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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6446 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 45365 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1
P.IVA: ), incorporante di , a seguito di atto di P.IVA_1 Controparte_1
fusione per incorporazione del 22/12/2016 , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Iannotta giusta procura in atti
ATTRICE
E
( C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Cioffi , Controparte_2 P.IVA_2
giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
(c.f.: ) , rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana CP_3 C.F._1
Lettieri per procura in atti
CONVENUTO e ATTORE IN RICONVENZIONE
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni per l'attrice : “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento della domanda attrice:
1. revocare, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ. e, quindi, dichiarare l'inefficacia relativa, del contratto di compravendita del 9 gennaio 2020, a rogito TA TA in Sora, rep. n. Persona_1
356.686, racc. n. 82.285, con il quale la trasferiva in favore del sig. Controparte_2 CP_3
il compendio immobiliare specificatamente indicato al punto 2 dell'atto di citazione;
[...] 2. ordinare, in ogni caso, al Conservatore dei Registri Immobiliari, le opportune e necessarie trascrizioni e annotazioni;
3. in via subordinata, accertare e dichiarare che il sig. ha colpevolmente posto in CP_3 essere le condotte meglio specificate nell'atto di citazione, al punto II, in dipendenza delle quali
l'odierna attrice ha subito un danno ingiusto, pari ad € 482.556,33, e, per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere, in favore di , l'equivalente del danno ingiusto subito CP_3 Parte_1 da quest'ultima, pari ad € 482.556,33.
4. con vittoria di spese, onorari e spese generali, oltre accessori di legge.”.
Conclusioni per la convenuta “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_2
reiectis:
1. in via preliminare e/o nel merito, respingere le domande tutte formulate dalla Società attrice in virtù della loro inammissibilità/improcedibilità e/o comunque infondatezza in fatto, in diritto e nel merito, comunque sprovviste di alcun sostegno probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge;
2. ordinare al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di cancellare iscrizioni/trascrizioni pregiudizievoli che riguardino la domanda giudiziale de qua;
3. con vittoria di spese e compensi di causa, da liquidarsi in ragione degli attuali parametri normativi, oltre spese generali al 15%, Cpa ed Iva (se dovuta), come per legge”. “Il sottoscritto difensore si dichiara antistatario in relazione alle spese e ai compensi legali di cui si chiede la rifusione nei confronti di parte attrice, con distrazione in proprio favore di quanto liquidato a tale titolo. Dal rigetto della domanda principale discende anche il rigetto della domanda riconvenzionale proposta, in estremo subordine e solo in caso di accoglimento della principale
(quindi, non autonoma), dall'altro convenuto nei confronti della società CP_3 CP_2
la stessa domanda, in ogni caso, si appalesa, di per sé, inammissibile, non provata e
[...]
comunque infondata.”.
Conclusioni per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis : CP_3
IN VIA PRINCIPALE :
1. Rigettare la domanda revocatoria in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte addotte nell'atto di costituzione , rimettendo al Giudice la valutazione della condanna dell'attrice ai sensi dell' art. 96 cpc comma 3.
2. In via preliminare , accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva all'azione risarcitoria in capo al per le ragioni addotte nel corpo dell' atto di costituzione e CP_3
nei successivi atti e scritti di causa, nel merito, rigettare la domanda risarcitoria formulata nei confronti del in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni CP_3 esposte in narrativa dell'atto di costituzione e nei successivi atti e scritti di causa, rimettendo al
Giudice la valutazione della condanna dell'attrice ai sensi dell' art. 96 cpc comma 3.
IN VIA SUBORDINATA :
4. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda revocatoria e/o
, anche parzialmente, di quella risarcitoria, accertare e dichiarare che per effetto degli atti posti in essere dalla il ha subito un danno pari ad € 259.000,00 ( € 245.000 Controparte_2 CP_3 finanziarie, € 4.000 spese accessorie, € 10.000 danno esistenziale) o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare la al risarcimento Controparte_2
in favore del della somma di € 259.000,00 ( duecentocinquantanovemila/00) o della CP_3
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia con contenimento della domanda nei limiti del valore dichiarato.
5. In ogni caso con vittoria di spese , diritti ed onorari del presente procedimento, Iva e Cpa , come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La quale Parte_1
incorporante di ha citato in giudizio la e Controparte_1 Controparte_2
formulando nei loro confronti conclusioni conformi a quelle sopra trascritte e CP_3
proponendo, dunque, domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ed in subordine domanda risarcitoria ex art.2043 c.c. nei confronti dell'acquirente, con riferimento ad atto di compravendita stipulato in data
9 gennaio 2020, a rogito TA , notaio in Sora, rep. n. 5459, racc. n. 4386 (cfr. doc. Persona_1
n. 6), con il quale la trasferiva a , il diritto di proprietà dei seguenti CP_2 CP_3
beni siti nel Comune di Sora (FR), alla via Pozzo Pantano, e precisamente:
i. fabbricato urbano uso abitazione, composto da vani catastali 4,5 (quattro virgola cinque) tra il piano terra ed il primo piano, con annessa piccola corte esclusiva e poco discosti due pertinenziali manufatti a semplice elevazione di cui uno della consistenza catastale di metri quadrati 28
(ventotto) ad uso rimessa e l'altro della consistenza catastale di metri quadrati 48 (quarantotto) ad uso deposito;
a confine con: immobili censiti con i mappali 55, 1244 e 1355 a più lati, salvo altri.
Nel Catasto fabbricati foglio 53, mappali:
- 1352, Cat. A/2, cl. 4, vani 4,5, RC Euro 418,33 il fabbricato uso abitazione;
- 1353, Cat. C/6, cl. 9, mq. 28, RC Euro 137,38, il pertinenziale manufatto ad uso rimessa;
- 1354, Cat. C/2, cl. 9, mq 48, RC Euro 252,86, il pertinenziale manufatto ad uso deposito;
ii. terreno esteso catastalmente are 45,08 (quarantacinque virgola zero otto); a confine con;
immobili censiti con i mappali 1352, 1353, 1354, 1244, 1342 e 689, salvo altri;
nel Catasto Terreni foglio 53, mappale 1355, RDE. 32,59, RAD. 23,28.
A sostegno della propria iniziativa ha dedotto di essere creditrice di in forza di Controparte_2
sentenza del Tribunale di Roma n. 11044/2019, emessa in data 27 maggio 2019 , notificata, unitamente al pedissequo atto di precetto, in data 2 gennaio 2020 (cfr. doc. n. 3) e recante condanna della al pagamento -in solido con altri convenuti- dell'importo di € 482.556,33, oltre CP_2
interessi in favore di Controparte_1
Nel corpo dell'atto ha dedotto che la compravendita sarebbe stata simulata, non risultando l'effettiva corresponsione del prezzo di euro 50.000,00, peraltro irrisorio rispetto al valore del compendio pari ad oltre euro 500.000,00 , ed in ogni caso revocabile ex art.2901 c.c. poiché recava pregiudizio alle ragioni di credito di oggi . Controparte_1 Parte_1
Si è costituita in data 8.4.2021 la la quale ha eccepito l'incompetenza per Controparte_2
territorio del Tribunale di Roma in favore di quello di IN ed ha contestato la fondatezza delle domande attoree chiedendone il rigetto.
Si è altresì tempestivamente costituito il quale ha dedotto di essere entrato in CP_3 contatto con la in persona dell'amministratore unico, , per la prima CP_2 Controparte_4
volta e unicamente il giorno della sottoscrizione del preliminare di compravendita , ossia il 28 novembre 2019 , ed il giorno della stipula del successivo rogito notarile , ossia il 09.01.2020 , di fatto mai interloquendo con la stessa , ed ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata. In via riconvenzionale , in ipotesi di accoglimento della domanda di revoca, ha chiesto di essere risarcito dalla convenuta con riferimento agli esborsi sostenuti per l'acquisto CP_2 del cespite e per l'avvio della attività di ristrutturazione . Quanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno per lesione del diritto di credito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso la infondatezza della stessa.
Disattese le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni .
Trasferito ad altro ufficio il giudice titolare del fascicolo e rimasto vacante il ruolo, la causa è stata più volte rinviata al fine della assunzione in decisione , indi , assegnato il procedimento a nuovo giudice , è stata trattenuta in decisione, concessi i termini ex art.190 c.p.c. , all'esito di udienza cartolare del 16.1.2025 .
2. Eccezione di incompetenza per territorio La convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del CP_2
Tribunale adito in favore del Tribunale di IN .
La competenza per territorio sulla domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., essendo questa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia
(relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18 - 20 cod. proc. civ., con la conseguenza che anche in queste controversie l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto ma, come in ogni altra controversia relativa a diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili. (Cass. n. 7377 del
06/07/1993 ed in senso conforme Cass. . 15441 del 04/11/2002; Cass. 1594 del 24/01/2020).
Pertanto l'eccezione articolata dalla convenuta , come già rilevato dal precedente giudice designato, la cui ordinanza del 12.5.2021 si richiama qui integralmente, è incompleta con riferimento alla contestazione del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., in quanto è stata formulata soltanto con riferimento alla sede della società e non anche con riguardo alla possibile esistenza in Roma di un proprio stabilimento e di un proprio rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda. Pertanto l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio, comporta che la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito .
3. La domanda principale di revocatoria ordinaria
Giova precisare che l'attrice pur avendo nel corpo dell'atto di citazione prospettato la simulazione dell'atto in ragione dell'assunto mancato versamento del prezzo ( che in verità i convenuti hanno provato essere stato effettivamente corrisposto -vedi doc. 6,8,9 e doc.4 ) , nelle CP_2 CP_3
proprie conclusioni, rimaste invariate nel corso di tutto il giudizio , non ha mai chiesto la declaratoria di nullità dell'atto per simulazione neppure in via alternativa , bensì la (sola) dichiarazione di inefficacia relativa ex art.2901 c.c.. ( vedi conclusioni di cui all'atto di citazione , non modificate in sede di prima memoria e reiterate nelle note di precisazione delle conclusioni).
La domanda di revoca poggia , secondo la prospettazione attorea , sui seguenti asserti :
-l'atto di trasferimento del compendio immobiliare è stato stipulato successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio definitosi con sentenza n.11044/2019;
-sussiste il presupposto della consapevolezza del pregiudizio che l'atto di compravendita stipulato arrecava al credito;
-anche un credito litigioso sarebbe sufficiente ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ed in ogni caso la pronuncia del Tribunale di Roma , avverso cui pendeva appello alla data di introduzione del presente giudizio, è stata definitivamente confermata ed è coperta da giudicato;
-sussiste anche in capo al terzo, , l'elemento soggettivo richiesto dall'art.2901 c.c., CP_3
ossia la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore, fondata: 1) sulla misura del prezzo di vendita (€.50.000,00), da ritenersi “simbolico e vile”, avendo, il compendio immobiliare venduto, un valore di mercato superiore ad € 500.000,00; 2) dal fatto che non vi sarebbe prova dell'effettivo pagamento del prezzo pattuito;
3) dalla peculiare determinazione e modalità di pagamento del prezzo.
Ebbene la domanda è infondata per l'assorbente considerazione che difetta nella specie il presupposto soggettivo della partecipatio fraudis in capo al terzo .
Si premette in iure che l'azione revocatoria è volta ad ottenere una dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio compiuti in pregiudizio alle ragioni del creditore e ciò al fine di impedire che il patrimonio del debitore possa, per effetto di negligenza o dolo dello stesso, subire diminuzioni tali da compromettere la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
Ed invero, l'art. 2901, co. 1, c.c. recita: "Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione".
Dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda è necessaria la concorrente ricorrenza dei presupposti previsti dalla citata norma, che possono essere così sintetizzati: i) la ragione di credito;
ii) il compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione del patrimonio;
iii) il pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damni); iv) l'elemento soggettivo (cd. scientia damni).
Ora pur non potendosi mettere in dubbio che il credito portato dalla sentenza del Tribunale di Roma
n. 11044/2019 legittima il ricorso alla tutela di cui all'art.2901 c.c. e pur risultando pacifica la sussistenza dell'atto di disposizione patrimoniale potenzialmente lesivo delle ragioni dei creditori , risulta con tutta evidenza il difetto dell'elemento soggettivo necessario per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria in capo al terzo .
A tal fine determinante è la verifica circa la collocazione temporale dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito e la natura di atto a titolo oneroso dello stesso ( nella specie, indubbia, prevedendosi la corresponsione del prezzo ) .
Ed infatti l'anteriorità del credito fa sì che sia necessaria e sufficiente la sola consapevolezza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. E ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass.1 giugno 2000, n.7262 e vedi altresì tra le tante Cass . 2004 n. 20813 secondo cui
“ ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito non è richiesta, per integrare l'elemento soggettivo l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, come invece nel caso in cui l'atto di disposizione a titolo oneroso sia precedente all'insorgere del credito, ma è sufficiente che le parti abbiano consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento;
la prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni.
(Cass. Sez. 3, 27/10/2004, n. 20813 ).
Di contro laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito “ ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro. (Cass. Sez. U., 27/01/2025, n. 1898).
Nel caso in esame la cessione segue di pochi mesi la notificazione in data 23.12.2019 della sentenza di primo grado, pubblicata il 27.5.2019, e del precetto. Peraltro il credito è senz'altro anteriore, in quanto ciò che rileva non è l'accertamento in sede giudiziale del credito, ma la data di insorgenza dello stesso ( vedi Cass. 22161 /2019). Qui il credito dell'attrice è sorto anteriormente all'atto di disposizione patrimoniale, di cui è stata chiesta la revoca, poiché il credito di CP_1
nasce dalla intervenuta escussione di Polizze stipulate in data 1° dicembre 2010 e la Compagnia aveva informato la società debitrice dell'intervenuta escussione delle stesse in data 22 ottobre 2014
– cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale di Roma n. 11044/2019 sub doc. n. 3 attrice ) mentre l'atto di cui si chiede la revoca è stato sottoscritto in data 9 gennaio 2020.
In proposito si osserva che i convenuti hanno allegato e documentato che la stipula del definitivo è intervenuta in esecuzione di preliminare sottoscritto in data 28.11.2019 ( doc. 5 e CP_2
doc.2 . In tali casi l'atto assoggettabile a revocatoria è il contratto definitivo e pertanto, la CP_3 sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti ( vedi Cass. n. 15215 del 12/06/2018).
Come già detto l'anteriorità del credito fa sì che sia necessaria e sufficiente la sola consapevolezza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
Ebbene, pur volendo in ipotesi ritenere integrato tale elemento con riferimento al debitore, lo stesso non può dirsi senz'altro riguardo al terzo acquirente.
Come noto, la prova della predetta conoscenza – che può essere fornita anche tramite presunzioni –
è a carico dell'attore (Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 2011, n.17327).
In merito, l'attrice , si è limitata a desumere la consapevolezza in capo a circa il CP_3 carattere pregiudizievole dell'atto di acquisto per l'odierna attrice, dalle seguenti circostanze:
- mancato pagamento del prezzo ( circostanza smentita dalla produzione degli estratti conto che documentano l'effettivo incasso dei titoli- cfr. supra ) ;
-prezzo vile concordato per la cessione ( dato confutato dalla produzione delle perizie disposte in sede esecutiva , ove il compendio era stato acquistato dalla al prezzo di euro CP_2
18.479,16, trattandosi di terreno agricolo con annessi immobili rurali fatiscenti, cui il perito nominato dal giudice aveva attribuito il valore di euro 60.000,00 – vedi doc.10 e 11 ); CP_2
-modalità di versamento del prezzo, la cui denunziata anomalia non è dato apprezzare, essendo stata corrisposta una caparra di 15.000 euro in occasione del preliminare e , quindi, saldato il resto in due tranche a mezzo assegni bancari;
- dalla visura prodotta con la prima memoria ex art 183, che documenterebbe che i beni oggetto di compravendita erano gravati da ipoteca e, quindi, il terzo non poteva non conoscere l'esistenza di debiti del venditore ( in realtà l'affermazione è smentita per tabulas poiché dalla visura prodotta emerge solo la sussistenza di iscrizione ipotecaria risalente -ipoteca volontaria del 9 marzo 2006 a garanzia di un mutuo in favore della per un capitale di € Controparte_5
600.000,00 iscritta su altri beni e trattasi di dato del tutto neutro ai fini che occupano , posto che neppure risultavano intervenuti pignoramenti o iscrizione di ipoteche giudiziali ).
Di contro, la totale assenza di alcun legame pregresso fra i contraenti al momento della stipula dell'atto dispositivo di cui trattasi depone in senso nettamente contrario . Ed invero pur potendosi ricorrere a presunzioni per la prova dell'elemento soggettivo occorre che queste siano gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), ossia è necessario verificare la sussistenza, in capo al terzo, dell'elemento della conoscenza o dell'agevole conoscibilità del pregiudizio patrimoniale, desumibile, a livello soggettivo, per esempio da vincoli di coniugio o di parentela o di convivenza o di affari fra il debitore e il terzo stesso, che facciano presumere una comunanza di interessi e di conoscenza delle vicende personali e finanziarie dell'uno da parte dell'altro, ovvero, a livello oggettivo, per esempio dalle particolari e abnormi o comunque non usuali condizioni dell'atto posto in essere.
Nel caso che ci occupa non merge né risulta allegato alcun rapporto né di parentela né di contiguità tra cedente e cessionario e sono state adeguatamente smentite la assunte abnormità dell'atto dispositivo impugnato .
Dunque, le risultanze del giudizio non consentono di considerare acquisita la prova della scientia damni in capo al beneficiario dell'atto dispositivo e per tale assorbente considerazione la domanda di revocatoria deve essere rigettata ( con conseguente ordine al conservatore di cancellazione della trascrizione della relativa domanda una volta indicati gli estremi della trascrizione pregiudizievole, allo stato mancanti)..
4. La domanda subordinata di risarcimento del danno ex art.2043 c.c.
Parte attrice ha chiesto in via subordinata di “accertare e dichiarare che ha Controparte_3 colpevolmente posto in essere le condotte meglio specificate nell'atto di citazione, al punto II, in dipendenza delle quali l'odierna attrice ha subito un danno ingiusto, pari ad € 482.556,33, e, per
l'effetto, condannare il sig. a corrispondere, in favore di , l'equivalente del CP_3 Parte_1 danno ingiusto subito da quest'ultima, pari ad € 482.556,33”.
A sostegno di tale domanda , rivolta nei confronti dell'acquirente, ha dedotto nel corpo dell'atto di citazione che ricorrono tutti i presupposti per accordare alla creditrice l'azione Parte_1 aquiliana per lesione del credito nei confronti del sig. in quanto quest'ultimo ha CP_3 posto in essere l'atto di cui sopra impedendo a di soddisfare il proprio credito sui beni Parte_1
della debitrice, società , compromettendo per sempre tale possibilità, con evidente CP_2
danno ingiusto, eziologicamente collegato alla condotta, quanto meno gravemente colposa, tenuta dal sig. terzo rispetto al diritto di credito vantato da nei confronti della CP_3 Parte_1
società . CP_2
La domanda è palesemente infondata , ove si voglia interpretare la domanda quale c.d. revocatoria risarcitoria.
Giova ricordare che il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043 c.c., per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale;
il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva. (Cass. Sez. 3, 08/08/2023, n. 24196).
Nella specie ,innanzitutto, si è esclusa la revocabilità dell'atto impugnato ed, in secondo luogo, neppure consta né risulta allegato dalla attrice che il abbia rivenduto l'immobile . CP_3
In ogni caso non è configurabile alcuna responsabilità ex art.2043 c.c. del per avere leso , CP_3 acquistando l'immobile, il diritto di credito della attrice , poiché la responsabilità aquiliana esige la colpa o il dolo dell'agente , qui da escludersi per quanto già rilevato al paragrafo 3 , difettando la prova della conoscibilità della esposizione debitoria della cedente in capo al . CP_3
La domanda va rigettata.
Resta assorbito l'esame della riconvenzionale proposta dal nei confronti della CP_3
per il caso di accoglimento delle domande attoree. CP_2
5. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M.
e dunque avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito, alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta, con applicazione dei parametri medi ).
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da nei Parte_1
confronti di e;
Controparte_2 CP_3
2) Dichiara assorbita la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_3
Controparte_2
3) condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite che si liquidano, per ciascuna parte , in euro 22.457,00 per compensi , oltre spese generali nella misura del 15% e oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge, spese che quanto alla si distraggono in favore del Controparte_2
procuratore antistatario avv. Mario Cioffi .
Roma, il 30.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 45365 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1
P.IVA: ), incorporante di , a seguito di atto di P.IVA_1 Controparte_1
fusione per incorporazione del 22/12/2016 , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Iannotta giusta procura in atti
ATTRICE
E
( C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Cioffi , Controparte_2 P.IVA_2
giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
(c.f.: ) , rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana CP_3 C.F._1
Lettieri per procura in atti
CONVENUTO e ATTORE IN RICONVENZIONE
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni per l'attrice : “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento della domanda attrice:
1. revocare, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ. e, quindi, dichiarare l'inefficacia relativa, del contratto di compravendita del 9 gennaio 2020, a rogito TA TA in Sora, rep. n. Persona_1
356.686, racc. n. 82.285, con il quale la trasferiva in favore del sig. Controparte_2 CP_3
il compendio immobiliare specificatamente indicato al punto 2 dell'atto di citazione;
[...] 2. ordinare, in ogni caso, al Conservatore dei Registri Immobiliari, le opportune e necessarie trascrizioni e annotazioni;
3. in via subordinata, accertare e dichiarare che il sig. ha colpevolmente posto in CP_3 essere le condotte meglio specificate nell'atto di citazione, al punto II, in dipendenza delle quali
l'odierna attrice ha subito un danno ingiusto, pari ad € 482.556,33, e, per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere, in favore di , l'equivalente del danno ingiusto subito CP_3 Parte_1 da quest'ultima, pari ad € 482.556,33.
4. con vittoria di spese, onorari e spese generali, oltre accessori di legge.”.
Conclusioni per la convenuta “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_2
reiectis:
1. in via preliminare e/o nel merito, respingere le domande tutte formulate dalla Società attrice in virtù della loro inammissibilità/improcedibilità e/o comunque infondatezza in fatto, in diritto e nel merito, comunque sprovviste di alcun sostegno probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge;
2. ordinare al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di cancellare iscrizioni/trascrizioni pregiudizievoli che riguardino la domanda giudiziale de qua;
3. con vittoria di spese e compensi di causa, da liquidarsi in ragione degli attuali parametri normativi, oltre spese generali al 15%, Cpa ed Iva (se dovuta), come per legge”. “Il sottoscritto difensore si dichiara antistatario in relazione alle spese e ai compensi legali di cui si chiede la rifusione nei confronti di parte attrice, con distrazione in proprio favore di quanto liquidato a tale titolo. Dal rigetto della domanda principale discende anche il rigetto della domanda riconvenzionale proposta, in estremo subordine e solo in caso di accoglimento della principale
(quindi, non autonoma), dall'altro convenuto nei confronti della società CP_3 CP_2
la stessa domanda, in ogni caso, si appalesa, di per sé, inammissibile, non provata e
[...]
comunque infondata.”.
Conclusioni per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis : CP_3
IN VIA PRINCIPALE :
1. Rigettare la domanda revocatoria in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte addotte nell'atto di costituzione , rimettendo al Giudice la valutazione della condanna dell'attrice ai sensi dell' art. 96 cpc comma 3.
2. In via preliminare , accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva all'azione risarcitoria in capo al per le ragioni addotte nel corpo dell' atto di costituzione e CP_3
nei successivi atti e scritti di causa, nel merito, rigettare la domanda risarcitoria formulata nei confronti del in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni CP_3 esposte in narrativa dell'atto di costituzione e nei successivi atti e scritti di causa, rimettendo al
Giudice la valutazione della condanna dell'attrice ai sensi dell' art. 96 cpc comma 3.
IN VIA SUBORDINATA :
4. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda revocatoria e/o
, anche parzialmente, di quella risarcitoria, accertare e dichiarare che per effetto degli atti posti in essere dalla il ha subito un danno pari ad € 259.000,00 ( € 245.000 Controparte_2 CP_3 finanziarie, € 4.000 spese accessorie, € 10.000 danno esistenziale) o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare la al risarcimento Controparte_2
in favore del della somma di € 259.000,00 ( duecentocinquantanovemila/00) o della CP_3
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia con contenimento della domanda nei limiti del valore dichiarato.
5. In ogni caso con vittoria di spese , diritti ed onorari del presente procedimento, Iva e Cpa , come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La quale Parte_1
incorporante di ha citato in giudizio la e Controparte_1 Controparte_2
formulando nei loro confronti conclusioni conformi a quelle sopra trascritte e CP_3
proponendo, dunque, domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ed in subordine domanda risarcitoria ex art.2043 c.c. nei confronti dell'acquirente, con riferimento ad atto di compravendita stipulato in data
9 gennaio 2020, a rogito TA , notaio in Sora, rep. n. 5459, racc. n. 4386 (cfr. doc. Persona_1
n. 6), con il quale la trasferiva a , il diritto di proprietà dei seguenti CP_2 CP_3
beni siti nel Comune di Sora (FR), alla via Pozzo Pantano, e precisamente:
i. fabbricato urbano uso abitazione, composto da vani catastali 4,5 (quattro virgola cinque) tra il piano terra ed il primo piano, con annessa piccola corte esclusiva e poco discosti due pertinenziali manufatti a semplice elevazione di cui uno della consistenza catastale di metri quadrati 28
(ventotto) ad uso rimessa e l'altro della consistenza catastale di metri quadrati 48 (quarantotto) ad uso deposito;
a confine con: immobili censiti con i mappali 55, 1244 e 1355 a più lati, salvo altri.
Nel Catasto fabbricati foglio 53, mappali:
- 1352, Cat. A/2, cl. 4, vani 4,5, RC Euro 418,33 il fabbricato uso abitazione;
- 1353, Cat. C/6, cl. 9, mq. 28, RC Euro 137,38, il pertinenziale manufatto ad uso rimessa;
- 1354, Cat. C/2, cl. 9, mq 48, RC Euro 252,86, il pertinenziale manufatto ad uso deposito;
ii. terreno esteso catastalmente are 45,08 (quarantacinque virgola zero otto); a confine con;
immobili censiti con i mappali 1352, 1353, 1354, 1244, 1342 e 689, salvo altri;
nel Catasto Terreni foglio 53, mappale 1355, RDE. 32,59, RAD. 23,28.
A sostegno della propria iniziativa ha dedotto di essere creditrice di in forza di Controparte_2
sentenza del Tribunale di Roma n. 11044/2019, emessa in data 27 maggio 2019 , notificata, unitamente al pedissequo atto di precetto, in data 2 gennaio 2020 (cfr. doc. n. 3) e recante condanna della al pagamento -in solido con altri convenuti- dell'importo di € 482.556,33, oltre CP_2
interessi in favore di Controparte_1
Nel corpo dell'atto ha dedotto che la compravendita sarebbe stata simulata, non risultando l'effettiva corresponsione del prezzo di euro 50.000,00, peraltro irrisorio rispetto al valore del compendio pari ad oltre euro 500.000,00 , ed in ogni caso revocabile ex art.2901 c.c. poiché recava pregiudizio alle ragioni di credito di oggi . Controparte_1 Parte_1
Si è costituita in data 8.4.2021 la la quale ha eccepito l'incompetenza per Controparte_2
territorio del Tribunale di Roma in favore di quello di IN ed ha contestato la fondatezza delle domande attoree chiedendone il rigetto.
Si è altresì tempestivamente costituito il quale ha dedotto di essere entrato in CP_3 contatto con la in persona dell'amministratore unico, , per la prima CP_2 Controparte_4
volta e unicamente il giorno della sottoscrizione del preliminare di compravendita , ossia il 28 novembre 2019 , ed il giorno della stipula del successivo rogito notarile , ossia il 09.01.2020 , di fatto mai interloquendo con la stessa , ed ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata. In via riconvenzionale , in ipotesi di accoglimento della domanda di revoca, ha chiesto di essere risarcito dalla convenuta con riferimento agli esborsi sostenuti per l'acquisto CP_2 del cespite e per l'avvio della attività di ristrutturazione . Quanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno per lesione del diritto di credito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso la infondatezza della stessa.
Disattese le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni .
Trasferito ad altro ufficio il giudice titolare del fascicolo e rimasto vacante il ruolo, la causa è stata più volte rinviata al fine della assunzione in decisione , indi , assegnato il procedimento a nuovo giudice , è stata trattenuta in decisione, concessi i termini ex art.190 c.p.c. , all'esito di udienza cartolare del 16.1.2025 .
2. Eccezione di incompetenza per territorio La convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del CP_2
Tribunale adito in favore del Tribunale di IN .
La competenza per territorio sulla domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., essendo questa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia
(relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18 - 20 cod. proc. civ., con la conseguenza che anche in queste controversie l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto ma, come in ogni altra controversia relativa a diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili. (Cass. n. 7377 del
06/07/1993 ed in senso conforme Cass. . 15441 del 04/11/2002; Cass. 1594 del 24/01/2020).
Pertanto l'eccezione articolata dalla convenuta , come già rilevato dal precedente giudice designato, la cui ordinanza del 12.5.2021 si richiama qui integralmente, è incompleta con riferimento alla contestazione del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., in quanto è stata formulata soltanto con riferimento alla sede della società e non anche con riguardo alla possibile esistenza in Roma di un proprio stabilimento e di un proprio rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda. Pertanto l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio, comporta che la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito .
3. La domanda principale di revocatoria ordinaria
Giova precisare che l'attrice pur avendo nel corpo dell'atto di citazione prospettato la simulazione dell'atto in ragione dell'assunto mancato versamento del prezzo ( che in verità i convenuti hanno provato essere stato effettivamente corrisposto -vedi doc. 6,8,9 e doc.4 ) , nelle CP_2 CP_3
proprie conclusioni, rimaste invariate nel corso di tutto il giudizio , non ha mai chiesto la declaratoria di nullità dell'atto per simulazione neppure in via alternativa , bensì la (sola) dichiarazione di inefficacia relativa ex art.2901 c.c.. ( vedi conclusioni di cui all'atto di citazione , non modificate in sede di prima memoria e reiterate nelle note di precisazione delle conclusioni).
La domanda di revoca poggia , secondo la prospettazione attorea , sui seguenti asserti :
-l'atto di trasferimento del compendio immobiliare è stato stipulato successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio definitosi con sentenza n.11044/2019;
-sussiste il presupposto della consapevolezza del pregiudizio che l'atto di compravendita stipulato arrecava al credito;
-anche un credito litigioso sarebbe sufficiente ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ed in ogni caso la pronuncia del Tribunale di Roma , avverso cui pendeva appello alla data di introduzione del presente giudizio, è stata definitivamente confermata ed è coperta da giudicato;
-sussiste anche in capo al terzo, , l'elemento soggettivo richiesto dall'art.2901 c.c., CP_3
ossia la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore, fondata: 1) sulla misura del prezzo di vendita (€.50.000,00), da ritenersi “simbolico e vile”, avendo, il compendio immobiliare venduto, un valore di mercato superiore ad € 500.000,00; 2) dal fatto che non vi sarebbe prova dell'effettivo pagamento del prezzo pattuito;
3) dalla peculiare determinazione e modalità di pagamento del prezzo.
Ebbene la domanda è infondata per l'assorbente considerazione che difetta nella specie il presupposto soggettivo della partecipatio fraudis in capo al terzo .
Si premette in iure che l'azione revocatoria è volta ad ottenere una dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio compiuti in pregiudizio alle ragioni del creditore e ciò al fine di impedire che il patrimonio del debitore possa, per effetto di negligenza o dolo dello stesso, subire diminuzioni tali da compromettere la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
Ed invero, l'art. 2901, co. 1, c.c. recita: "Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione".
Dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda è necessaria la concorrente ricorrenza dei presupposti previsti dalla citata norma, che possono essere così sintetizzati: i) la ragione di credito;
ii) il compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione del patrimonio;
iii) il pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damni); iv) l'elemento soggettivo (cd. scientia damni).
Ora pur non potendosi mettere in dubbio che il credito portato dalla sentenza del Tribunale di Roma
n. 11044/2019 legittima il ricorso alla tutela di cui all'art.2901 c.c. e pur risultando pacifica la sussistenza dell'atto di disposizione patrimoniale potenzialmente lesivo delle ragioni dei creditori , risulta con tutta evidenza il difetto dell'elemento soggettivo necessario per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria in capo al terzo .
A tal fine determinante è la verifica circa la collocazione temporale dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito e la natura di atto a titolo oneroso dello stesso ( nella specie, indubbia, prevedendosi la corresponsione del prezzo ) .
Ed infatti l'anteriorità del credito fa sì che sia necessaria e sufficiente la sola consapevolezza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. E ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass.1 giugno 2000, n.7262 e vedi altresì tra le tante Cass . 2004 n. 20813 secondo cui
“ ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito non è richiesta, per integrare l'elemento soggettivo l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, come invece nel caso in cui l'atto di disposizione a titolo oneroso sia precedente all'insorgere del credito, ma è sufficiente che le parti abbiano consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento;
la prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni.
(Cass. Sez. 3, 27/10/2004, n. 20813 ).
Di contro laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito “ ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro. (Cass. Sez. U., 27/01/2025, n. 1898).
Nel caso in esame la cessione segue di pochi mesi la notificazione in data 23.12.2019 della sentenza di primo grado, pubblicata il 27.5.2019, e del precetto. Peraltro il credito è senz'altro anteriore, in quanto ciò che rileva non è l'accertamento in sede giudiziale del credito, ma la data di insorgenza dello stesso ( vedi Cass. 22161 /2019). Qui il credito dell'attrice è sorto anteriormente all'atto di disposizione patrimoniale, di cui è stata chiesta la revoca, poiché il credito di CP_1
nasce dalla intervenuta escussione di Polizze stipulate in data 1° dicembre 2010 e la Compagnia aveva informato la società debitrice dell'intervenuta escussione delle stesse in data 22 ottobre 2014
– cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale di Roma n. 11044/2019 sub doc. n. 3 attrice ) mentre l'atto di cui si chiede la revoca è stato sottoscritto in data 9 gennaio 2020.
In proposito si osserva che i convenuti hanno allegato e documentato che la stipula del definitivo è intervenuta in esecuzione di preliminare sottoscritto in data 28.11.2019 ( doc. 5 e CP_2
doc.2 . In tali casi l'atto assoggettabile a revocatoria è il contratto definitivo e pertanto, la CP_3 sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti ( vedi Cass. n. 15215 del 12/06/2018).
Come già detto l'anteriorità del credito fa sì che sia necessaria e sufficiente la sola consapevolezza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
Ebbene, pur volendo in ipotesi ritenere integrato tale elemento con riferimento al debitore, lo stesso non può dirsi senz'altro riguardo al terzo acquirente.
Come noto, la prova della predetta conoscenza – che può essere fornita anche tramite presunzioni –
è a carico dell'attore (Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 2011, n.17327).
In merito, l'attrice , si è limitata a desumere la consapevolezza in capo a circa il CP_3 carattere pregiudizievole dell'atto di acquisto per l'odierna attrice, dalle seguenti circostanze:
- mancato pagamento del prezzo ( circostanza smentita dalla produzione degli estratti conto che documentano l'effettivo incasso dei titoli- cfr. supra ) ;
-prezzo vile concordato per la cessione ( dato confutato dalla produzione delle perizie disposte in sede esecutiva , ove il compendio era stato acquistato dalla al prezzo di euro CP_2
18.479,16, trattandosi di terreno agricolo con annessi immobili rurali fatiscenti, cui il perito nominato dal giudice aveva attribuito il valore di euro 60.000,00 – vedi doc.10 e 11 ); CP_2
-modalità di versamento del prezzo, la cui denunziata anomalia non è dato apprezzare, essendo stata corrisposta una caparra di 15.000 euro in occasione del preliminare e , quindi, saldato il resto in due tranche a mezzo assegni bancari;
- dalla visura prodotta con la prima memoria ex art 183, che documenterebbe che i beni oggetto di compravendita erano gravati da ipoteca e, quindi, il terzo non poteva non conoscere l'esistenza di debiti del venditore ( in realtà l'affermazione è smentita per tabulas poiché dalla visura prodotta emerge solo la sussistenza di iscrizione ipotecaria risalente -ipoteca volontaria del 9 marzo 2006 a garanzia di un mutuo in favore della per un capitale di € Controparte_5
600.000,00 iscritta su altri beni e trattasi di dato del tutto neutro ai fini che occupano , posto che neppure risultavano intervenuti pignoramenti o iscrizione di ipoteche giudiziali ).
Di contro, la totale assenza di alcun legame pregresso fra i contraenti al momento della stipula dell'atto dispositivo di cui trattasi depone in senso nettamente contrario . Ed invero pur potendosi ricorrere a presunzioni per la prova dell'elemento soggettivo occorre che queste siano gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), ossia è necessario verificare la sussistenza, in capo al terzo, dell'elemento della conoscenza o dell'agevole conoscibilità del pregiudizio patrimoniale, desumibile, a livello soggettivo, per esempio da vincoli di coniugio o di parentela o di convivenza o di affari fra il debitore e il terzo stesso, che facciano presumere una comunanza di interessi e di conoscenza delle vicende personali e finanziarie dell'uno da parte dell'altro, ovvero, a livello oggettivo, per esempio dalle particolari e abnormi o comunque non usuali condizioni dell'atto posto in essere.
Nel caso che ci occupa non merge né risulta allegato alcun rapporto né di parentela né di contiguità tra cedente e cessionario e sono state adeguatamente smentite la assunte abnormità dell'atto dispositivo impugnato .
Dunque, le risultanze del giudizio non consentono di considerare acquisita la prova della scientia damni in capo al beneficiario dell'atto dispositivo e per tale assorbente considerazione la domanda di revocatoria deve essere rigettata ( con conseguente ordine al conservatore di cancellazione della trascrizione della relativa domanda una volta indicati gli estremi della trascrizione pregiudizievole, allo stato mancanti)..
4. La domanda subordinata di risarcimento del danno ex art.2043 c.c.
Parte attrice ha chiesto in via subordinata di “accertare e dichiarare che ha Controparte_3 colpevolmente posto in essere le condotte meglio specificate nell'atto di citazione, al punto II, in dipendenza delle quali l'odierna attrice ha subito un danno ingiusto, pari ad € 482.556,33, e, per
l'effetto, condannare il sig. a corrispondere, in favore di , l'equivalente del CP_3 Parte_1 danno ingiusto subito da quest'ultima, pari ad € 482.556,33”.
A sostegno di tale domanda , rivolta nei confronti dell'acquirente, ha dedotto nel corpo dell'atto di citazione che ricorrono tutti i presupposti per accordare alla creditrice l'azione Parte_1 aquiliana per lesione del credito nei confronti del sig. in quanto quest'ultimo ha CP_3 posto in essere l'atto di cui sopra impedendo a di soddisfare il proprio credito sui beni Parte_1
della debitrice, società , compromettendo per sempre tale possibilità, con evidente CP_2
danno ingiusto, eziologicamente collegato alla condotta, quanto meno gravemente colposa, tenuta dal sig. terzo rispetto al diritto di credito vantato da nei confronti della CP_3 Parte_1
società . CP_2
La domanda è palesemente infondata , ove si voglia interpretare la domanda quale c.d. revocatoria risarcitoria.
Giova ricordare che il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043 c.c., per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale;
il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva. (Cass. Sez. 3, 08/08/2023, n. 24196).
Nella specie ,innanzitutto, si è esclusa la revocabilità dell'atto impugnato ed, in secondo luogo, neppure consta né risulta allegato dalla attrice che il abbia rivenduto l'immobile . CP_3
In ogni caso non è configurabile alcuna responsabilità ex art.2043 c.c. del per avere leso , CP_3 acquistando l'immobile, il diritto di credito della attrice , poiché la responsabilità aquiliana esige la colpa o il dolo dell'agente , qui da escludersi per quanto già rilevato al paragrafo 3 , difettando la prova della conoscibilità della esposizione debitoria della cedente in capo al . CP_3
La domanda va rigettata.
Resta assorbito l'esame della riconvenzionale proposta dal nei confronti della CP_3
per il caso di accoglimento delle domande attoree. CP_2
5. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M.
e dunque avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito, alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta, con applicazione dei parametri medi ).
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da nei Parte_1
confronti di e;
Controparte_2 CP_3
2) Dichiara assorbita la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_3
Controparte_2
3) condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite che si liquidano, per ciascuna parte , in euro 22.457,00 per compensi , oltre spese generali nella misura del 15% e oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge, spese che quanto alla si distraggono in favore del Controparte_2
procuratore antistatario avv. Mario Cioffi .
Roma, il 30.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci