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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2024, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
RG 21647 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21647 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MATARAZZO SALVATORE presso C.F._1 il quale elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CERRONE MARIA presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia CARMINE 5 POZZUOLI
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/10/2023 chiedeva pronunziarsi, la Parte_1 separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
POZZUOLI il 10/03/1979 (atto n. 5, P. I, anno 1979). Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati cinque figli: il 28/06/1979, il 19/10/1980, LV il 29/06/1983, il Per_1 Per_2 Per_3
13/03/1988 e il 18/07/2003, tutti maggiorenni, coniugati con figli ed economicamente Persona_4
1 autosufficienti, fatta eccezione per , maggiorenne e studentessa universitaria che vive Persona_4 ancora assieme ai coniugi.
Le parti comparivano in data 13/02/2024, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, il quale rilevava la regolarità del contraddittorio e la rituale costituzione del convenuto e procedeva all'ascolto delle parti separatamente, alla presenza dei soli difensori.
Il giudice, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava quindi i coniugi a vivere separatamente e adottava provvedimenti provvisori;
all'esito le parti chiedevano breve sospensione dell'udienza e dichiaravano congiuntamente di aver raggiunto un'intesa in ordine alle determinazioni accessorie alla separazione.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, alla luce dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. All'esito tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli aventi ad oggetto statuizioni pertinenti al giudizio in oggetto (le materie cioè riguardanti l'affidamento dei figli, i poteri di visita, gli assegni di mantenimento, l'assegnazione della casa familiare…) dovendo prendere meramente atto di tutti gli altri accordi raggiunti, va rilevato che i coniugi hanno pattuito quanto segue:
l'assegnazione dell'abitazione familiare alla resistente per la residenza della stessa e della figlia con lei attualmente convivente;
Persona_4 che il ricorrente versi alla resistente la somma di euro 500,00 ( di cui euro 250,00 a titolo di assegno di mantenimento ed euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento di Persona_4 convivente con la madre e non economicamente indipendente), entro il giorno cinque di ciascun mese mediante unico versamento con modalità che saranno specificate tramite scambio PEC tra i rispettivi difensori, importo da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il
2 50% delle spese straordinarie della figlia come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori.
Tali accordi non risultano in contrasto con norme imperative e possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia, alle condizioni concordate e nei termini di cui alla motivazione, ai sensi dell'art. 151
1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (atto n. 5, P. I, anno 1979), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese. Le spese della parte convenuta ammessa al patrocinio a spese dello stato vengono liquidate come da separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR
115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 1.3.24
Il Giudice estensore dr.ssa V. Rosetti Il Presidente dr. R. Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21647 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MATARAZZO SALVATORE presso C.F._1 il quale elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CERRONE MARIA presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia CARMINE 5 POZZUOLI
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/10/2023 chiedeva pronunziarsi, la Parte_1 separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
POZZUOLI il 10/03/1979 (atto n. 5, P. I, anno 1979). Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati cinque figli: il 28/06/1979, il 19/10/1980, LV il 29/06/1983, il Per_1 Per_2 Per_3
13/03/1988 e il 18/07/2003, tutti maggiorenni, coniugati con figli ed economicamente Persona_4
1 autosufficienti, fatta eccezione per , maggiorenne e studentessa universitaria che vive Persona_4 ancora assieme ai coniugi.
Le parti comparivano in data 13/02/2024, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, il quale rilevava la regolarità del contraddittorio e la rituale costituzione del convenuto e procedeva all'ascolto delle parti separatamente, alla presenza dei soli difensori.
Il giudice, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava quindi i coniugi a vivere separatamente e adottava provvedimenti provvisori;
all'esito le parti chiedevano breve sospensione dell'udienza e dichiaravano congiuntamente di aver raggiunto un'intesa in ordine alle determinazioni accessorie alla separazione.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, alla luce dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. All'esito tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli aventi ad oggetto statuizioni pertinenti al giudizio in oggetto (le materie cioè riguardanti l'affidamento dei figli, i poteri di visita, gli assegni di mantenimento, l'assegnazione della casa familiare…) dovendo prendere meramente atto di tutti gli altri accordi raggiunti, va rilevato che i coniugi hanno pattuito quanto segue:
l'assegnazione dell'abitazione familiare alla resistente per la residenza della stessa e della figlia con lei attualmente convivente;
Persona_4 che il ricorrente versi alla resistente la somma di euro 500,00 ( di cui euro 250,00 a titolo di assegno di mantenimento ed euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento di Persona_4 convivente con la madre e non economicamente indipendente), entro il giorno cinque di ciascun mese mediante unico versamento con modalità che saranno specificate tramite scambio PEC tra i rispettivi difensori, importo da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il
2 50% delle spese straordinarie della figlia come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori.
Tali accordi non risultano in contrasto con norme imperative e possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia, alle condizioni concordate e nei termini di cui alla motivazione, ai sensi dell'art. 151
1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (atto n. 5, P. I, anno 1979), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese. Le spese della parte convenuta ammessa al patrocinio a spese dello stato vengono liquidate come da separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR
115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 1.3.24
Il Giudice estensore dr.ssa V. Rosetti Il Presidente dr. R. Sdino
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