà quello del 25 aprile ossia trascorrerà col figlio dal Pt_2
24/4/2025 sino al 27/04/2025.
Ne consegue che il ponte del 01.05 sarà con la madre e anche il week end successivo in quanto Per_1 già di competenza della SI.ra Parte_1
7) potrà partecipare alle gare di atletica anche nei week end di competenza del padre. Qualora il Per_1
SI. , per motivi personali, non potesse accompagnare il figlio alla competizione, sarà la SI.ra Pt_2
a portarlo in loco. La madre avrà cura di riaccompagnare a casa del padre, se la Parte_1 Per_1
gara e la premiazione terminassero entro le ore 14,00 e compatibilmente con la distanza tra il luogo dove si svolge la gara e la casa paterna. Nel caso in cui, in un weekend di competenza del padre, fosse prevista sia la frequenza scolastica di sabato sia una gara sportiva di domenica, oppure che le gare di atletica coinvolgessero entrambi i giorni del weekend, come accaduto in passato, i genitori si organizzeranno per poter scambiare i propri weekend di competenza onde permettere a di continuare a frequentare in Per_1
maniera regolare la famiglia paterna.
8) Per qualsiasi decisione, i genitori considereranno l'interesse primario di e terranno conto delle Per_1
sue richieste e dei suoi desideri.
9) I genitori si prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo della carta d'identità e del passaporto.
10) Il SI. a partire dal mese di aprile 2025, verserà alla a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1
mantenimento di l'importo mensile di € 250,00 per dodici mensilità, oltre aggiornamento Per_1
ISTAT a partire dal mese di febbraio 2026, entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie no- te.
Le spese straordinarie intese quali libri di testo saranno a carico dei genitori al 50%.
Per tutte le altre spese straordinarie incluse gite scolastiche con pernottamento, costo patente e spese tra- sporti per la scuola pubblica, i genitori dovranno accordarsi preventivamente circa la spesa da sostenere.
I costi di iscrizione all'università pubblica saranno a carico dei genitori al 50%; qualora decides- Per_1
se di frequentare una facoltà privata, il padre concorrerà solo al pagamento della quota del 50% corri- spondente al costo della facoltà pubblica sulla base dell'Isee richiesta dalla Facoltà che frequenterà.
Il padre si impegna a corrispondere la sua quota di competenza per un periodo massimo di 5 anni ipo- tizzando sia la frequenza all'università triennale che alla magistrale.
Le quote pagate per i costi universitari verranno portate in detrazione al 50% sui rispettivi 730 dei ge- nitori.
La SI.ra si impegnerà a comunicare tempestivamente al SI. eventuali borse di Parte_1 Pt_2
studio destinate al figlio per i suoi meriti scolastici e le stesse verranno detratte dai costi che i genitori do- vranno sostenere per le rette universitarie. Le spese sanitarie saranno sostenute tramite la polizza sanitaria convenzionata di cui gode il padre;
le spese non coperte dall'assicurazione o soggette a franchigia saranno a carico di ciascun genitore in pari misura.
Le spese straordinarie da concordare si considereranno approvate se, a fronte di una richiesta scritta da parte di un genitore, l'altro non risponderà, manifestando un motivato dissenso entro i 10 giorni successi- vi. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso.
Il rimborso dovrà avvenire entro 15 gg dalla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 gg.
11) Il SI. e la SI.ra percepiranno al 50% l'assegno unico previsto dall'Inps per Pt_2 Parte_1
il minore e il SI. girerà mensilmente la sua quota, unitamente alla corresponsione dell'assegno Pt_2
di mantenimento di € 250,00 a partire dal mese di aprile 2025, al fine di integrare il mantenimento di
Per_1
12) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda in quanto le condi- zioni concordate non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e (ove puntualmente rispettate) appaiono idonee a garantire a il diritto a una crescita sa- Per_1
na ed equilibrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra i genitori di per la modi- Parte_4
fica delle condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al decreto n.
1182/2016 pubblicato da questo Tribunale in data 04.03.2016 e DISPONE in confor- mità.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 13.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 1