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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 17/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1401/2022
T R A
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cazzolla Parte_1
Olindo con studio in Roma al Lungotevere Flaminio n. 22;
Appellante
E
, in persona Controparte_1 del suo amministratore unico, , rappresentata e difesa dall'avv. Calcedonio Porzio, CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al viale Michelangelo n. 50;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.6.2022 presso questa Corte, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 5645/2021 pubblicata il 14.12.2021 del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavorol, con cui, espletata la prova testimoniale, era stato parzialmente accolto il suo ricorso volto ad ottenere - in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la di e dal 18.3.2008 al 3.9.2015 – Controparte_1 CP_2 CP_1 la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione e del TFR. come quantificati in ricorso.
Nel ricorso introduttivo di primo grado il lavoratore aveva esposto di essere stato assunto dalla senza atto scritto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full-time a CP_1 decorrere dal 18.3.2008 con mansioni di autista specializzato, di aver lavorato giornalmente 12 ore (dalle ore 8,00 alle 20,00) per 5 giorni settimanali e il sabato dalle 8 alle 14, di aver goduto di un periodo feriale di 15 giorni annui, di non aver fruito di permessi orari retribuiti, di aver svolto le sue mansioni di autista specializzato nelle province di Napoli (compresa l'isola di Ischia), Caserta Avellino, Salerno, Potenza e alcune aree pugliesi, di non aver ricevuto il pagamento della
14^ mensilità né del tfr.
Rilevato che la resistente aveva ad oggetto la prestazione di servizi ambientali, tra cui il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio degli oli usati ed esausti, aveva osservato come avrebbe dovuto inquadrarlo nel 4° livello del ccnl vigente nel settore economico delle imprese esercenti servizi ambientali.
Si era costituita la società convenuta resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Aveva osservato che il lavoratore aveva sottoscritto una regolare lettera di assunzione in data 18.3.2008
(all. 2 memoria difensiva di primo grado), ove era indicato lo svolgimento di mansioni di autista con inquadramento al 4° livello del ccnl per i dipendenti da Aziende del settore “Aziende artigiane
– chimica gomma vetro” e orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì. Aveva precisato di occuparsi della raccolta e soprattutto del trattamento di oli usati, dopo averli ritirati dai singoli clienti e di aver retribuito il ricorrente conformemente alla fonte pattizia richiamata che non contempla l'erogazione della 14^ mensilità.
Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento del tfr, quantificato secondo il ccnl Aziende artigiane – Chimica, Gomma,Vetro in euro 10.532,16, non avendo la datrice di lavoro contestato la circostanza della sua mancata corresponsione. Le spese di lite sono state compensate per il comportamento processuale delle parti e il significativo ridimensionamento delle pretese attoree.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice, lamentando la mancata applicazione del ccnl del settore “Imprese Igiene Urbana Private”, il travisamento dei fatti e delle prove orali e la motivazione carente e illogica in punto di compensazione delle spese del giudizio. Ha concluso chiedendo di: “accertare il diritto dell'Appellante a tutte le somme ut supra amplius maturate a titolo di differenze retributive e T.F.R.; riformare in parte qua l' impugnata sentenza;
in via principale, condannare l'appellata in applicazione del ccnl settore “IMPRESE IGIENE URBANA PRIVATE” a pagare all' Appellante (a) la somma netta complessiva di Euro 162.928,10 che risulta dalle voci seguenti: (i) euro 115.045,69 a titolo di differenze retributive;
(ii) euro 19.082,41 a titolo di T.F.R.; (iii) euro 28.800,00 a titolo di remunerazione per i trasporti eseguiti nell' isola di Ischia (NA); (b) le somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi su tali importi sino al completo soddisfo;
in via subordinata, condannare l' appellata in applicazione del ccnl del settore della a pagare CP_3 all'Appellante: (a) la somma netta di Euro 76.661,87 (inclusi interessi legali e rivalutazione monetaria); (b) le somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi su tale importo sino al completo soddisfo;
(6) condannare l'appellata a pagare competenze, spese ed onorari dei due giudizi di merito”.
Si è costituita la s.n.c. che con varie argomentazioni ha contestato l'appello e ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c.,
a seguito del deposito delle note scritte, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato. Con il primo motivo di gravame, è contestato l'omesso inquadramento del lavoratore in base al ccnl Imprese di Igiene Urbana Private. L'appellante ha richiamato il principio secondo cui al rapporto di lavoro va applicato il ccnl vigente nel settore in cui effettivamente opera il datore di lavoro, essendo irrilevante che questo aderisca ad associazione imprenditoriale di diverso settore, ed ha prodotto la visura IA (doc. 4 appello), da cui risulta che controparte opera nel settore predetto.
La doglianza è inconsistente.
Nel vigente ordinamento regolato da contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente in base all'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata
(Cass. n. 11372/2008; n. 10002/2000; n. 2665/1997).
La S.C. ha anche affermato che il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (così Cass. n. 26742 del 2014; n. 24160 del 2015).
Nella vicenda in esame, nella lettera di assunzione del 18.3.2008 sottoscritta dal lavoratore è espressamente indicato il contratto collettivo applicabile (ccnl Aziende artigiane – Chimica,
Gomma, Vetro) e il livello di inquadramento. In presenza di una espressa volontà delle parti circa il contratto collettivo da applicare al rapporto, non può avere rilievo l'appartenenza del datore di lavoro ad una determinata categoria professionale, come previsto dall'art. 2070 c.c. per il caso di incertezza del contratto collettivo applicabile. Né il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro (dal 2008 al 2015) ha mai contestato l'applicazione del predetto ccnl.
Detto contratto è altresì conforme alla tipologia di attività svolta dalla società datrice di lavoro, che opera nel settore dello “smaltimento, trasporto, raccolta e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, compreso oli esausti ed emulsioni oleose” (cfr. visura IA in atti). La resistente ha precisato di occuparsi principalmente del trattamento degli oli usati, dopo averli ritirati dai singoli clienti, di modo che gli stessi siano riutilizzabili. Il processo di riciclo dell'olio è costituito dalla sua rigenerazione. Oltre la rigenerazione, l'olio usato può essere utilizzato come combustibile. Se l'olio esausto è troppo inquinato, questo non potrà essere né rigeneratone né utilizzato come combustibile. Il riciclo non sarà quindi possibile e l'olio sarà eliminato attraverso un processo di termodistruzione. In relazione a tale attività la resistente rientra tra le aziende chimiche e, attesa la sua dimensione, tra le aziende artigiane ovvero tra le piccole imprese.
Non appare, dunque, esservi incongruenza tra l'attività esercitata dall'impresa ed il settore di applicazione merceologica del ccnl invocato dal datore di lavoro, né il lavoratore ha allegato o dato prova di detta divergenza. Il lavoratore si è limitato a produrre la visura camerale della resistente e ad allegare genericamente la necessaria applicazione del ccnl “Imprese igiene urbana private” del settore di attività della resistente, ivi desunto, senza nulla osservare in relazione al (diverso) ccnl menzionato nella lettera di assunzione (ccnl “Aziende artigiane – Chimica, Gomma, Vetro”).
Con secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'erronea valutazione del materiale istruttorio. Ha richiamato la deposizione del teste , collega di lavoro di Testimone_1 [...]
, che ha dichiarato che la datrice di lavoro si occupa della raccolta e dello stoccaggio Pt_1 degli oli usati (come peraltro affermato dalla stessa resistente) e che l'appellante svolgeva mansioni di autista, andando a ritirare gli oli esausti in varie località della Campania tra cui Ischia.
In realtà il teste , impiegato dipendente presso la società, ha riferito circa l'orario di lavoro Tes_1 del (dalle 8 alle 16, dal lunedì al venerdì, non il sabato) e le mansioni (austista), le ferie Pt_1
(come tutti i dipendenti andava in ferie quando l'azienda chiudeva due settimane ad agosto); ha precisato che il ricorrente operava nelle zone di Napoli, Salerno e Caserta, non è mai andato né ad Avellino né a Benevento. Sulla attività della resistente ha dichiarato che “fa stoccaggio e non si occupa del trattamento” né raccoglie altri rifiuti.
anche lei collega del ricorrente, ha confermato l'orario di lavoro del ricorrente CP_4 dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì con una ora di pausa pranzo, le ferie fruite 15 giorni ad agosto e altri 15 giorni durante l'anno. Ha precisato che l'azienda si occupa di raccolta degli oli minerali, che capitava anche al ricorrente di andare ad Avellino e che quando andavano ad Ischia non superavano l'ordinario orario di lavoro.
Le dichiarazioni descritte smentiscono le allegazioni attoree circa lo svolgimento di lavoro straordinario, le ferie e i permessi non goduti. Sono inoltre generiche e contradditorie relativamente alle trasferte e imprecise sulla attività della società.
Le risultanze istruttorie (orali e documentali) sono inidonee ad avvalorare gli assunti di parte ricorrente relativi al ccnl che controparte avrebbe dovuto applicare (ccnl Imprese di Igiene urbana private) e gli altri titoli alla base delle differenze retributive richieste.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice in violazione dell'art. 92 c.p.c.
In linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Inoltre, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti … Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
La S.C. ha anche precisato che la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr. Cass. n. 10113 del 2018; n. 22381 del
2009; n. 1268 del 2020).
Nella fattispecie si ritiene che il Giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione delle predette norme e principi giurisprudenziali laddove ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali in considerazione dell'accoglimento della domanda limitatamente al TFR (peraltro non corrisposto dalla società essendo pendente giudizio di impugnazione avverso il licenziamento) e della soccombenza del ricorrente in relazione a gran parte delle richieste formulate (sul diverso ccnl da applicare, lo straordinario, le ferie e permessi non goduti, la quattrodicesima). Per i motivi descritti, l'appello non merita di essere accolto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, poste a carico del si liquidano come da Pt_1 dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, Parte_1 per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della appellata, delle spese del grado, che Parte_1 liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
[...]
a norma del comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2022, ove dovuto.
Napoli, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 17/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1401/2022
T R A
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cazzolla Parte_1
Olindo con studio in Roma al Lungotevere Flaminio n. 22;
Appellante
E
, in persona Controparte_1 del suo amministratore unico, , rappresentata e difesa dall'avv. Calcedonio Porzio, CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al viale Michelangelo n. 50;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.6.2022 presso questa Corte, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 5645/2021 pubblicata il 14.12.2021 del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavorol, con cui, espletata la prova testimoniale, era stato parzialmente accolto il suo ricorso volto ad ottenere - in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la di e dal 18.3.2008 al 3.9.2015 – Controparte_1 CP_2 CP_1 la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione e del TFR. come quantificati in ricorso.
Nel ricorso introduttivo di primo grado il lavoratore aveva esposto di essere stato assunto dalla senza atto scritto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full-time a CP_1 decorrere dal 18.3.2008 con mansioni di autista specializzato, di aver lavorato giornalmente 12 ore (dalle ore 8,00 alle 20,00) per 5 giorni settimanali e il sabato dalle 8 alle 14, di aver goduto di un periodo feriale di 15 giorni annui, di non aver fruito di permessi orari retribuiti, di aver svolto le sue mansioni di autista specializzato nelle province di Napoli (compresa l'isola di Ischia), Caserta Avellino, Salerno, Potenza e alcune aree pugliesi, di non aver ricevuto il pagamento della
14^ mensilità né del tfr.
Rilevato che la resistente aveva ad oggetto la prestazione di servizi ambientali, tra cui il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio degli oli usati ed esausti, aveva osservato come avrebbe dovuto inquadrarlo nel 4° livello del ccnl vigente nel settore economico delle imprese esercenti servizi ambientali.
Si era costituita la società convenuta resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Aveva osservato che il lavoratore aveva sottoscritto una regolare lettera di assunzione in data 18.3.2008
(all. 2 memoria difensiva di primo grado), ove era indicato lo svolgimento di mansioni di autista con inquadramento al 4° livello del ccnl per i dipendenti da Aziende del settore “Aziende artigiane
– chimica gomma vetro” e orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì. Aveva precisato di occuparsi della raccolta e soprattutto del trattamento di oli usati, dopo averli ritirati dai singoli clienti e di aver retribuito il ricorrente conformemente alla fonte pattizia richiamata che non contempla l'erogazione della 14^ mensilità.
Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento del tfr, quantificato secondo il ccnl Aziende artigiane – Chimica, Gomma,Vetro in euro 10.532,16, non avendo la datrice di lavoro contestato la circostanza della sua mancata corresponsione. Le spese di lite sono state compensate per il comportamento processuale delle parti e il significativo ridimensionamento delle pretese attoree.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice, lamentando la mancata applicazione del ccnl del settore “Imprese Igiene Urbana Private”, il travisamento dei fatti e delle prove orali e la motivazione carente e illogica in punto di compensazione delle spese del giudizio. Ha concluso chiedendo di: “accertare il diritto dell'Appellante a tutte le somme ut supra amplius maturate a titolo di differenze retributive e T.F.R.; riformare in parte qua l' impugnata sentenza;
in via principale, condannare l'appellata in applicazione del ccnl settore “IMPRESE IGIENE URBANA PRIVATE” a pagare all' Appellante (a) la somma netta complessiva di Euro 162.928,10 che risulta dalle voci seguenti: (i) euro 115.045,69 a titolo di differenze retributive;
(ii) euro 19.082,41 a titolo di T.F.R.; (iii) euro 28.800,00 a titolo di remunerazione per i trasporti eseguiti nell' isola di Ischia (NA); (b) le somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi su tali importi sino al completo soddisfo;
in via subordinata, condannare l' appellata in applicazione del ccnl del settore della a pagare CP_3 all'Appellante: (a) la somma netta di Euro 76.661,87 (inclusi interessi legali e rivalutazione monetaria); (b) le somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi su tale importo sino al completo soddisfo;
(6) condannare l'appellata a pagare competenze, spese ed onorari dei due giudizi di merito”.
Si è costituita la s.n.c. che con varie argomentazioni ha contestato l'appello e ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c.,
a seguito del deposito delle note scritte, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato. Con il primo motivo di gravame, è contestato l'omesso inquadramento del lavoratore in base al ccnl Imprese di Igiene Urbana Private. L'appellante ha richiamato il principio secondo cui al rapporto di lavoro va applicato il ccnl vigente nel settore in cui effettivamente opera il datore di lavoro, essendo irrilevante che questo aderisca ad associazione imprenditoriale di diverso settore, ed ha prodotto la visura IA (doc. 4 appello), da cui risulta che controparte opera nel settore predetto.
La doglianza è inconsistente.
Nel vigente ordinamento regolato da contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente in base all'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata
(Cass. n. 11372/2008; n. 10002/2000; n. 2665/1997).
La S.C. ha anche affermato che il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (così Cass. n. 26742 del 2014; n. 24160 del 2015).
Nella vicenda in esame, nella lettera di assunzione del 18.3.2008 sottoscritta dal lavoratore è espressamente indicato il contratto collettivo applicabile (ccnl Aziende artigiane – Chimica,
Gomma, Vetro) e il livello di inquadramento. In presenza di una espressa volontà delle parti circa il contratto collettivo da applicare al rapporto, non può avere rilievo l'appartenenza del datore di lavoro ad una determinata categoria professionale, come previsto dall'art. 2070 c.c. per il caso di incertezza del contratto collettivo applicabile. Né il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro (dal 2008 al 2015) ha mai contestato l'applicazione del predetto ccnl.
Detto contratto è altresì conforme alla tipologia di attività svolta dalla società datrice di lavoro, che opera nel settore dello “smaltimento, trasporto, raccolta e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, compreso oli esausti ed emulsioni oleose” (cfr. visura IA in atti). La resistente ha precisato di occuparsi principalmente del trattamento degli oli usati, dopo averli ritirati dai singoli clienti, di modo che gli stessi siano riutilizzabili. Il processo di riciclo dell'olio è costituito dalla sua rigenerazione. Oltre la rigenerazione, l'olio usato può essere utilizzato come combustibile. Se l'olio esausto è troppo inquinato, questo non potrà essere né rigeneratone né utilizzato come combustibile. Il riciclo non sarà quindi possibile e l'olio sarà eliminato attraverso un processo di termodistruzione. In relazione a tale attività la resistente rientra tra le aziende chimiche e, attesa la sua dimensione, tra le aziende artigiane ovvero tra le piccole imprese.
Non appare, dunque, esservi incongruenza tra l'attività esercitata dall'impresa ed il settore di applicazione merceologica del ccnl invocato dal datore di lavoro, né il lavoratore ha allegato o dato prova di detta divergenza. Il lavoratore si è limitato a produrre la visura camerale della resistente e ad allegare genericamente la necessaria applicazione del ccnl “Imprese igiene urbana private” del settore di attività della resistente, ivi desunto, senza nulla osservare in relazione al (diverso) ccnl menzionato nella lettera di assunzione (ccnl “Aziende artigiane – Chimica, Gomma, Vetro”).
Con secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'erronea valutazione del materiale istruttorio. Ha richiamato la deposizione del teste , collega di lavoro di Testimone_1 [...]
, che ha dichiarato che la datrice di lavoro si occupa della raccolta e dello stoccaggio Pt_1 degli oli usati (come peraltro affermato dalla stessa resistente) e che l'appellante svolgeva mansioni di autista, andando a ritirare gli oli esausti in varie località della Campania tra cui Ischia.
In realtà il teste , impiegato dipendente presso la società, ha riferito circa l'orario di lavoro Tes_1 del (dalle 8 alle 16, dal lunedì al venerdì, non il sabato) e le mansioni (austista), le ferie Pt_1
(come tutti i dipendenti andava in ferie quando l'azienda chiudeva due settimane ad agosto); ha precisato che il ricorrente operava nelle zone di Napoli, Salerno e Caserta, non è mai andato né ad Avellino né a Benevento. Sulla attività della resistente ha dichiarato che “fa stoccaggio e non si occupa del trattamento” né raccoglie altri rifiuti.
anche lei collega del ricorrente, ha confermato l'orario di lavoro del ricorrente CP_4 dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì con una ora di pausa pranzo, le ferie fruite 15 giorni ad agosto e altri 15 giorni durante l'anno. Ha precisato che l'azienda si occupa di raccolta degli oli minerali, che capitava anche al ricorrente di andare ad Avellino e che quando andavano ad Ischia non superavano l'ordinario orario di lavoro.
Le dichiarazioni descritte smentiscono le allegazioni attoree circa lo svolgimento di lavoro straordinario, le ferie e i permessi non goduti. Sono inoltre generiche e contradditorie relativamente alle trasferte e imprecise sulla attività della società.
Le risultanze istruttorie (orali e documentali) sono inidonee ad avvalorare gli assunti di parte ricorrente relativi al ccnl che controparte avrebbe dovuto applicare (ccnl Imprese di Igiene urbana private) e gli altri titoli alla base delle differenze retributive richieste.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice in violazione dell'art. 92 c.p.c.
In linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Inoltre, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti … Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
La S.C. ha anche precisato che la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr. Cass. n. 10113 del 2018; n. 22381 del
2009; n. 1268 del 2020).
Nella fattispecie si ritiene che il Giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione delle predette norme e principi giurisprudenziali laddove ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali in considerazione dell'accoglimento della domanda limitatamente al TFR (peraltro non corrisposto dalla società essendo pendente giudizio di impugnazione avverso il licenziamento) e della soccombenza del ricorrente in relazione a gran parte delle richieste formulate (sul diverso ccnl da applicare, lo straordinario, le ferie e permessi non goduti, la quattrodicesima). Per i motivi descritti, l'appello non merita di essere accolto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, poste a carico del si liquidano come da Pt_1 dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, Parte_1 per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della appellata, delle spese del grado, che Parte_1 liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
[...]
a norma del comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2022, ove dovuto.
Napoli, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano