Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 28/2023RG vertente tra
C.F. e P.IVA ), con sede in San Benedetto del Parte_1 P.IVA_1
ON (AP), via Enrico Toti n. 26, in persona del legale appresentante pro–tempore geom.
(C.F. ), nato l'[...] a [...]_1 CodiceFiscale_1
(AP) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Cristian Cicconi (C.F. ) del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, via Tribù Fabia n. 25;
-parte appellante e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
08.09.1978 e residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianluca Palanca (C.F. del Foro di C.F._4
Ascoli Piceno sito in San Benedetto del ON (AP) al Viale Alcide De Gasperi n. 88, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2. Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla configurabilità, nella presente fattispecie, della pattuizione di una caparra confirmatoria nel contesto del preliminare di vendita concluso inter partes.
3.Le previsioni contrattuali di riferimento vanno individuate nell'art. 3 lett. a) del contratto preliminare di compravendita in oggetto. In esso le parti definendo le modalità di pagamento del prezzo stabilivano quanto segue:
“Euro 50.000,00 vengono versati, all'atto della sottoscrizione del presente, a titolo di caparra confirmatoria (…) mediante assegno bancario (…); le parti, di comune accordo, convengono che il suindicato assegno bancario venga materialmente consegnato all'avv. Antonio Talamonti (…) affinché lo custodisca gratuitamente (…) e lo consegni:
A) -- alla parte promittente venditrice, contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, qualora non si verifichi la duplice condizione risolutiva a cui è sottoposta l'efficacia del presente contratto, quale analiticamente illustrata nell'art. 5 bis, e si addivenga … al perfezionamento del contratto definitivo;
B) -- sempre alla parte promittente venditrice se, per causa imputabile a quella promittente acquirente, non si perfezioni il contratto definitivo nei termini stabiliti dalle stesse parti e analiticamente riportati nel medesimo art. 5 bis;
C) -- alla parte promittente acquirente nell'ipotesi in cui non si perfezioni il contratto definitivo di compravendita a causa dell'avveramento della condizione risolutiva di cui infra allo spirare del termine ivi indicato o a quello ulteriore eventualmente concesso.”
4.Poste tali premesse negoziali, occorre richiamare, in diritto, le argomentazioni esposte ed i principi enunciati da Cass. n. 2832/2013 in un caso del tutto analogo a quello in esame:
“Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1385 e 1782 c.c., travisamento dei fatti, insufficiente e contraddittoria motivazione e sostiene:
- che un avvocato era stato nominato depositario di fiducia di entrambe le parti contraenti dell'assegno bancario di L. 150.000.000, intestato allo stesso ricorrente con l'incarico di Con Co consegnarglielo in caso di inadempimento di ll'impegno di acquisto o di riconsegnarlo agli stessi in caso di mancata stipula, per causa a loro non imputabile, dell'atto di vendita nel termine convenuto;
- che il depositario, scaduto il termine, restituiva l'assegno, mai consegnato a
Cont Con Co nè incassato dal depositario, a - che era contrattualmente previsto che, in caso di
Con Co mancata stipulazione per causa non imputabile a l'assegno sarebbe stato restituito agli stessi senza altro onere o obbligo incombente su esso ricorrente;
- che con la consegna dell'assegno al depositario si era realizzato un deposito fiduciario e non una caparra confirmatoria perchè per la mancata stipula era previsto solo la restituzione dell'assegno e perchè la pretesa caparra non era mai entrata nella disponibilità di esso ricorrente, nè era intervenuta alcuna dazione di denaro;
le parti, dunque, pur qualificando caparra la dazione dell'assegno, non avevano inteso attribuire alla dazione gli effetti propri della caparra e la Corte territoriale, sotto questo profilo, ha omesso di indagare in merito alla reale intenzione delle parti, limitandosi all'esame del dato letterale.
3.1 Il motivo è fondato.
Occorre premettere che lo stesso giudice di appello ha dato atto che " l'assegno era stato consegnato a un fiduciario...quale caparra confirmatoria"..."da imputare a titolo in conto di prezzo
Cont all'atto pubblico di compravendita...che il depositario consegnerà al sig. lla effettuazione del
Co rogito di acquisto in caso di inadempimento dei signori (pag. 5 della sentenza) e ha ulteriormente affermato che proprio l'assegno doveva garantire l'adempimento (pag. 6).
La fattispecie in fatto, come ricostruita dal giudice del merito, pertanto non poteva essere ricondotta alla caparra confirmatoria, come disciplinata dall'art. 1385 c.c. e in questo la censura di falsa applicazione della norma di legge è fondata.
Infatti, la caparra ha natura reale (cfr. Cass. 15/4/2002 n. 5424) con il corollario che gli effetti, giuridici suoi propri non si producono se non viene consegnata una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili all'altra parte contrattuale per il caso di inadempimento del contratto principale.
Nella fattispecie:
- non è stata consegnata una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili;
- la controparte contrattuale non ha avuto la disponibilità dell'assegno, che per effetto dello stesso accordo era consegnato a un fiduciario di entrambe le parti che doveva trattenerlo in deposito fino al verificarsi dell'adempimento o dell'inadempimento e non poteva incassarlo;
- la somma di denaro non è mai uscita dalla disponibilità degli emittenti l'assegno in quanto questo non fu mai incassato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare:
- che sebbene la prestazione della caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, sia riferita dall'art. 1385 c.c., comma 1, al momento della conclusione del contratto principale, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono, tuttavia, differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo, purchè sia anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite (Cass. 15/4/2002 n. 5424 cit.);
- che tenuto conto della funzione dell'assegno bancario, la caparra ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio della caparra al momento della riscossione della somma recata dall'assegno e, quindi, salvo buon fine (Cass.
09/08/2011 n. 17127).
Nella fattispecie, tuttavia, l'effetto proprio della conclusione di un contratto;
di caparra (la perdita della disponibilità della somma di denaro a favore della controparte contrattuale e il connesso rafforzamento del vincolo obbligatorio) non si è realizzato nè poteva realizzarsi perchè, coinè già riferito:
- la somma di denaro (differentemente dal caso esaminato da Cass. 5424/2002 cit.) non è mai uscita, nè doveva uscire (se non dopo l'adempimento o l'inadempimento) dal patrimonio dei promissari acquirenti i quali, rimanevano liberi di disporre della somma corrispondente all'importo dell'assegno la cui dazione, quindi, non svolgeva alcuna funzione di rafforzamento del vincolo obbligatorio;
la somma di denaro non e mai entrata nella disponibilità del promittente venditore e non per sua negligenza (come nel caso esaminato da Cass. 17127/011 cit.), ma perchè, in forza degli accordi assunti, non poteva da lui essere incassata se non dopo l'adempimento e, a quel momento, poteva essere incassata solo in conto prezzo”.
5.Nella presente fattispecie, così come in quella esaminata dalla Cassazione, :
- non è stata consegnata una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili;
-la promittente venditrice non ha avuto la disponibilità dell'assegno che per effetto dello stesso accordo era consegnato a un fiduciario di entrambe le parti che doveva trattenerlo in deposito fino al verificarsi dell'adempimento o dell'inadempimento e non poteva incassarlo;
- la somma di denaro non è mai uscita dalla disponibilità dell' emittente l'assegno in quanto questo non fu mai incassato.
La domanda del promissario acquirente dunque, in forza dei principi di cui alla richiamata pronuncia di legittimità, deve ritenersi infondata e pertanto essa, in totale riforma della gravata sentenza, va respinta.
6.Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza, respinge la domanda proposta dall'appellato;
2- condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 7254,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 9991,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 4 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini