Sentenza 9 aprile 1973
Massime • 4
In base al combinato disposto degli artt 2943 e 2945 cod civ, la notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, sia esso di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, interrompe la prescrizione relativamente al diritto che si fa valere, sospendendone il decorso sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ove, peraltro, il processo si estingua - e cio anche se l'Estinzione derivi dalla mancata riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente, entro i termini indicati nell'art 50 cod proc civ - l'Estinzione toglie valore al periodo di sospensione successivo alla proposizione della domanda, onde rimane ferma soltanto l'efficacia della domanda giudiziale come atto di Costituzione in mora; con la conseguenza che, trattandosi non piu di un'interruzione ad effetti permanenti, ma di un'interruzione ad effetti istantanei, il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio. ( Conf 2612/68, mass n 335101).*
L'errore in cui incorra colui che eccepisce la prescrizione, relativamente al periodo che dovrebbe intendersi colpito dalla prescrizione, non puo incidere sul potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione di prescrizione e di stabilire, quindi, in concreto, se l'eccezione sia o meno, in tutto o solo in parte, fondata, determinando il periodo colpito dalla prescrizione anche in maniera eventualmente diversa da quanto prospettato dalla parte.*
Per eccepire la prescrizione non e necessario fare uso di formule sacramentali o particolari, essendo sufficiente che risulti comunque manifestato l'intento di avvalersene. Pertanto, qualora in un giudizio avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro la causa non venga riassunta davanti al giudice dichiarato competente entro i termini previsti dal primo comma dello art 50 cod proc civ e venga poi dedotto in un successivo giudizio, avente lo stesso oggetto, che dal primo atto di citazione derivo l'interruzione della prescrizione con effetti istantanei e non gia permanenti (cosi come si sarebbe verificato nel caso in cui si fosse verificata la cosiddetta translatio iudicii) e che, quindi, la prescrizione degli interessi nel frattempo maturati sulla somma dovuta e cominciata a decorrere nuovamente dalla data dell'atto interruttivo senza restarne anche sospesa, deve ritenersi che in siffatta deduzione sia manifesta, sia pure in Forma implicita ma in maniera pur sempre univoca e precisa, la volonta di avvalersi e di invocare quindi gli effetti estintivi della prescrizione nel frattempo maturatasi sino al secondo atto di citazione. ( V 1148/65).*
L'eccezione di prescrizione puo essere proposta anche per la prima volta in grado di appello. ( V 1888/69, mass n 341037).*
Commentario • 1
- 1. La prescrizione dell’azione esecutivaAvv. Tullio Facciolini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'azione esecutiva si prescrive quando si prescrive il diritto che il creditore intende soddisfare [1]: il termine di prescrizione è, tuttavia, strettamente collegato alla natura del titolo esecutivo che ne accerta l'esistenza (ove il diritto è consacrato in un titolo esecutivo il termine di prescrizione cessa, quindi, di essere quello del diritto in sé considerato e si trasforma nel termine previsto per l'esercizio dell'azione in virtù del titolo esecutivo di riferimento). La questione è la seguente: la notificazione del precetto prima, e l'instaurazione del processo esecutivo poi, producono l'interruzione del termine di prescrizione del diritto consacrato nel titolo esecutivo? …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/04/1973, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1973 |
Testo completo
L'errore in cui incorra colui che eccepisce la prescrizione, relativamente al periodo che dovrebbe intendersi colpito dalla prescrizione, non puo incidere sul potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione di prescrizione e di stabilire, quindi, in concreto, se l'eccezione sia o meno, in tutto o solo in parte, fondata, determinando il periodo colpito dalla prescrizione anche in maniera eventualmente diversa da quanto prospettato dalla parte.*