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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 885/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RUVOLO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3631/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259031449718000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2025 , il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.
29620259031449718000, notificata a mezzo PEC il 24 settembre 2025, limitatamente alle cartelle n.
29620110033639829000 (TARSU 2010), n. 29620120015016760000 (TARSU 2011) e n.
29620130002582946000 (TARSU 2012) per un importo complessivo contestato di € 1.218,60.
Deduceva la nullità dell'atto per omessa notificazione delle cartelle presupposte e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di tributi locali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo la rituale notificazione delle cartelle,
l'inammissibilità del ricorso per irretrattabilità della pretesa, l'intervenuta interruzione dei termini prescrizionali e l'applicabilità della sospensione emergenziale COVID.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione risulta che la cartella n.
29620110033639829000 è stata notificata il 14.09.2011 mediante consegna a familiare convivente con invio di C.A.N., la cartella n. 29620120015016760000 è stata notificata il 03.07.2012 con analoga modalità e la cartella n. 29620130002582946000 è stata notificata il 02.08.2013 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la Casa Comunale e invio di C.A.D.
Le relate di notifica costituiscono atti pubblici assistiti da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., superabile solo mediante querela di falso, non proposta nel caso di specie.
Ne consegue che l'eccezione di omessa notificazione è infondata.
Il ricorrente deduce la prescrizione quinquennale dei tributi locali, assumendo che siano trascorsi più di cinque anni tra la notifica delle cartelle e l'intimazione del 24 settembre 2025.
L'eccezione non è fondata.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le cartelle sono state oggetto di plurimi atti interruttivi medio tempore notificati, tra cui le intimazioni di pagamento nn. 29620169009900567000, 29620179038756531000
e 29620219003976778000 e una richiesta di compensazione.
Tali atti, ai sensi dell'art. 2943 c.c., hanno efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale.
Va inoltre considerata la sospensione dei termini prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020 per il periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, con conseguente differimento dei termini di prescrizione.
Il periodo di sospensione va computato ai fini del calcolo del termine prescrizionale.
Inoltre, Cass. 960/2025 ha stabilito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Tenuto conto degli atti interruttivi, della sospensione legale e del principio per cui la prescrizione decorre nuovamente ex novo a seguito di ciascun atto interruttivo, non risulta maturata alcuna prescrizione alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
Le cartelle non risultano impugnate nei termini di cui agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992.
L'atto successivo (intimazione) poteva quindi essere impugnato solo per vizi propri.
Nel caso di specie le censure si appuntano esclusivamente su questioni inerenti le cartelle (notifica e prescrizione), senza dedurre vizi intrinseci dell'intimazione.
Ne deriva, sotto tale ulteriore profilo, l'infondatezza del ricorso.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in € 923,00 oltre accessori di legge.
Palermo, 13.1.2026
Il Giudice
MI VO
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RUVOLO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3631/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259031449718000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2025 , il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.
29620259031449718000, notificata a mezzo PEC il 24 settembre 2025, limitatamente alle cartelle n.
29620110033639829000 (TARSU 2010), n. 29620120015016760000 (TARSU 2011) e n.
29620130002582946000 (TARSU 2012) per un importo complessivo contestato di € 1.218,60.
Deduceva la nullità dell'atto per omessa notificazione delle cartelle presupposte e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di tributi locali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo la rituale notificazione delle cartelle,
l'inammissibilità del ricorso per irretrattabilità della pretesa, l'intervenuta interruzione dei termini prescrizionali e l'applicabilità della sospensione emergenziale COVID.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione risulta che la cartella n.
29620110033639829000 è stata notificata il 14.09.2011 mediante consegna a familiare convivente con invio di C.A.N., la cartella n. 29620120015016760000 è stata notificata il 03.07.2012 con analoga modalità e la cartella n. 29620130002582946000 è stata notificata il 02.08.2013 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la Casa Comunale e invio di C.A.D.
Le relate di notifica costituiscono atti pubblici assistiti da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., superabile solo mediante querela di falso, non proposta nel caso di specie.
Ne consegue che l'eccezione di omessa notificazione è infondata.
Il ricorrente deduce la prescrizione quinquennale dei tributi locali, assumendo che siano trascorsi più di cinque anni tra la notifica delle cartelle e l'intimazione del 24 settembre 2025.
L'eccezione non è fondata.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le cartelle sono state oggetto di plurimi atti interruttivi medio tempore notificati, tra cui le intimazioni di pagamento nn. 29620169009900567000, 29620179038756531000
e 29620219003976778000 e una richiesta di compensazione.
Tali atti, ai sensi dell'art. 2943 c.c., hanno efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale.
Va inoltre considerata la sospensione dei termini prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020 per il periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, con conseguente differimento dei termini di prescrizione.
Il periodo di sospensione va computato ai fini del calcolo del termine prescrizionale.
Inoltre, Cass. 960/2025 ha stabilito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Tenuto conto degli atti interruttivi, della sospensione legale e del principio per cui la prescrizione decorre nuovamente ex novo a seguito di ciascun atto interruttivo, non risulta maturata alcuna prescrizione alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
Le cartelle non risultano impugnate nei termini di cui agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992.
L'atto successivo (intimazione) poteva quindi essere impugnato solo per vizi propri.
Nel caso di specie le censure si appuntano esclusivamente su questioni inerenti le cartelle (notifica e prescrizione), senza dedurre vizi intrinseci dell'intimazione.
Ne deriva, sotto tale ulteriore profilo, l'infondatezza del ricorso.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in € 923,00 oltre accessori di legge.
Palermo, 13.1.2026
Il Giudice
MI VO