Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 3906 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.06.2025 e vertente
TRA
(C.F.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Casarano, alla via Matino n. 75, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Maria
Venneri che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Parabita, alla via Vittorio Emanuele II n. 26, presso lo studio dell'avv. Guido Pisanello che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Casarano n. 1/2020 resa nel giudizio n. 166/2019 R.G. depositata in cancelleria l'8.01.2020.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.12.2018, conveniva in giudizio la società Parte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione Controparte_2 del sinistro occorsogli in data 17.02.2018 lungo la S.P. 321 Casarano – Taviano.
A seguito del sinistro veniva trasportato da una autoambulanza del 118 presso il nosocomio di Casarano, laddove sul luogo del sinistro intervenivano gli operanti dell'Arma dei Carabinieri di Casarano che redigevano apposito verbale.
Esposto quanto sopra, agiva in giudizio contro Parte_1 Controparte_2 al fine di ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio la società , che non contestava l'an Controparte_2 debeatur, ma solo il quantum della pretesa risarcitoria avanzata. Deduceva di aver già corrisposto in sede stragiudiziale all'attore la somma di € 3.000,00, da ritenersi interamente satisfattiva ma che veniva trattenuta dall'attore a titolo di acconto.
Il giudizio di primo grado veniva istruito con CTU medico – legale e si concludeva con l'accoglimento della domanda attorea per la somma di € 310,80 detratta la somma di
€ 3.000,00 già versata ante causam a titolo risarcitorio dalla compagnia assicurativa.
ha impugnato la sentenza, eccependo che il giudice di prime cure ha Parte_1 erroneamente ricostruito la vicenda, omettendo di valutare i danni insorti in corso di causa e chiedendo quindi il rinnovo della CTU medico- legale.
In particolare, l'appellante ha lamentato che la CTU veniva redatta sulla scorta della mera documentazione cartacea in possesso del perito incaricato, senza espletamento di visita medica e senza specifica anamnesi delle condizioni cliniche del paziente, in quanto comunque peggiorate in corso di causa.
La società ha chiesto il rigetto del gravame con conferma della Controparte_2 sentenza impugnata.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado e una CTU medico - legale.
All'udienza del 12.06.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
********* Come esposto in premessa, la presente causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti da per il sinistro stradale occorso in data 17.02.2018 Parte_1 lungo la S.P. 321 Casarano – Taviano.
Il giudice di prime cure accoglieva tale domanda sulla scorta della CTU espletata in corso di causa, riconoscendo la somma di € 310,80 al netto della somma di € 3.000,00 già versata ante causam a titolo risarcitorio dalla compagnia assicurativa.
Con l'impugnazione della sentenza ha eccepito che la sentenza di Parte_1 primo grado ha erroneamente definito la causa, omettendo di valutare i danni insorti in corso di causa, chiedendo quindi il rinnovo della CTU medico-legale volta ad accertare la maggiore gravità delle sue condizioni di salute.
In accoglimento di tale istanza di rinnovazione istruttoria, nel corso del presente giudizio è stato disposto il rinnovo della CTU medico legale al fine di accertare definitivamente i danni patiti dall'odierno appellante.
Il perito incaricato, dott. , dopo un'attenta visita medica ed esaminata Persona_1 la documentazione medica e clinica in atti, ha escluso il nesso di causalità tra il sinistro stradale e i problemi neurologici accusati dall'appellante.
Il CTU, a seguito di una circostanziata ricostruzione dei fatti, ha accertato che nessuna certificazione medica in atti ha attestato un trauma cranico conseguente al sinistro stradale, sottolineando che tale dato è rilevante poiché “secondo l'assunto del neurologo che ha redatto la relazione presso l' il trauma cranico Controparte_3 dovette essere di tale intensità da determinare una lesione cerebrale da cui è esitata un'area malacica del cervello, che costituirebbe il focus irritativo dell'epilessia post- traumatica… affinché vi sia un'area malacica encefalica (nessuna TC encefalo ha documentato un'area malacica cerebrale) è necessaria che vi sia stata, in precedenza, una lesione acuta di origine ischemica, emorragica, contusiva o lacero contusiva” e, nel caso in esame “nessuna TC encefalo ha documentato focolai di natura post- traumatica ma solo esiti di ischemia di natura vascolare”.
Il consulente tecnico incaricato ha, altresì verificato che l'appellante è un paziente affetto da encefalopatia ischemica multi-infartuale, già in trattamento con anticoagulanti prima del sinistro, portatore di pacemaker, con esiti di ictus ischemico e che a partire dal giugno 2018 ha subito dapprima un attacco ischemico transitorio e poi (gennaio 2019) una ischemia cerebrale.
Sulla scorta di tali rilievi, il CTU ha affermato che “Nel caso in questione, non risulta soddisfatta alcuna regola –nemmeno statistica – che consenta di affermare che dal sinistro stradale sia derivato il danno neurologico accertato perché, fondamentalmente, manca l'antecedente necessario (il trauma cranico) e manca ogni criterio di analisi del nesso causale sul piano medico legale, cronologico, topografico, di efficienza lesiva, di continuità fenomenica, di esclusione di altre cause).
Le gravi menomazioni da cui è affetto il sig. sono conseguenti a ripetuti episodi Pt_1 ischemici multinfartuali cerebrali di origine vascolare, in un paziente ad elevato rischio di ictus cerebrale perché affetto da cardiomiopatia ipertrofica con fibrillazione atriale in trattamento anticoagulante, pregresso impianto di ICD, con esiti pregressi di ischemia cerebrale.”
Ciò premesso, ha accertato che il danno suscettibile di risarcimento per essere causalmente riconducibile al “trauma distorsivo del rachide cervicale è costituito da postumi algo-disfunzionali del rachide cervicale da trauma distorsivo equamente valutabili nella misura dell'1%” con:
- Inabilità temporanea parziale al 75% di 20 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 50% di 20 gg
- Inabilità temporanea parziale al 25% di 20 gg
Il danno è dunque calcolato secondo la seguente tabella, tenendo conto della circostanza che il danneggiato al momento del sinistro aveva 67 anni e applicando la
Tabella del Tribunale di Milano aggiornata ad oggi:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Età del danneggiato alla data del sinistro 67 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Danno biologico € 1.393,28
Danno non patrimoniale risarcibile € 933,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.450,00
Spese mediche: €1.234,00
TOTALE GENERALE: € 5.617,00 Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello deve essere parzialmente accolto affermando che l'appellante ha subito i danni accertati dal dott. e quantificati Per_1 in € 5.617,00. Dall'importo totale deve essere detratta la somma di euro 3.310,80 già versata dalla compagnia in favore dell'attrice. Controparte_2
L'importo netto è pari a € 2.306,20, da liquidarsi all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento fino al saldo, con riconoscimento degli interessi legali (compensativi dei tempi processuali) sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo. Quanto alle spese di lite ritiene il Giudicante non sussistenti i presupposti per derogare al principio della soccombenza. Parimenti, le spese di CTU devono essere poste a carico della società appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Casarano Parte_1
n. 1/2020 iscritto al N.3906/2020 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna la società al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma complessiva di € 2.306,20, prima devalutata fino alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutata dall'evento fino al saldo, con aggiunta degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo;
b) condanna la società appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 4.000,00 per compenso e spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi al difensore antistatario;
c) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della società appellata.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, 13/06/2025
Il Giudice
Dott. Francesco Cavone
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il Processo, dott.ssa Daniela Mauro.