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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 782/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. MARONE GUIDO, oggi sostituito dall'avv. Filippo Andreoli Parte_1
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1
L'avv. Andreoli, preso atto della memoria difensiva di parte resistente, dichiara che il ricorrente rinuncia al ricorso e alla domanda, con richiesta di integrale compensazione delle spese processuali.
Il dott. Burgello dichiara, in ogni caso, di non avere il potere di accettare la rinuncia agli atti del giudizio. Prende atto della rinuncia alla domanda formulata all'odierna udienza da parte ricorrente;
per il resto, si riporta alla memoria di costituzione ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 782/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARONE GUIDO, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA L. GIORDANO N. 15, NAPOLI, presso il difensore avv. MARONE GUIDO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.03.2024, docente assunto a tempo indeterminato alle Parte_1 dipendenze del , con decorrenza dal 1.09.2021, ha adito Controparte_2
l'intestato Tribunale: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n.
107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità
e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM
23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
2 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota CP_3
dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale CP_3
per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle
Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone.”.
Si è costituito in giudizio il , eccependo l'inammissibilità e, Controparte_2 comunque, l'infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, la reiezione, poichè il Tribunale di
Firenze, con sentenza n. 831/2023, resa nel giudizio RG 738/2023, passata in giudicato, si è già pronunciato su identico ricorso proposto dal ricorrente, respingendolo nel merito (per difetto di prova).
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, all'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che il ricorrente, preso atto delle difese di parte resistente, rinuncia al ricorso e alla domanda.
A tal proposito, si evidenzia che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155 - 01), la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. 17/12/2013, n. 28146).
Rientra, infatti, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (ovvero dell'art. 420, comma 1, c.p.c.) le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi;
in tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a
3 scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (accettazione, nel caso di specie, non sussistente), sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 19/02/2019, n. 4837; Cass. 24/09/2013, n. 21848; Cass.
17/12/2013, n. 28146). La rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem, tuttavia, può concernere “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum
(Cass. 25-8-1997 n. 7977), (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018, ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore. In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem”. (Cass.
19/02/2019, n. 4837).
Conseguentemente, trattandosi, nel caso di specie, di rinuncia all'azione, in quanto concernente l'intera pretesa azionata dal ricorrente nei confronti del resistente, la stessa non può intendersi come CP_1
validamente effettuata, in difetto di un mandato ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem.
Ciò posto, l'eccezione di giudicato formulata da parte resistente in memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 2909 c.c., è fondata e deve essere accolta, con conseguente rigetto del ricorso. Cont Il ha, infatti, eccepito e documentato che la medesima domanda oggetto del presente giudizio
(relativa alla attribuzione della carta docente a favore del ricorrente, assunto con contratti a tempo determinato nelle annualità 2019/2020 e 2020/2021) era già stata proposta dal ricorrente nell'ambito del giudizio R.G.N. 738/2023, pendente dinnanzi all'intestato Tribunale tra le medesime parti e rigettata nel merito, con sentenza n. 831/2023, per mancato assolvimento dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c. (v. doc. n. 2 e 3 del fascicolo di parte resistente); si veda, altresì, Tribunale di Firenze sent. n.
1419/2024 del 16.12.2024 e n. 25/2025 del 22.01.2025, rese in fattispecie analoghe alla presente.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento), già
4 operata la riduzione del 20%, per essere stato il resistente difeso in giudizio da un CP_1 funzionario delegato, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, a favore del resistente, delle spese processuali, CP_1
liquidate in complessivi euro 320,00 per compensi (già operata la riduzione del 20%, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.), oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 782/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. MARONE GUIDO, oggi sostituito dall'avv. Filippo Andreoli Parte_1
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1
L'avv. Andreoli, preso atto della memoria difensiva di parte resistente, dichiara che il ricorrente rinuncia al ricorso e alla domanda, con richiesta di integrale compensazione delle spese processuali.
Il dott. Burgello dichiara, in ogni caso, di non avere il potere di accettare la rinuncia agli atti del giudizio. Prende atto della rinuncia alla domanda formulata all'odierna udienza da parte ricorrente;
per il resto, si riporta alla memoria di costituzione ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 782/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARONE GUIDO, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA L. GIORDANO N. 15, NAPOLI, presso il difensore avv. MARONE GUIDO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.03.2024, docente assunto a tempo indeterminato alle Parte_1 dipendenze del , con decorrenza dal 1.09.2021, ha adito Controparte_2
l'intestato Tribunale: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n.
107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità
e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM
23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
2 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota CP_3
dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale CP_3
per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle
Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone.”.
Si è costituito in giudizio il , eccependo l'inammissibilità e, Controparte_2 comunque, l'infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, la reiezione, poichè il Tribunale di
Firenze, con sentenza n. 831/2023, resa nel giudizio RG 738/2023, passata in giudicato, si è già pronunciato su identico ricorso proposto dal ricorrente, respingendolo nel merito (per difetto di prova).
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, all'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che il ricorrente, preso atto delle difese di parte resistente, rinuncia al ricorso e alla domanda.
A tal proposito, si evidenzia che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155 - 01), la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. 17/12/2013, n. 28146).
Rientra, infatti, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (ovvero dell'art. 420, comma 1, c.p.c.) le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi;
in tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a
3 scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (accettazione, nel caso di specie, non sussistente), sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 19/02/2019, n. 4837; Cass. 24/09/2013, n. 21848; Cass.
17/12/2013, n. 28146). La rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem, tuttavia, può concernere “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum
(Cass. 25-8-1997 n. 7977), (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018, ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore. In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem”. (Cass.
19/02/2019, n. 4837).
Conseguentemente, trattandosi, nel caso di specie, di rinuncia all'azione, in quanto concernente l'intera pretesa azionata dal ricorrente nei confronti del resistente, la stessa non può intendersi come CP_1
validamente effettuata, in difetto di un mandato ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem.
Ciò posto, l'eccezione di giudicato formulata da parte resistente in memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 2909 c.c., è fondata e deve essere accolta, con conseguente rigetto del ricorso. Cont Il ha, infatti, eccepito e documentato che la medesima domanda oggetto del presente giudizio
(relativa alla attribuzione della carta docente a favore del ricorrente, assunto con contratti a tempo determinato nelle annualità 2019/2020 e 2020/2021) era già stata proposta dal ricorrente nell'ambito del giudizio R.G.N. 738/2023, pendente dinnanzi all'intestato Tribunale tra le medesime parti e rigettata nel merito, con sentenza n. 831/2023, per mancato assolvimento dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c. (v. doc. n. 2 e 3 del fascicolo di parte resistente); si veda, altresì, Tribunale di Firenze sent. n.
1419/2024 del 16.12.2024 e n. 25/2025 del 22.01.2025, rese in fattispecie analoghe alla presente.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento), già
4 operata la riduzione del 20%, per essere stato il resistente difeso in giudizio da un CP_1 funzionario delegato, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, a favore del resistente, delle spese processuali, CP_1
liquidate in complessivi euro 320,00 per compensi (già operata la riduzione del 20%, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.), oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 19 marzo 2025
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Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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