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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 439/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
12/02/1985, residente in [...]24, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Antonella Farris (C.F. ) e Mauro C.F._2
Traxino (C.F. , che lo rappresentano e lo difendono, anche C.F._3
disgiuntamente fra di loro, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._4
residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Fabbro (C.F. , che la rappresenta e la difende, C.F._5
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/04/2025 e del 30/04/2025
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Rapallo (GE) il 12/04/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi IG.ri e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 concordate tra le parti:
1) la casa coniugale condotta in locazione ed ubicata a Rapallo (GE), Via San Massimo
109 B, rimane assegnata alla moglie che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli minori.
Il canone di locazione -sino al mese di marzo 2025 – è stato saldato dal sig. Pt_1
mentre dal mese di aprile '25 verrà saldato integralmente dalla signora che ha già CP_1 provveduto a comunicare alla proprietà l'avvenuta separazione subentrando così nel rapporto contrattuale.
Le parti, ciascuna per il periodo di loro competenza, s'impegnano a mantenere indenne il coniuge da ogni richiesta fosse avanzata in merito dal proprietario.
Il IG. ha provveduto al saldo integrale delle utenze maturate nella casa Pt_1
coniugale sino al mese di ottobre 2024. Dal mese di novembre 2024 – data dell'allontanamento dalla casa coniugale del marito - i consumi sono stati sostenuti integralmente dalla moglie che ha già provveduto a volturare l'intestazione contrattuale;
la sino all'annualità 2024, verrà sostenuta integralmente dal IG. Pt_3 Pt_1
2) i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ma collocati presso la casa materna. Il padre potrà vederli e tenerli con sé quanto vuole, previo accordo con la madre e tenendo presente la volontà e gli impegni dei ragazzi. In caso di disaccordo le parti stabiliscono sin d'ora i seguenti diritti di visita: - due week end alternati al mese dal venerdì sera dall'uscita dagli allenamenti sportivi alla domenica sera prima di cena;
- n. 1 pomeriggio alla settimana trascorrendo con il padre il pranzo o la cena;
- n. 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi e con preavviso di almeno 15 giorni;
- circa le festività i minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con entrambi i genitori, il 26 dicembre con il padre. Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza;
3) il IG. in considerazione degli altri accordi raggiunti, ha versato sino al Pt_1 marzo 2025 alla IG.ra , per il solo mantenimento dei figli, la somma di €. 400,00 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario.
Dall'aprile 2025 egli verserà alla IGnora – entro gli stessi termini - la somma di € CP_1
1.000,00 (milleuro/00) così suddivisa: € 800,00 per i figli ed € 200,00 per la moglie. Il
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 primo rateo è già stato corrisposto con bonifico del 15.04.2025.
L'assegno verrà adeguato in base all'indice Istat a decorrere dal gennaio 2026.
Il padre, inoltre, sosterrà in maniera integrale le spese straordinarie dentistiche relative alla figlia concordate tra i coniugi prima della separazione e le spese relative al Per_1
ciclomotore in uso alla ragazza e ciò sinché il mezzo rimarrà intestato al signor Pt_1
Se verrà effettuato il passaggio di proprietà alla ragazza le spese verranno sopportate al 50
% tra i genitori.
Le spese straordinarie di cui al Protocollo in uso in questo Tribunale che le parti dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia, verranno sostenute nella misura del 50
%.
Il IG. si detrarrà le spese straordinarie relative ai figli ed il loro carico fiscale Pt_1
al 100% finché la signora non avrà reperito un'attività lavorativa in regola e l'avrà CP_1
comunicata al IG. da quel momento i coniugi si detrarranno ciascuno il 50 % CP_2
delle spese straordinarie
4) l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla signora . CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2008, Numero 14, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
12/02/1985, residente in [...]24, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Antonella Farris (C.F. ) e Mauro C.F._2
Traxino (C.F. , che lo rappresentano e lo difendono, anche C.F._3
disgiuntamente fra di loro, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._4
residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Fabbro (C.F. , che la rappresenta e la difende, C.F._5
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/04/2025 e del 30/04/2025
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Rapallo (GE) il 12/04/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi IG.ri e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 concordate tra le parti:
1) la casa coniugale condotta in locazione ed ubicata a Rapallo (GE), Via San Massimo
109 B, rimane assegnata alla moglie che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli minori.
Il canone di locazione -sino al mese di marzo 2025 – è stato saldato dal sig. Pt_1
mentre dal mese di aprile '25 verrà saldato integralmente dalla signora che ha già CP_1 provveduto a comunicare alla proprietà l'avvenuta separazione subentrando così nel rapporto contrattuale.
Le parti, ciascuna per il periodo di loro competenza, s'impegnano a mantenere indenne il coniuge da ogni richiesta fosse avanzata in merito dal proprietario.
Il IG. ha provveduto al saldo integrale delle utenze maturate nella casa Pt_1
coniugale sino al mese di ottobre 2024. Dal mese di novembre 2024 – data dell'allontanamento dalla casa coniugale del marito - i consumi sono stati sostenuti integralmente dalla moglie che ha già provveduto a volturare l'intestazione contrattuale;
la sino all'annualità 2024, verrà sostenuta integralmente dal IG. Pt_3 Pt_1
2) i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ma collocati presso la casa materna. Il padre potrà vederli e tenerli con sé quanto vuole, previo accordo con la madre e tenendo presente la volontà e gli impegni dei ragazzi. In caso di disaccordo le parti stabiliscono sin d'ora i seguenti diritti di visita: - due week end alternati al mese dal venerdì sera dall'uscita dagli allenamenti sportivi alla domenica sera prima di cena;
- n. 1 pomeriggio alla settimana trascorrendo con il padre il pranzo o la cena;
- n. 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi e con preavviso di almeno 15 giorni;
- circa le festività i minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con entrambi i genitori, il 26 dicembre con il padre. Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza;
3) il IG. in considerazione degli altri accordi raggiunti, ha versato sino al Pt_1 marzo 2025 alla IG.ra , per il solo mantenimento dei figli, la somma di €. 400,00 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario.
Dall'aprile 2025 egli verserà alla IGnora – entro gli stessi termini - la somma di € CP_1
1.000,00 (milleuro/00) così suddivisa: € 800,00 per i figli ed € 200,00 per la moglie. Il
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 primo rateo è già stato corrisposto con bonifico del 15.04.2025.
L'assegno verrà adeguato in base all'indice Istat a decorrere dal gennaio 2026.
Il padre, inoltre, sosterrà in maniera integrale le spese straordinarie dentistiche relative alla figlia concordate tra i coniugi prima della separazione e le spese relative al Per_1
ciclomotore in uso alla ragazza e ciò sinché il mezzo rimarrà intestato al signor Pt_1
Se verrà effettuato il passaggio di proprietà alla ragazza le spese verranno sopportate al 50
% tra i genitori.
Le spese straordinarie di cui al Protocollo in uso in questo Tribunale che le parti dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia, verranno sostenute nella misura del 50
%.
Il IG. si detrarrà le spese straordinarie relative ai figli ed il loro carico fiscale Pt_1
al 100% finché la signora non avrà reperito un'attività lavorativa in regola e l'avrà CP_1
comunicata al IG. da quel momento i coniugi si detrarranno ciascuno il 50 % CP_2
delle spese straordinarie
4) l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla signora . CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2008, Numero 14, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4