Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO SENZA FIGLI MINORI/ ECONOM. DIP. N. 2848/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
Dott.ssa Maria Paduano Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19.11.2024, da
1) Parte_1
Nato a Castelmarte il 07.07.1942
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Angela Nava
e
2) Controparte_1
Nata a Canzo il 04.10.1949 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Angela Nava
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Canzo in data 21.09.1970
(anno 1970, atto n. 24, parte II, serie A)
X separati consensualmente con sentenza n. 890/2023 del 5 luglio 2023
x con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_2
- nata il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
-il signor continuerà a corrispondere in favore della moglie la somma pari ad €. 300,00 mensili, oltre Pt_1
Istat di legge, già prevista in sede di separazione personale;
- i coniugi dichiarano di avere definito, anche a seguito della intervenuta cessione immobiliare in
adempimento alla obbligazione assunta in sede di separazione (con atto a rogito del dr. Persona_1
in data 4 luglio 2024 N. 11798/7057) e con quanto previsto nel presente atto, ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non aver nulla reciprocamente a pretendere, salvo le odierne pattuizioni;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non CP_2
volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Controparte_1 in data 21.09.1970, in Canzo con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canzo
(Anno 1970, Atto n. 24, Parte II, Serie A - Ufficio),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canzo, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 14.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao