Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/06/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 17.04.2025, letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4137/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Aldo
[...]
Esposito e Ciro Santonicola, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in
Castellammare di Stabia, via Amato n. 7; RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del p.t., Controparte_3 CP_4 rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, ed elettivamente domiciliati presso gli uffici dell' in Napoli, via Ponte della Maddalena n. 55;
1
IN PERSONA DEL L. Controparte_6
RAPPRESENTANTE P.T.,
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore delle parti ricorrenti;
3. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e
15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c..
PER IL MINISTERO: in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all'Autorità Giudiziaria Amministrativa;
nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2022, i ricorrenti in epigrafe hanno premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del , Controparte_1 in qualità di docenti, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato.
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze Parte_1 del ministero in qualità di docente in virtù di una serie di contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 e fino all'anno scolastico
2021/2022, in particolare, ha dedotto di aver prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici:
1. Anno Scolastico 2019/2020 dal 01/10/2019 al 30/06/2020, SEDE
SERVIZIO: ISTITUTO COMPRENSIVO “EUROPA UNITA” di
AFRAGOLA (NA);
2 2. Anno Scolastico 2020/2021 dal 23/09/2020 al 30/06/2021, SEDE DI
SERVIZIO: SCUOLA MEDIA “ILLUMINATO CIRINO” di
MUGNANO DI NAPOLI (NA);
3. Anno Scolastico 2021/2022 dal 21/09/2021 al 31/08/2022, SEDE
SERVIZIO: ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI FALCONE” DI
(NA) CP_7
Il ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle Parte_2 dipendenze del ministero in qualità di docente in virtù di contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2016/2017 e nell'anno scolastico 2021/2022; in particolare, ha dedotto di aver prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici:
1. Anno Scolastico 2016/2017 dal 12/10/2016 al 30/06/2017, SEDE
SERVIZIO: IST. Controparte_8 [...]
di PISA;
CP_9
2. Anno Scolastico 2020/2021 Dal 11/11/2020 al 30/06/2021, SEDE
SERVIZIO: ISTITUTO MAGISTRALE LICEO STATALE "MARGHERITA DI SAVOIA" di NAPOLI;
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle Parte_3 dipendenze del ministero in qualità di docente in virtù di una serie di contratti a tempo determinato a partire dall' anno scolastico 2019/2020 e fino all'anno scolastico 2021/2022; in particolare, ha dedotto di aver prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici:
1. Anno Scolastico 2019/2020 Dal 23/10/2019 al 30/06/2020, SEDE
SERVIZIO: IC OMERO – MAZZINI DI POMIGLIANO D'ARCO (NA);
2. Anno Scolastico 2020/2021 Dal 23/09/2020 al 30/06/2021, SEDE DI
SERVIZIO: ISTITUTO COMPRENSIVO DE LUCA PICIONE di
CERCOLA (NA);
3. Anno Scolastico 2021/2022 Dal 07/09/2021 al 30/06/2022, SEDE DI
SERVIZIO: ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI DI SANT'ANASTASIA (NA).
Il ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle Parte_4 dipendenze del ministero in qualità di docente in virtù di una serie di contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2016/2017 e fino all'anno scolastico 2021/2022; in particolare, ha dedotto di aver prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici:
1. Anno Scolastico 2016/2017 Dal 03/10/2016 al 30/06/2017, SEDE
3 SERVIZIO: IC 3° “CASTALDI – RODARI” di BOSCOREALE (NA);
2. Anno Scolastico 2017/2018 Dal 11/10/2017 al 30/06/2018, SEDE
SERVIZIO: ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “DON BOSCO – D'ASSISI” DI TORRE DEL GRECO (NA);
3. Anno Scolastico 2018/2019 dal 13/10/2018 al 30/06/2019, SEDE
SERVIZIO: ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ” di CP_10
VICO EQUENSE (NA);
4. Anno Scolastico 2019/2020 dal 23/09/2019 al 30/06/2020, SEDE
SERVIZIO: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. FALCONE” di VOLLA (NA);
5. Anno Scolastico 2020/2021 Dal 24/09/2020 al 30/06/2021, SEDE
SERVIZIO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “FUCINI
RONCALLI” di GRAGNANO (NA) 6. Anno Scolastico 2021/2022 Dal 01/09/2021 al 31/08/2022, SEDE
SERVIZIO: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. FALCONE” di VOLLA (NA).
Il ricorrente ha esposto di aver prestato Parte_5 servizio alle dipendenze del ministero in qualità di docente in virtù di contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2020/2021 e fino all'anno scolastico 2021/2022; in particolare, ha dedotto di aver prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici:
1. Anno Scolastico 2020/2021 dal 06/11/2020 al 30/06/2021, SEDE
SERVIZIO: LICEO CLASSICO “A. DIAZ” di OTTAVIANO (NA);
2. Anno Scolastico 2020/2021 dal 19/11/2020 al 30/06/2021, SEDE
SERVIZIO: ISIS “ANTONIO ROSMINI” di NAPOLI;
3. Anno Scolastico 2021/2022 Dal 07/09/2021 al 30/06/2022, SEDE
SERVIZIO: ICS“ALDO MORO” di CASALNUOVO (NA).
I ricorrenti hanno rappresentato di non aver usufruito, nonostante avessero svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad € 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, in combinato disposto con i DPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo. Hanno lamentato che tale limitazione normativa si poneva in contrasto il
4 contrasto dell'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del Ccnl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost.
Tanto premesso, convenivano il (d'ora in Controparte_11 poi l innanzi al CP_12 Controparte_13
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento delle suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il e l CP_1 Controparte_3 si costituivano tempestivamente in giudizio eccependo, in via
[...] preliminare, il difetto di giurisdizione in favore Giudice Amministrativo;
nel merito, contestavano la fondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto, eccependo altresì la prescrizione del diritto.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva l' Controparte_14
di cui, pertanto, va dichiarata la contumacia.
[...]
Disposta la trattazione scritta e art 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del
17.4.2025 i soli difensori dei ricorrenti depositavano note di trattazione scritta consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, lette le note di trattazione, acquisita la documentazione depositata dai difensori dei ricorrenti unitamente alle note di trattazione scritta sostitutive della udienza -segnatamente i contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi ai ricorrenti e Parte_3 Parte_4
ed i contratti a termine per l' a.s. 2024-2025 relativi agli altri ricorrenti -
[...] poiché rilevante ai fini della decisione, sulla scorta degli atti di causa, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente. CP_1
In conformità agli insegnamenti della Suprema Corte, occorre applicare il criterio del petitum sostanziale che, va identificato non solo e non tanto in funzione della
5 concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multiis Cass. Civ. Sez. Un., 19.4.2022,
n.12441). Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche sub-primaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla
P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò posto, nel caso di specie, la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_15
Sul punto va richiamata una recente pronuncia della Cassazione, avente n. 32938 del 9.11.2021, secondo cui “l' o il dirigente generale ad esso Controparte_3 preposto, quale organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, può essere evocato in giudizio rispetto al contenzioso con il Controparte_16 personale della scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel CP_1 tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"”.
Ne consegue che, nel caso de quo, può affermarsi sussistente la legittimazione passiva del , e dell quale rappresentante processuale del , CP_1 CP_5 CP_1
6 mentre alcuna legittimazione passiva sussiste in capo all' Controparte_6 pur evocato in giudizio, trattandosi mera articolazione Controparte_13 territoriale del , priva di autonoma personalità giuridica, di cui va dunque CP_1 dichiarato il difetto di legittimazione passiva, e nei cui confronti alcuna pronuncia deve essere adottata.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata, e va accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione. Si osserva, preliminarmente, la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo. Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_16 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto (Cass. civ., 27.10.2023 n. 29961).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto: «1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
7 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da
8 un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio
2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
- restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi CP_1
(v. Consap) provvede per esso alla liquidazione - non porta a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
9 - ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale (si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
- in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002,
n. 552);
- in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che
10 sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio
2020, n. 10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2,
L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Dalla lettura delle sue risposte coordinate ermeneutiche emerge che nella citata pronuncia il Giudice di Legittimità non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di
11 supplenza e di orario, ricordando «che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte
Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe». Il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività didattiche trova il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale: «In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento».
Quanto agli “spezzoni di orari”, c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
Ebbene in via generale possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…», senza operare alcuna decurtazione del beneficio. Ad avviso del giudicante, pertanto, non possono viceversa ritenersi
“equiparabili” ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario
(“spezzone orario”) inferiore al 50% dell'orario di cattedra. In definitiva, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario
12 “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva, in primo luogo, che il ricorrente ha documentato di aver Parte_2 stipulato per l'anno scolastico 2020/2021 un contratto presso l'Istituto “Margherita di Savoia” di Napoli con decorrenza dal 11.11.2020 al 30.06.2021 per 4 ore settimanali, non risultando, pertanto, lo svolgimento di un orario pari al 50% di quello ordinario. Ne discende che la domanda appare in parte qua infondata e va rigettata.
Ed ancora, per il ricorrente risulta depositato Parte_5 in atti, per l'anno scolastico 2021/2022, unicamente un contratto presso l'Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Casalnuovo con decorrenza dal 09.06.2022 al
30.06.2022 (diversamente da quanto dedotto in ricorso, in cui si indica un contratto dal 7.9.21 al 30.6.2021) per 18 ore;
dunque, non sono provati i requisiti richiesti per l'equiparabilità del docente a termine a quello di ruolo, perché trattasi di supplenza breve. Ne discende che in parte qua la domanda è infondata e va rigetta.
Il suddetto ricorrente ha poi documentato, per l'a.s. 2020-2021 di avere stipulato un contratto per l'insegnamento di “scienze naturali chimiche e biologiche” in Scuola
Secondaria di II grado dal 19.11.2020 al 30.06.2021 per 8 ore settimanali, ed un contratto per l'insegnamento “scienze naturali chimiche e biologiche” presso altra Scuola Secondaria di II grado dal 06.11.2020 al 30.06.2021 per 7 ore settimanali.
Dunque, è evidente che, dalla sommatoria dell'orario dei due contratti (entrambi fino al 30 giugno) risulta lo svolgimento di un orario superiore al 50% di quello ordinario.
Ed ancora per la ricorrente , in relazione al medesimo a.s. 2019- Parte_1
2020, si rinvengono plurimi contratti per supplenze c.d. brevi e, segnatamente: contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 per l'insegnamento “lingua inglese e seconda lingua comunitaria” in Scuola Secondaria di I grado dal 01.10.2019 al 08.10.2019 per 18 ore settimanali;
contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 per l'insegnamento “lingua inglese e seconda lingua comunitaria” in Scuola Secondaria di I grado dal 09.10.2019 al 22.10.2019 per 18 ore settimanali;
contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 per l'insegnamento “lingua inglese e seconda lingua comunitaria” in Scuola Secondaria di I grado dal 23.10.2019 al 13.11.2019 per 18
13 ore settimanali;
contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 per l'insegnamento “lingua inglese e seconda lingua comunitaria” in Scuola Secondaria di I grado dal
14.11.2019 al 20.12.2019 per 18 ore settimanali;
contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 per l'insegnamento “lingua inglese e seconda lingua comunitaria” in
Scuola Secondaria di I grado dal 21.12.2019 al 04.01.2020 per 18 ore settimanali;
contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 per l'insegnamento “lingua inglese e seconda lingua comunitaria” in Scuola Secondaria di I grado dal 05.01.2020 al 08.04.2020 per 18 ore settimanali;
contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 per l'insegnamento “lingua inglese e seconda lingua comunitaria” in Scuola Secondaria di I grado dal 09.04.2020 al 11.04.2020 per 18 ore settimanali;
contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 per l'insegnamento “lingua inglese e seconda lingua comunitaria” in Scuola Secondaria di I grado dal 12.04.2020 al 07.05.2020 per 18 ore settimanali;
contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 per l'insegnamento “lingua inglese e seconda lingua comunitaria” in Scuola Secondaria di I grado dal
08.05.2020 al 06.06.2020 per 18 ore settimanali;
contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 per l'insegnamento “lingua inglese e seconda lingua comunitaria” in
Scuola Secondaria di I grado dal 07.06.2020 al 30.06.2020 per 18 ore settimanali.
Ebbene, a prescindere dalla tipologia formale di supplenza (supplenze "brevi e saltuarie") la suddetta ricorrente ha, di fatto, insegnato ininterrottamente da ottobre a giugno (2019/2020) in virtù di reiterati e continuativi incarichi di supplenza temporanea, susseguitisi, senza soluzione di continuità, presso il medesimo istituto e per la sostituzione della stessa docente assente, nell'intero periodo dal 9.10.2019 al 30.06.2020(cfr. doc.in atti), così sussistendo, a parere del Giudicante, i presupposti che, secondo la Corte di Cassazione, fondano l'attribuzione del diritto da parte della legge nazionale. (v.si in motivaz. Tribunale Roma sez. lav., 08/01/2024, n.107).
Per le restanti annualità oggetto di giudizio,, si osserva che le parti hanno documentato di avere stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il per supplenze fino al termine delle attività didattiche o Controparte_1 per supplenze annuali (al 30 giugno/31 agosto).
Nel dettaglio si rinvengono, per la ricorrente : Parte_1
- contratto stipulato per l'a.s. 2020/2021 per l'insegnamento “lingua inglese e seconda lingua comunitaria” in Scuola Secondaria di I grado dal 23.09.2020 al 30.06.2021 per 18 ore settimanali;
14 - contratto stipulato per l'a.s. 2021/2022 per l'insegnamento “lingua inglese e seconda lingua comunitaria” in Scuola Secondaria di I grado dal 21.09.2021 al
31.08.2022 per 18 ore settimanali;
Per la ricorrente : Parte_3
1. contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 per un posto “sostegno minorati psicofisici” in Scuola Primaria dal 23.10.2019 al 30.06.2020 per 24 ore settimanali;
2. contratto stipulato per l'a.s. 2020/2021 per un posto “sostegno minorati psicofisici” in Scuola Primaria dal 23.09.2020 al 30.06.2021 per 24 ore settimanali;
3. contratto stipulato per l'a.s. 2021/2022 per un posto “sostegno minorati psicofisici” in Scuola Primaria dal 07.09.2021 al 30.06.2022 per 24 ore settimanali;
Per il ricorrente Parte_4
1. contratto stipulato per l'a.s. 2017/2018 per un posto “sostegno minorati psicofisici” in Scuola Secondaria di I dal 12.10.2017 al 30.06.2018 per 18 ore settimanali;
2. contratto stipulato per l'a.s. 2018/2019 per un posto “sostegno minorati psicofisici” in Scuola Secondaria di I dal 15.10.2018 al 30.06.2019 per 18 ore settimanali;
3. contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 per un posto “sostegno minorati psicofisici” in Scuola Secondaria di I dal 23.09.2019 al 30.06.2020 per 18 ore settimanali;
4. contratto stipulato per l'a.s. 2020/2021 per un posto “sostegno minorati psicofisici” in Scuola Secondaria di I dal 24.09.2020 al 30.06.2021 per 18 ore settimanali;
5. contratto stipulato per l'a.s. 2021/2022 per un posto “sostegno minorati psicofisici” in Scuola Secondaria di I dal 01.09.2021 al 31.08.2022 per 18 ore settimanali;
Parimenti consta che tutte le parti ricorrenti sono ancora interne al sistema educativo scolastico.
La ricorrente ha documentato (v.si contratto allegato alle note di Parte_1 trattazione scritta per l'udienza del 17.04.2025), l'attuale svolgimento di una supplenza presso l'Istituto Comprensivo “Forio” dal 1.10.2024 al 30.06.2025 per n. 2 ore settimanali.
15 Il ricorrente ha documentato, (v.si contratto allegato alle Parte_2 note di trattazione scritta per l'udienza del 17.04.2025), l'attuale svolgimento di una supplenza presso l'Istituto Comprensivo “De Lauzeires” di Portici dal 3.10.2024 al 30.06.2025 per n. 22 ore settimanali.
Il ricorrente ha documentato(v.si allegati Parte_5 alle note di trattazione scritta per l'udienza del 17.04.2025), l'attuale svolgimento di una supplenza fino al termine delle attività didattiche presso il Liceo state “Medi” di Cicciano per n. 22 ore settimanali
La ricorrente ha documentato di essere stata assunta a tempo Parte_3 indeterminato con contratto del 01.09.2022 presso l'Istituto Comprensivo
“Vittorino Da Feltre” per n. 24 ore settimanali.(v.si in atti, allegati alle note di trattazione scritta sostitutive).
Infine, il ricorrente ha documentato di essere stato Parte_4 assunto a tempo indeterminato con contratto del 01.09.2022, presso l'Istituto
Comprensivo “Falcone” di Volla per n. 18 ore settimanali. .(v.si in atti, allegati alle note di trattazione scritta sostitutive della udienza)
Risulta, pertanto, integrato il requisito della permanenza del docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Deve, a questo punto dell'iter argomentativo, vagliarsi l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal . CP_1
Come visto, secondo la richiamata Cassazione, “L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.”.
Ebbene, l'art. 5 del DPCM 28 novembre 2016 prevede che “
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.”.
16 Dunque per gli anni scolastici successivi al 2016/17, il diritto poteva essere esercitato dal 1° settembre (o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva),
e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, mentre il primo giorno in cui i docenti avrebbero potuto esercitare il diritto in relazione al bonus previsto per l'anno scolastico 2016/2017 era il 30 novembre 2016 (o dal conferimento dell'incarico se successivo), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
Ciò posto, per il ricorrente avuto riguardo alla diffida Parte_2 notificata al a mezzo p.e.c. in data 16.06.2022 (v.si diffida e stampa della CP_1 ricevuta di avvenuta consegna in atti), è evidente che il bonus in parola risulta prescritto per l'anno scolastico 2016/2017, tenuto conto che la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 30.11.2016. Ne consegue che la domanda proposta da
[...]
va integralmente rigettata. Parte_2
Per quanto riguarda il ricorrente avuto riguardo alla Parte_4 diffida notificata al a mezzo p.e.c., in data 09.06.2022(v.si in atti), è CP_1 evidente che il bonus in parola risulta prescritto per l'anno scolastico 2016/2017, tenuto conto che la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 30.11.2016. Diversamente sono impregiudicati dall'evento estintivo, alla luce della disciplina sopra evidenziata, i crediti attinenti agli aa.ss. 2017-2018, 2018-2019, 2019- 2020,2020-21 e 2021-2022
Per i ricorrenti , E Parte_1 Parte_3
, avuto riguardo alle annualità Parte_5 rispettivamente rivendicate in questa sede (decorrenti, la più risalente, dall'a.s.2019-
2020) è evidente- anche a prescindere dalla valutazione degli atti di messa in mora- che i crediti rivendicati sono impregiudicati dall'evento estintivo, tenuto conto che il ricorso giudiziario è stato notificato alla controparte il 25.9.2023(v.si ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo pec in atti).
Coerentemente con tutte le suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda va accolta per quanto di ragione, con condanna del all'attribuzione della CP_1
Carta Docente, secondo il sistema che la caratterizza e per il corrispondente valore, in favore di: per gli anni scolastici dal 2019-2020 al 2021- Parte_6
2022; per gli a.s. dal 2019-2020 al 2021-2022 ; Parte_3
per l'a.s. 2020-2021; Parte_5
17 per gli a.s. dal 2017-2018 al 2021-2022 , oltre, Parte_4 per tutti i suddetti ricorrenti, rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36, l. n. 724/1994, dalla data di maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ragione della novità della questione affrontata e del dibattito sorto in seno alla giurisprudenza di merito, risoltosi con l'intervento nomofilattico della Suprema
Corte ex art. 363 bis c.p.c. successivamente all'instaurazione del giudizio, ed altresì in ragione del parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona della dr.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente CP_1
secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente Parte_1 valore, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2. condanna il all'attribuzione della Carta Docente, in favore della CP_1 parte ricorrente secondo il sistema proprio di essa e per il Parte_3 corrispondente valore, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36, l. n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna il all'attribuzione della Carta Docente, in favore della CP_1 parte ricorrente secondo il sistema proprio di essa e Parte_4 per il corrispondente valore, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al
2021/2022, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4. condanna il all'attribuzione della Carta Docente, in favore della CP_1 parte ricorrente , secondo il sistema Parte_5 proprio di essa e per il corrispondente valore, per l'anno scolastico
18 2020/2021, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5. Rigetta per il resto il ricorso;
.
6. Compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi
NOLA, 14.06.2025
Il Giudice del lavoro Dr.ssa Filomena Naldi
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