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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1205 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angela Ruotolo in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
E
, nato in [...]03.1958 in Arpaia (BN), e residente in [...] alla Controparte_1
Piazza Portisi, 113
- resistente contumace-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: All'udienza del 18.11.2024, la difesa della ricorrente chiedeva la rimessione della causa in decisione riportandosi alle conclusioni rassegnate in ricorso. Il P.M. apponeva un visto in data
21.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 12 aprile 2024, chiedeva di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge , con il quale si era unita in matrimonio Controparte_1
concordatario celebrato in S. Felice a Cancello (CE) in data 20.09.1980, (atto trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n.72 Parte II SERIE A-anno 1980) dal quale erano nati i tre figli e allo stato tutti maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3
La ricorrente deduceva che il rapporto coniugale, una volta di reciproca soddisfazione e gradimento, era divenuto dopo 25 anni di matrimonio, pregno di aspri ed insanabili contrasti, che avevano fatto venire meno quella affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, anche per l'essere venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi, in considerazione della circostanza che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale dalla quale era nato un altro figlio.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. nulla disporre in relazione ai figli e poiché coniugati e autonomi economicamente;
Per_1 Per_2
3. relativamente alla GL , pur maggiorenne ed economicamente autosufficiente, risultando Per_3
però il salario minimo e non sufficiente al suo totale sostentamento, lasciarla nel godimento della casa familiare sita in Arpaia alla Piazza Ponzio, 21, in luogo del pur dovuto mantenimento;
4. il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento, Controparte_1 Parte_1
non autosufficiente economicamente, la somma mensile di euro 200,00 (seicento/00), da inviare a mezzo di assegni o altra modalità che vorrà disporsi dall'On.le Tribunale, entro il 15 di ogni mese, salvo diverse personali disponibilità.
5. lo stesso corrisponderà altresì a titolo di addebito della presente separazione, la cui prova è fornita dall'esistenza stessa del minore di anni 16 e nato nel 2007, la somma di € Persona_4
10.000,00 o, in via gradata, concederle l'uso vitalizio della casa familiare, senza che nulla le venga addebitato relativamente ai debiti pregressi dello stesso, con espresso accollo del sig. degli CP_1
stessi;
6. riconoscere il risarcimento del danno a favore della sig.ra , quantificata nella somma Parte_1 che l'adito Tribunale vorrà riconoscerle rivalutata dal 2006 ad oggi”.
Il resistente non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. La notificazione era effettuata con consegna a mani proprie del destinatario, presso la sua residenza, in data 15 luglio 2024 nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c.
All'esito dell'udienza di comparizione, il G.D. onerava la ricorrente al deposito della documentazione reddituale e patrimoniale indicata dall'art. 473 bis 12 comma 3 c.p.c., la quale non era stata allegata al ricorso introduttivo, e, stante l'impossibilità del tentativo di conciliazione per la mancata
2 comparizione di entrambi i coniugi, su richiesta della difesa della ricorrente, riservava la causa alla decisione al Collegio per la pronuncia sullo status.
L'emissione della sentenza sullo status, in materia di separazione o di divorzio, costituisce dovere di legge, in presenza dei presupposti previsti dall'ordinamento (art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.), e non è sottoposta neppure alla proposizione di conformi conclusioni delle parti (così, da ult., Cass. civ., Sez. VI-1, 31.8.2017, ord. n. 20666).
Quanto al venir meno della communio omnis vitae, ossia all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art.151, co.1, c.c.), tale presupposto risulta evidente dalla lettura degli atti processuali da cui si evince chiaramente la sussistenza delle condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La mancanza di ogni comunione spirituale tra le parti si è manifestata negli stessi atti introduttivi e dal contegno processuale di entrambi i coniugi, non smentite da acquisizioni di segno contrario. Non risulta che i coniugi allo stato si siano riconciliati.
Il Tribunale deve, dunque, pronunziare la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del processo in ordine alla domanda di assegnazione della casa familiare, alle questioni economiche concernenti il mantenimento della ricorrente nonché in merito alla domanda di risarcimento del danno avanzata da per la violazione dei doveri del matrimonio da parte del coniuge resistente. Parte_2
La pronuncia sulle spese è rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1205/2024 R.G.A.C., promosso da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del P.M., così decide: Controparte_1 pronunzia la separazione personale dei coniugi (nata a S. Felice a [...] il Parte_1
21.9.1961) e (nato ad [...] il [...]), che contraevano matrimonio celebrato Controparte_1
con rito concordatario in S. Felice a Cancello il 20.9.1980 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1998, Atto n. 72, Parte II, serie A);
-manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avellino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
-spese al definitivo;
-rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza del G.D. per il prosieguo del giudizio.
Benevento, 5 giugno 2025.
3 Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1205 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angela Ruotolo in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
E
, nato in [...]03.1958 in Arpaia (BN), e residente in [...] alla Controparte_1
Piazza Portisi, 113
- resistente contumace-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: All'udienza del 18.11.2024, la difesa della ricorrente chiedeva la rimessione della causa in decisione riportandosi alle conclusioni rassegnate in ricorso. Il P.M. apponeva un visto in data
21.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 12 aprile 2024, chiedeva di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge , con il quale si era unita in matrimonio Controparte_1
concordatario celebrato in S. Felice a Cancello (CE) in data 20.09.1980, (atto trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n.72 Parte II SERIE A-anno 1980) dal quale erano nati i tre figli e allo stato tutti maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3
La ricorrente deduceva che il rapporto coniugale, una volta di reciproca soddisfazione e gradimento, era divenuto dopo 25 anni di matrimonio, pregno di aspri ed insanabili contrasti, che avevano fatto venire meno quella affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, anche per l'essere venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi, in considerazione della circostanza che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale dalla quale era nato un altro figlio.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. nulla disporre in relazione ai figli e poiché coniugati e autonomi economicamente;
Per_1 Per_2
3. relativamente alla GL , pur maggiorenne ed economicamente autosufficiente, risultando Per_3
però il salario minimo e non sufficiente al suo totale sostentamento, lasciarla nel godimento della casa familiare sita in Arpaia alla Piazza Ponzio, 21, in luogo del pur dovuto mantenimento;
4. il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento, Controparte_1 Parte_1
non autosufficiente economicamente, la somma mensile di euro 200,00 (seicento/00), da inviare a mezzo di assegni o altra modalità che vorrà disporsi dall'On.le Tribunale, entro il 15 di ogni mese, salvo diverse personali disponibilità.
5. lo stesso corrisponderà altresì a titolo di addebito della presente separazione, la cui prova è fornita dall'esistenza stessa del minore di anni 16 e nato nel 2007, la somma di € Persona_4
10.000,00 o, in via gradata, concederle l'uso vitalizio della casa familiare, senza che nulla le venga addebitato relativamente ai debiti pregressi dello stesso, con espresso accollo del sig. degli CP_1
stessi;
6. riconoscere il risarcimento del danno a favore della sig.ra , quantificata nella somma Parte_1 che l'adito Tribunale vorrà riconoscerle rivalutata dal 2006 ad oggi”.
Il resistente non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. La notificazione era effettuata con consegna a mani proprie del destinatario, presso la sua residenza, in data 15 luglio 2024 nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c.
All'esito dell'udienza di comparizione, il G.D. onerava la ricorrente al deposito della documentazione reddituale e patrimoniale indicata dall'art. 473 bis 12 comma 3 c.p.c., la quale non era stata allegata al ricorso introduttivo, e, stante l'impossibilità del tentativo di conciliazione per la mancata
2 comparizione di entrambi i coniugi, su richiesta della difesa della ricorrente, riservava la causa alla decisione al Collegio per la pronuncia sullo status.
L'emissione della sentenza sullo status, in materia di separazione o di divorzio, costituisce dovere di legge, in presenza dei presupposti previsti dall'ordinamento (art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.), e non è sottoposta neppure alla proposizione di conformi conclusioni delle parti (così, da ult., Cass. civ., Sez. VI-1, 31.8.2017, ord. n. 20666).
Quanto al venir meno della communio omnis vitae, ossia all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art.151, co.1, c.c.), tale presupposto risulta evidente dalla lettura degli atti processuali da cui si evince chiaramente la sussistenza delle condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La mancanza di ogni comunione spirituale tra le parti si è manifestata negli stessi atti introduttivi e dal contegno processuale di entrambi i coniugi, non smentite da acquisizioni di segno contrario. Non risulta che i coniugi allo stato si siano riconciliati.
Il Tribunale deve, dunque, pronunziare la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del processo in ordine alla domanda di assegnazione della casa familiare, alle questioni economiche concernenti il mantenimento della ricorrente nonché in merito alla domanda di risarcimento del danno avanzata da per la violazione dei doveri del matrimonio da parte del coniuge resistente. Parte_2
La pronuncia sulle spese è rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1205/2024 R.G.A.C., promosso da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del P.M., così decide: Controparte_1 pronunzia la separazione personale dei coniugi (nata a S. Felice a [...] il Parte_1
21.9.1961) e (nato ad [...] il [...]), che contraevano matrimonio celebrato Controparte_1
con rito concordatario in S. Felice a Cancello il 20.9.1980 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1998, Atto n. 72, Parte II, serie A);
-manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avellino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
-spese al definitivo;
-rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza del G.D. per il prosieguo del giudizio.
Benevento, 5 giugno 2025.
3 Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
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