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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1081 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. AUGUSTO OTTAVIANO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
28/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 02/07/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 396, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
31/10/2000, e nata a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) Assegnare la casa coniugale alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli;
3) Autorizzare i coniugi a farsi CP_1
rilasciare il passa porto senza ulteriore richiesta di consenso;
4) Affidare i figli ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la casa coniugale che resta assegnata alla madre con facoltà per il padre di avere i figli con sé previo semplice accordo telefonico tre volte alla settimana, con la possibilità di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza, nei fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Inoltre nel periodo estivo post -scolastico avranno la facoltà di avere con sé i figli per un periodo continuativo di 15 giorni da concordare. Nel periodo delle festività natalizie e pasquali i nvece i giorni verranno concordati in base alle esigenze dei ragazzi. 5) Il sig. a titolo Parte_1
di mantenimento dei figli, verserà alla sig.ra l'assegno di €. 300,00, rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori. 6) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di an notare il presente ricorso e la successiva sentenza dichiarativa della separazione consensuale dei coniugi nei registri dello Stato Civile. 7) Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ordinare all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di provvedere alla relativa annotare nei registri dello Stato Civile”.
All'udienza del 22/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta, integrandola con il piano genitoriale che di seguito si trascrive: “La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, anche per le decisioni di ordinaria amministrazione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) ogni martedì e giovedì della settimana dalle ore 18 alle ore 21; b) pernotterà a casa del padre il primo e terzo weekend di ogni mese dal sabato pomeriggio e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00 ; b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figli a trascorrer à con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Marzo di ogni anno. Il sig.
[...]
verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno Pt_1 CP_1
di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall' omologazione della separazione. Le spese straordinarie nell'interesse della figli a sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) le spese per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per le attività extrascolastiche, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell' altro genitore;
b) le spese per un eventuale iscrizione all'università
e/o corsi, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore”.
Con ordinanza separata la causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse, così come integrato dal piano genitoriale e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 02/07/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 396, parte 2, serie A;
rimette le parti all'udienza del 10/06/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1081 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. AUGUSTO OTTAVIANO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
28/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 02/07/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 396, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
31/10/2000, e nata a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) Assegnare la casa coniugale alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli;
3) Autorizzare i coniugi a farsi CP_1
rilasciare il passa porto senza ulteriore richiesta di consenso;
4) Affidare i figli ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la casa coniugale che resta assegnata alla madre con facoltà per il padre di avere i figli con sé previo semplice accordo telefonico tre volte alla settimana, con la possibilità di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza, nei fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Inoltre nel periodo estivo post -scolastico avranno la facoltà di avere con sé i figli per un periodo continuativo di 15 giorni da concordare. Nel periodo delle festività natalizie e pasquali i nvece i giorni verranno concordati in base alle esigenze dei ragazzi. 5) Il sig. a titolo Parte_1
di mantenimento dei figli, verserà alla sig.ra l'assegno di €. 300,00, rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori. 6) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di an notare il presente ricorso e la successiva sentenza dichiarativa della separazione consensuale dei coniugi nei registri dello Stato Civile. 7) Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ordinare all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di provvedere alla relativa annotare nei registri dello Stato Civile”.
All'udienza del 22/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta, integrandola con il piano genitoriale che di seguito si trascrive: “La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, anche per le decisioni di ordinaria amministrazione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) ogni martedì e giovedì della settimana dalle ore 18 alle ore 21; b) pernotterà a casa del padre il primo e terzo weekend di ogni mese dal sabato pomeriggio e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00 ; b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figli a trascorrer à con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Marzo di ogni anno. Il sig.
[...]
verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno Pt_1 CP_1
di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall' omologazione della separazione. Le spese straordinarie nell'interesse della figli a sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) le spese per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per le attività extrascolastiche, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell' altro genitore;
b) le spese per un eventuale iscrizione all'università
e/o corsi, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore”.
Con ordinanza separata la causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse, così come integrato dal piano genitoriale e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 02/07/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 396, parte 2, serie A;
rimette le parti all'udienza del 10/06/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.