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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1023/2022 R.G.A.C. promossa da:
(p.i. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
avv. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Patrizia Parte_2
Zingone, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Milano, via
Lamarmora n. 42 (MI); appellante nei confronti di
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alessandro Tavarini e
Marco Dei, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Carrara, via
Cavallotti 52/B (MS); appellata
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 170/2021 del Giudice di Pace di Carrara
(procedimento n. 510/2020 R.G.).
Conclusioni: per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza n. 170/2021 emessa nell'ambito del procedimento R.G. 510/2020 pubblicata il giorno
08.11.2021, comunicata in pari data e non notificata, resa dal Giudice di Pace di Carrara in persona del Giudice dott. Vincenzo Lo Cane IN VIA PRINCIPALE - Nel merito, riformare la sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti nel presente giudizio;
- Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”;
1 per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, Controparte_1
deduzione o difesa: In via Preliminare: - Dichiarare la carenza di titolarità attiva e legittimazione ad causam dell'odierna appellante con ogni consequenziale provvedimento di legge per i motivi esposti sub.1 -
Dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello così come formulato poiché privo dei requisiti sanciti dall'art. 342 C.p.c. per i motivi esposti sub 2 e sempre in via preliminare: accertare l'avvenuta acquiescenza a norma dell'art. 329, II comma, c.p.c. della sentenza impugnata con conseguente declaratoria di passaggio in giudicato della stessa;
Nel Merito: - Respingere il presente gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare in toto l'impugnata sentenza di primo grado nr. 170/2021 del Giudice di Pace di Carrara e depositata in cancelleria il giorno
8/11/21 con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite del presente grado del giudizio e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 170/2021 emessa, in data 8.11.2021, dal Giudice di Pace di Carrara all'esito del procedimento iscritto al n. 510/2020 R.G., avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 232/2020. In particolare, la sentenza appellata aveva annullato il decreto ingiuntivo emesso in favore di – in qualità di cessionaria del credito Parte_1
originariamente vantato da – mediante cui era stata Controparte_2 Controparte_1
condannata al pagamento di € 862,80, oltre interessi e spese, derivanti dalle fatture nn.
2255169/IB e 2232566/IB emesse dalla cedente e rimaste Controparte_2
parzialmente insolute. L'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado in quanto: i) aveva erroneamente ritenuto insussistente la titolarità in capo ad del rapporto sostanziale, a fronte dell'asserita mancata prova della titolarità del Parte_1
credito azionato con ricorso monitorio;
ii) era incorsa nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., posto che non aveva mai contestato la legittimazione Controparte_1
sostanziale di limitandosi a dedurre la presunta carenza di legittimazione Parte_1
processuale per mancanza di idonea documentazione comprovante la cessione del credito in favore dell'appellante; iii) aveva violato l'art. 210 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di ordine di esibizione documentale formulata da Parte_1
2 2. In data 10.08.2022, depositava istanza di remissione in termini Controparte_1
relativamente al deposito della comparsa di costituzione, posto che il sistema telematico,
a causa di un malfunzionamento non emendabile dalla Cancelleria civile, non aveva recepito la comparsa tempestivamente depositata in data 29.07.2022.
3. All'esito dell'udienza svoltasi in contraddittorio tra le parti in data 27.09.2022, il G.I., rilevata la fondatezza dei motivi addotti nell'istanza di rimessione, rimetteva parte appellata nei termini per la costituzione e rinviava la causa a successiva udienza facendo salvi i diritti di prima udienza.
4. In data 28.09.2022 si costituiva in giudizio chiedendo: i) in via Controparte_1
preliminare, l'accertamento della carenza di titolarità attiva e legittimazione ad causam dell'appellante, nonché l'inammissibilità dell'atto di appello perché privo dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e l'accertamento dell'avvenuta acquiescenza della sentenza impugnata ex art. 329 co. 2 c.p.c. per non aver indicato i capi della sentenza oggetto di specifica impugnazione, con conseguente declaratoria di passaggio in giudicato;
ii) nel merito, respingere il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, confermare la sentenza impugnata, e condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
5. La causa veniva istruita documentalmente.
6. Intervenuta – a fronte di provvedimento presidenziale del 17.10.2024 – la sostituzione della persona del Giudice designato, questi differiva l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 14.07.2025, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così sommariamente ricostruita la materia oggetto del contendere, venendo allo scrutinio dei motivi di gravame, parte appellante ha lamentato: i) con il primo motivo,
l'erroneità della sentenza n. 170/2021 emessa dal Giudice di Pace di Carrara per aver ritenuto insussistente la titolarità del rapporto sostanziale in capo ad (“La Parte_1
sentenza oggi appellata è da ritenersi errata nella parte in cui il Giudice di Pace afferma che non sia stata fornita la prova del rapporto sostanziale intercorrente tra società venditrice del gas, e CP_3
l'odierna appellata”); ii) con il secondo motivo, il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.,
3 posto che “Nel caso di specie, il rapporto sostanziale non era contestato dalle parti e la domanda era proposta solo con riferimento alla legittimazione attiva di provata documentalmente in Parte_1
corso di causa, e pertanto la sentenza deve ritenersi viziata anche sotto questo aspetto”; iii) con il terzo motivo, la violazione dell'art. 210 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di ordine di esibizione documentale formulata da Parte_1
2. Tenuto conto dell'eccezione di inammissibilità del gravame formula da parte appellata, in via preliminare e in termini generali, deve darsi conto come la Cassazione a Sezioni
Unite abbia chiarito che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 27199/2017).
Tale principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, impone dunque all'appellante un onere di specificità nell'individuazione delle parti della sentenza che si intendono censurare e delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado e si presta, inoltre, ad una specifica declinazione laddove venga in rilievo il disposto degli artt. 339, comma 3, c.p.c. e 113, comma 2 c.p.c..
3. A riguardo, la Cassazione ha precisato che: “le sentenze che il giudice di pace pronuncia in cause di valore non eccedente i 1.100,00 euro sono da considerarsi emesse 'secondo equità ' ai sensi dell' art. 113 comma 2 c.p.c. e conseguentemente il tribunale chiamato a decidere l'appello avverso tali pronunzie deve limitarsi a verificare l'osservanza delle norme procedurali, costituzionali e comunitarie, nonché dei principi regolatori della materia ai sensi dell' art. 339 comma 3 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. Sez.
III n. 25577/2024), i quali “non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa” (cfr. Cass. civ. sez. III
n. 34432/2022).
4 In altri termini, nelle controversie di modico valore decise dal Giudice di Pace, il sindacato del giudice di appello risulta circoscritto alla verifica del rispetto dei principi fondamentali della materia, nonché alle norme di rango costituzionale, comunitario e processuale.
4. Nel caso di specie, atteso che alla luce del valore del credito azionato in via monitoria da oggetto di successiva opposizione da parte di il valore Parte_1 Controparte_1
della lite risulta pari ad € 862,80 e che, dunque, la controversia si presume essere stata decisa dal Giudice di Pace secondo equità, era precipuo onere di pate appellante individuare i principi regolatori della materia ritenuti violati e chiarire in che modo la decisione di primo grado se ne sia discostata. Tale conclusione appare conforme all'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Ai fini dell'ammissibilità dell'appello delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità è necessario specificare
i principi regolatori della materia che si assumono violati, sia come la regola equitativa, utilizzata dal Giudice di Pace, si ponga in contrasto con essi trattandosi di principi che non essendo oggettivizzati in norme devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione”
(cfr. Cass. civ. Sez. III n. 23134/2022).
5. Alla luce del predetto dato ermeneutico, deve ritenersi che il gravame, così come proposto, non consenta di individuare con chiarezza i limiti entro i quali la decisione di primo grado dovrebbe essere riesaminata, vanificando la funzione tipica dell'appello quale mezzo di revisione della decisione impugnata e non di mera ripetizione del giudizio di primo grado già svolto.
6. Anche a voler ritenere, in via di mera ipotesi, che l'appello sia conforme ai canoni sopra esposti, appare oltretutto oltremodo dubbio che l'appellante abbia specificamente contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato il credito vantato da ed oggetto di cessione ad Controparte_2 Parte_1
Il Giudice di Pace, invero, all'esito dell'istruttoria svolta, ha rappresentato in parte motiva che: “Nessuna prova è stata quindi fornita in ordine alla effettiva sussistenza e titolarità del credito ceduto da ad odierna società opposta”. Controparte_2 Controparte_4
5 Sennonché, i motivi di gravame individuati dall'appellante appaiono volti unicamente a contestare le statuizioni della sentenza relative alla titolarità del credito ceduto da
[...]
trascurando, tuttavia, di affrontare in modo puntuale il diverso ambito CP_2
(oggetto di scrutinio da parte del Giudice di Pace) dell'effettiva sussistenza del credito.
A tal proposito, occorre distinguere tra l'esistenza del rapporto negoziale sussistente tra le originarie parti contrattuali, ovvero e e il credito Controparte_1 Controparte_2
eventualmente derivante dall'esecuzione dello stesso.
In particolare, sebbene risulti documentalmente provato e non contestato da CP_1
che lo ha riconosciuto anche nella propria comparsa di costituzione, come
[...]
quest'ultima, nel giugno 2015, abbia stipulato con il contratto Controparte_2
denominato “Optima Vita business” per la somministrazione di energia elettrica, gas, telefonia mobile e fissa e internet, con data di attivazione al 01.10.2015 (v. doc. 2 appellante) nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di
Carrara, ha eccepito sia la titolarità del credito preteso da Controparte_1 Parte_1
contestando la presunta cessione operata da in favore di che CP_2 Parte_1
l'esistenza stessa del credito, a fronte della nullità e/o annullabilità del contratto di specie, nonché della mancata prova dell'avvenuta fornitura in favore di Controparte_1
(v. doc. 12 convenuta).
7. Da ciò deriva una duplice conseguenza: i) il motivo di gravame avente ad oggetto la violazione dell'art. 112 c.p.c. risulta inconferente oltre che infondato: un conto è
l'esistenza del rapporto tra le parti, altro che da questo siano sorti dei crediti. E, ancora, su un ulteriore piano si pone la questione se tali crediti siano stati oggetto di cessione. Ad ogni modo, il Giudice di Pace si è pronunciato nei limiti dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da di guisa che alcuna violazione dell'art. 112 Controparte_1
c.p.c. appare intervenuta;
ii) stante la mancata impugnazione della sentenza del Giudice di primo grado nella parte in cui dichiara l'insussistenza del credito, anche volendo ritenere ammissibile il gravame proposto, difetterebbe l'interesse all'impugnazione in capo ad poiché, in mancanza di esplicita e specifica contestazione sul punto, Parte_1
l'accoglimento dello stesso non potrebbe attribuire all'appellante l'utilità giuridica richiesta.
6 8. Parte appellante, invero, con il terzo motivo di appello si è limitata a contestare l'errore della sentenza nella parte in cui non ha accordato l'ordine di esibizione richiesto ex art. 210 c.p.c. da ma non ha proposto specifico motivo di gravame in Parte_1
ordine alla complessiva interpretazione del dato probatorio operato dal Giudice di Pace.
Oltretutto, appare corretta la mancata ammissione dell'ordine di esibizione, dal momento che non risulta dimostrato che si sia attivata, al di fuori del Parte_1
processo, onde conseguire la disponibilità della documentazione di che trattasi. In merito, invero, la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che “l'ordine di esibizione non può supplire alle carenze probatorie della parte istante (Cass. Civ.
9.6.2010 n. 13878, Cass. Civ.
8.8.2006 n. 17948). Conseguentemente si è ritenuto che l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento di una parte o di un terzo non può essere ordinata allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia o produrla in causa (cfr. Cass. Civ.
6.10.2005 n. 19475, Cass. Civ. 10.1.2003
n. 149, Cass. Civ. 12.6.2012 n. 9522)” (cfr. Cass. civ. n. 450 del 13.1.2021). Ancora, anche volendo, in via di mera ipotesi, ritenere fondata la censura prospettata e, dunque, che l'appellante non avrebbe potuto reperire di propria iniziativa la documentazione richiesta avente ad oggetto la certificazione dei consumi proveniente dall'ente proprietario della rete di distribuzione, in sede di appello non è stata formulata esplicita richiesta di rinnovazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte di (in altri Parte_1
termini, parte appellante non ha specificamente rinnovato l'istanza istruttoria: è chiara in tal senso la portata delle conclusioni rassegnate). E tuttavia, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado deve essere specifica (cfr. Cass. civ. Sez. III ord. n.
16420/2023).
9. Il gravame, in definitiva, non può che dichiararsi inammissibile.
10. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in ragione dei parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura, della complessità
e del valore indeterminato della lite, dell'attività svolta e del pregio della stessa, queste si quantificano in € 662,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive. Non sussistono, ad ogni modo, i presupposti per una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta da per come enucleati dalla Controparte_1
7 giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente
o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (cfr. Cass. civ. 26545\2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo della causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 170/2021 emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Carrara in data 8.11.2021, nell'ambito del procedimento di cui al n.
510/2020 R.G.;
2. condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in € 662,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002 n.
115 per il versamento da parte di chi ha proposto appello principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Massa, in data 7.11.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla redazione del presente procedimento ha collaborato la dott.ssa in Parte_3
qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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