Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1605/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1605/2018
TRA
(C.F. ) - Avv. Francesco Pizzuto Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. ) - Avv. Marco AR C.F._2
Spiccia convenuto
E
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
) C.F._4
terze chiamate contumaci
Conclusioni di parte attrice:
1) Accertare e stabilire l'esatta linea di confine tra il terreno di proprietà dell'attrice, sito in Ficarra contrada Francischello, censito in catasto al foglio
11 partt. 549, 550, 557 ed i fondi limitrofi, con particolare riguardo a quelli di proprietà del convenuto, sig. , individuato allo stesso foglio;
AR
2) Disporre l'apposizione dei termini sui confini che saranno individuati;
3) Condannare il sig. a rilasciare all'attrice la porzione di terreno AR
abusivamente occupata con quanto vi è sopra;
1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Conclusioni di parte convenuta:
1) In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree principali, per non essere stato esperito correttamente il tentativo di conciliazione obbligatorio su ordine del giudice ed in ottemperanza all'ordinanza del 13 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 28/2010;
2) In via subordinata, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dalla parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto;
3) In via principale e riconvenzionale, per i motivi esposti in atti di causa, ritenere
e dichiarare che i beni di cui al foglio 11, particelle 919 (ex 552) e 957 (ex 760), sono di proprietà esclusiva dei germani , quali coeredi del Sig. CP_1 PE
, originario proprietario degli stessi a seguito dell'atto di vendita del
[...]
27.07.1944 stipulato con il Sig. unitamente ad altri immobili;
Persona_2
4) In ogni caso, sempre in via riconvenzionale, previo accertamento del possesso continuo e non interrotto, non viziato e posto in essere dal 1944 dapprima da parte del sig. , e dopo la sua morte, dal sig. Persona_1 AR
, degli immobili controversi ubicati in Ficarra ed identificati in Catasto
[...] al foglio 11, particelle 919 (ex 552) e 957 (ex 760), dire e dichiarare che tali beni sono di proprietà esclusiva del sig. , che li acquistati AR per intervenuta usucapione;
5) Di conseguenza, in accoglimento della detta domanda riconvenzionale proposta ai sensi dell'art. 1158 c.c., accertare e dichiarare che il sig. AR
ha acquistato per usucapione, in virtù del possesso pubblico, pacifico
[...]
e continuato, per oltre venti anni, gli immobili ubicati in Ficarra ed identificati in Catasto al foglio 11, particelle 919 (ex 552) e 957 (ex 760), ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Messina, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice rappresentava di essere proprietaria di fabbricato rurale con annesso fondo rustico, coltivato a uliveto, sito in
2 località Francischello del Comune di Ficarra (ME), censito in Catasto al foglio 11, partt.
549, 550 e 557, già appartenuto al padre , deceduto nel 1991, ed Persona_3 assegnatogli con sentenza di questo Tribunale n. 495/2009, a seguito di procedimento di scioglimento della comunione ereditaria. Il padre dell'attrice, a sua volta, aveva ricevuto il fondo rustico in donazione da giusto atto in Notar del Persona_2 Per_4
16.12.1946.
L'attrice rappresentava quindi che tale fondo è attiguo al terreno di proprietà del convenuto , risultando tuttavia incerti ed indefiniti i reali confini. AR
Esponeva che, nel 1947, (dante causa di , padre Persona_2 Persona_3 dell'odierna attrice) aveva intrapreso un giudizio innanzi al Pretore di Sant'Angelo di
Brolo finalizzato ad ottenere il rilascio da parte , dante causa Persona_1 dell'odierno convenuto, di una stanza sita nel fondo di contrada Francischello, concessa in comodato;
in tale giudizio, definito con sentenza del 12.12.1949 di accoglimento delle domande proposte da il consulente tecnico aveva accertato che il bene Persona_2 in contestazione non rientrava in atto del Notar del 27.07.1944, come invece Per_5 sostenuto da , dovendosi conseguentemente ritenere che il fondo e la Persona_1 stanza in questione siano parte del medesimo fondo oggetto del presente giudizio.
L'attrice rappresentava inoltre che negli anni '80 aveva già Persona_3 intrapreso un giudizio per regolamento di confini dei terreni per cui è causa nei confronti di , e che i paletti collocati all'epoca, nonostante fossero stati apposti Persona_1 concordemente tra le parti, erano però successivamente stati rimossi dopo la morte del causando conseguente incertezza sull'identificazione dei confini. Per_3
Il convenuto aveva quindi iniziato ad avanzare inesistenti diritti su parte del terreno e sulla casetta rurale in possesso di , rendendosi protagonista di vari Parte_1 episodi di sconfinamento, oltre che di alcune trasformazioni arbitrarie e non autorizzate sulle cose, causa di contrasti fra le parti per le quali venivano anche sporte denunce.
Stante l'indisponibilità del convenuto a risolvere bonariamente la questione, proponeva quindi domanda di accertamento giudiziale dei confini e di apposizione dei termini, con richiesta di restituzione della porzione dei terreni ritenuti abusivamente occupati dal convenuto.
1.2 Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando le deduzioni di parte attrice ed esponendo, in punto di fatto, che in data 27.07.1944 il padre aveva Persona_1 acquistato da “una porzione di terreno confinante con altri immobili Persona_2 della stessa fattispecie appartenenti ai Sig.ri e , Persona_6 Persona_7 nonché con strada pubblica e restante terreno dello stesso venditore”.
3 L'immobile originariamente in proprietà di era costituito da un Persona_2
fondo agricolo con annessi alcuni fabbricati, identificati rispettivamente al Catasto del
Comune di Ficarra al fg. 1l, particelle 547, 548, 549, 550, 557, 551 e 760. I fabbricati, all'epoca censiti al foglio 11, particelle 552 e 760, erano compresi all'interno dei confini dei terreni acquistati da , che li abitava unitamente alla moglie. Persona_1
Il convenuto esponeva quindi che successivamente, con atto di donazione del
19.12.1946, aveva donato a "un fondicello in Persona_2 Persona_3
Ficarra, c/da Franceschello con casetta dentro, confinante con , Persona_6 strada e ", che risulta corrispondente alle particelle 547, 548, 551 e parte Persona_1 delle particelle 549 e 550, senza però includere in alcun modo la particella 552.
Sarebbe poi accaduto che, alla morte di , gli eredi avrebbero Persona_3 dichiarato nella denuncia di successione (presentata il 23.12.1991) di essere proprietari di 11/12 delle particelle 547, 548, 549, 550 e 551, nonché di avere la piena proprietà dei ruderi di fabbricati rurali identificati alle particelle 552, 557 e 760, che in seguito provvedevano anche ad accatastare (risultando oggi distinti in catasto con le particelle n.
919, 956 e 957).
Dopo la morte di , i beni divenivano di proprietà degli eredi, Persona_1 ovvero dei figli , e . AR CP_3 CP_2
Anche la parte convenuta confermava i dissidi intervenuti nel corso del tempo con la parte attrice proprio con riferimento all'effettiva proprietà degli immobili oggetto di causa.
Con l'atto di costituzione, eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e il difetto di contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., dovendo essere convenute in giudizio anche le comproprietarie e CP_3 CP_2
(sorelle del convenuto).
Nel merito, contestava la corretta individuazione delle particelle di proprietà dell'attrice, richiamando integralmente il contenuto della perizia di parte dell'ing. Per_8
, dalla quale emergerebbe l'erroneo inserimento in denuncia di successione, da parte
[...] degli eredi di , della piena proprietà delle particelle catastali 552, 557 e Persona_3
760, che fino a quel momento erano di proprietà di e, dopo il suo Persona_1 decesso, dei suoi eredi.
Deduceva che, a seguito di tale contestazione, il presente giudizio non verterebbe più sul mero accertamento degli esatti confini ai sensi dell'art. 950 c.c., essendo messa in discussione la stessa proprietà vantata dall'attrice.
4 In ogni caso, indipendentemente dalla corrispondenza alla situazione di diritto, in presenza di una consolidata situazione possessoria ultraventennale egli avrebbe comunque acquistato la proprietà per usucapione, sicché spiegava la relativa domanda riconvenzionale, rappresentando di avere posseduto (unitamente al proprio dante causa) uti domino da oltre venti anni, in modo indisturbato e pacifico, i beni oggetto di causa, svolgendo tutte quelle attività necessarie a mantenerli in buono stato di conservazione e facendosi carico delle relative spese.
1.3 Con ordinanza del 13.06.2019, veniva assegnato alle parti termine per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria, che veniva espletata con esito negativo.
1.4 Con ordinanza del 18.09.2020, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , cui la parte attrice provvedeva a dare regolare Persona_1 esecuzione.
I terzi chiamati e regolarmente citati, non si CP_2 CP_3 costituivano, sicché ne va preliminarmente dichiarata la contumacia.
1.5 La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D. Lgs. 149/2022.
2.1 In via preliminare, deve essere affrontata l'eccezione di improcedibilità delle domande di parte attrice sollevata dal convenuto all'udienza del 18.02.2020 e, a seguire, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., poiché, a fronte dell'ordinanza del
13.06.2019 con cui il giudice assegnava “a ciascuna parte, con riguardo alle rispettive domande, termine di giorni 15 a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria”, parte attrice non avrebbe provveduto ad azionare il procedimento di mediazione.
Secondo la parte convenuta, ricorrerebbe l'improcedibilità del giudizio in riferimento alla domanda principale poiché “l'onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l'instaurazione del processo assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione”.
Sul punto, parte attrice ha argomentato l'infondatezza dell'eccezione sostenendo di avere provveduto, con l'adesione all'istanza di mediazione proposta dal convenuto, ad estendere l'oggetto della mediazione anche alle domande principali. Inoltre, il termine assegnato dal giudice per introdurre la domanda di mediazione ha natura meramente
5 ordinatoria, e, in ogni caso, la mediazione aveva di fatto riguardato sia la domanda di parte attrice sia le domande riconvenzionali del convenuto.
2.2 L'eccezione è fondata.
È pacifico che parte attrice non abbia introdotto la procedura di mediazione, con riferimento specifico alle proprie domande, entro i 15 giorni assegnati con ordinanza del
13.06.2019.
La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 9102/2023; Cass. 40035/2021) ha chiarito la natura ordinatoria di detto termine, specificando che “In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione” (Cass. 4133/2024). Tuttavia, l'art. 4 D.Lgs. 28/2010
(sempre nella versione vigente ratione temporis) stabilisce che “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”, istanza che, nel caso di specie, non è mai stata presentata, essendosi l'attrice limitata a specificare, nella “dichiarazione di partecipazione alla procedura di mediazione” inviata il 16.07.2019, di volerne estendere l'oggetto “anche ai fatti esposti nell'atto di citazione con il quale la sig.ra ha chiesto di accertare e stabilire Per_3
l'esatta linea di confine …”.
La Corte di nomofilachia precisa ulteriormente che “La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l.
n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass. 18485/2024), presupponendo ciò che sia stato realizzato un regolare contraddittorio;
ma tale evenienza, nel caso di specie, non si è verificata, essendosi anzi il convenuto espressamente riservato di “eccepire davanti al Sig. Giudice che l'adesione della parte è stata formulata oltre i 15 Parte_1 giorni rispetto all'ordinanza emessa dal Tribunale di patti in data 16 giugno 2019 e che non è stata formulata autonoma richiesta di mediazione entro i 15 giorni” (verbale di mediazione del 27.11.2019).
6 La condizione di procedibilità avrebbe potuto dirsi rispettata se le parti avessero effettivamente svolto il procedimento di mediazione su tutte le domande;
tuttavia, poiché ciò non si è verificato, e non potendosi ritenere arbitrario il rifiuto del convenuto alla luce della mancata proposizione da parte dell'attrice di rituale domanda ai sensi dell'art. 4, la predetta condizione non può ritenersi verificata, con conseguente declaratoria di improcedibilità delle domande attoree.
3.1 La domanda riconvenzionale del convenuto di intervenuto acquisto della proprietà per usucapione è infondata.
Nel corso del giudizio, il convenuto non ha provato alcuno dei fatti costitutivi del diritto. La prova per testi articolata sul punto, richiesta dal convenuto nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed ammessa con ordinanza del 05/10/2022, non è stata infatti svolta per rinunzia della parte stessa, depositata il 20/10/2022 ed accettata dalla controparte all'udienza del 28/10/2022, sicché le relative allegazioni sono rimaste del tutto sfornite di supporto probatorio.
3.2. La causa deve proseguire per la decisione sulla domanda n. 3 delle conclusioni di parte convenuta.
Essa possiede infatti “carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso
l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte.” (Cass. 4131/2024); invero, “Il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte ha tracciato la linea di separazione tra azione di rivendicazione e azione di regolamento di confini sul filo della distinzione fra conflitto tra titoli di proprietà e conflitto tra fondi. La prima azione presuppone un contrasto tra titoli determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore, contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso della cosa ovvero un proprio diverso ed incompatibile titolo di acquisto;
nella seconda i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi a causa dell'incertezza dei confini” (Cass. 27218/2022).
Avendo prospettato un conflitto fra titoli, il convenuto non ha quindi semplicemente proposto una diversa delimitazione dei confini tra fondi, ma ha invece introdotto un'autonoma domanda riconvenzionale, la cui valutazione richiede un supplemeto di attività istruttoria
7 4. La regolamentazione delle spese di giudizio e di quelle di ctu va riservata alla pronunzia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1605/2018 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara la contumacia dei convenuti e CP_2 CP_3
2) dichiara l'improcedibilità delle domande di parte attrice;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla parte convenuta;
4) dispone per la prosecuzione come da separata ordinanza.
Patti, 05/06/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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