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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 327/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 327/19 promossa da:
, , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Filippo Cariglino;
Attori contro rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Introcaso;
_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Sero;
CP_2
Convenuti
OGGETTO: Divisione beni caduti in successione
CONCLUSIONI: Come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 21.10.2018, , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
convenivano in giudizio , esponendo che: a) le parti istanti avevano _1 CP_2
pagina 1 di 8 ereditato, unitamente ai NI e dal defunto genitore _1 CP_2 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto in Cariati il 04.06.2014, in comunione tra loro, pro
[...]
quota 200/1000, il compendio immobiliare ubicato nel Comune di Cariati (CS), alla Via
TO n. 111; b) trattasi di un fabbricato plurifamiliare, di livello popolare costruito nel 1966, ad uso abitativo che si sviluppa su tre piani oltre il lastrico solare adibito a terrazzo con tettoia in legno e corte antistante con locale adibito a magazzino/garage. Il tutto censito al Catasto fabbricati del Comune di Cariati, come segue: 1. Appartamento sito al Piano Terra, Foglio di mappa n. 14, particella 765, sub.1, cat. A/3, cl.2, Vani 5; 2. Appartamento sito al Piano Primo, Foglio di mappa n.
14, particella 765, sub.2, cat. A/3, cl.2, Vani 5,5; 3. Sottotetto praticabile non abitabile, sito al Piano
Secondo, Foglio di mappa n. 14, particella 765, sub.1, cat. A/3, cl.2, Vani 5,5; 4.
Garage/Autorimessa in adiacenza al piano terra: Foglio di mappa n. 14, particella 765, sub.6, mq
23; 5. Corte Comune, Foglio di mappa n. 14, particella 765, sub.4, con unico accesso al fabbricato da Via TO , Foglio di mappa 392, mq 27; c) Detto fabbricato consta, quindi di tre unità immobiliari tra di loro indipendenti;
Il valore complessivo dello stesso è stato determinato, a mezzo perizia giurata a firma del Geom. redatta su incarico delle parti istanti, in Persona_2
complessivi euro 148.930,00. Sulla base di tale perizia di parte, il valore della quota da attribuirsi ad ogni singolo erede è determinabile in euro 29.786,00 da cui decurtare pro quota, spese e costi relativi alla successione oltre altre spese documentate relative ad oneri di costruzione, realizzazione e/o ristrutturazione. A tal fine, precisavano che l'area originariamente costituente lastrico solare veniva sopraelevata da a proprie cure e spese, realizzando un CP_2
sottotetto praticabile, ma non abitabile con terrazzo sul tetto;
d) Sulla base di tale perizia giurata, le parti tentavano di raggiungere un accordo bonario, non andato a buon fine a causa della ferma opposizione di il quale riteneva che la stima del compendio immobiliare operata dal _1
tecnico Geom. era stata redatta al ribasso e che il compendio immobiliare aveva un Per_2
valore di gran lunga maggiore;
e) le parti istanti, azionavano procedura di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione S.P.F. prot. n. 222/16 e su impulso del Mediatore designato, concordavano di incaricare un consulente tecnico imparziale estratto dagli elenchi dei Periti ed
Esperti del Tribunale di Castrovillari, per la redazione della perizia di stima dell'asse ereditario, Ing.
la quale redigeva la relativa consulenza tecnica stimando il valore Persona_3
complessivo del patrimonio caduto in successione in circa Euro 158.727,00. La procedura di mediazione si concludeva con esito negativo.
Concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”a) Nominare, nel caso il
Giudice ritenga che la corposa documentazione (consulenza tecnica a firma dell'ing. Per_3
pagina 2 di 8 (in atto All. Nr. 7) dal Geom. . (in atti All. Nr. 5) non sia bastevole, un Per_3 CP_3 Per_2 consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria, comprendendo in essa tutti i beni relitti risultanti dalla dichiarazione di successione;
b) disporre la divisione dei beni relitti e lo scioglimento della comunione, attribuendo ad ogni erede legittimo beni corrispondenti alle quote di diritto di ciascuno;
c) ordinare la formazione del progetto divisionale e gli adempimenti consequenziali;
d)attribuire/assegnare a , l'immobile/appartamento, facente Parte_3
parte del compendio immobiliare de quo, sito nel Comune di Cariati (CS), Via San Paolo n. 8,
Piano Primo, Foglio di mappa n. 14, particella 765, sub. 2, Cat. A/3, Cl. 2, 5,5 Vani, con annesso
Garage: Foglio di mappa n. 14, particella 765, sub.6, mq 23;
considerato che
l'immobile è comodamente divisibile e/o comunque, in considerazione del fatto che, tale unità immobiliare, è da sempre utilizzata dalla stessa come abitazione principale (per come da sempre riconosciutole e concesso dal comune dante causa oltre, che per motivi di grave handicap visivo che di cui la stessa è affetta che si andranno opportunamente a documentare in corso di giudizio;
e) e/o riconoscere il diritto di riscatto ai sensi dell'art. 732 cc delle quote detenute dai coeredi;
f)
Condannare il convenuto in applicazione degli artt. 92 e 96 cpc per come _1 richiamato dall'art. 13 del D.Lgs 28/2010, per effetto dell'immotivato abbandono della procedura di mediazione, al rimborso in favore delle parti istanti delle spese sostenute per la procedura di adesione alla procedura di mediazione (dallo stesso azionata) oltre alle spese di consulenza tecnica corrisposte in favore dell'Ing. ; g) porre le spese a carico dei Controparte_4
condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio;
”
Si costituiva in giudizio il quale resisteva alle avverse domande. In particolare _1 deduceva: a) Nullità dell'atto di citazione di causa per violazione dell'art. 164 comma 2 c.p.c.; b)
Nel merito, l'infondatezza e pretestuosa ricostruzione avversaria dei fatti di causa;
c) assenza di prova sulle presunte spese e/o oneri assertivamente sostenuti dalla controparte per la realizzazione di una parte del manufatto ereditario;
Inoltre, avanzava domanda riconvenzionale chiedendo condanna al rendiconto ed al pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili ereditati ex art. 723 c.p.c.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato in rinnovazione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 164 comma 2 e 291 c.p.c., con conseguente cancellazione della causa dal ruolo e
l'estinzione dell'attuale giudizio ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c.; - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della dedotta eccezione di rito, nel merito, dichiarare
pagina 3 di 8 aperta la successione di all'esito del decesso avvenuto in data 04.06.2014, da Persona_1
devolversi secondo le norme della successione legittima tra i figli NI , _1 T_
, e con attribuzione della quota pari a 200/1000 ciascuno;
- nominare un Parte_2 Pt_3 CP_2 consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
- ordinare la divisione dei cespiti relitti e lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione ai singoli partecipanti di beni in natura corrispondenti alla propria quota nella porzione di legge, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 729 c.p.c., e salvo conguaglio in denaro;
- in caso di ravvisata non materiale divisibilità degl'immobili, ordinarne la vendita all'incanto ex art. 788 c.c. con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
- in via riconvenzionale, condannare i coeredi , , e al rendiconto Parte_2 Pt_3 CP_2 Parte_1 ed al pagamento in favore del convenuto quantomeno della somma di € 14.400,00 _1
a titolo di indennità di occupazione degli immobili per cui è causa, maggiorata degli interessi moratori di cui al D.Lgs n. 231/2002. Ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia anche a mezzo di CTU o con valutazione equitativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2056 e 1226 c.c. - porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.”
Si costituiva in giudizio , la quale si associava all'avversa domanda condividendo il CP_2
valore di euro 29.786,00 quale quota da attribuirsi ad ogni singolo erede, secondo il valore complessivo dell'intero compendio immobiliare così per come determinato dalla perizia giurata a firma del Geom. Per_2
Deduceva, altresì, che da tale somma andavano detratte, pro quota, spese e costi relativi alla successione e spese ed oneri di costruzioni/realizzazione di sottotetto non abitabile da ella sostenute in via esclusiva per un importo complessivo di euro 81.116,28.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Devolversi, secondo le norme della successione legittima tra un numero complessivo di 5 figli/eredi, odierne parti processuali,
(per una quota pari a 200/1000 cadauno): Nominare, nel caso il Giudice ritenga che la corposa documentazione, anche prodotta dalle parti istanti, non sia bastevole e, nello specifico, consulenza tecnica a firma dell'Ing. (in atti al n. 7 del fascicolo delle parti istanti) dal Persona_4
Geom. (in atti, All. n. 5 del fascicolo delle parti istanti), un consulente tecnico Persona_2
d'ufficio per la formazione della massa ereditaria, comprendendo in essa tutti i beni relitti risultanti
pagina 4 di 8 dalla dichiarazione di successione;
Ordinare la formazione del progetto divisionale e gli adempimenti consequenziali;
a)Attribuire/Assegnare a l'area originariamente CP_2
costituente lastrico solare (situata al piano secondo foglio n. 14, particella 765, Sub.5, di mq
125,40) in quanto, è stata sopraelevata, e quindi realizzata, in via esclusiva dalla Sig. ra
[...]
odierna convenuta, a proprie cure e spese;
b) e/o comunque computare alla massa CP_2 ereditaria, in fase di divisione, la somma di € 81.116,28 da attribuire e riconoscere in via esclusiva alla convenuta per come dalla stessa sostenute e anticipate e, per CP_2
l'effetto, da detrarsi in pari misura dalle singole quote spettanti ai coeredi;
e/o riconoscere in relazione a tale unità immobiliare il diritto di riscatto ai sensi dell'art. 732 c.c. delle quote detenute dai coeredi;
Porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio;
La causa veniva assunta in decisione all'udienza del 6.03.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sulla procedibilità della domanda di divisione.
Preliminarmente, occorre valutare la rilevanza della sussistenza della certificazione delle iscrizioni e trascrizioni relative ai beni componenti la massa da dividere, ovvero della certificazione notarile sostitutiva, nel procedimento di divisione ereditaria.
E' noto come, la domanda di divisione della comunione ereditaria deve essere corredata dall'indispensabile allegazione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, o quanto meno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Ciò per consentire al giudice di verificare la presenza di condizioni ostative dell'azione divisoria, quali quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché l'esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) a norma degli artt. 1113 cod. civ. e 784 c.p.c.” (Corte App. Roma,
01.06.2011, n. 2480).
Il menzionato indirizzo giurisprudenziale, che si ritiene di condividere, trova fondamento, oltre che sulla regola generale secondo cui la divisione può essere domandata soltanto da ciascuno dei coeredi (art. 713 c.c.) - sicché l'esistenza di tale qualità costituisce indispensabile condizione dell'azione, la cui ricorrenza va verificata d'ufficio -, sul principio dell'universalità della divisione, del quale è espressione l'art. 784 c.p.c., ove è stabilito che le domande di divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbano essere proposte in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono, avuto riguardo al disposto dell'art. 1113 c.c.
pagina 5 di 8 Si osserva, inoltre, che l'allegazione della sola dichiarazione di successione non prova la sussistenza, in capo all'attore, della qualità richiesta per formulare la domanda di divisione, né permette di accertare l'integrità del contraddittorio. La dichiarazione di successione di regola non vale, di per sé, nemmeno a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità (Cass..,11.05.2009, n.
10796), sicché non si può ritenere che essa possa comprovare la sussistenza della qualità necessaria alla formulazione della domanda di divisione e l'integrità del contraddittorio in proposito formatosi.
Ritiene pertanto questo giudice, che la controversia in ordine alla proprietà in un giudizio di scioglimento di comunione, non possa prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà dei beni in capo ai comproprietari.
Del resto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con l'espressione “giudizio petitorio” deve intendersi ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, cosicché in tale nozione deve ricomprendersi, altresì, il giudizio di divisione, il quale ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (Cass. Civ. Sez. II, 6202/1982).
Ne deriva, pertanto, quale ineludibile conseguenza del principio sopra enunciato, che nell'ambito di un siffatto giudizio, sussiste a carico delle parti l'onere di fornire prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità del diritto reale.
Per quanto riguarda, in particolare, la verifica dell'integrità del contraddittorio, si osserva che, mentre la qualità di litisconsorti necessari dei creditori titolari di ipoteca, secondo recente orientamento dei giudici di legittimità è da escludersi, essendo la chiamata in giudizio dei predetti soggetti una mera condizione di opponibilità nei loro confronti della decisione giudiziale (cfr. Cass.,
9.11.2012, n. 19529), i creditori che abbiano trascritto ai sensi dell'art. 2646, II co., c.c. l'atto di opposizione di cui all'art. 1113, II co., c.c., siano senza dubbio litisconsorti necessari nel giudizio di divisione, sicché la sentenza resa in assenza della loro chiamata in causa sarebbe inutiliter data e radicalmente nulla (Trib. Roma, Sez. VIII, 24.02.2015).
Detto ciò, incombe sul giudice adito con la domanda di divisione la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualità di coerede-comunista in capo a chi formula la domanda e, per altro verso, della integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, è onere della parte attrice depositare la documentazione necessaria per effettuare tale verifica, coincidente, in sostanza, con quella occorrente al creditore procedente ex art. 567 c.p.c. per sottoporre a esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore, ossia l'estratto del catasto e i certificati delle pagina 6 di 8 iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile (o agli immobili) effettuate nei venti anni anteriori alla notifica della domanda di divisione o, in alternativa, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, per l'appunto, necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri, e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari. Documentazione che acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, in particolare, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni.
In assenza di certezza sulla proprietà, conseguibile solo attraverso la produzione dei titoli di provenienza del bene in favore del de cuius, nessuna divisione può essere disposta e la relativa domanda va dichiarata improcedibile (v. App. Roma, n.2480/2011 cit.; Trib. Torre Annunziata,
28/09/2015; Trib. Cagliari, n. 1504/2015; Tribunale Rieti, 25/06/2020, n. 270)
Ebbene, nel caso di specie, con riferimento ai beni immobili oggetto della domanda di divisione non è stata prodotta la documentazione relativa ai titoli di provenienza in favore del de cuius, necessaria per verificarne la titolarità della proprietà in capo a questi e, quindi, ai suoi eredi al momento della domanda di scioglimento della comunione, né tantomeno certificazione delle trascrizioni ed iscrizioni in relazione agli immobili in questione effettuate nei venti anni anteriori alla notifica della domanda di divisione;
ne consegue che per tali beni, in mancanza della documentazione idonea a dare contezza circa la sorte giuridica dei beni medesimi e l'accertamento della proprietà - nessuna divisione e scioglimento della comunione ereditaria può essere disposta.
Conseguentemente, per i motivi sopra esposti, in assenza di certezza sulla proprietà e sull'assenza di vincoli e pregiudizi relativamente ai beni immobili facenti parte dei cespiti ereditari oggetto della presente domanda di divisione, la stessa va dichiarata improcedibile.
Le altre questioni restano assorbite.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 327/19 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda;
2. Spese compensate tra le parti.
pagina 7 di 8 Castrovillari, 29.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa
Talarico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 327/19 promossa da:
, , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Filippo Cariglino;
Attori contro rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Introcaso;
_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Sero;
CP_2
Convenuti
OGGETTO: Divisione beni caduti in successione
CONCLUSIONI: Come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 21.10.2018, , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
convenivano in giudizio , esponendo che: a) le parti istanti avevano _1 CP_2
pagina 1 di 8 ereditato, unitamente ai NI e dal defunto genitore _1 CP_2 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto in Cariati il 04.06.2014, in comunione tra loro, pro
[...]
quota 200/1000, il compendio immobiliare ubicato nel Comune di Cariati (CS), alla Via
TO n. 111; b) trattasi di un fabbricato plurifamiliare, di livello popolare costruito nel 1966, ad uso abitativo che si sviluppa su tre piani oltre il lastrico solare adibito a terrazzo con tettoia in legno e corte antistante con locale adibito a magazzino/garage. Il tutto censito al Catasto fabbricati del Comune di Cariati, come segue: 1. Appartamento sito al Piano Terra, Foglio di mappa n. 14, particella 765, sub.1, cat. A/3, cl.2, Vani 5; 2. Appartamento sito al Piano Primo, Foglio di mappa n.
14, particella 765, sub.2, cat. A/3, cl.2, Vani 5,5; 3. Sottotetto praticabile non abitabile, sito al Piano
Secondo, Foglio di mappa n. 14, particella 765, sub.1, cat. A/3, cl.2, Vani 5,5; 4.
Garage/Autorimessa in adiacenza al piano terra: Foglio di mappa n. 14, particella 765, sub.6, mq
23; 5. Corte Comune, Foglio di mappa n. 14, particella 765, sub.4, con unico accesso al fabbricato da Via TO , Foglio di mappa 392, mq 27; c) Detto fabbricato consta, quindi di tre unità immobiliari tra di loro indipendenti;
Il valore complessivo dello stesso è stato determinato, a mezzo perizia giurata a firma del Geom. redatta su incarico delle parti istanti, in Persona_2
complessivi euro 148.930,00. Sulla base di tale perizia di parte, il valore della quota da attribuirsi ad ogni singolo erede è determinabile in euro 29.786,00 da cui decurtare pro quota, spese e costi relativi alla successione oltre altre spese documentate relative ad oneri di costruzione, realizzazione e/o ristrutturazione. A tal fine, precisavano che l'area originariamente costituente lastrico solare veniva sopraelevata da a proprie cure e spese, realizzando un CP_2
sottotetto praticabile, ma non abitabile con terrazzo sul tetto;
d) Sulla base di tale perizia giurata, le parti tentavano di raggiungere un accordo bonario, non andato a buon fine a causa della ferma opposizione di il quale riteneva che la stima del compendio immobiliare operata dal _1
tecnico Geom. era stata redatta al ribasso e che il compendio immobiliare aveva un Per_2
valore di gran lunga maggiore;
e) le parti istanti, azionavano procedura di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione S.P.F. prot. n. 222/16 e su impulso del Mediatore designato, concordavano di incaricare un consulente tecnico imparziale estratto dagli elenchi dei Periti ed
Esperti del Tribunale di Castrovillari, per la redazione della perizia di stima dell'asse ereditario, Ing.
la quale redigeva la relativa consulenza tecnica stimando il valore Persona_3
complessivo del patrimonio caduto in successione in circa Euro 158.727,00. La procedura di mediazione si concludeva con esito negativo.
Concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”a) Nominare, nel caso il
Giudice ritenga che la corposa documentazione (consulenza tecnica a firma dell'ing. Per_3
pagina 2 di 8 (in atto All. Nr. 7) dal Geom. . (in atti All. Nr. 5) non sia bastevole, un Per_3 CP_3 Per_2 consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria, comprendendo in essa tutti i beni relitti risultanti dalla dichiarazione di successione;
b) disporre la divisione dei beni relitti e lo scioglimento della comunione, attribuendo ad ogni erede legittimo beni corrispondenti alle quote di diritto di ciascuno;
c) ordinare la formazione del progetto divisionale e gli adempimenti consequenziali;
d)attribuire/assegnare a , l'immobile/appartamento, facente Parte_3
parte del compendio immobiliare de quo, sito nel Comune di Cariati (CS), Via San Paolo n. 8,
Piano Primo, Foglio di mappa n. 14, particella 765, sub. 2, Cat. A/3, Cl. 2, 5,5 Vani, con annesso
Garage: Foglio di mappa n. 14, particella 765, sub.6, mq 23;
considerato che
l'immobile è comodamente divisibile e/o comunque, in considerazione del fatto che, tale unità immobiliare, è da sempre utilizzata dalla stessa come abitazione principale (per come da sempre riconosciutole e concesso dal comune dante causa oltre, che per motivi di grave handicap visivo che di cui la stessa è affetta che si andranno opportunamente a documentare in corso di giudizio;
e) e/o riconoscere il diritto di riscatto ai sensi dell'art. 732 cc delle quote detenute dai coeredi;
f)
Condannare il convenuto in applicazione degli artt. 92 e 96 cpc per come _1 richiamato dall'art. 13 del D.Lgs 28/2010, per effetto dell'immotivato abbandono della procedura di mediazione, al rimborso in favore delle parti istanti delle spese sostenute per la procedura di adesione alla procedura di mediazione (dallo stesso azionata) oltre alle spese di consulenza tecnica corrisposte in favore dell'Ing. ; g) porre le spese a carico dei Controparte_4
condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio;
”
Si costituiva in giudizio il quale resisteva alle avverse domande. In particolare _1 deduceva: a) Nullità dell'atto di citazione di causa per violazione dell'art. 164 comma 2 c.p.c.; b)
Nel merito, l'infondatezza e pretestuosa ricostruzione avversaria dei fatti di causa;
c) assenza di prova sulle presunte spese e/o oneri assertivamente sostenuti dalla controparte per la realizzazione di una parte del manufatto ereditario;
Inoltre, avanzava domanda riconvenzionale chiedendo condanna al rendiconto ed al pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili ereditati ex art. 723 c.p.c.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato in rinnovazione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 164 comma 2 e 291 c.p.c., con conseguente cancellazione della causa dal ruolo e
l'estinzione dell'attuale giudizio ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c.; - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della dedotta eccezione di rito, nel merito, dichiarare
pagina 3 di 8 aperta la successione di all'esito del decesso avvenuto in data 04.06.2014, da Persona_1
devolversi secondo le norme della successione legittima tra i figli NI , _1 T_
, e con attribuzione della quota pari a 200/1000 ciascuno;
- nominare un Parte_2 Pt_3 CP_2 consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
- ordinare la divisione dei cespiti relitti e lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione ai singoli partecipanti di beni in natura corrispondenti alla propria quota nella porzione di legge, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 729 c.p.c., e salvo conguaglio in denaro;
- in caso di ravvisata non materiale divisibilità degl'immobili, ordinarne la vendita all'incanto ex art. 788 c.c. con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
- in via riconvenzionale, condannare i coeredi , , e al rendiconto Parte_2 Pt_3 CP_2 Parte_1 ed al pagamento in favore del convenuto quantomeno della somma di € 14.400,00 _1
a titolo di indennità di occupazione degli immobili per cui è causa, maggiorata degli interessi moratori di cui al D.Lgs n. 231/2002. Ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia anche a mezzo di CTU o con valutazione equitativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2056 e 1226 c.c. - porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.”
Si costituiva in giudizio , la quale si associava all'avversa domanda condividendo il CP_2
valore di euro 29.786,00 quale quota da attribuirsi ad ogni singolo erede, secondo il valore complessivo dell'intero compendio immobiliare così per come determinato dalla perizia giurata a firma del Geom. Per_2
Deduceva, altresì, che da tale somma andavano detratte, pro quota, spese e costi relativi alla successione e spese ed oneri di costruzioni/realizzazione di sottotetto non abitabile da ella sostenute in via esclusiva per un importo complessivo di euro 81.116,28.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Devolversi, secondo le norme della successione legittima tra un numero complessivo di 5 figli/eredi, odierne parti processuali,
(per una quota pari a 200/1000 cadauno): Nominare, nel caso il Giudice ritenga che la corposa documentazione, anche prodotta dalle parti istanti, non sia bastevole e, nello specifico, consulenza tecnica a firma dell'Ing. (in atti al n. 7 del fascicolo delle parti istanti) dal Persona_4
Geom. (in atti, All. n. 5 del fascicolo delle parti istanti), un consulente tecnico Persona_2
d'ufficio per la formazione della massa ereditaria, comprendendo in essa tutti i beni relitti risultanti
pagina 4 di 8 dalla dichiarazione di successione;
Ordinare la formazione del progetto divisionale e gli adempimenti consequenziali;
a)Attribuire/Assegnare a l'area originariamente CP_2
costituente lastrico solare (situata al piano secondo foglio n. 14, particella 765, Sub.5, di mq
125,40) in quanto, è stata sopraelevata, e quindi realizzata, in via esclusiva dalla Sig. ra
[...]
odierna convenuta, a proprie cure e spese;
b) e/o comunque computare alla massa CP_2 ereditaria, in fase di divisione, la somma di € 81.116,28 da attribuire e riconoscere in via esclusiva alla convenuta per come dalla stessa sostenute e anticipate e, per CP_2
l'effetto, da detrarsi in pari misura dalle singole quote spettanti ai coeredi;
e/o riconoscere in relazione a tale unità immobiliare il diritto di riscatto ai sensi dell'art. 732 c.c. delle quote detenute dai coeredi;
Porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio;
La causa veniva assunta in decisione all'udienza del 6.03.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sulla procedibilità della domanda di divisione.
Preliminarmente, occorre valutare la rilevanza della sussistenza della certificazione delle iscrizioni e trascrizioni relative ai beni componenti la massa da dividere, ovvero della certificazione notarile sostitutiva, nel procedimento di divisione ereditaria.
E' noto come, la domanda di divisione della comunione ereditaria deve essere corredata dall'indispensabile allegazione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, o quanto meno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Ciò per consentire al giudice di verificare la presenza di condizioni ostative dell'azione divisoria, quali quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché l'esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) a norma degli artt. 1113 cod. civ. e 784 c.p.c.” (Corte App. Roma,
01.06.2011, n. 2480).
Il menzionato indirizzo giurisprudenziale, che si ritiene di condividere, trova fondamento, oltre che sulla regola generale secondo cui la divisione può essere domandata soltanto da ciascuno dei coeredi (art. 713 c.c.) - sicché l'esistenza di tale qualità costituisce indispensabile condizione dell'azione, la cui ricorrenza va verificata d'ufficio -, sul principio dell'universalità della divisione, del quale è espressione l'art. 784 c.p.c., ove è stabilito che le domande di divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbano essere proposte in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono, avuto riguardo al disposto dell'art. 1113 c.c.
pagina 5 di 8 Si osserva, inoltre, che l'allegazione della sola dichiarazione di successione non prova la sussistenza, in capo all'attore, della qualità richiesta per formulare la domanda di divisione, né permette di accertare l'integrità del contraddittorio. La dichiarazione di successione di regola non vale, di per sé, nemmeno a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità (Cass..,11.05.2009, n.
10796), sicché non si può ritenere che essa possa comprovare la sussistenza della qualità necessaria alla formulazione della domanda di divisione e l'integrità del contraddittorio in proposito formatosi.
Ritiene pertanto questo giudice, che la controversia in ordine alla proprietà in un giudizio di scioglimento di comunione, non possa prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà dei beni in capo ai comproprietari.
Del resto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con l'espressione “giudizio petitorio” deve intendersi ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, cosicché in tale nozione deve ricomprendersi, altresì, il giudizio di divisione, il quale ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (Cass. Civ. Sez. II, 6202/1982).
Ne deriva, pertanto, quale ineludibile conseguenza del principio sopra enunciato, che nell'ambito di un siffatto giudizio, sussiste a carico delle parti l'onere di fornire prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità del diritto reale.
Per quanto riguarda, in particolare, la verifica dell'integrità del contraddittorio, si osserva che, mentre la qualità di litisconsorti necessari dei creditori titolari di ipoteca, secondo recente orientamento dei giudici di legittimità è da escludersi, essendo la chiamata in giudizio dei predetti soggetti una mera condizione di opponibilità nei loro confronti della decisione giudiziale (cfr. Cass.,
9.11.2012, n. 19529), i creditori che abbiano trascritto ai sensi dell'art. 2646, II co., c.c. l'atto di opposizione di cui all'art. 1113, II co., c.c., siano senza dubbio litisconsorti necessari nel giudizio di divisione, sicché la sentenza resa in assenza della loro chiamata in causa sarebbe inutiliter data e radicalmente nulla (Trib. Roma, Sez. VIII, 24.02.2015).
Detto ciò, incombe sul giudice adito con la domanda di divisione la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualità di coerede-comunista in capo a chi formula la domanda e, per altro verso, della integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, è onere della parte attrice depositare la documentazione necessaria per effettuare tale verifica, coincidente, in sostanza, con quella occorrente al creditore procedente ex art. 567 c.p.c. per sottoporre a esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore, ossia l'estratto del catasto e i certificati delle pagina 6 di 8 iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile (o agli immobili) effettuate nei venti anni anteriori alla notifica della domanda di divisione o, in alternativa, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, per l'appunto, necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri, e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari. Documentazione che acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, in particolare, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni.
In assenza di certezza sulla proprietà, conseguibile solo attraverso la produzione dei titoli di provenienza del bene in favore del de cuius, nessuna divisione può essere disposta e la relativa domanda va dichiarata improcedibile (v. App. Roma, n.2480/2011 cit.; Trib. Torre Annunziata,
28/09/2015; Trib. Cagliari, n. 1504/2015; Tribunale Rieti, 25/06/2020, n. 270)
Ebbene, nel caso di specie, con riferimento ai beni immobili oggetto della domanda di divisione non è stata prodotta la documentazione relativa ai titoli di provenienza in favore del de cuius, necessaria per verificarne la titolarità della proprietà in capo a questi e, quindi, ai suoi eredi al momento della domanda di scioglimento della comunione, né tantomeno certificazione delle trascrizioni ed iscrizioni in relazione agli immobili in questione effettuate nei venti anni anteriori alla notifica della domanda di divisione;
ne consegue che per tali beni, in mancanza della documentazione idonea a dare contezza circa la sorte giuridica dei beni medesimi e l'accertamento della proprietà - nessuna divisione e scioglimento della comunione ereditaria può essere disposta.
Conseguentemente, per i motivi sopra esposti, in assenza di certezza sulla proprietà e sull'assenza di vincoli e pregiudizi relativamente ai beni immobili facenti parte dei cespiti ereditari oggetto della presente domanda di divisione, la stessa va dichiarata improcedibile.
Le altre questioni restano assorbite.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 327/19 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda;
2. Spese compensate tra le parti.
pagina 7 di 8 Castrovillari, 29.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa
Talarico
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