Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1091/2011 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1091/2011 R.G.A.C.,
TRA
e rapp.ti e difesi, giusta procura a margine Parte_1 Parte_2 dell'atto di citazione, dall'Avv. Giampiero DE IACOVO e dall'Avv. Lucia PIETRAGALLA, nello studio dei quali sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E
in persona di rapp.ta e difesa, Controparte_1 CP_1 giusta procura a margine del ricorso monitorio, dall'Avv. Rocco Mariano ROMANIELLO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA avente ad oggetto: appalto privato (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L' – ricorreva a questo Tribunale, affinché esso Controparte_1 CP_1 ingiungesse a ed a di pagare, Parte_1 Parte_2 immediatamente, alla stessa ricorrente la somma di euro 13.825,83, oltre agli interessi legali dal 3 Dicembre 2006.
Si trattava del corrispettivo, oltre all'IVA, dei lavori compiuti dopo il tredicesimo
S.A.L., in esecuzione dei lavori di ricostruzione dello stabile condominiale del condominio
' in Potenza, al Viale G. Marconi, n. 8: contratto d'appalto del 13 Ottobre 1997, Pt_3 contratto aggiuntivo del 22 Aprile-6 Maggio 1998, ulteriore contratto aggiuntivo del 28 Agosto
2002.
1
Il valore dei lavori, ancora non liquidati dalla Direzione dei Lavori, era stato stimato dal c.t.u. nominato in seno al procedimento ex art. 700 c.p.c., n. 3207/2007 R.G.A.C., promosso, innanzi allo stesso Tribunale, dal condominio.
Si trattava di euro 137.244,99, oltre all'IVA, per complessivi euro 150.969,49.
I condomini rispondevano secondo le quote millesimali: il la Parte_1 Pt_2 erano titolari di quota di 91,58 millesimi.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, mediante decreto n. 136/2011, immediatamente esecutivo.
3. Il la proponevano opposizione, chiedendo revocarsi il decreto Parte_1 Pt_2 ingiuntivo e condannarsi la controparte alle spese di lite.
4. Resisteva l' la quale chiedeva rigettarsi la Controparte_1 domanda o, in subordine, condannarsi gli opponenti alla minor somma, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio.
5. La provvisoria esecuzione veniva sospesa.
6. In corso di causa veniva acquisita una c.t.u.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima questione, sollevata dagli opponenti, è che mancassero le condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, giacché una mera consulenza tecnica d'ufficio (che, peraltro, nella specie, non sarebbe stata neppure correttamente interpretata), per giunta acquisita in un procedimento cautelare, non conferisce al credito certezza e liquidità.
La tesi, palesemente, appare, giuridicamente corretta, e comporta il dovere di revocare il decreto ingiuntivo: una consulenza, non recepita e confermata da una decisione di merito, rimane priva di definitiva e vincolante concludenza.
In ogni caso, nella fase di opposizione, dovendosi definire la causa nel merito, e con cognizione piena, la questione non appare tale, di per sé, da permettere il rigetto della domanda di condanna, ossia quella formulata in sede monitoria: ma può rilevare nel regime delle spese, nel senso che, ove mai il contenuto dell'ingiunzione dovesse essere, sotto forma appunto di condanna, confermato, potrebbero essere escluse dalla condanna medesima le spese della fase monitoria (così già Cass. civ., Sez. II, 10.9.2009, sent. n. 19560).
2. Seconda questione, dedotta dagli opponenti, è quella da loro sintetizzata come
«Inesistenza del credito dell'impresa»: ma i temi, successivamente da loro articolati, appaiono logicamente pregiudiziali e, quindi, verranno trattati prima.
3. Terza questione è il difetto di legittimazione passiva degli opponenti medesimi.
Il rapporto era sorto fra l' ed il condominio, e, dunque, la controparte doveva CP_1 rivolgersi, appunti, al condominio: il condomino «solo successivamente, poteva essere aggredito relativamente alla sua quota di partecipazione al condominio.».
Nella specie, i condomini non erano morosi, nei confronti del Parte_1 Pt_2
. CP_2
L'obbligazione verso il terzo, del resto, era, per i condomini, parziaria, come stabilito dalle Sezione Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9148/2008.
2 N. 1091/2011 R.G.A.C.
La domanda monitoria, poi, era rivolta ai due condomini senza considerazione che essi rispondevano, quali comproprietari dell'unità immobiliare, pro quota.
Si tratta di tesi inesatte.
La decisione della S.C., richiamata dagli opponenti, era stata esattamente citata, nel ricorso monitorio, proprio dalla parte allora ricorrente: essa (poi seguita, in senso conforme, da
Cass. civ., Sez. VI - 2, ord. 9.6.2017, n. 14530, e da Cass. civ., Sez. II, ord. 29.10.2018, n.
27363) afferma che «In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del , nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che CP_2 stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di
denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura
unitaria del - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le CP_2 obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli componenti soltanto in CP_2 proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ.
per le obbligazioni ereditarie.» (Cass. civ., Sezz. UU., sent. 8.4.2008, n. 9148).
La questione, invece, della regolarità dei pagamenti del singolo condomino, nei riguardi del , non rileva, nel caso in esame, perché la disciplina invocata è stata introdotta CP_2 dalla l. 220/2012, successiva ai fatti di causa.
Quanto alla comproprietà dell'unità immobiliare, i comunisti, deve ritenersi, rispondono in solido: la S.C. (Cass. civ., Sez. II, sent. 21.10.2011, n. 21907) ha affermato simile principio nel rapporto tra i comproprietari, appunto, di un'unità immobiliare ed il condominio, escludendo che si applichi, nell'ipotesi della contitolarità della porzione di proprietà esclusiva, il principio della parziarietà, pur enunziato (ma nella relazione tra un condomino ed il creditore del ) dalla precedente decisione n. 9148/2008 (oltre a quanto sinteticamente si CP_2 legge, rispetto a tale ultimo aspetto, nella massima, di seguito trascritta, si legga, altresì, la motivazione della sentenza in esame): «I comproprietari di un'unità immobiliare sita in CP_2 sono tenuti in solido, nei confronti del medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia CP_2 perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso
come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del , un insieme, sia in virtù CP_2 del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori,
la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio
informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il
principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal
rappresentante del verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei CP_2 comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad
attuazione solidale).».
Nessuna ragione consente di ritenere che i singoli comunisti, titolari della comunione su una delle unità poste nel fabbricato condominiale, non rispondano in solido: altro è, infatti, separare le responsabilità relative alla proprietà delle distinte unità, verso i terzi, altro è ritenere
3 N. 1091/2011 R.G.A.C.
che, oltre e sotto, rispetto, ai millesimi delle proprietà individuali, si possa scindere il rapporto nelle eventuali quote di comproprietà dei diversi comproprietari: al contrario, ogni unità, nel rapporto col tutto, è qualificata da una rilevanza nei millesimi, e tali millesimi si imputano, indistintamente, a tutti i comproprietari della medesima, perché ineriscono al bene.
Ove ciò non fosse, non varrebbe neppure la solidarietà verso il , e non si CP_2 spiegherebbe come mai i comunisti dispongano di un solo voto nell'assemblea (art. 67 att. c.c.).
Le argomentazioni, testè esposte, confliggono con quelle addotte da questo stesso
Tribunale, mediante la sentenza n. 15/2024, con la quale si accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta contro il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due condomine,
comproprietarie di altra unità immobiliare, anche quella volta per il saldo dei lavori non liquidati, successivi al tredicesimo S.A.L.: quella decisione è stata depositata dal Parte_1
e dalla , a corroborare la propria posizione, ma, come può notarsi, non risulta Pt_2 condivisa da chi scrive.
4. Gli opponenti assumono che l'art. 7 dell'atto aggiuntivo del 5 Settembre 2002, nel prevedere, a carico dell'appaltatrice, la consegna delle chiavi ai condomini in regola con i pagamenti, implichi che quanti, come loro, abbiano ricevuto le chiavi dei propri appartamenti, siano stati riconosciuti come debitori non inadempienti, da parte dell' CP_1
In realtà, non è così, perché l'avvenuta consegna, non accompagnata da alcuna dichiarazione liberatoria, può porsi come mera attuazione di quanto genericamente e solo astrattamente programmato con quei patti;
può porsi, più restrittivamente, come implicita ammissione di aver ricevuto soltanto il pagamento di quanto liquidato sino al momento della consegna medesima, salva l'esazione del saldo;
può dipendere da diverse valutazioni, inerenti ad altre ragioni, come quella di avvenuta cessazione dell'esecuzione dei lavori, in assenza di un titolo legale di ritenzione.
5. Gli attori sostengono che, in realtà, giacché le tabelle millesimali preesistenti sono state annullate dalla sentenza n. 10041/2009, emessa (ma non nel rapporto tra condominio ed appaltatore) dal Tribunale di Potenza, e passata in giudicato, non si saprebbe in quale misura ascrivere loro il debito.
La tesi non persuade: l'appaltatore conosceva le tabelle preesistenti a tale decisione giudiziaria, ed invoca quelle, le sole ad esso comunicate.
Ove il ed i singoli condomini potessero opporre l'assenza di attuali e valide CP_2 tabelle, il terzo creditore potrebbe addirittura rimanere, sine die, esposto all'impossibilità di ottenere il pagamento dai proprietari delle unità immobiliari, nell'attesa che i condomini si decidano ad adottare o a rinnovare o modificare le tabelle (e, del resto, a riprova che si tratta di una questione che dev'essere risolta dal , e non dal terzo, Cass. civ., Sez. III, ord. CP_2
6.12.2023, n. 34220, chiarisce che «spetta al condòmino […] l'onere di allegare e provare che detta quota sia diversa da quella indicata del creditore»).
6. Il condominio vanta un credito di euro 4.343,28, contro l' derivante dalle CP_1 condanne alle spese di lite, emesse dal Tribunale di Potenza nel giudizio ex art. 700 c.p.c., innanzi già ricordato, e nel successivo e relativo reclamo.
4 N. 1091/2011 R.G.A.C.
Gli opponenti eccepiscono (può adoperarsi questo termine, giacché essi, nella sostanza, com'è noto, sono dei convenuti, i quali resistono ad una domanda contro di loro avanzata) la compensazione, quanto meno pro quota, fra tale debito e quello eventualmente vantato dall' CP_1
L'opposta, a propria volta, replica, innanzitutto, che «l'autorità del provvedimento cautelare non può essere invocata in un diverso processo»: ma, in realtà, nel caso di specie non si invoca l'autorità di un provvedimento fra le parti di un giudizio, bensì, constatata l'esistenza di un credito insoddisfatto (circostanza pacifica), ci si avvale dello strumento della compensazione.
L'opposta, ancora, sostiene che la questione doveva essere sollevata mediante opposizione avverso l'atto di precetto, notificato col decreto ingiuntivo «trattandosi di contestazione relativa al quantum»: al contrario, è corretto proporre l'eccezione nel contestare, prim'ancora che l'atto di precetto, lo stesso titolo della minacciata esecuzione coattiva.
L'opposta, infine, assume che, al più, l'importo da compensare sarebbe pari ad euro
397,46, ossia all'entità complessiva del controcredito, rapportata alla quota millesimale: importo che, poi, graverebbe, innanzitutto, sugli interessi legali precettati, ma non sulla somma capitale.
Quest'ultimo argomento è corretto è condivisibile: e tale necessaria decurtazione della somma ingiunta comporta, anch'essa, la necessità che il decreto ingiuntivo sia revocato.
7.a Gli opponenti assumono che l abbia ricevuto somme di denaro tali, da estinguere CP_1
l'eventuale credito, da essa vantato.
L'A.T.I. aveva ricevuto una somma (lire 326.822.799, ovvero euro 168.789,89), dal condominio, quale liquidazione dei lavori dal settimo al tredicesimo S.A.L.: in data 20
Dicembre 2002, poi, essa riceveva l'ulteriore importo di euro 20.000,00 (lire 38.725.400), per totali euro 188.789,89.
In forza dell'atto aggiuntivo del 5 Settembre 2002 e di «scritture private in atti», poi,
l' aveva ricevuto somme da singoli condomini, per euro 15.659,78, quali anticipazioni e CP_1 quale IVA «per i lavori di completamente afferenti a propri alloggi, alle parti condominiali e strutturali».
La stessa aveva ricevuto, il 17 Settembre 2010, dai medesimi CP_1 [...]
e la somma di euro 32.000,00, di cui euro 21.514,70, a Parte_1 Parte_2 titolo di capitale, in forza di accordo del 17 Settembre 2010, concluso «a seguito della proposizione della esecuzione immobiliare N. 124/2007 RGR del Tribunale di Potenza promossa in virtù del decreto ingiuntivo n. 359/2002 dell'8.7.2002», ottenuto dall' contro CP_1 il condominio.
I condomini e Controparte_3 Persona_1 Persona_2 avevano versato all' la somma di euro 26.785,68. CP_1
Gli avevano fatto eseguire lavori, nelle loro proprietà esclusive, ad opera CP_3 di imprese diverse dall' eppure tali lavori erano stati computati, dal c.t.u. nominato nel CP_1 procedimento cautelare, come svolti dalla stessa A.T.I.
5 N. 1091/2011 R.G.A.C.
Quanto esposto comportava che l'A.T.I. fosse stata già soddisfatta.
A queste deduzioni, l'opposta replicava che essa, rispetto ai lavori dal settimo al tredicesimo S.A.L., aveva incassato solo parte di quello che le spettava, e non quanto indicato dagli opponenti, sicché rimaneva un credito di euro 49.433,12.
Il versamento della somma di 20.000,00 euro, risalente al 20 Dicembre 2002, risultava da un mero prospetto dell'amministratore del condominio: in realtà, l' aveva incassato CP_1 quell'importo quale corrispettivo dell'esecuzione di lavori per un diverso condominio, denominato 'Juventus', ubicato anch'esso in Potenza ed amministrato dallo stesso amministratore.
Le somme versate dai condomini , e riguardavano Pt_2 Parte_4 Pt_5 lavori di miglioramento delle singole unità immobiliari, e non opere condominiali.
L'ordinativo di pagamento del Comune di Potenza risultava quietanzato dall'amministratore condominiale, il quale aveva incassato la somma: ma la medesima somma non era stata versata all'impresa, come si desumeva dall'assenza di prova del pagamento a quest'ultima.
I documenti di data anteriore al 2003 comprovavano pagamenti già computati nei S.A.L.
precedenti.
Gli assegni della Banca CA erano intestati all'amministratore, non erano trasferibili, e non risultavano versati all' CP_1
L'assegno, per euro 3.000,00, della Banca NE (prodotto due volte dagli opponenti), riguardava lavori eseguiti nella proprietà privata dell'amministratore del condominio, posta a Calciano.
La ricevuta depositata, per euro 3.000,00, datata al 6 Maggio 2003, si riferiva ad un acconto sulla fattura n. 2/2003, relativa ai S.A.L. precedenti.
Non poteva giovare agli opponenti invocare il pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 352/2002, essendo stata tale somma pagata dal uale obbligato in solido per il condominio: l'importo indicato in quel titolo solo Parte_1 in minima parte riguardava la quota millesimale delle controparti e, soprattutto, investiva il pagamento della sorte capitale del S.A.L. n. 10, mentre col ricorso monitorio si chiedeva il pagamento dei lavori eseguiti dopo il S.A.L. n. 13.
7.b Le puntuali controdeduzioni dell'opposta, circa i pagamenti ricevuti, come dedotti dalle controparti, non sono state confutate specificamente nelle successive difese degli attori: né
l'istruttoria, condotta mediante interrogatori formali e prova per testi, oltre che attraverso la documentazione depositata, consente, per la contraddittorietà, imprecisione ed insufficienza delle informazioni emerse, di ritenere provato che i pagamenti invocati si riferiscano all'obbligazione dedotta in giudizio dall'A.T.I., essendo rimaste le circostanze favorevoli agli opponenti prive di sostegno chiaro, approfondito e compiuto.
L' ha offerto, dal canto suo, una giustificazione completa e precisa CP_1 dell'inadeguatezza dell'enumerazione dei pagamenti, condotta dagli opponenti, a comprovare che sia stato soddisfatto effettivamente ed esattamente il credito sorto per il tredicesimo S.A.L.,
6 N. 1091/2011 R.G.A.C.
e, com'è noto (art. 1218 c.c.), l'onere di provare l'avvenuta estinzione del debito incombe sull'obbligato, e non sul creditore.
8. In corso di causa, è stata acquisita una consulenza tecnica d'ufficio, intorno alla consistenza ed al valore dei lavori, il cui pagamento è dovuto dagli opponenti.
L'ausiliario, che procedeva rimanendo esente da censure di natura giuridica, logica e tecnica, e che rispondeva, altresì, adeguatamente alle osservazioni pervenutegli, concludeva come segue:
Le argomentazioni, adoperate dal consulente, debbono intendersi qui richiamate e condivise, ad integrazione della presente motivazione.
Come può notarsi, se la quota di corrispettivo a carico del della Parte_1 Pt_2 ammonta ad euro 29.289,11, al netto dell'IVA, si tratta di un importo maggiore di quello chiesto col ricorso monitorio: in ossequio all'art. 112 c.p.c., non può essere riconosciuto tale maggior importo.
L'opposta, del resto, chiedeva, nel costituirsi nella fase di opposizione, confermarsi il decreto ingiuntivo o, comunque, condannarsi gli opponenti a pagare quella medesima somma;
in subordine, chiedeva ridursi «l'eventuale condanna […] alla minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio»: non è stata proposta, invece, una domanda di condanna al pagamento dell'importo se del caso maggiore, che fosse emerso dall'istruttoria.
9. In conclusione, revocato il decreto ingiuntivo, occorre condannare gli opponenti al pagamento della somma di euro 13.825,83, oltre agli interessi legali dal 3 Dicembre 2006, da cui deve detrarsi, al momento del suo sorgere, il controcredito di euro 397,46 (di cui al § 6 della presente motivazione).
10. Le spese di lite della fase monitoria possono essere escluse, per la ragione enunziata nel
§ 1 di questa motivazione.
Le spese della fase di opposizione, invece, seguono la soccombenza, come risultata all'esito di tale fase, e sono liquidate nel dispositivo: con solidarietà ex art. 97 c.p.c., in ragione della comunanza di interesse.
Le spese di c.t.u. rimarranno a carico degli opponenti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
7 N. 1091/2011 R.G.A.C.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1091/2011 R.G.A.C., tra
[...]
e e la in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 persona di ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: CP_1
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 136/2011, emesso dal Tribunale di Potenza;
2. condanna e in solido tra loro, a pagare Parte_1 Parte_2 all' la somma di euro 13.825,83, oltre agli Controparte_1 CP_1 interessi legali dal 3 Dicembre 2006, da cui deve detrarsi, al momento del suo sorgere, il controcredito di euro 397,46 (di cui al § 6 della presente motivazione);
3. condanna e in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 all' – le spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 per Controparte_1 CP_1 compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
4. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto tra le parti del giudizio, Parte_1
e
[...] Parte_2
Potenza, 26 Febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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