TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/12/2024, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4509/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/10/2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIOIA CRIPPA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), piazza S. Romano n. 16, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«IN ORDINE AL COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA. Per_
- La figlia , frattanto divenuta maggiorenne, resterà collocata prevalentemente presso la residenza anagrafica della madre nell'abitazione sita in Borgo a Mozzano – Lucca, Frazione Valdottavo, Loc. Case popolari n. 1 e da quest'ultima condotta in locazione dal 01.09.2021; mentre il sig. attualmente abita in Marlia – Capannori – Lucca, Via del Fanucchi n. 43. Pt_2 Per_
- La figlia sarà libera di frequentare entrambi i propri genitori secondo la prassi finora seguita Per_ e le abitudini di vita e di studio di quest'ultima. avrà, poi, cura di preservare con entrambi i ricorrenti i rapporti genitoriali.
IN ORDINE AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA.
1 Per_
- Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento ordinario di Pt_2 la somma mensile di Euro 380,00 entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento;
- Tale somma dovrà essere bonificata dal sig. alla sig.ra sulla carta Parte_2 Parte_1
“PostePay Evolution” IBAN: [...]; Per_
- Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per le spese straordinarie si intendono quelle indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Lucca. A titolo esemplificativo sono: le spese mediche urgenti e necessarie, i trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il
SSN (quali a titolo esemplificativo: psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche) nonché i tickets e spese farmaceutiche;
le tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici nonché i libri di testo, il materiale di corredo scolastico di inizio anno e le gite scolastiche didattiche;
le spese per trasporto pubblico e carburante mezzo di locomozione del figlio;
le spese per progetti curriculari scolastici;
le spese per tempo prolungato o dopo scuola;
le spese per la baby sitter purché la stessa fosse già presente nel ménage familiare prima della separazione;
le spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
il bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
le spese per i regali dei compagni di scuola. Diversamente, sono da considerarsi spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo tra i genitori: le spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); le ripetizioni, gli stages ed i corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); le spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); le gite scolastiche con pernottamento nonché i viaggi studio all'estero; le scuole ed università private;
la baby sitter post separazione (pre scuola e dopo scuola); i viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
l'attività sportiva anche non agonistica compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); le attività ludico-ricreative
(centri estivi); il cellulare;
le spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
il conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
le spese per Comunione e Cresima. Tutte le predette spese dovranno comunque essere previamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti o quelle per le quali non si pongono problemi di scelta, come da suddetto protocollo. In caso contrario, il genitore che avrà deciso la spesa straordinaria unilateralmente se ne assumerà l'intero pagamento. La liquidazione del 50% dovrà avvenire a fronte di esibizione di scontrino fiscale, e in mancanza o di preventivo accordo o di scontrino fiscale o di fattura relativa alla spesa, essa rimarrà a carico di chi l'ha effettuata, salvo eventuale ricorso al Giudice;
- Gli assegni familiari saranno percepiti al 50% da ciascuno dei ricorrenti;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, non viene previsto il contributo di mantenimento a carico dell'una o dell'altra parte e a definizione dei loro rapporti di carattere economico-patrimoniale e, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti pattuiscono quanto segue:
2 1) la sig.ra , entro l'anno 2024 e dopo il deposito del decreto di omologazione, si Parte_1 impegna a cedere e trasferire il suo diritto di piena proprietà nella misura del 50%, sul fabbricato ad uso magazzino sito nel Comune di Borgo a Mozzano, fraz. Valdottavo, loc. TO (identificato al
Catasto fabbricati del Comune di Borgo a Mozzano al Foglio 40, particella 1329), corredato da appezzamento di terreno esteso circa mq. 433, identificato al catasto terreni nello stesso Comune, al
Foglio 40, particella 1330 (DOC.6). L'unità immobiliare è stata acquistata con atto di compravendita in data 31.05.2007 al rogito del Notaio in Borgo a Mozzano, Rep. n. 32444. Persona_2
2) Tutte le spese per la stipula del contratto pubblico e, comunque, conseguenziali all'atto di cessione dell'anzidetto diritto di proprietà saranno poste interamente a carico del sig. Parte_2
Le parti dichiarano fin da ora che il trasferimento del diritto immobiliare in favore del sig. Pt_2 che verrà attuato in esecuzione del presente atto, costituisce come già detto, patto essenziale del loro divorzio e resta, quindi, attratto nell'ambito impositivo di cui all'art.19 della L.74/1987, come interpretato dalla C. Costituzionale nella sentenza n.154 del 10/05/1999 e come precisato dalla
Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa n.27 del 21/06/12 e dalla circolare 18/E del 29/05/13 dell'Agenzia delle Entrate.
Sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, i ricorrenti intendono, pertanto, richiedere in forma congiunta la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, senza alcuna altra condizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Borgo a Mozzano (LU) il 19/6/2004, dal quale è nata la figlia (nata il
28/3/2006), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Borgo a Mozzano (LU) in data 19/6/2004, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo a Mozzano (LU) all'Atto Numero 6, Parte
II, Serie A, dell'Anno 2004;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Borgo a Mozzano (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/10/2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIOIA CRIPPA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), piazza S. Romano n. 16, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«IN ORDINE AL COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA. Per_
- La figlia , frattanto divenuta maggiorenne, resterà collocata prevalentemente presso la residenza anagrafica della madre nell'abitazione sita in Borgo a Mozzano – Lucca, Frazione Valdottavo, Loc. Case popolari n. 1 e da quest'ultima condotta in locazione dal 01.09.2021; mentre il sig. attualmente abita in Marlia – Capannori – Lucca, Via del Fanucchi n. 43. Pt_2 Per_
- La figlia sarà libera di frequentare entrambi i propri genitori secondo la prassi finora seguita Per_ e le abitudini di vita e di studio di quest'ultima. avrà, poi, cura di preservare con entrambi i ricorrenti i rapporti genitoriali.
IN ORDINE AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA.
1 Per_
- Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento ordinario di Pt_2 la somma mensile di Euro 380,00 entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento;
- Tale somma dovrà essere bonificata dal sig. alla sig.ra sulla carta Parte_2 Parte_1
“PostePay Evolution” IBAN: [...]; Per_
- Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per le spese straordinarie si intendono quelle indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Lucca. A titolo esemplificativo sono: le spese mediche urgenti e necessarie, i trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il
SSN (quali a titolo esemplificativo: psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche) nonché i tickets e spese farmaceutiche;
le tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici nonché i libri di testo, il materiale di corredo scolastico di inizio anno e le gite scolastiche didattiche;
le spese per trasporto pubblico e carburante mezzo di locomozione del figlio;
le spese per progetti curriculari scolastici;
le spese per tempo prolungato o dopo scuola;
le spese per la baby sitter purché la stessa fosse già presente nel ménage familiare prima della separazione;
le spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
il bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
le spese per i regali dei compagni di scuola. Diversamente, sono da considerarsi spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo tra i genitori: le spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); le ripetizioni, gli stages ed i corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); le spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); le gite scolastiche con pernottamento nonché i viaggi studio all'estero; le scuole ed università private;
la baby sitter post separazione (pre scuola e dopo scuola); i viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
l'attività sportiva anche non agonistica compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); le attività ludico-ricreative
(centri estivi); il cellulare;
le spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
il conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
le spese per Comunione e Cresima. Tutte le predette spese dovranno comunque essere previamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti o quelle per le quali non si pongono problemi di scelta, come da suddetto protocollo. In caso contrario, il genitore che avrà deciso la spesa straordinaria unilateralmente se ne assumerà l'intero pagamento. La liquidazione del 50% dovrà avvenire a fronte di esibizione di scontrino fiscale, e in mancanza o di preventivo accordo o di scontrino fiscale o di fattura relativa alla spesa, essa rimarrà a carico di chi l'ha effettuata, salvo eventuale ricorso al Giudice;
- Gli assegni familiari saranno percepiti al 50% da ciascuno dei ricorrenti;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, non viene previsto il contributo di mantenimento a carico dell'una o dell'altra parte e a definizione dei loro rapporti di carattere economico-patrimoniale e, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti pattuiscono quanto segue:
2 1) la sig.ra , entro l'anno 2024 e dopo il deposito del decreto di omologazione, si Parte_1 impegna a cedere e trasferire il suo diritto di piena proprietà nella misura del 50%, sul fabbricato ad uso magazzino sito nel Comune di Borgo a Mozzano, fraz. Valdottavo, loc. TO (identificato al
Catasto fabbricati del Comune di Borgo a Mozzano al Foglio 40, particella 1329), corredato da appezzamento di terreno esteso circa mq. 433, identificato al catasto terreni nello stesso Comune, al
Foglio 40, particella 1330 (DOC.6). L'unità immobiliare è stata acquistata con atto di compravendita in data 31.05.2007 al rogito del Notaio in Borgo a Mozzano, Rep. n. 32444. Persona_2
2) Tutte le spese per la stipula del contratto pubblico e, comunque, conseguenziali all'atto di cessione dell'anzidetto diritto di proprietà saranno poste interamente a carico del sig. Parte_2
Le parti dichiarano fin da ora che il trasferimento del diritto immobiliare in favore del sig. Pt_2 che verrà attuato in esecuzione del presente atto, costituisce come già detto, patto essenziale del loro divorzio e resta, quindi, attratto nell'ambito impositivo di cui all'art.19 della L.74/1987, come interpretato dalla C. Costituzionale nella sentenza n.154 del 10/05/1999 e come precisato dalla
Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa n.27 del 21/06/12 e dalla circolare 18/E del 29/05/13 dell'Agenzia delle Entrate.
Sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, i ricorrenti intendono, pertanto, richiedere in forma congiunta la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, senza alcuna altra condizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Borgo a Mozzano (LU) il 19/6/2004, dal quale è nata la figlia (nata il
28/3/2006), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Borgo a Mozzano (LU) in data 19/6/2004, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo a Mozzano (LU) all'Atto Numero 6, Parte
II, Serie A, dell'Anno 2004;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Borgo a Mozzano (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4