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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 377/ 2024 RG promossa da
Parte_1 avv. David Fossi appellante contro
Controparte_1 avv. Lorenzo Calvani, Andrea Stramaccia appellato avente ad oggetto: appello della sentenza n. 1 / 2024 del Tribunale di ZZ quale giudice del lavoro, pubblicata in data 9 gennaio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 18 marzo 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
- era stato dipendente della dal 12 ottobre 2020 al 31 marzo 2023 Controparte_1 Parte_1
- all'epoca, la società svolgeva la sua impresa su appalto della committente Parte_2 era soggetta all'applicazione del codice dei contratti della pubblica amministrazione (in
[...] precedenza art. 118D. Lgvo n. 163/2006, poi. 30 D. Lgvo n. 50/2016) quanto agli appalti affidati ad imprese esterne
- a sua volta, operava in appalto per altre committenti pubbliche (Toscana Energia spa, Asa spa, Parte_1
Centria Reti spa ecc.), tutte soggette all'applicazione del codice dei contratti della pubblica amministrazione pagina 1 di 15 - nell'ambito dell'appalto conferito da a aveva svolto mansioni di letturista Parte_2 Parte_1 CP_1 dei contatori dell'acqua (lettura dei contatori;
chiusura del misuratore di acqua;
apertura delle utenze chiuse;
controllo morosità acqua;
controllo prelievi abusivi), nel territorio di ZZ e provincia
- in base al contratto individuale, egli era stato inquadrato al livello III del CCNL Pulizie Servizi Integrati
Multiservizi.
aveva convenuto la avanti al Tribunale di ZZ, chiedendo che al proprio Controparte_1 Parte_1 rapporto di lavoro fosse applicato il livello V CCNL Commercio Terziario Confcommercio, quale contratto collettivo individuato ai sensi dell'art. 30 comma 4 D. Lgvo 50/2016 secondo il quale, al personale impiegato nei servizi appaltati, si applica il CCNL in vigore per il settore e la zona, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
E su tale presupposto, aveva rivendicato differenze di retribuzione per €. 8.609,79 oltre accessori.
La domanda si fondava sulla diretta applicabilità al proprio rapporto di lavoro dell'art. 30 comma 4 cit.
A tal fine non era valorizzato tanto il carattere comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori che avevano stipulato uno o l'altro contratto, dal momento che, CP_ Con da un lato per i lavoratori entrambi i contratti erano stati firmati da e mentre per i datori il CCNL CP_2
Commercio, Terziario era stato firmato da Confcommercio, mentre il CCNL Pulizie, Servizi Integrati,
Multiservizi era stato firmato da . Controparte_5
Piuttosto, era valorizzata la maggiore inerenza al settore di impresa di del CCNL Commercio, Parte_1
Terziario, Confcommercio, rispetto al CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, ed a tal fine il ricorso aveva evidenziato l'ambito di applicazione delle due fonti collettive così come espressamente previsto nei rispettivi testi.
Da un lato, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi (doc. 4 ric. 1°), qui rivendicato dal lavoratore:
'Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario di mercato - distribuzione e servizi - che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell'ambito del presente CCNL, le parti individuano nella sfera di applicazione due pagina 2 di 15 differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi, all'interno dei quali si collocano tutte le aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. All'interno del settore "Commercio" vengono definite le seguenti aree di attività:
- dettaglio/ ingrosso tradizionale
- distribuzione moderna e organizzata
- importazione, commercializzazione e assistenza veicoli
- ausiliari del commercio e commercio con l'estero.
Nell'ambito del settore "servizi" vengono individuate le seguenti aree di attività:
- ICT
- servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
- ausiliari dei servizi.'
Dall'altro lato, il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi (doc. 2 ric. 1°), applicato da Parte_1
'Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della
Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale
e territoriale, anche ai sensi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248/2007 convertito in legge n.
31/2008, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile, salvo quanto ivi espressamente previsto, per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo
1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali. In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 54 e 66 e 69
(“Previdenza complementare”, “Organismo paritetico nazionale - ONBSI” e “Assistenza sanitaria integrativa”) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente C.C.N.L. ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
Premesso che il mercato dei servizi di pulizia e dei servizi integrati in ambito pubblico e privato si va evolvendo nella prospettiva di attività caratterizzate dalla co-presenza di professionalità eterogenee e diversificate rispetto pagina 3 di 15 all'ambito di applicazione del c.c.n.l. 24 ottobre 1997, del c.c.n.l. 25 maggio 2001, del Protocollo d'intesa del 3 dicembre 2003, ed i contenuti del Protocollo 7 ottobre 2003 che per altro mantiene una sua specificità, le Parti concordano di ulteriormente definire la sfera di applicazione nei termini previsti dal presente articolo, nonché di sviluppare l'ambito di applicazione della precedente normativa nei modi e nei termini di seguito specificati al fine di meglio rispondere alle più articolate esigenze della domanda del mercato e della committenza.
Le attività svolte per la committenza pubblica e privata, così come delineate nei commi successivi, possono essere gestite nell'ambito di imprese tradizionali di pulizia e/o di imprese di servizi integrati/multiservizi/global service con l'utilizzo del presente c.c.n.l.
Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici c.c.n.l. corrispondenti.
I servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione sono regolati dalla legge n.
82/1994 e dalle successive norme e regolamenti di attuazione. Essi comprendono le attività di servizi ausiliari/integrativi e le attività di ordine manutentivo, ordinario e straordinario, svolte in via non esclusiva su richiesta della committenza pubblica e privata.
Il progressivo ampliamento dei contratti di global service, basati sui risultati e comprendenti anche attività di progettazione e di governo della produzione dei vari servizi, di facility management e di servizi integrati o multiservizi giunge infatti a coprire una pluralità di attività di servizio.
Le Parti intendono rendere disponibile al mercato, per il tramite del presente contratto collettivo, un mezzo di ridefinizione dell'offerta a fronte della domanda di servizi conseguente alle scelte di esternalizzazione di attività non primarie operate dalle PP.AA. e dai soggetti privati.
Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
pagina 4 di 15 - servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) - servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.).
Il trattamento economico e normativo di cui al presente c.c.n.l. si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse.
Per quanto riguarda i soci – lavoratori di cooperative si applica la legge 3 aprile 2001, n. 142'.
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di ZZ aveva accolto il ricorso, così motivando:
* era pacifico che il caso in esame fosse regolato dall'art. 30 comma 4 D. Lgvo n. 50/2016
* erano pacifiche anche le mansioni del ricorrente come addetto alla lettura dei contatori d'acqua, come
* l'art. 30 comma 4 cit. era chiaro nel senso che il datore di lavoro non può scegliere in modo discrezionale quale contratto collettivo applicare ai rapporti dei propri dipendenti impiegati negli appalti regolati dalla stessa disciplina (la quale aveva la duplice finalità essenziale di ostacolare fenomeni di dumping contrattuale e garantire il funzionamento del mercato e della concorrenza)
* l'ambito di applicazione del CCNL Commercio Terziario Confcommercio, rivendicato dal lavoratore, era definito dal suo art. 2, riferito ai “servizi alle imprese / alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone”, definizione nella quale rientrava l'attività che aveva appaltato a relativa a Parte_2 Parte_1
pagina 5 di 15 “installazione, sostituzione e manutenzione di apparecchiature di misurazione dei consumi di acqua per conto delle società pubbliche di gestione"
* il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi applicato dalla società aveva natura residuale poiché, nel suo art. 1 par. 8, escludeva di applicarsi a rapporti di lavoro che fossero regolati da diversa contrattazione collettiva
* non risultava che avesse appaltato a servizi di pulizie caratterizzati da global service Parte_2 Parte_1
(ovvero un servizio di pulizia integrato con altri servizi, che richiedessero professionalità diverse), ambito specifico del CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi
* la maggiore rappresentatività di Confcommercio era indubbia, considerando i dati di provenienza ministeriale sul numero di imprese associate (705.000) nei settori del commercio, turismo, servizi, trasporto e logistica;
il numero dei lavoratori impiegati in tali settori (2.650.000); la diffusione territoriale articolata su organizzazioni regionali (21) e provinciali (105); il numero dei contratti collettivi stipulati (36)
* erano infondati i dubbi di costituzionalità relativi all'applicazione del contratto collettivo rivendicato dal lavoratore, formulati da con riferimento agli artt. 36, 39 e 41 Cost. Parte_1
* appurata la doverosa applicazione del CCNL Commercio Terziario Confcommercio, le mansioni di addetto alla lettura dei contatori rientravano nel V livello rivendicato dal ricorrente (“lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”)
* le differenze di retribuzione del periodo ottobre 2020 / marzo 2023 calcolate dal lavoratore in €. 8.609,79 non erano contestate nel loro importo dalla società
* le spese di lite seguivano la soccombenza, liquidate in €.
2.700 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
La aveva appellato la sentenza con 6 motivi, chiedendone la riforma integrale con rigetto Parte_3 della domanda del lavoratore.
i era costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza. Controparte_1
§§§
Prima di tutto, analoga questione è già stata decisa da questa Corte d'appello con la sentenza n. 718/2022 dell'8.11.2022 c/ in quel caso affermando che ai sensi dell'art. 30 comma 4 D. Parte_4 Parte_1
Lgvo n. 50/2016 ai dipendenti della società si doveva riferire il trattamento economico del CCNL
Confcommercio, piuttosto che il CCNL Conflavoro e quindi il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, applicati nel tempo dalla società.
Ciò premesso, secondo il Collegio, l'appello è infondato e va respinto.
Motivo 1)
Violazione e/o falsa applicazione dell'art 30 D. Lgvo n. 50/2016 con riferimento agli art. 39 Cost. e 2070 cc
Violazione e/o falsa applicazione dell'art 30 D. Lgvo n. 50/2016 pagina 6 di 15 Secondo la società appellante, il Tribunale avrebbe interpretato la norma in modo contrastante con il principio di libertà sindacale dell'art. 39 Cost.
E' escluso categoricamente che il contratto collettivo di diritto comune si applichi in base all'art. 2070 cc, poiché
i suoi effetti sono definiti liberamente dalle stesse parti stipulanti e non si collegano oggettivamente all'attività esercitata dall'imprenditore. In tal senso (Cass. n. 16376/2021) la regola legale per cui, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, l'appartenenza dell'impresa ad una categoria si determina in base all'attività effettivamente esercitata, non vale per la contrattazione collettivo di diritto comune, la quale si riferisce esclusivamente gli iscritti alle associazioni stipulanti ovvero a coloro che vi abbiano aderito, in modo esplicito o implicito.
E quindi, nemmeno la pretesa applicazione dell'art. 30 comma 4 cit. poteva comportare che all'impresa appaltatrice nell'ambito di commesse pubbliche si dovesse applicare il CCNL di un settore che, secondo le regole generali, non le fosse riferibile con i criteri generali (ovvero o per essere iscritta alle associazioni stipulanti o per avervi prestato adesione).
Ulteriore errore commesso dal Tribunale consisteva nell'avere ritenuto l'applicabilità del CCNL Confcommercio, rispetto al CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, senza verificare:
- né il rispettivo ambito di efficacia con riferimento alla concreta attività svolta dalla datrice ed in Parte_1 particolare quella eseguita dal dipendente CP_1
- né l'effettiva rappresentatività di Confcommercio nell'ambito delle piccole e medie imprese appaltatrici di
IE (settore di elezione di . Parte_1
L'art. 2 CCNL Commercio, Terziario, Confcommercio (qui rivendicato) estendeva genericamente la propria efficacia a tutte le attività del terziario, mentre l'art. 1 CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi (applicato dalla datrice) si riferiva alle imprese che operavano nel settore della pulizia e servizi integrati, per rendere disponibile al mercato l'offerta di servizi che conseguivano alla scelta da parte di pubbliche amministrazioni di esternalizzare attività non primarie.
Di conseguenza, il servizio di installazione, sostituzione e manutenzione di apparecchi per misurare i consumi, che aveva appaltato a ricadeva nel CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi Parte_2 Parte_1 come, per esempio, anche i servizi di conduzione e gestione impianti, ed i servizi amministrativi. Con Inoltre, entrambi i contratti collettivi di cui si discute, per i lavoratori, erano sottoscritti da , e . CP_2 CP_3
Il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, per i datori, era stato sottoscritto anche da SE , Controparte_6
Lega Coop Servizi, Federlavoro, Confcooperative, Agci servizi, Unionservizi – Confapi, organizzazioni che rappresentano imprenditori piccoli e medi, industriali, commerciali, artigiani e cooperative, tutti operanti nel settore delle IE.
pagina 7 di 15 Ai fini del presente giudizio, per valutare il numero degli aderenti a Confcommercio, il Tribunale non avrebbe dovuto considerare il complessivo dato di 700.000 (riferito ad imprese che operavano nei settori del commercio, turismo, servizi, trasporti e logistica). Al contrario, il raffronto avrebbe dovuto svolgersi con riferimento alle imprese che operavano nel solo settore delle IE, a cui si riferiva espressamente il CCNL Pulizie, Servizi
Integrati, Multiservizi.
Anche ai sensi dell'art. 36 Cost. il contratto collettivo da individuare secondo l'art 30 comma 4 D. Lgvo n.
50/2016 era il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, i cui minimi tariffari (più bassi di quelli del CCNL
Commercio Terziario Confcommercio) erano più rispondenti ai canoni costituzionali di sufficienza e proporzionalità rispetto all'attività appaltata.
Secondo il Collegio, il motivo 1) è infondato.
Fondamentalmente, si contesta la domanda alla luce della giurisprudenza di legittimità sull'art. 2070 cc, espressa da ultimo da Cass. n. 7203/2024, secondo la quale La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con
l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost.>.
Ma la domanda non è stata proposta e accolta in base a tale disciplina, bensì in base alla regola speciale dell'art. 30 D. Lgvo n. 50/2016, per il caso in cui un'impresa privata riceve un appalto pubblico nell'ambito del quale la scelta della contrattazione collettiva da applicare ai dipendenti della medesima impresa appaltatrice non è libera, bensì vincolata dal legislatore nell'ambito di disciplina destinata ad evitare fenomeni di concorrenza sleale fra imprese e dumping contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità e costituzionale ha condiviso normative analoghe a quella in esame.
Per es. secondo la sentenza cost. n. 51/2015 < il censurato art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, congiuntamente all'art. 3 della legge n. 142 del 2001, lungi dall'assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall'art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost. Tale parametro è richiamato – e dunque deve essere osservato – indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento «alla pagina 8 di 15 completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative». Nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative (fra le tante, la sentenza già citata della Corte di cassazione n. 17583/2014) >.
Ribadito che era analoga la rappresentatività delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori che avevano stipulato Con entrambi i contratti collettivi di cui si discute ( , e da un lato, / Confcommercio CP_2 CP_3 CP_6 dall'altro), il dato dirimente recepito in sentenza riguardava il settore che costituiva lo specifico ambito di applicazione dei due contratti.
In tal senso, il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che - come risulta dalla enunciazione riportata nel precedente svolgimento - il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi applicato dalla società non
è destinato a regolare il settore commerciale rappresentato da qualsiasi servizio prestato da un'impresa all'altra, bensì espressamente i servizi di pulizia, o singoli o integrati nell'ambito di una offerta global service, ambito estraneo alle attività di Parte_1
Per contro, al settore del terziario e dei servizi, ambito proprio delle attività di ai sensi dell'art. 30 Parte_1 comma 4 cit. è coerente applicare il CCNL Confcommercio.
Motivo 2)
Travisamento ed erronea valutazione delle prove con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, 2697 cc e del Preambolo CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi
Secondo la società appellante, il Tribunale avrebbe trascurato il dato che il CCNL Pulizie, Servizi Integrati,
Multiservizi era quello più coerente all'attività svolta da la quale si occupava di contabilizzare ed Parte_1 esigere i consumi di acqua potabile, nonché sostituire e manutenere gli apparecchi di misurazione dei consumi di acqua, gas ed energia elettrica.
Infatti, era fornita in modo prevalente del codice Ateco 82.99.99 che identifica il settore dei servizi Parte_1 di supporto alle imprese “gli altri servizi di sostegno alle imprese non codificati altrove”, fra cui anche la lettura dei contatori gas, acqua ed elettricità.
Il Tribunale aveva trascurato che il servizio di lettura dei contatori (a cui anche l'appellato era addetto), CP_1 come quelli di installazione, sostituzione e manutenzione degli apparecchi di misurazione dei consumi del gas, era espressamente compreso nell'ambito di efficacia del CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, così definito “nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese.. le seguenti attività: .. servizi di
pagina 9 di 15 conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici ecc.) .. servizi amministrativi
(gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni”).
Perciò il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi era il più applicato dalle imprese che esercitano attività di servizi in appalto, come attestato da ANISGEA, associazione nazionale imprese per i servizi gas elettricità acqua, secondo la quale si trattava della fonte collettiva più diffusa nel settore dei servizi connessi all'erogazione di gas, elettricità ed acqua potabile.
Infatti, il 55% delle imprese del settore servizi tecnici alle utilities applicava il CCNL Pulizie, Servizi Integrati,
Multiservizi, mentre il 41% applicava altri CCNL, e solo in minima parte il Feder Gas Acqua.
In primo grado, la società si era offerta di provare per testimoni tali circostanze, e l'appello ribadiva tali istanze istruttorie che il Tribunale non aveva ammesso, ritenendole decisive ai fini dei presupposti per dare concreta applicazione all'art. 30 comma 4 cit.
Secondo il Collegio, il motivo 2) è infondato.
Come già detto nel respingere il motivo precedente, la conferma della sentenza deriva dallo stesso contenuto dei contratti collettivi di cui si discute, già riportato nel precedente svolgimento, da cui risulta che il CCNL Pulizie,
Servizi Integrati, Multiservizi è riferito alle pulizie ed ai servizi integrati Global service, settore di attività caratterizzate dalla compresenza di professionalità eterogenee, che non si limitano esclusivamente agli addetti alle pulizie bensì integrano ed ampliano tale offerta. Tuttavia, lo stesso CCNL Pulizie, Servizi Integrati,
Multiservizi contiene una clausola residuale - evidenziata anche in sentenza - secondo la quale dal suo ambito di applicazione erano escluse attività autonome da quelle di pulizia, e pulizia global service, se regolati da altri contratti collettivi.
Quindi anche il passaggio richiamato nel presente motivo, riferito alla conduzione e gestione di impianti, nonché
a servizi amministrativi e gestione di utenze, deve essere inteso nel senso ora detto: si deve trattare di servizi sugli impianti o di servizi amministrativi che integrino quelli di base di pulizia, perché altrimenti salterebbe la clausola residuale.
L'art. 30 comma 4 cit. limita espressamente la libera scelta del contratto collettivo da applicare ai dipendenti di un'impresa che operi nell'ambito di appalti pubblici, con il dichiarato intento di evitare fenomeni di concorrenza sleale fra imprese e dumping contrattuale.
A fronte di una disciplina primaria vincolante, fondata su condivisibili ragioni di interesse generale, non vale richiamare le rilevazioni statistiche di ANISGEA, a proposito dei contratti maggiormente applicati nell'ambito di imprese che operano in appalto nel settore dei servizi connessi alla erogazione di gas, elettricità ed acqua.
Del resto, va ricordato come nel tempo anche aveva mutato la contrattazione collettiva applicata ai Parte_1 propri dipendenti, poiché aveva adottato:
pagina 10 di 15 # prima del 2015 il CCNL Commercio, Terziario, Confcommercio (qui rivendicato dal lavoratore per periodo successivo)
# dal 2015 al 2019 il CCNL Conflavoro
# da fine 2019 del CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi.
Motivo 3)
Travisamento ed erronea valutazione delle prove con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc e 2967 cc
Secondo la società appellante, il Tribunale avrebbe trascurato che il lavoratore non aveva dimostrato che il
CCNL Commercio, Terziario, Confcommercio fosse quello del settore e della zona in cui operava la datrice.
Piuttosto, il lavoratore si era limitato a dedurre elementi suggestivi come per es. il fatto che i minimi tariffari fossero più elevati rispetto a quelli del CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, e che si trattasse di contratto sottoscritto da Confcommercio, confederazione datoriale a cui aderisce un numero elevato di imprese.
Al contrario, la società appellante aveva dimostrato che:
- il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi era stato ritenuto idoneo alle stesse lavorazioni della società sulla base di 3 accordi sindacali raggiunti con le organizzazioni territoriali dei sindacati sottoscrittori dello stesso contratto collettivo (docc. 5, 6, 7 res. 1°)
- nella zona di ZZ (dove aveva lavorato, prima alle dipendenze di e poi della CP_1 Parte_1 [...] nuova società aggiudicataria dell'appalto in forza dell'accordo sindacale del 2 CP_7 Parte_2 marzo 2023 si applicava il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi (doc. 13 res. 1°) CP_ Con
- il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi sottoscritto da e era applicato ai rapporti dei CP_2 dipendenti in forza di specifico accordo integrativo del luglio 2019 (doc. 5 res. 1°) Parte_1
- anche 2 precedenti accordi sindacali con Filctem Cgil di Pesaro nel 2016 (doc. 6 res. 1°), e con di Trento CP_2 nel luglio 2019 (doc. 7) riconoscevano che il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi era la corretta fonte a cui riferire i rapporti di lavoro degli addetti agli appalti di lettura e sostituzione dei contatori.
Secondo il Collegio, il motivo 3) è infondato.
Come già detto nel respingere i motivi precedenti, il fatto che l'applicazione dell'art 30 comma 4 cit. conducesse al CCNL Commercio, Terziario, Confcommercio (rivendicato dal lavoratore) piuttosto che al CCNL Pulizie,
Servizi Integrati, Multiservizi (applicato dalla società), derivava dalla maggiore inerenza del settore di attività di con i rispettivi settori esemplificati negli stessi testi contrattuali (già sopra riportati nello Parte_1 svolgimento).
Di nuovo, a fronte di una disciplina primaria vincolante, non vale richiamare singoli accordi locali, peraltro Con stipulati o soltanto dalla o da sigle della che nemmeno avevano stipulato il CCNL Pulizie, Servizi CP_2
Integrati, Multiservizi. pagina 11 di 15 Motivo 4)
Travisamento ed erronea valutazione delle prove con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 2967 cc e 4 CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi
Secondo la società appellante, il Tribunale avrebbe trascurato che il CCNL Commercio, Terziario,
Confcommercio era privo della clausola sociale, contenuta invece nel CCNL Pulizie, Servizi Integrati,
Multiservizi.
Ed era proprio per effetto di tale clausola che ed i suoi colleghi avevano ottenuto il passaggio da CP_1 [...] alla nuova appaltatrice invece di essere licenziati per cessazione dell'appalto. Pt_1 Controparte_7
Il Tribunale si era limitato a considerare che i minimi tariffari CCNL Commercio, Terziario, Confcommercio erano superiori di quelli del CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi. Ma tale valutazione aveva trascurato:
- da un lato, che il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi era stipulato anch'esso dalle organizzazioni maggiormente rappresentative
- dall'altro lato, che la convenienza di applicare un contratto collettivo non verificava sui soli esperti economici, bensì sul trattamento complessivo.
Gli accordi richiamati al precedente motivo di appello, sottoscritti nell'arco di tempo dal 2016 al 2023 (docc. 5, 6,
7,13 res. 1°), valutavano invece che, nel caso di cambio appalto, i lavoratori addetti ai servizi appaltati avevano un interesse specifico alla clausola sociale, che garantiva loro il passaggio dal precedente al nuovo appaltatore.
Per contro, se ail rapporto di lavoro fra le parti fosse regolato dal CCNL Confcommercio, una volta cessato l'appalto di nei confronti di il lavoratore appellato nemmeno avrebbe potuto Parte_2 Parte_1 rivendicare il diritto di passare alle dipendenze della nuova appaltatrice come invece era Controparte_7 potuto avvenire in applicazione del CCNL Pulizie, Servizi integrati, Multiservizi.
Secondo il Collegio, il motivo 4) è infondato.
Ancora una volta vanno richiamati gli argomenti con i quali sono stati superati i motivi precedenti, a proposito del fatto che l'a individuazione del CCNL Commercio, Terziario, Confcommercio piuttosto che del CCNL
Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi non derivava dalla maggiore convenienza delle tabelle salariali del primo rispetto al secondo, bensì dalla maggiore inerenza della attività di all'ambito applicazione del primo Parte_1 rispetto al secondo.
È vero che il CCNL Commercio, Terziario, Confcommercio non prevede la clausola sociale, contenuta invece nel CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi.
Ma, la medesima esigenza di tutela dei lavoratori era assolta dall'art. 50 dello stesso D. Lgvo n. 50/2016 in tema di Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi, secondo il quale < Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo
a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel pagina 12 di 15 rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgvo n. 81/2015 >.
Motivo 5)
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 D. Lgvo n. 50/2016 con riferimento all'art. 39 Cost ed alla disciplina degli appalti pubblici
La società appellante richiamava giurisprudenza amministrativa (sentenze dei TAR Toscana, Emilia-Romagna,
Piemonte) secondo la quale:
- l'art 30 comma 4 cit. mira a garantire una generalizzata applicazione dei contratti collettivi, e quindi un'adeguata tutela anche retributiva del personale addetto agli appalti
- la mancata applicazione del contratto collettivo individuato dall'art 30 non può essere sanzionata a priori dalla committente con l'esclusione dell'impresa, né l'applicazione di un contratto collettivo anziché di un altro può rendere inammissibile un'offerta
- l'appaltatore uscente non può pretendere che, nella nuova gara indetta dalla committente per affidare il medesimo servizio, si faccia riferimento al contratto collettivo da lui applicato
- l'operatore economico che ambisce a ricevere un appalto è libero di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo per loro più vantaggioso
In conclusione - in coerenza con i principi degli artt. 36 e 39 Cost. - la disciplina legale di affidamento degli appalti pubblici non impone alle imprese che partecipano alla gara di applicare uno specifico contratto collettivo, bensì di dimostrare il carattere adeguato e sufficiente dei trattamenti economici oggetto del contratto collettivo da loro applicato.
Secondo il Collegio, il motivo 5) è infondato.
La giurisprudenza amministrativa invocata dall'appellante non contrasta la decisione appellata, bensì la conferma da un punto di vista ulteriore.
Premesso che l'art. 30 comma 4 cit. impone di applicare contrattazione collettiva inerente al settore dell'attività svolta dall'impresa appaltatrice, stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, è possibile tuttavia che la medesima impresa applichi una diversa contrattazione collettiva purché più favorevole ai lavoratori.
Ma si tratta esattamente del caso opposto a quello in esame, nel quale è invece pacifico che le tabelle salariali del
CCNL rivendicato dal lavoratore sono più elevate di quelle del CCNL applicato dalla società (come infatti dimostrato dalle differenze di retribuzione chieste nel presente giudizio dal lavoratore, in sé non contestate dalla società).
pagina 13 di 15 Del resto, come già detto nel respingere il motivo 1), la contrattazione collettiva individuata dall'art. 30 comma 4 cit. vale come parametro del trattamento retributivo dei dipendenti dell'impresa appaltatrice, la quale a maggior ragione è libera di adottare trattamenti retributivi ancora più favorevoli (ma non sembra questa la logica seguita da che come detto è passata negli anni dall'applicare il CCNL Commercio, Terziario, Parte_1
Confcommercio al CCNL Conflavoro e quindi il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, con trattamenti retributivi in progressione negativa).
Motivo 6)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 D. Lgvo n. 50/2016 (artt. 36 e 39 Cost.)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 122 cpc (corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato)
Secondo la società appellante, l'ultimo errore commesso dal giudice consisteva nell'avere riconosciuto tutte le differenze retributive rivendicate dal lavoratore in applicazione diretta dell'intero trattamento oggetto del CCNL
Confcommercio.
Invece, utilizzando un contratto collettivo individuato dall'art. 30 comma 4 cit ma che non vincolava le parti, nel rispetto degli artt. 36 e 39 Cost., avrebbe dovuto fare riferimento alle sole voci che componevano il cd minimo costituzionale, escludendo quindi quelle specificamente contrattuali (compensi aggiuntivi, scatti di anzianità, quattordicesima ecc.).
In tal senso, infatti, era costante la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1756/2021).
Secondo il Collegio, il motivo 6) è infondato.
Come già detto superando il motivo 1), l'art. 30 comma 4 cit. va inteso nel senso precisato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 51/2015): il contratto collettivo così individuato (seppur non efficace erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall'art. 39 Cost.), va recepito e applicato quale fonte del trattamento economico complessivo minimo previsto dalle sue tabelle salariali.
Il fatto che ai sensi dell'art. 30 comma 4 cit. tale contratto collettivo rappresenta un parametro esterno ai fini della proporzionalità e sufficienza della retribuzione dei dipendenti dell'impresa appaltatrice non significa, tuttavia, che la sua applicazione deve essere riservata ai soli istituti retributivi del cd minimo costituzionale, come invece avviene nel diverso caso in cui contratti collettivi non direttamente applicati al rapporto siano utilizzati come parametro ai sensi dell'art. 36 Cost.
< In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale .., con esclusione delle voci retributive legate
pagina 14 di 15 all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la 14esima mensilità
-, Cass. n. 944/2021.
Spese di lite e C.U.
Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza della società appellante, liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 in relazione agli importi minimi delle cause di appello dello scaglione di valore corrispondente alla domanda, esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta nel presente grado, esauritosi in una sola udienza di discussione e decisione sugli atti ed i documenti.
Nei confronti della società appellante, integralmente soccombente, devono essere dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 1.984,00 oltre spese generali 15%,
Iva e Cpa.
Dichiara che nei confronti della società appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 18 marzo 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 15 di 15
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 377/ 2024 RG promossa da
Parte_1 avv. David Fossi appellante contro
Controparte_1 avv. Lorenzo Calvani, Andrea Stramaccia appellato avente ad oggetto: appello della sentenza n. 1 / 2024 del Tribunale di ZZ quale giudice del lavoro, pubblicata in data 9 gennaio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 18 marzo 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
- era stato dipendente della dal 12 ottobre 2020 al 31 marzo 2023 Controparte_1 Parte_1
- all'epoca, la società svolgeva la sua impresa su appalto della committente Parte_2 era soggetta all'applicazione del codice dei contratti della pubblica amministrazione (in
[...] precedenza art. 118D. Lgvo n. 163/2006, poi. 30 D. Lgvo n. 50/2016) quanto agli appalti affidati ad imprese esterne
- a sua volta, operava in appalto per altre committenti pubbliche (Toscana Energia spa, Asa spa, Parte_1
Centria Reti spa ecc.), tutte soggette all'applicazione del codice dei contratti della pubblica amministrazione pagina 1 di 15 - nell'ambito dell'appalto conferito da a aveva svolto mansioni di letturista Parte_2 Parte_1 CP_1 dei contatori dell'acqua (lettura dei contatori;
chiusura del misuratore di acqua;
apertura delle utenze chiuse;
controllo morosità acqua;
controllo prelievi abusivi), nel territorio di ZZ e provincia
- in base al contratto individuale, egli era stato inquadrato al livello III del CCNL Pulizie Servizi Integrati
Multiservizi.
aveva convenuto la avanti al Tribunale di ZZ, chiedendo che al proprio Controparte_1 Parte_1 rapporto di lavoro fosse applicato il livello V CCNL Commercio Terziario Confcommercio, quale contratto collettivo individuato ai sensi dell'art. 30 comma 4 D. Lgvo 50/2016 secondo il quale, al personale impiegato nei servizi appaltati, si applica il CCNL in vigore per il settore e la zona, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
E su tale presupposto, aveva rivendicato differenze di retribuzione per €. 8.609,79 oltre accessori.
La domanda si fondava sulla diretta applicabilità al proprio rapporto di lavoro dell'art. 30 comma 4 cit.
A tal fine non era valorizzato tanto il carattere comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori che avevano stipulato uno o l'altro contratto, dal momento che, CP_ Con da un lato per i lavoratori entrambi i contratti erano stati firmati da e mentre per i datori il CCNL CP_2
Commercio, Terziario era stato firmato da Confcommercio, mentre il CCNL Pulizie, Servizi Integrati,
Multiservizi era stato firmato da . Controparte_5
Piuttosto, era valorizzata la maggiore inerenza al settore di impresa di del CCNL Commercio, Parte_1
Terziario, Confcommercio, rispetto al CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, ed a tal fine il ricorso aveva evidenziato l'ambito di applicazione delle due fonti collettive così come espressamente previsto nei rispettivi testi.
Da un lato, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi (doc. 4 ric. 1°), qui rivendicato dal lavoratore:
'Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario di mercato - distribuzione e servizi - che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell'ambito del presente CCNL, le parti individuano nella sfera di applicazione due pagina 2 di 15 differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi, all'interno dei quali si collocano tutte le aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. All'interno del settore "Commercio" vengono definite le seguenti aree di attività:
- dettaglio/ ingrosso tradizionale
- distribuzione moderna e organizzata
- importazione, commercializzazione e assistenza veicoli
- ausiliari del commercio e commercio con l'estero.
Nell'ambito del settore "servizi" vengono individuate le seguenti aree di attività:
- ICT
- servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
- ausiliari dei servizi.'
Dall'altro lato, il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi (doc. 2 ric. 1°), applicato da Parte_1
'Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della
Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale
e territoriale, anche ai sensi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248/2007 convertito in legge n.
31/2008, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile, salvo quanto ivi espressamente previsto, per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo
1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali. In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 54 e 66 e 69
(“Previdenza complementare”, “Organismo paritetico nazionale - ONBSI” e “Assistenza sanitaria integrativa”) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente C.C.N.L. ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
Premesso che il mercato dei servizi di pulizia e dei servizi integrati in ambito pubblico e privato si va evolvendo nella prospettiva di attività caratterizzate dalla co-presenza di professionalità eterogenee e diversificate rispetto pagina 3 di 15 all'ambito di applicazione del c.c.n.l. 24 ottobre 1997, del c.c.n.l. 25 maggio 2001, del Protocollo d'intesa del 3 dicembre 2003, ed i contenuti del Protocollo 7 ottobre 2003 che per altro mantiene una sua specificità, le Parti concordano di ulteriormente definire la sfera di applicazione nei termini previsti dal presente articolo, nonché di sviluppare l'ambito di applicazione della precedente normativa nei modi e nei termini di seguito specificati al fine di meglio rispondere alle più articolate esigenze della domanda del mercato e della committenza.
Le attività svolte per la committenza pubblica e privata, così come delineate nei commi successivi, possono essere gestite nell'ambito di imprese tradizionali di pulizia e/o di imprese di servizi integrati/multiservizi/global service con l'utilizzo del presente c.c.n.l.
Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici c.c.n.l. corrispondenti.
I servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione sono regolati dalla legge n.
82/1994 e dalle successive norme e regolamenti di attuazione. Essi comprendono le attività di servizi ausiliari/integrativi e le attività di ordine manutentivo, ordinario e straordinario, svolte in via non esclusiva su richiesta della committenza pubblica e privata.
Il progressivo ampliamento dei contratti di global service, basati sui risultati e comprendenti anche attività di progettazione e di governo della produzione dei vari servizi, di facility management e di servizi integrati o multiservizi giunge infatti a coprire una pluralità di attività di servizio.
Le Parti intendono rendere disponibile al mercato, per il tramite del presente contratto collettivo, un mezzo di ridefinizione dell'offerta a fronte della domanda di servizi conseguente alle scelte di esternalizzazione di attività non primarie operate dalle PP.AA. e dai soggetti privati.
Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
pagina 4 di 15 - servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) - servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.).
Il trattamento economico e normativo di cui al presente c.c.n.l. si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse.
Per quanto riguarda i soci – lavoratori di cooperative si applica la legge 3 aprile 2001, n. 142'.
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di ZZ aveva accolto il ricorso, così motivando:
* era pacifico che il caso in esame fosse regolato dall'art. 30 comma 4 D. Lgvo n. 50/2016
* erano pacifiche anche le mansioni del ricorrente come addetto alla lettura dei contatori d'acqua, come
* l'art. 30 comma 4 cit. era chiaro nel senso che il datore di lavoro non può scegliere in modo discrezionale quale contratto collettivo applicare ai rapporti dei propri dipendenti impiegati negli appalti regolati dalla stessa disciplina (la quale aveva la duplice finalità essenziale di ostacolare fenomeni di dumping contrattuale e garantire il funzionamento del mercato e della concorrenza)
* l'ambito di applicazione del CCNL Commercio Terziario Confcommercio, rivendicato dal lavoratore, era definito dal suo art. 2, riferito ai “servizi alle imprese / alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone”, definizione nella quale rientrava l'attività che aveva appaltato a relativa a Parte_2 Parte_1
pagina 5 di 15 “installazione, sostituzione e manutenzione di apparecchiature di misurazione dei consumi di acqua per conto delle società pubbliche di gestione"
* il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi applicato dalla società aveva natura residuale poiché, nel suo art. 1 par. 8, escludeva di applicarsi a rapporti di lavoro che fossero regolati da diversa contrattazione collettiva
* non risultava che avesse appaltato a servizi di pulizie caratterizzati da global service Parte_2 Parte_1
(ovvero un servizio di pulizia integrato con altri servizi, che richiedessero professionalità diverse), ambito specifico del CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi
* la maggiore rappresentatività di Confcommercio era indubbia, considerando i dati di provenienza ministeriale sul numero di imprese associate (705.000) nei settori del commercio, turismo, servizi, trasporto e logistica;
il numero dei lavoratori impiegati in tali settori (2.650.000); la diffusione territoriale articolata su organizzazioni regionali (21) e provinciali (105); il numero dei contratti collettivi stipulati (36)
* erano infondati i dubbi di costituzionalità relativi all'applicazione del contratto collettivo rivendicato dal lavoratore, formulati da con riferimento agli artt. 36, 39 e 41 Cost. Parte_1
* appurata la doverosa applicazione del CCNL Commercio Terziario Confcommercio, le mansioni di addetto alla lettura dei contatori rientravano nel V livello rivendicato dal ricorrente (“lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”)
* le differenze di retribuzione del periodo ottobre 2020 / marzo 2023 calcolate dal lavoratore in €. 8.609,79 non erano contestate nel loro importo dalla società
* le spese di lite seguivano la soccombenza, liquidate in €.
2.700 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
La aveva appellato la sentenza con 6 motivi, chiedendone la riforma integrale con rigetto Parte_3 della domanda del lavoratore.
i era costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza. Controparte_1
§§§
Prima di tutto, analoga questione è già stata decisa da questa Corte d'appello con la sentenza n. 718/2022 dell'8.11.2022 c/ in quel caso affermando che ai sensi dell'art. 30 comma 4 D. Parte_4 Parte_1
Lgvo n. 50/2016 ai dipendenti della società si doveva riferire il trattamento economico del CCNL
Confcommercio, piuttosto che il CCNL Conflavoro e quindi il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, applicati nel tempo dalla società.
Ciò premesso, secondo il Collegio, l'appello è infondato e va respinto.
Motivo 1)
Violazione e/o falsa applicazione dell'art 30 D. Lgvo n. 50/2016 con riferimento agli art. 39 Cost. e 2070 cc
Violazione e/o falsa applicazione dell'art 30 D. Lgvo n. 50/2016 pagina 6 di 15 Secondo la società appellante, il Tribunale avrebbe interpretato la norma in modo contrastante con il principio di libertà sindacale dell'art. 39 Cost.
E' escluso categoricamente che il contratto collettivo di diritto comune si applichi in base all'art. 2070 cc, poiché
i suoi effetti sono definiti liberamente dalle stesse parti stipulanti e non si collegano oggettivamente all'attività esercitata dall'imprenditore. In tal senso (Cass. n. 16376/2021) la regola legale per cui, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, l'appartenenza dell'impresa ad una categoria si determina in base all'attività effettivamente esercitata, non vale per la contrattazione collettivo di diritto comune, la quale si riferisce esclusivamente gli iscritti alle associazioni stipulanti ovvero a coloro che vi abbiano aderito, in modo esplicito o implicito.
E quindi, nemmeno la pretesa applicazione dell'art. 30 comma 4 cit. poteva comportare che all'impresa appaltatrice nell'ambito di commesse pubbliche si dovesse applicare il CCNL di un settore che, secondo le regole generali, non le fosse riferibile con i criteri generali (ovvero o per essere iscritta alle associazioni stipulanti o per avervi prestato adesione).
Ulteriore errore commesso dal Tribunale consisteva nell'avere ritenuto l'applicabilità del CCNL Confcommercio, rispetto al CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, senza verificare:
- né il rispettivo ambito di efficacia con riferimento alla concreta attività svolta dalla datrice ed in Parte_1 particolare quella eseguita dal dipendente CP_1
- né l'effettiva rappresentatività di Confcommercio nell'ambito delle piccole e medie imprese appaltatrici di
IE (settore di elezione di . Parte_1
L'art. 2 CCNL Commercio, Terziario, Confcommercio (qui rivendicato) estendeva genericamente la propria efficacia a tutte le attività del terziario, mentre l'art. 1 CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi (applicato dalla datrice) si riferiva alle imprese che operavano nel settore della pulizia e servizi integrati, per rendere disponibile al mercato l'offerta di servizi che conseguivano alla scelta da parte di pubbliche amministrazioni di esternalizzare attività non primarie.
Di conseguenza, il servizio di installazione, sostituzione e manutenzione di apparecchi per misurare i consumi, che aveva appaltato a ricadeva nel CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi Parte_2 Parte_1 come, per esempio, anche i servizi di conduzione e gestione impianti, ed i servizi amministrativi. Con Inoltre, entrambi i contratti collettivi di cui si discute, per i lavoratori, erano sottoscritti da , e . CP_2 CP_3
Il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, per i datori, era stato sottoscritto anche da SE , Controparte_6
Lega Coop Servizi, Federlavoro, Confcooperative, Agci servizi, Unionservizi – Confapi, organizzazioni che rappresentano imprenditori piccoli e medi, industriali, commerciali, artigiani e cooperative, tutti operanti nel settore delle IE.
pagina 7 di 15 Ai fini del presente giudizio, per valutare il numero degli aderenti a Confcommercio, il Tribunale non avrebbe dovuto considerare il complessivo dato di 700.000 (riferito ad imprese che operavano nei settori del commercio, turismo, servizi, trasporti e logistica). Al contrario, il raffronto avrebbe dovuto svolgersi con riferimento alle imprese che operavano nel solo settore delle IE, a cui si riferiva espressamente il CCNL Pulizie, Servizi
Integrati, Multiservizi.
Anche ai sensi dell'art. 36 Cost. il contratto collettivo da individuare secondo l'art 30 comma 4 D. Lgvo n.
50/2016 era il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, i cui minimi tariffari (più bassi di quelli del CCNL
Commercio Terziario Confcommercio) erano più rispondenti ai canoni costituzionali di sufficienza e proporzionalità rispetto all'attività appaltata.
Secondo il Collegio, il motivo 1) è infondato.
Fondamentalmente, si contesta la domanda alla luce della giurisprudenza di legittimità sull'art. 2070 cc, espressa da ultimo da Cass. n. 7203/2024, secondo la quale La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con
l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost.>.
Ma la domanda non è stata proposta e accolta in base a tale disciplina, bensì in base alla regola speciale dell'art. 30 D. Lgvo n. 50/2016, per il caso in cui un'impresa privata riceve un appalto pubblico nell'ambito del quale la scelta della contrattazione collettiva da applicare ai dipendenti della medesima impresa appaltatrice non è libera, bensì vincolata dal legislatore nell'ambito di disciplina destinata ad evitare fenomeni di concorrenza sleale fra imprese e dumping contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità e costituzionale ha condiviso normative analoghe a quella in esame.
Per es. secondo la sentenza cost. n. 51/2015 < il censurato art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, congiuntamente all'art. 3 della legge n. 142 del 2001, lungi dall'assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall'art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost. Tale parametro è richiamato – e dunque deve essere osservato – indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento «alla pagina 8 di 15 completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative». Nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative (fra le tante, la sentenza già citata della Corte di cassazione n. 17583/2014) >.
Ribadito che era analoga la rappresentatività delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori che avevano stipulato Con entrambi i contratti collettivi di cui si discute ( , e da un lato, / Confcommercio CP_2 CP_3 CP_6 dall'altro), il dato dirimente recepito in sentenza riguardava il settore che costituiva lo specifico ambito di applicazione dei due contratti.
In tal senso, il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che - come risulta dalla enunciazione riportata nel precedente svolgimento - il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi applicato dalla società non
è destinato a regolare il settore commerciale rappresentato da qualsiasi servizio prestato da un'impresa all'altra, bensì espressamente i servizi di pulizia, o singoli o integrati nell'ambito di una offerta global service, ambito estraneo alle attività di Parte_1
Per contro, al settore del terziario e dei servizi, ambito proprio delle attività di ai sensi dell'art. 30 Parte_1 comma 4 cit. è coerente applicare il CCNL Confcommercio.
Motivo 2)
Travisamento ed erronea valutazione delle prove con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, 2697 cc e del Preambolo CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi
Secondo la società appellante, il Tribunale avrebbe trascurato il dato che il CCNL Pulizie, Servizi Integrati,
Multiservizi era quello più coerente all'attività svolta da la quale si occupava di contabilizzare ed Parte_1 esigere i consumi di acqua potabile, nonché sostituire e manutenere gli apparecchi di misurazione dei consumi di acqua, gas ed energia elettrica.
Infatti, era fornita in modo prevalente del codice Ateco 82.99.99 che identifica il settore dei servizi Parte_1 di supporto alle imprese “gli altri servizi di sostegno alle imprese non codificati altrove”, fra cui anche la lettura dei contatori gas, acqua ed elettricità.
Il Tribunale aveva trascurato che il servizio di lettura dei contatori (a cui anche l'appellato era addetto), CP_1 come quelli di installazione, sostituzione e manutenzione degli apparecchi di misurazione dei consumi del gas, era espressamente compreso nell'ambito di efficacia del CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, così definito “nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese.. le seguenti attività: .. servizi di
pagina 9 di 15 conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici ecc.) .. servizi amministrativi
(gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni”).
Perciò il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi era il più applicato dalle imprese che esercitano attività di servizi in appalto, come attestato da ANISGEA, associazione nazionale imprese per i servizi gas elettricità acqua, secondo la quale si trattava della fonte collettiva più diffusa nel settore dei servizi connessi all'erogazione di gas, elettricità ed acqua potabile.
Infatti, il 55% delle imprese del settore servizi tecnici alle utilities applicava il CCNL Pulizie, Servizi Integrati,
Multiservizi, mentre il 41% applicava altri CCNL, e solo in minima parte il Feder Gas Acqua.
In primo grado, la società si era offerta di provare per testimoni tali circostanze, e l'appello ribadiva tali istanze istruttorie che il Tribunale non aveva ammesso, ritenendole decisive ai fini dei presupposti per dare concreta applicazione all'art. 30 comma 4 cit.
Secondo il Collegio, il motivo 2) è infondato.
Come già detto nel respingere il motivo precedente, la conferma della sentenza deriva dallo stesso contenuto dei contratti collettivi di cui si discute, già riportato nel precedente svolgimento, da cui risulta che il CCNL Pulizie,
Servizi Integrati, Multiservizi è riferito alle pulizie ed ai servizi integrati Global service, settore di attività caratterizzate dalla compresenza di professionalità eterogenee, che non si limitano esclusivamente agli addetti alle pulizie bensì integrano ed ampliano tale offerta. Tuttavia, lo stesso CCNL Pulizie, Servizi Integrati,
Multiservizi contiene una clausola residuale - evidenziata anche in sentenza - secondo la quale dal suo ambito di applicazione erano escluse attività autonome da quelle di pulizia, e pulizia global service, se regolati da altri contratti collettivi.
Quindi anche il passaggio richiamato nel presente motivo, riferito alla conduzione e gestione di impianti, nonché
a servizi amministrativi e gestione di utenze, deve essere inteso nel senso ora detto: si deve trattare di servizi sugli impianti o di servizi amministrativi che integrino quelli di base di pulizia, perché altrimenti salterebbe la clausola residuale.
L'art. 30 comma 4 cit. limita espressamente la libera scelta del contratto collettivo da applicare ai dipendenti di un'impresa che operi nell'ambito di appalti pubblici, con il dichiarato intento di evitare fenomeni di concorrenza sleale fra imprese e dumping contrattuale.
A fronte di una disciplina primaria vincolante, fondata su condivisibili ragioni di interesse generale, non vale richiamare le rilevazioni statistiche di ANISGEA, a proposito dei contratti maggiormente applicati nell'ambito di imprese che operano in appalto nel settore dei servizi connessi alla erogazione di gas, elettricità ed acqua.
Del resto, va ricordato come nel tempo anche aveva mutato la contrattazione collettiva applicata ai Parte_1 propri dipendenti, poiché aveva adottato:
pagina 10 di 15 # prima del 2015 il CCNL Commercio, Terziario, Confcommercio (qui rivendicato dal lavoratore per periodo successivo)
# dal 2015 al 2019 il CCNL Conflavoro
# da fine 2019 del CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi.
Motivo 3)
Travisamento ed erronea valutazione delle prove con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc e 2967 cc
Secondo la società appellante, il Tribunale avrebbe trascurato che il lavoratore non aveva dimostrato che il
CCNL Commercio, Terziario, Confcommercio fosse quello del settore e della zona in cui operava la datrice.
Piuttosto, il lavoratore si era limitato a dedurre elementi suggestivi come per es. il fatto che i minimi tariffari fossero più elevati rispetto a quelli del CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, e che si trattasse di contratto sottoscritto da Confcommercio, confederazione datoriale a cui aderisce un numero elevato di imprese.
Al contrario, la società appellante aveva dimostrato che:
- il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi era stato ritenuto idoneo alle stesse lavorazioni della società sulla base di 3 accordi sindacali raggiunti con le organizzazioni territoriali dei sindacati sottoscrittori dello stesso contratto collettivo (docc. 5, 6, 7 res. 1°)
- nella zona di ZZ (dove aveva lavorato, prima alle dipendenze di e poi della CP_1 Parte_1 [...] nuova società aggiudicataria dell'appalto in forza dell'accordo sindacale del 2 CP_7 Parte_2 marzo 2023 si applicava il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi (doc. 13 res. 1°) CP_ Con
- il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi sottoscritto da e era applicato ai rapporti dei CP_2 dipendenti in forza di specifico accordo integrativo del luglio 2019 (doc. 5 res. 1°) Parte_1
- anche 2 precedenti accordi sindacali con Filctem Cgil di Pesaro nel 2016 (doc. 6 res. 1°), e con di Trento CP_2 nel luglio 2019 (doc. 7) riconoscevano che il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi era la corretta fonte a cui riferire i rapporti di lavoro degli addetti agli appalti di lettura e sostituzione dei contatori.
Secondo il Collegio, il motivo 3) è infondato.
Come già detto nel respingere i motivi precedenti, il fatto che l'applicazione dell'art 30 comma 4 cit. conducesse al CCNL Commercio, Terziario, Confcommercio (rivendicato dal lavoratore) piuttosto che al CCNL Pulizie,
Servizi Integrati, Multiservizi (applicato dalla società), derivava dalla maggiore inerenza del settore di attività di con i rispettivi settori esemplificati negli stessi testi contrattuali (già sopra riportati nello Parte_1 svolgimento).
Di nuovo, a fronte di una disciplina primaria vincolante, non vale richiamare singoli accordi locali, peraltro Con stipulati o soltanto dalla o da sigle della che nemmeno avevano stipulato il CCNL Pulizie, Servizi CP_2
Integrati, Multiservizi. pagina 11 di 15 Motivo 4)
Travisamento ed erronea valutazione delle prove con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 2967 cc e 4 CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi
Secondo la società appellante, il Tribunale avrebbe trascurato che il CCNL Commercio, Terziario,
Confcommercio era privo della clausola sociale, contenuta invece nel CCNL Pulizie, Servizi Integrati,
Multiservizi.
Ed era proprio per effetto di tale clausola che ed i suoi colleghi avevano ottenuto il passaggio da CP_1 [...] alla nuova appaltatrice invece di essere licenziati per cessazione dell'appalto. Pt_1 Controparte_7
Il Tribunale si era limitato a considerare che i minimi tariffari CCNL Commercio, Terziario, Confcommercio erano superiori di quelli del CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi. Ma tale valutazione aveva trascurato:
- da un lato, che il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi era stipulato anch'esso dalle organizzazioni maggiormente rappresentative
- dall'altro lato, che la convenienza di applicare un contratto collettivo non verificava sui soli esperti economici, bensì sul trattamento complessivo.
Gli accordi richiamati al precedente motivo di appello, sottoscritti nell'arco di tempo dal 2016 al 2023 (docc. 5, 6,
7,13 res. 1°), valutavano invece che, nel caso di cambio appalto, i lavoratori addetti ai servizi appaltati avevano un interesse specifico alla clausola sociale, che garantiva loro il passaggio dal precedente al nuovo appaltatore.
Per contro, se ail rapporto di lavoro fra le parti fosse regolato dal CCNL Confcommercio, una volta cessato l'appalto di nei confronti di il lavoratore appellato nemmeno avrebbe potuto Parte_2 Parte_1 rivendicare il diritto di passare alle dipendenze della nuova appaltatrice come invece era Controparte_7 potuto avvenire in applicazione del CCNL Pulizie, Servizi integrati, Multiservizi.
Secondo il Collegio, il motivo 4) è infondato.
Ancora una volta vanno richiamati gli argomenti con i quali sono stati superati i motivi precedenti, a proposito del fatto che l'a individuazione del CCNL Commercio, Terziario, Confcommercio piuttosto che del CCNL
Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi non derivava dalla maggiore convenienza delle tabelle salariali del primo rispetto al secondo, bensì dalla maggiore inerenza della attività di all'ambito applicazione del primo Parte_1 rispetto al secondo.
È vero che il CCNL Commercio, Terziario, Confcommercio non prevede la clausola sociale, contenuta invece nel CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi.
Ma, la medesima esigenza di tutela dei lavoratori era assolta dall'art. 50 dello stesso D. Lgvo n. 50/2016 in tema di Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi, secondo il quale < Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo
a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel pagina 12 di 15 rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgvo n. 81/2015 >.
Motivo 5)
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 D. Lgvo n. 50/2016 con riferimento all'art. 39 Cost ed alla disciplina degli appalti pubblici
La società appellante richiamava giurisprudenza amministrativa (sentenze dei TAR Toscana, Emilia-Romagna,
Piemonte) secondo la quale:
- l'art 30 comma 4 cit. mira a garantire una generalizzata applicazione dei contratti collettivi, e quindi un'adeguata tutela anche retributiva del personale addetto agli appalti
- la mancata applicazione del contratto collettivo individuato dall'art 30 non può essere sanzionata a priori dalla committente con l'esclusione dell'impresa, né l'applicazione di un contratto collettivo anziché di un altro può rendere inammissibile un'offerta
- l'appaltatore uscente non può pretendere che, nella nuova gara indetta dalla committente per affidare il medesimo servizio, si faccia riferimento al contratto collettivo da lui applicato
- l'operatore economico che ambisce a ricevere un appalto è libero di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo per loro più vantaggioso
In conclusione - in coerenza con i principi degli artt. 36 e 39 Cost. - la disciplina legale di affidamento degli appalti pubblici non impone alle imprese che partecipano alla gara di applicare uno specifico contratto collettivo, bensì di dimostrare il carattere adeguato e sufficiente dei trattamenti economici oggetto del contratto collettivo da loro applicato.
Secondo il Collegio, il motivo 5) è infondato.
La giurisprudenza amministrativa invocata dall'appellante non contrasta la decisione appellata, bensì la conferma da un punto di vista ulteriore.
Premesso che l'art. 30 comma 4 cit. impone di applicare contrattazione collettiva inerente al settore dell'attività svolta dall'impresa appaltatrice, stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, è possibile tuttavia che la medesima impresa applichi una diversa contrattazione collettiva purché più favorevole ai lavoratori.
Ma si tratta esattamente del caso opposto a quello in esame, nel quale è invece pacifico che le tabelle salariali del
CCNL rivendicato dal lavoratore sono più elevate di quelle del CCNL applicato dalla società (come infatti dimostrato dalle differenze di retribuzione chieste nel presente giudizio dal lavoratore, in sé non contestate dalla società).
pagina 13 di 15 Del resto, come già detto nel respingere il motivo 1), la contrattazione collettiva individuata dall'art. 30 comma 4 cit. vale come parametro del trattamento retributivo dei dipendenti dell'impresa appaltatrice, la quale a maggior ragione è libera di adottare trattamenti retributivi ancora più favorevoli (ma non sembra questa la logica seguita da che come detto è passata negli anni dall'applicare il CCNL Commercio, Terziario, Parte_1
Confcommercio al CCNL Conflavoro e quindi il CCNL Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, con trattamenti retributivi in progressione negativa).
Motivo 6)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 D. Lgvo n. 50/2016 (artt. 36 e 39 Cost.)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 122 cpc (corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato)
Secondo la società appellante, l'ultimo errore commesso dal giudice consisteva nell'avere riconosciuto tutte le differenze retributive rivendicate dal lavoratore in applicazione diretta dell'intero trattamento oggetto del CCNL
Confcommercio.
Invece, utilizzando un contratto collettivo individuato dall'art. 30 comma 4 cit ma che non vincolava le parti, nel rispetto degli artt. 36 e 39 Cost., avrebbe dovuto fare riferimento alle sole voci che componevano il cd minimo costituzionale, escludendo quindi quelle specificamente contrattuali (compensi aggiuntivi, scatti di anzianità, quattordicesima ecc.).
In tal senso, infatti, era costante la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1756/2021).
Secondo il Collegio, il motivo 6) è infondato.
Come già detto superando il motivo 1), l'art. 30 comma 4 cit. va inteso nel senso precisato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 51/2015): il contratto collettivo così individuato (seppur non efficace erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall'art. 39 Cost.), va recepito e applicato quale fonte del trattamento economico complessivo minimo previsto dalle sue tabelle salariali.
Il fatto che ai sensi dell'art. 30 comma 4 cit. tale contratto collettivo rappresenta un parametro esterno ai fini della proporzionalità e sufficienza della retribuzione dei dipendenti dell'impresa appaltatrice non significa, tuttavia, che la sua applicazione deve essere riservata ai soli istituti retributivi del cd minimo costituzionale, come invece avviene nel diverso caso in cui contratti collettivi non direttamente applicati al rapporto siano utilizzati come parametro ai sensi dell'art. 36 Cost.
< In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale .., con esclusione delle voci retributive legate
pagina 14 di 15 all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la 14esima mensilità
-, Cass. n. 944/2021.
Spese di lite e C.U.
Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza della società appellante, liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 in relazione agli importi minimi delle cause di appello dello scaglione di valore corrispondente alla domanda, esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta nel presente grado, esauritosi in una sola udienza di discussione e decisione sugli atti ed i documenti.
Nei confronti della società appellante, integralmente soccombente, devono essere dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 1.984,00 oltre spese generali 15%,
Iva e Cpa.
Dichiara che nei confronti della società appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 18 marzo 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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