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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 12/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 202 L.F. nella causa iscritta al n. R.G. 75/2024 P.U. promossa da:
AVV. , quale Commissario Liquidatore nominato dal Controparte_1 in data 15.12.2023 CP_2
RICORRENTE per la dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza di:
Parte_1
C.F.
[...] P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Commissario Liquidatore, Avv. , nominato nell'ambito della Controparte_1 procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa della Cooperativa “
[...]
, ha presentato ricorso ex art. 202 l.f. affinché venga Parte_2 accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza della cooperativa ammessa in data 7.05.2015 alla speciale procedura amministrativa.
L'art. 202 l.f., infatti, prevede che in mancanza di previo accertamento dello stato d'insolvenza dell'impresa ammessa alla L.C.A., il Tribunale fallimentare competente per territorio possa emettere sentenza in tali termini anche dopo l'avvio della procedura amministrativa, previa audizione del debitore e con l'applicazione delle norme di cui all'art. 195 l.f.
Nel ricorso presentato in data 15.10.2024, il Commissario liquidatore ha precisato lo stato patrimoniale al momento dell'ammissione alla liquidazione e quello attuale, avendo nel frattempo depositato le richieste di ammissione al passivo con i relativi verbali di ammissione. Ciò che viene richiesto dalla legge al Tribunale fallimentare, è di accertare che al momento dell'avvio della procedura amministrativa l'ente interessato versasse in condizioni d'insolvenza.
All'udienza del 21.01.2025 è stato inoltre sentito il legale rappresentante della cooperativa, che non si è opposto alla dichiarazione d'insolvenza.
È evidente lo stato d'insolvenza in cui la società si trovava alla fine dell'esercizio 2013, e nel 2014, terminato il quale è avvenuta l'emissione del decreto ministeriale che l'ha ammessa alla liquidazione.
Stando ai numeri riportati dal Commissario nel proprio ricorso (corroborati peraltro dall'esito delle udienze di ammissione allo stato passivo della procedura) emerge come la cooperativa era in perdita d'esercizio, aveva accumulato ingenti debiti a breve scadenza, vantando di contro crediti verso clienti che non coprivano il montante debitorio né quello che è stato poi il passivo accertato.
Insomma, è evidente lo sbilanciamento tra fonti di liquidità e reddito e l'indebitamento corrente, anche a breve termine, che è sintomo tipico dell'insolvenza.
Va dunque accolta la domanda di accertamento proposta dal Commissario Liquidatore e non contestata dall'ex legale rappresentante della cooperativa in liquidazione coatta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta lo stato d'insolvenza della cooperativa
[...]
C.F. Parte_3
al momento della sua ammissione alla Liquidazione Coatta P.IVA_1
Amministrativa;
- dispone che il Commissario Liquidatore adempia a tutte le formalità pubblicitarie imposte dall'art. 195 l.f.;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni e le iscrizioni di rito, con prenotazione a debito dei relativi costi in caso di insussistenza o insufficienza di attivo.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 6/02/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 202 L.F. nella causa iscritta al n. R.G. 75/2024 P.U. promossa da:
AVV. , quale Commissario Liquidatore nominato dal Controparte_1 in data 15.12.2023 CP_2
RICORRENTE per la dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza di:
Parte_1
C.F.
[...] P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Commissario Liquidatore, Avv. , nominato nell'ambito della Controparte_1 procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa della Cooperativa “
[...]
, ha presentato ricorso ex art. 202 l.f. affinché venga Parte_2 accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza della cooperativa ammessa in data 7.05.2015 alla speciale procedura amministrativa.
L'art. 202 l.f., infatti, prevede che in mancanza di previo accertamento dello stato d'insolvenza dell'impresa ammessa alla L.C.A., il Tribunale fallimentare competente per territorio possa emettere sentenza in tali termini anche dopo l'avvio della procedura amministrativa, previa audizione del debitore e con l'applicazione delle norme di cui all'art. 195 l.f.
Nel ricorso presentato in data 15.10.2024, il Commissario liquidatore ha precisato lo stato patrimoniale al momento dell'ammissione alla liquidazione e quello attuale, avendo nel frattempo depositato le richieste di ammissione al passivo con i relativi verbali di ammissione. Ciò che viene richiesto dalla legge al Tribunale fallimentare, è di accertare che al momento dell'avvio della procedura amministrativa l'ente interessato versasse in condizioni d'insolvenza.
All'udienza del 21.01.2025 è stato inoltre sentito il legale rappresentante della cooperativa, che non si è opposto alla dichiarazione d'insolvenza.
È evidente lo stato d'insolvenza in cui la società si trovava alla fine dell'esercizio 2013, e nel 2014, terminato il quale è avvenuta l'emissione del decreto ministeriale che l'ha ammessa alla liquidazione.
Stando ai numeri riportati dal Commissario nel proprio ricorso (corroborati peraltro dall'esito delle udienze di ammissione allo stato passivo della procedura) emerge come la cooperativa era in perdita d'esercizio, aveva accumulato ingenti debiti a breve scadenza, vantando di contro crediti verso clienti che non coprivano il montante debitorio né quello che è stato poi il passivo accertato.
Insomma, è evidente lo sbilanciamento tra fonti di liquidità e reddito e l'indebitamento corrente, anche a breve termine, che è sintomo tipico dell'insolvenza.
Va dunque accolta la domanda di accertamento proposta dal Commissario Liquidatore e non contestata dall'ex legale rappresentante della cooperativa in liquidazione coatta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta lo stato d'insolvenza della cooperativa
[...]
C.F. Parte_3
al momento della sua ammissione alla Liquidazione Coatta P.IVA_1
Amministrativa;
- dispone che il Commissario Liquidatore adempia a tutte le formalità pubblicitarie imposte dall'art. 195 l.f.;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni e le iscrizioni di rito, con prenotazione a debito dei relativi costi in caso di insussistenza o insufficienza di attivo.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 6/02/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi