Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima sezione civile composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 620/2023 R.G. pendente tra
(cf: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. Gianfranco Romeo;
appellante
e
(cf: ), nella qualità di Controparte_1 CodiceFiscale_2
assuntore del concordato fallimentare di Parte_2
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Maurizio Rizzo
[...]
e Federica Rizzo;
appellato
, in persona del Controparte_2
curatore;
( ); Controparte_3 CodiceFiscale_3
appellati non costituiti
All'udienza del 21.2.2025, la causa è stata posta in decisione, senza termini.
Con sentenza n.4542/2022 il Tribunale di Catania ha condannato Parte_1
e al pagamento, in favore del Controparte_3 Controparte_2
, rispettivamente, delle somme di €. 97.702,14 il primo
[...]
e di €. 61.406,99, il secondo, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni, in relazione all'affermata responsabilità ex art. 2392 e 2476 c.c.
Ha impugnato la suddetta sentenza , per i motivi ivi indicati, con Parte_1
atto notificato a , nella qualità di assuntore del concordato Controparte_1
fallimentare del omologato con Controparte_2
decreto del Tribunale di Milano del 3.3.2022, nonché alla curatela del
[...]
(chiuso con decreto del 3.8.2022, per intervenuta Controparte_2
definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare) e a
[...]
. CP_3
Si è costituito , resistendo al gravame. Controparte_1
All'udienza del 21 febbraio 2025 e , nella Parte_1 Controparte_1
qualità di assuntore del concordato fallimentare, hanno conciliato la controversia come da separato verbale, di cui è stata data lettura in udienza, ai sensi dell'art. 185 comma 3 c.p.c., e il collegio ha posto la causa in decisione.
Ciò premesso, assume rilievo preliminare ed assorbente la presa d'atto della intervenuta conciliazione della presente controversia, la quale si pone come fatto impeditivo all'ulteriore corso del processo e giustifica così la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata: cfr. Cass. S.U. n. 8980 del 2018), con la compensazione delle spese di lite, come da concorde volontà delle parti.
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, stante l'esito della lite (Cass. citata, nonché Cass. n. 23175/2015).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando:
2 dichiara estinto il giudizio per conciliazione giudiziale e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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