Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Articolo 2 della Legge 24 luglio 2019, n. 87
Articolo 1Articolo 3
- Legge 24 luglio 2019, n. 87
Articolo 2 della Legge 24 luglio 2019, n. 87
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20 agosto 2019
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