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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati
Dott. Gianni Sabbadini Presidente
Dott.ssa Giovanna Faraone Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis Giudice rel.
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 310/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Cavalli, del Foro di Bologna
-PARTE RICORRENTE- contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza ex art. 281 terdecies c.p.c. del 6.5.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate. *** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio lo Stato Parte_1 italiano, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2 della L. 117/1988.
Nel dettaglio, il ricorrente, premesso di essere stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per il delitto di violenza sessuale, e che il procedimento si era poi concluso con un provvedimento di archiviazione emesso dalla Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Monza, ha dedotto:
- l'erronea (nonché tardiva) iscrizione del suo nominativo nel Registro delle notizie di reato a opera del BB ST dott. Flaminio Forieri, poiché avvenuta in assenza della condizione di procedibilità della querela della persona offesa;
- il mancato accoglimento de plano della richiesta di archiviazione formulata dal BB
ST da parte della Giudice per le Indagini Preliminari dott.ssa , la Persona_1
2 quale non avrebbe adeguatamente verificato l'esistenza (rectius, assenza) della condiziona di procedibilità richiesta dalla legge.
Si è costituita in giudizio la rappresenta ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha contestato an e quantum debeatur.
A seguito di un rinvio finalizzato al perfezionamento delle notifiche ex art. 6 L. 117/1988, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c. e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza ex art. 281 terdecies, co. 1 secondo periodo c.p.c., all'esito della quale la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*** ** ***
§ 2. Le domande formulate dal ricorrente non possono trovare accoglimento.
Infatti, le argomentazioni volte a dimostrare la sussistenza di una responsabilità per colpa grave dei magistrati dott. Forieri e dott.ssa sono risultate infondate. Per_1
2.1 A tal riguardo, osserva il Tribunale che non è condivisibile la qualificazione dell'iscrizione nel Registro delle notizie di reato (mod. 21) di come “illegittima, ingiusta e inutile” Parte_1
(pag. 4 ric.). Tale affermazione, basata sull'assenza della condizione di procedibilità della querela della persona offesa, è errata.
Infatti, se è vero che il delitto di violenza sessuale di regola è punibile a querela della persona offesa, è altrettanto vero che diventa perseguibile d'ufficio nei casi di cui all'art. 609 septies, co.
4 c.p.
Tra le ipotesi contemplate da tale disposizione vi è, al n. 3, quella in cui “il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni”.
Nel caso in esame, svolgeva la professione di infermiere e il reato per cui è stato Parte_1 indagato vedeva come presunta persona offesa una paziente che, all'epoca del fatto ascritto in sede penale, era ricoverata presso la struttura sanitaria ove il ricorrente lavorava (vale a dire
AS.FRA. Onlus - Casa Iris di Vedano al Lambro).
Pertanto, è innegabile la sussistenza in capo al ricorrente, in relazione al fatto contestatogli, della qualifica di incaricato di pubblico servizio, dal momento che l'infermiere svolge un'attività oggettivamente diretta al conseguimento di una finalità pubblica, nello specifico rappresentata dalla tutela del diritto, avente rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 32, alla salute (in giurisprudenza cfr. ex multis Cass. Pen., Sez. VI, 23.10.2024, n. 43414; Cass. Pen., Sez.
IV, 13.6.2023, n. 41845; Cass. pen., Sez. VI, 4.6.2010, n. 34359).
Mentre a nulla rileva che la prestazione infermieristica sia effettuata presso “strutture private
3 accreditate [qual è AS.FRA. Onlus;
n.d.r.], poiché la rilevanza pubblica dell'attività svolta non risulta eliminata, siccome determinata dalle oggettive finalità di tutela e dal rapporto diretto e personale dell'infermiere con il malato (arg. ex. Sez. 2, n. 769 dell' 11/11/2005, Rv. 232989)” (Cass. pen., Sez.
5, Sentenza n. 9393 del 2020. Analogo principio è stato affermato per le strutture private non accreditate: Cass. pen., Sez. 5 - , Sentenza n. 9393 del 16/12/2019 Ud. (dep. 10/03/2020 ) Rv.
278665 - 01).
Nell'iniziale prospettiva accusatoria il fatto penalmente rilevante sarebbe stato commesso da nell'esercizio delle proprie funzioni. Egli, infatti, avrebbe posto in essere la Parte_1 condotta entrando nella stanza della paziente durante il turno lavorativo notturno. Sussisteva, dunque, un collegamento tra il comportamento asseritamente illecito e le funzioni esercitate, essendo il primo avvenuto durante lo svolgimento delle seconde, tali da agevolare la commissione del fatto (il ricorrente, infatti, avrebbe potuto fare ingresso nella stanza della paziente utilizzando le chiavi detenute grazie alle funzioni svolte;
senza considerare che la posizione da lui rivestita avrebbe verosimilmente potuto ingenerare un timore e/o una soggezione psicologica nella vittima, affetta da disturbi psichici e difficoltà motorie).
Peraltro, a tali fini non è necessario, come invece sostenuto dal ricorrente, l'abuso delle funzioni pubblicistiche da parte dell'incaricato di pubblico servizio, essendo sufficiente un mero collegamento di esse con la condotta posta in essere (in giurisprudenza cfr. ex multis
Cass. Pen., sez. III, 29.3.2017, n. 31916).
Motivo per il quale da un lato, deve ritenersi legittima la sua iscrizione nel Registro delle notizie di reato (mod. 21) da parte del BB ST (tenuto conto delle dichiarazioni inizialmente rilasciate dalla presunta persona offesa - cfr. doc. 5 fasc. ric.), e dall'altro, alcun errore in ordine all'esistenza della condizione di procedibilità è ravvisabile in capo alla
Giudice per le Indagini Preliminari.
2.2 Quanto, invece, alla doglianza di parte ricorrente relativa alle tempistiche, avendo il
BB ST provveduto a iscrivere il suo nominativo a 'modello 21' solo quasi due e anni mezzo dopo la prima iscrizione della notizia di reato a 'modello 44', il Tribunale osserva quanto segue.
Preliminarmente, tale domanda non può ritenersi inammissibile per una non consentita mutatio libelli, così come invece eccepito da parte convenuta. Infatti, il ricorrente, fin dall'atto introduttivo, ha fondato le proprie doglianze, oltre che sulla errata iscrizione per difetto della condizione di procedibilità, anche sulla sua tardività.
Nel merito, la domanda, anche in parte qua, non è fondata.
Infatti, il ricorrente non ha dimostrato (né, ancor prima, allegato) di aver patito uno specifico
4 pregiudizio in relazione a tale profilo di addebito. Infatti, una volta appurato che il suo nominativo è stato legittimamente iscritto nel Registro delle notizie di reato pur in assenza di querela (alla luce delle dichiarazioni accusatorie rilasciate dalla paziente ricoverata presso la struttura - cfr. doc. 10 fasc. ric., e al fine di consentire i doverosi approfondimenti investigativi), tutte le voci di danno che ha indicato (cfr. pagg. 16-20 ric.) sono Parte_1 riferibili all'esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti piuttosto che alle sue tempistiche.
In altri termini, applicando alla fattispecie in esame il cd. giudizio controfattuale, si ottiene che gli esborsi che il ricorrente lamenta di aver sostenuto prescindono dal fatto che l'iscrizione
(legittima) a 'modello 21' sia stata o meno tempestiva, così come le conseguenze sulla sfera non patrimoniale che il ricorrente ritiene di aver subito.
Fermo restando che la prova dell'asserito danno patrimoniale consiste nella mera stampa di un documento denominato 'Calcolo Compenso Avvocato ex D.M. 55/2014' (cfr. doc. 13 fasc. ric.), mentre quello non patrimoniale, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non può ritenersi in re ipsa.
2.3 Infine, come anticipato, deve essere esclusa anche la responsabilità ex art. 2 L. 117/1988 della Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza.
A tal riguardo, osserva il Tribunale che la doglianza del ricorrente, relativa al fatto che la dott.ssa , a fronte della richiesta di archiviazione presentata dal BB ST in Per_1 data 23.11.2021, non aveva disposto de plano l'archiviazione per difetto della condizione di procedibilità, fissando invece udienza in camera di consiglio ex art. 409, co. 2 c.p.p., non è fondata.
Come visto, infatti, la querela non era necessaria, essendo il reato ascritto a Parte_1 procedibile d'ufficio.
Inoltre, come evidenziato in maniera condivisibile da parte convenuta, la decisione di fissare udienza camerale si configura come una scelta discrezionale, consentita dall'art. 409, co. 2
c.p.p.
*** ** ***
§ 3. In virtù del principio di soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta le spese di lite.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenendo conto del criterio del disputatum.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: rigetta le domande avanzate dal ricorrente;
dichiara tenuta e condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
CPA e IVA come per legge.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Alfredo De Leonardis Dott. Gianni Sabbadini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati
Dott. Gianni Sabbadini Presidente
Dott.ssa Giovanna Faraone Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis Giudice rel.
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 310/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Cavalli, del Foro di Bologna
-PARTE RICORRENTE- contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza ex art. 281 terdecies c.p.c. del 6.5.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate. *** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio lo Stato Parte_1 italiano, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2 della L. 117/1988.
Nel dettaglio, il ricorrente, premesso di essere stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per il delitto di violenza sessuale, e che il procedimento si era poi concluso con un provvedimento di archiviazione emesso dalla Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Monza, ha dedotto:
- l'erronea (nonché tardiva) iscrizione del suo nominativo nel Registro delle notizie di reato a opera del BB ST dott. Flaminio Forieri, poiché avvenuta in assenza della condizione di procedibilità della querela della persona offesa;
- il mancato accoglimento de plano della richiesta di archiviazione formulata dal BB
ST da parte della Giudice per le Indagini Preliminari dott.ssa , la Persona_1
2 quale non avrebbe adeguatamente verificato l'esistenza (rectius, assenza) della condiziona di procedibilità richiesta dalla legge.
Si è costituita in giudizio la rappresenta ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha contestato an e quantum debeatur.
A seguito di un rinvio finalizzato al perfezionamento delle notifiche ex art. 6 L. 117/1988, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c. e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza ex art. 281 terdecies, co. 1 secondo periodo c.p.c., all'esito della quale la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*** ** ***
§ 2. Le domande formulate dal ricorrente non possono trovare accoglimento.
Infatti, le argomentazioni volte a dimostrare la sussistenza di una responsabilità per colpa grave dei magistrati dott. Forieri e dott.ssa sono risultate infondate. Per_1
2.1 A tal riguardo, osserva il Tribunale che non è condivisibile la qualificazione dell'iscrizione nel Registro delle notizie di reato (mod. 21) di come “illegittima, ingiusta e inutile” Parte_1
(pag. 4 ric.). Tale affermazione, basata sull'assenza della condizione di procedibilità della querela della persona offesa, è errata.
Infatti, se è vero che il delitto di violenza sessuale di regola è punibile a querela della persona offesa, è altrettanto vero che diventa perseguibile d'ufficio nei casi di cui all'art. 609 septies, co.
4 c.p.
Tra le ipotesi contemplate da tale disposizione vi è, al n. 3, quella in cui “il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni”.
Nel caso in esame, svolgeva la professione di infermiere e il reato per cui è stato Parte_1 indagato vedeva come presunta persona offesa una paziente che, all'epoca del fatto ascritto in sede penale, era ricoverata presso la struttura sanitaria ove il ricorrente lavorava (vale a dire
AS.FRA. Onlus - Casa Iris di Vedano al Lambro).
Pertanto, è innegabile la sussistenza in capo al ricorrente, in relazione al fatto contestatogli, della qualifica di incaricato di pubblico servizio, dal momento che l'infermiere svolge un'attività oggettivamente diretta al conseguimento di una finalità pubblica, nello specifico rappresentata dalla tutela del diritto, avente rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 32, alla salute (in giurisprudenza cfr. ex multis Cass. Pen., Sez. VI, 23.10.2024, n. 43414; Cass. Pen., Sez.
IV, 13.6.2023, n. 41845; Cass. pen., Sez. VI, 4.6.2010, n. 34359).
Mentre a nulla rileva che la prestazione infermieristica sia effettuata presso “strutture private
3 accreditate [qual è AS.FRA. Onlus;
n.d.r.], poiché la rilevanza pubblica dell'attività svolta non risulta eliminata, siccome determinata dalle oggettive finalità di tutela e dal rapporto diretto e personale dell'infermiere con il malato (arg. ex. Sez. 2, n. 769 dell' 11/11/2005, Rv. 232989)” (Cass. pen., Sez.
5, Sentenza n. 9393 del 2020. Analogo principio è stato affermato per le strutture private non accreditate: Cass. pen., Sez. 5 - , Sentenza n. 9393 del 16/12/2019 Ud. (dep. 10/03/2020 ) Rv.
278665 - 01).
Nell'iniziale prospettiva accusatoria il fatto penalmente rilevante sarebbe stato commesso da nell'esercizio delle proprie funzioni. Egli, infatti, avrebbe posto in essere la Parte_1 condotta entrando nella stanza della paziente durante il turno lavorativo notturno. Sussisteva, dunque, un collegamento tra il comportamento asseritamente illecito e le funzioni esercitate, essendo il primo avvenuto durante lo svolgimento delle seconde, tali da agevolare la commissione del fatto (il ricorrente, infatti, avrebbe potuto fare ingresso nella stanza della paziente utilizzando le chiavi detenute grazie alle funzioni svolte;
senza considerare che la posizione da lui rivestita avrebbe verosimilmente potuto ingenerare un timore e/o una soggezione psicologica nella vittima, affetta da disturbi psichici e difficoltà motorie).
Peraltro, a tali fini non è necessario, come invece sostenuto dal ricorrente, l'abuso delle funzioni pubblicistiche da parte dell'incaricato di pubblico servizio, essendo sufficiente un mero collegamento di esse con la condotta posta in essere (in giurisprudenza cfr. ex multis
Cass. Pen., sez. III, 29.3.2017, n. 31916).
Motivo per il quale da un lato, deve ritenersi legittima la sua iscrizione nel Registro delle notizie di reato (mod. 21) da parte del BB ST (tenuto conto delle dichiarazioni inizialmente rilasciate dalla presunta persona offesa - cfr. doc. 5 fasc. ric.), e dall'altro, alcun errore in ordine all'esistenza della condizione di procedibilità è ravvisabile in capo alla
Giudice per le Indagini Preliminari.
2.2 Quanto, invece, alla doglianza di parte ricorrente relativa alle tempistiche, avendo il
BB ST provveduto a iscrivere il suo nominativo a 'modello 21' solo quasi due e anni mezzo dopo la prima iscrizione della notizia di reato a 'modello 44', il Tribunale osserva quanto segue.
Preliminarmente, tale domanda non può ritenersi inammissibile per una non consentita mutatio libelli, così come invece eccepito da parte convenuta. Infatti, il ricorrente, fin dall'atto introduttivo, ha fondato le proprie doglianze, oltre che sulla errata iscrizione per difetto della condizione di procedibilità, anche sulla sua tardività.
Nel merito, la domanda, anche in parte qua, non è fondata.
Infatti, il ricorrente non ha dimostrato (né, ancor prima, allegato) di aver patito uno specifico
4 pregiudizio in relazione a tale profilo di addebito. Infatti, una volta appurato che il suo nominativo è stato legittimamente iscritto nel Registro delle notizie di reato pur in assenza di querela (alla luce delle dichiarazioni accusatorie rilasciate dalla paziente ricoverata presso la struttura - cfr. doc. 10 fasc. ric., e al fine di consentire i doverosi approfondimenti investigativi), tutte le voci di danno che ha indicato (cfr. pagg. 16-20 ric.) sono Parte_1 riferibili all'esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti piuttosto che alle sue tempistiche.
In altri termini, applicando alla fattispecie in esame il cd. giudizio controfattuale, si ottiene che gli esborsi che il ricorrente lamenta di aver sostenuto prescindono dal fatto che l'iscrizione
(legittima) a 'modello 21' sia stata o meno tempestiva, così come le conseguenze sulla sfera non patrimoniale che il ricorrente ritiene di aver subito.
Fermo restando che la prova dell'asserito danno patrimoniale consiste nella mera stampa di un documento denominato 'Calcolo Compenso Avvocato ex D.M. 55/2014' (cfr. doc. 13 fasc. ric.), mentre quello non patrimoniale, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non può ritenersi in re ipsa.
2.3 Infine, come anticipato, deve essere esclusa anche la responsabilità ex art. 2 L. 117/1988 della Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza.
A tal riguardo, osserva il Tribunale che la doglianza del ricorrente, relativa al fatto che la dott.ssa , a fronte della richiesta di archiviazione presentata dal BB ST in Per_1 data 23.11.2021, non aveva disposto de plano l'archiviazione per difetto della condizione di procedibilità, fissando invece udienza in camera di consiglio ex art. 409, co. 2 c.p.p., non è fondata.
Come visto, infatti, la querela non era necessaria, essendo il reato ascritto a Parte_1 procedibile d'ufficio.
Inoltre, come evidenziato in maniera condivisibile da parte convenuta, la decisione di fissare udienza camerale si configura come una scelta discrezionale, consentita dall'art. 409, co. 2
c.p.p.
*** ** ***
§ 3. In virtù del principio di soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta le spese di lite.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenendo conto del criterio del disputatum.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: rigetta le domande avanzate dal ricorrente;
dichiara tenuta e condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
CPA e IVA come per legge.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Alfredo De Leonardis Dott. Gianni Sabbadini
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