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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4012/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. FERRARI GIORGIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in GALLERIA BASSA DEI MAGNANI 7 PARMA, presso lo studio dell'avv.
FERRARI GIORGIO
- OPPONENTE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. PAINI ENRICA, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in PIAZZALE SANTAFIORA 1 PARMA, presso lo studio dell'avv. PAINI ENRICA
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 4012/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1313/2021, emesso da Parte_1
questo Tribunale a favore di per l'importo capitale di euro 6.003,58, oltre interessi Controparte_1
e spese del procedimento monitorio, quale saldo dell'appalto avente ad oggetto l'esecuzione di impianti elettrici, fotovoltaici, TV, allarme e illuminazione esterna, riguardante diciassette villette unifamiliari in corso di costruzione, in Vigatto, esponendo di avere pagato, a CP_1 dall'ottobre 2016 al settembre 2019, trentuno fatture, per complessivi euro 175.740,18, oltre Iva, ma contestando il completamento delle opere appaltate e plurimi “inadempimenti, sia di carattere condominiale (impianto TV), sia relativi alle singole unità abitative dei signori (impianto Pt_2
fotovoltaico), (centrale elettrica), (impianto TV), (messa a terra e split primo Pt_3 Pt_1 Pt_4 piano ), (n. 2 termoarredi), (impianto fotovoltaico)”. Per_1 Persona_2
Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. si è costituita contestando le avverse eccezioni e chiedendo la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o, in ulteriore subordine, la condanna della stessa al pagamento di quanto accertato come dovuto nel presente giudizio.
A parere di questo giudicante, l'opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il corrispettivo portato dalle fatture n. 192/PA/2019, per euro 3.839,58, e n. 49PA/2020, per euro 2.164,00, per il complessivo importo di euro 6.003,58, non è fondato.
Si ritiene, infatti, che l'opponente abbia sollevato contestazioni generiche, sia in merito al preteso mancato completamento delle opere che ai lamentati vizi delle opere stesse, venendo meno all'onere di specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della propria domanda.
Nell'atto introduttivo, infatti, l'opponente riferisce di “criticità” insorte nell'esecuzione dell'appalto, senza specificare in cosa esse siano consistite, ma solamente richiamando delle missive, indirizzate dall'opponente all'opposta, che ha prodotto in giudizio (docc. da 4 a 10 e da 12
a 15).
In merito alle suddette produzioni, in ogni caso, si osserva quanto segue.
Il doc. 4 è un'e-mail del 12/03/2019; il doc. 5 è un'e-mail del 24/07/2019; il doc. 6 è un'e-mail (che fa riferimento ad un allegato non depositato) del 03/09/2019.
Le suddette e-mail, dunque, sono precedenti ai pagamenti delle fatture, come ammesso dalla stessa parte opponente per la complessiva somma di euro 175.740,18, oltre Iva, che sono stati eseguiti fino al settembre 2019 (per la precisione fino al 30/09/2019, v. doc. 3 di parte opponente), senza che parte committente abbia comunicato all'appaltatrice diffida alcuna all'adempimento. Si ritiene, pertanto, presumibile che eventuali contestazioni precedenti siano state superate e che, per questo, siano stati eseguiti i cospicui pagamenti.
Il doc. 7 fa riferimento a guasti elettrici, ma i docc. 8 e 12 danno atto dell'avvenuta risoluzione degli stessi (grazie all'intervento di un tecnico dell'opposta) e all'esborso della somma di euro 163,00, da parte di una condomina ( , il cui rimborso, però, non è stato chiesto in giudizio. Per_3
Il doc. 9, a proposito dell'impianto fotovoltaico ( , fa riferimento solo ad una Persona_2
richiesta di verifica e non a vizi del medesimo, ma, con la missiva prodotta come doc. 16, è la stessa parte opponente a riconoscere l'intervenuta risoluzione del relativo problema (non meglio specificato).
Il doc. 14 del 04/02/2020 contiene una mera richiesta di informazioni.
Ancora, il doc. n. 10, del 17/12/2019, e n. 13 contengono meri solleciti di intervento per la risoluzione di problematiche ivi elencate in modo generico (dell'invio e ricezione di tale ultima missiva, contestata dall'opposta, manca, però, la prova).
La missiva di cui al cit. doc. 16, priva di data, contiene l'elenco generico di alcune problematiche: collegamento della valvola tre vie (Grossi); allacciamento due termo arredi (Vannoni/Carnemolla); malfunzionamento impianto non meglio precisato ( ; apertura cancelletto pedonale Per_3
(Musso/Barbieri). Tuttavia, non vi è prova che essa sia stata inviata e ricevuta da parte opposta, che la contesta.
Infine, il doc. 15 del 17/02/2020 contiene una richiesta di intervento per risolvere un problema di alimentazione elettrica di un cancello, cui non si fa riferimento nell'atto introduttivo.
Al contrario, tuttavia, parte opposta ha prodotto l'e-mail del 05.06.2020 (doc. 2 di parte opposta), successiva a tutte le e-mail sopra esaminate, con la quale la stessa opponente, richiedendo lo storno di due fatture, ha chiesto l'emissione di nuova fattura a saldo, per euro 2.164,00, e si è impegnata al pagamento (“appena sarà possibile”) della fattura n. 192/2019, dell'importo di euro 3.839,58.
Trattasi degli importi di cui alle due fatture del monitorio.
Si ritiene, pertanto, presumibile che, a tale data, ogni eventuale problematica lamentata nei confronti dell'appaltatrice fosse già stata superata.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1313/2021, emesso dal Tribunale di Parma a favore di dichiarandolo esecutivo. Controparte_1 Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
4.237,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 20/05/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. FERRARI GIORGIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in GALLERIA BASSA DEI MAGNANI 7 PARMA, presso lo studio dell'avv.
FERRARI GIORGIO
- OPPONENTE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. PAINI ENRICA, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in PIAZZALE SANTAFIORA 1 PARMA, presso lo studio dell'avv. PAINI ENRICA
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 4012/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1313/2021, emesso da Parte_1
questo Tribunale a favore di per l'importo capitale di euro 6.003,58, oltre interessi Controparte_1
e spese del procedimento monitorio, quale saldo dell'appalto avente ad oggetto l'esecuzione di impianti elettrici, fotovoltaici, TV, allarme e illuminazione esterna, riguardante diciassette villette unifamiliari in corso di costruzione, in Vigatto, esponendo di avere pagato, a CP_1 dall'ottobre 2016 al settembre 2019, trentuno fatture, per complessivi euro 175.740,18, oltre Iva, ma contestando il completamento delle opere appaltate e plurimi “inadempimenti, sia di carattere condominiale (impianto TV), sia relativi alle singole unità abitative dei signori (impianto Pt_2
fotovoltaico), (centrale elettrica), (impianto TV), (messa a terra e split primo Pt_3 Pt_1 Pt_4 piano ), (n. 2 termoarredi), (impianto fotovoltaico)”. Per_1 Persona_2
Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. si è costituita contestando le avverse eccezioni e chiedendo la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o, in ulteriore subordine, la condanna della stessa al pagamento di quanto accertato come dovuto nel presente giudizio.
A parere di questo giudicante, l'opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il corrispettivo portato dalle fatture n. 192/PA/2019, per euro 3.839,58, e n. 49PA/2020, per euro 2.164,00, per il complessivo importo di euro 6.003,58, non è fondato.
Si ritiene, infatti, che l'opponente abbia sollevato contestazioni generiche, sia in merito al preteso mancato completamento delle opere che ai lamentati vizi delle opere stesse, venendo meno all'onere di specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della propria domanda.
Nell'atto introduttivo, infatti, l'opponente riferisce di “criticità” insorte nell'esecuzione dell'appalto, senza specificare in cosa esse siano consistite, ma solamente richiamando delle missive, indirizzate dall'opponente all'opposta, che ha prodotto in giudizio (docc. da 4 a 10 e da 12
a 15).
In merito alle suddette produzioni, in ogni caso, si osserva quanto segue.
Il doc. 4 è un'e-mail del 12/03/2019; il doc. 5 è un'e-mail del 24/07/2019; il doc. 6 è un'e-mail (che fa riferimento ad un allegato non depositato) del 03/09/2019.
Le suddette e-mail, dunque, sono precedenti ai pagamenti delle fatture, come ammesso dalla stessa parte opponente per la complessiva somma di euro 175.740,18, oltre Iva, che sono stati eseguiti fino al settembre 2019 (per la precisione fino al 30/09/2019, v. doc. 3 di parte opponente), senza che parte committente abbia comunicato all'appaltatrice diffida alcuna all'adempimento. Si ritiene, pertanto, presumibile che eventuali contestazioni precedenti siano state superate e che, per questo, siano stati eseguiti i cospicui pagamenti.
Il doc. 7 fa riferimento a guasti elettrici, ma i docc. 8 e 12 danno atto dell'avvenuta risoluzione degli stessi (grazie all'intervento di un tecnico dell'opposta) e all'esborso della somma di euro 163,00, da parte di una condomina ( , il cui rimborso, però, non è stato chiesto in giudizio. Per_3
Il doc. 9, a proposito dell'impianto fotovoltaico ( , fa riferimento solo ad una Persona_2
richiesta di verifica e non a vizi del medesimo, ma, con la missiva prodotta come doc. 16, è la stessa parte opponente a riconoscere l'intervenuta risoluzione del relativo problema (non meglio specificato).
Il doc. 14 del 04/02/2020 contiene una mera richiesta di informazioni.
Ancora, il doc. n. 10, del 17/12/2019, e n. 13 contengono meri solleciti di intervento per la risoluzione di problematiche ivi elencate in modo generico (dell'invio e ricezione di tale ultima missiva, contestata dall'opposta, manca, però, la prova).
La missiva di cui al cit. doc. 16, priva di data, contiene l'elenco generico di alcune problematiche: collegamento della valvola tre vie (Grossi); allacciamento due termo arredi (Vannoni/Carnemolla); malfunzionamento impianto non meglio precisato ( ; apertura cancelletto pedonale Per_3
(Musso/Barbieri). Tuttavia, non vi è prova che essa sia stata inviata e ricevuta da parte opposta, che la contesta.
Infine, il doc. 15 del 17/02/2020 contiene una richiesta di intervento per risolvere un problema di alimentazione elettrica di un cancello, cui non si fa riferimento nell'atto introduttivo.
Al contrario, tuttavia, parte opposta ha prodotto l'e-mail del 05.06.2020 (doc. 2 di parte opposta), successiva a tutte le e-mail sopra esaminate, con la quale la stessa opponente, richiedendo lo storno di due fatture, ha chiesto l'emissione di nuova fattura a saldo, per euro 2.164,00, e si è impegnata al pagamento (“appena sarà possibile”) della fattura n. 192/2019, dell'importo di euro 3.839,58.
Trattasi degli importi di cui alle due fatture del monitorio.
Si ritiene, pertanto, presumibile che, a tale data, ogni eventuale problematica lamentata nei confronti dell'appaltatrice fosse già stata superata.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1313/2021, emesso dal Tribunale di Parma a favore di dichiarandolo esecutivo. Controparte_1 Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
4.237,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 20/05/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi