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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/06/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 86/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 86 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promosso congiuntamente da e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Debora Milizia, giusta procura in atti
RICORRENTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c., depositato in data 9.01.2025,
[...]
e hanno agito in giudizio chiedendo la modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1802/2023, emessa dal Tribunale di Velletri in data 22.09.2023, nei seguenti termini:
“1. trasferire la nuda proprietà dell'abitazione sita in Ardea (Rm) via Sassari n.75 , distinta al
N.C.E.U. Del Comuna di Ardeaal foglio 45, particella 2870, e precisamente subalterno 4 e subalterno 6, subalterno 5, al figlio a titolo di contributo per il mantenimento dello CP_1 stesso una tantum, e la nuda proprietà della medesima abitazione alla sig.ra Parte_2 con ordine al Conservatore di Roma di provvedere alla trascrizione del trasferimento con esonero di ogni responsabilità;
2. il minore sarà collocato presso la madre e resterà affidato ai sensi e per gli effetti CP_1 della legge n. 54/2006, a entrambi i genitori che continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale - ognuno impegnandosi a favorire il profondo e sereno legame affettivo con l'altro - con esercizio separato della responsabilità limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e per i periodi di permanenza del minore con ognuno dei genitori;
3. Il padre vedrà e terrà con sé il figlio con le modalità più compatibili con le esigenze dello stesso e i turni di lavoro del padre;
Analogamente per quanto attiene le festività e le vacanze.
4. Tutte le spese straordinarie per il figlio, nonché le spese sportive, medico-sanitarie, ludiche, relative a corsi estivi, a corsi di lingua privati, verranno concordate dai genitori e poste per intero a carico del . In caso di mancato previo accordo, le spese Controparte_2 eventualmente sostenute da uno dei due genitori resteranno a proprio esclusivo carico;
5. La sig.ra dichiara di essere inoccupata e pertanto il Pt_2 Controparte_2 corrisponderà alla stessa a titolo di mantenimento l'assegno mensile di euro 250,00;
6. Le parti convengono che l'assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura CP_1 del 100% dalla madre sig.ra . Pt_2
Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 25.06.2025, i ricorrenti hanno chiesto – a parziale modifica delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio – di modificare le condizioni di cui alla sentenza di separazione nei seguenti termini:
“1. Il sig. si impegna a trasferire la nuda proprietà Parte_1 dell'abitazione sita in Ardea (Rm) via Sassari n.75 , distinta al N.C.E.U. Del Comune di Ardea al foglio 45, particella 2870, e precisamente subalterno 4 e subalterno 6, subalterno 5, al figlio a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso una tantum, e l'usufrutto della CP_1 medesima abitazione alla sig.ra Si precisa che tale accordo patrimoniale è Parte_2 funzionale ed indispensabile alla fine della risoluzione del contrasto tra le parti;
2. Il minore sarà collocato presso la madre e resterà affidato ai sensi e per gli effetti CP_1 della legge n. 54/2006, a entrambi i genitori che continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale - ognuno impegnandosi a favorire il profondo e sereno legame affettivo con l'altro - con esercizio separato della responsabilità limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e per i periodi di permanenza del minore con ognuno dei genitori;
3. Il padre vedrà e terrà con sé il figlio con le modalità più compatibili con le esigenze dello stesso e i turni di lavoro del padre;
Analogamente per quanto attiene le festività e le vacanze.
4. Tutte le spese straordinarie per il figlio, nonché le spese sportive, medico-sanitarie, ludiche, relative a corsi estivi, a corsi di lingua privati, verranno concordate dai genitori e poste per intero a carico del sig. . In caso di mancato previo accordo, le spese Parte_1 eventualmente sostenute da uno dei due genitori resteranno a proprio esclusivo carico;
5. La sig.ra dichiara di essere inoccupata e pertanto il sig. Pt_2 Parte_1 corrisponderà alla stessa a titolo di mantenimento l'assegno mensile di euro 250,00, somma che sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat;
6. Le parti convengono che l'assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura CP_1 del 100% dalla madre sig.ra . Pt_2
All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano conformi all'interesse delle parti e della prole e che le stesse, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente
R.G.V.G. n. 86/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 86 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promosso congiuntamente da e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Debora Milizia, giusta procura in atti
RICORRENTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c., depositato in data 9.01.2025,
[...]
e hanno agito in giudizio chiedendo la modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1802/2023, emessa dal Tribunale di Velletri in data 22.09.2023, nei seguenti termini:
“1. trasferire la nuda proprietà dell'abitazione sita in Ardea (Rm) via Sassari n.75 , distinta al
N.C.E.U. Del Comuna di Ardeaal foglio 45, particella 2870, e precisamente subalterno 4 e subalterno 6, subalterno 5, al figlio a titolo di contributo per il mantenimento dello CP_1 stesso una tantum, e la nuda proprietà della medesima abitazione alla sig.ra Parte_2 con ordine al Conservatore di Roma di provvedere alla trascrizione del trasferimento con esonero di ogni responsabilità;
2. il minore sarà collocato presso la madre e resterà affidato ai sensi e per gli effetti CP_1 della legge n. 54/2006, a entrambi i genitori che continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale - ognuno impegnandosi a favorire il profondo e sereno legame affettivo con l'altro - con esercizio separato della responsabilità limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e per i periodi di permanenza del minore con ognuno dei genitori;
3. Il padre vedrà e terrà con sé il figlio con le modalità più compatibili con le esigenze dello stesso e i turni di lavoro del padre;
Analogamente per quanto attiene le festività e le vacanze.
4. Tutte le spese straordinarie per il figlio, nonché le spese sportive, medico-sanitarie, ludiche, relative a corsi estivi, a corsi di lingua privati, verranno concordate dai genitori e poste per intero a carico del . In caso di mancato previo accordo, le spese Controparte_2 eventualmente sostenute da uno dei due genitori resteranno a proprio esclusivo carico;
5. La sig.ra dichiara di essere inoccupata e pertanto il Pt_2 Controparte_2 corrisponderà alla stessa a titolo di mantenimento l'assegno mensile di euro 250,00;
6. Le parti convengono che l'assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura CP_1 del 100% dalla madre sig.ra . Pt_2
Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 25.06.2025, i ricorrenti hanno chiesto – a parziale modifica delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio – di modificare le condizioni di cui alla sentenza di separazione nei seguenti termini:
“1. Il sig. si impegna a trasferire la nuda proprietà Parte_1 dell'abitazione sita in Ardea (Rm) via Sassari n.75 , distinta al N.C.E.U. Del Comune di Ardea al foglio 45, particella 2870, e precisamente subalterno 4 e subalterno 6, subalterno 5, al figlio a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso una tantum, e l'usufrutto della CP_1 medesima abitazione alla sig.ra Si precisa che tale accordo patrimoniale è Parte_2 funzionale ed indispensabile alla fine della risoluzione del contrasto tra le parti;
2. Il minore sarà collocato presso la madre e resterà affidato ai sensi e per gli effetti CP_1 della legge n. 54/2006, a entrambi i genitori che continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale - ognuno impegnandosi a favorire il profondo e sereno legame affettivo con l'altro - con esercizio separato della responsabilità limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e per i periodi di permanenza del minore con ognuno dei genitori;
3. Il padre vedrà e terrà con sé il figlio con le modalità più compatibili con le esigenze dello stesso e i turni di lavoro del padre;
Analogamente per quanto attiene le festività e le vacanze.
4. Tutte le spese straordinarie per il figlio, nonché le spese sportive, medico-sanitarie, ludiche, relative a corsi estivi, a corsi di lingua privati, verranno concordate dai genitori e poste per intero a carico del sig. . In caso di mancato previo accordo, le spese Parte_1 eventualmente sostenute da uno dei due genitori resteranno a proprio esclusivo carico;
5. La sig.ra dichiara di essere inoccupata e pertanto il sig. Pt_2 Parte_1 corrisponderà alla stessa a titolo di mantenimento l'assegno mensile di euro 250,00, somma che sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat;
6. Le parti convengono che l'assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura CP_1 del 100% dalla madre sig.ra . Pt_2
All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano conformi all'interesse delle parti e della prole e che le stesse, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente
R.G.V.G. n. 86/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera