Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/10/2025, n. 7811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7811 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07811/2025REG.PROV.COLL.
N. 02195/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2195 del 2025, proposto da
TI s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Di Sciascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 85/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Si dà atto che l'avv. dello Stato Ignazio de Magistris ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda le attività conseguenti all’adesione all’avviso pubblico 12 dicembre 2022 n. 2 per la costituzione del “Catalogo dell’Offerta formativa - GOL” nell’ambito del “Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori” (GOL) finanziato con fondi pnrr.
2. TI s.c. a r.l. (di seguito: “TI”) ha aderito al suddetto avviso pubblico e ha conseguito l’ammissione di cinque interventi formativi al finanziamento, da erogarsi anticipatamente in misura pari al 50% e per il restante 50% a conclusione delle attività formative, previa rendicontazione delle spese e presentazione dei documenti giustificativi.
3. La Regione Abruzzo, con distinti provvedimenti, ha liquidato il saldo del finanziamento apportando decurtazioni alla rendicontazione presentata dalla ricorrente per ciascun corso.
4. A seguito della presentazione di osservazioni finalizzate al riesame dei provvedimenti impugnati, la Regione ha confermato i tagli ai finanziamenti accogliendo le osservazioni solo con riferimento alle ore di lezione svolte in data 13 ottobre 2024.
5. TI ha quindi impugnato:
- il provvedimento 2-3 ottobre 2024, con il quale la Regione Abruzzo non ha accolto le istanze di riesame presentate da TI finalizzate al riconoscimento di tutte le somme rendicontate pari euro 20.222,40 (con riduzione del 10% a seguito di accordo), decurtate per euro 526,52 in data 14 maggio 2024 per aver realizzato il corso 69 (operatore amministrativo segretariale);
- il provvedimento 2-3 ottobre 2024, con il quale la Regione Abruzzo non ha accolto non ha accolto le istanze di riesame presentate da TI finalizzate al riconoscimento di tutte le somme rendicontate pari euro 20.032,50 (con riduzione del 10% a seguito di accordo) e decurtate per euro 527,42 in data 15 maggio 2024 per aver realizzato il corso OL (operatore amministrativo segretariale);
- il provvedimento 6-7 novembre 2024, con il quale la Regione Abruzzo non ha accolto non ha accolto le istanze di riesame presentate da TI, finalizzate al riconoscimento di tutte le somme rendicontate pari euro 50.746,60 (con riduzione del 10% a seguito di accordo) e decurtate per Euro 2.369,34 in data 30 maggio 2024 per aver realizzato il corso LF (pizzaiolo);
- il provvedimento 2-3 ottobre 2024, con il quale la Regione Abruzzo non ha accolto le istanze di riesame presentate da TI, finalizzate al riconoscimento di tutte le somme rendicontate pari euro 46.388,39 (con riduzione del 10% a seguito di accordo) e decurtate per euro 2.675,98 in data 7 giugno 2024 per aver realizzato il corso FO (assistente famigliare);
- il provvedimento 16 ottobre 2024, con il quale la Regione Abruzzo non ha riconosciuto tutte le somme rendicontate pari euro 37.804,29 (con riduzione del 10% a seguito di accordo) e decurtate per euro 9.214,10 per aver realizzato il corso 05 (aiuto cuoco) e tutti gli altri connessi, prodromici anche se non conosciuti.
6. Il Tar Abruzzo, con sentenza 14 febbraio 2025 n. 85, ha respinto il ricorso.
7. TI ha appellato la sentenza con ricorso n. 2195 del 2025.
8. Nel corso del giudizio di appello si è costituita la Regione Abruzzo.
9. All’udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. L’appello è infondato.
11. L’esito del giudizio esime il Collegio dal valutare l’eccezione dedotta dalla Regione Abruzzo in ordine al difetto di contraddittorio, in quanto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarebbe parte necessaria secondo il quarto comma dell’art. 12 bis del d.l. n. 68 del 2022 (sono “ parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato ”).
12. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il primo mezzo, riguardante il mancato coinvolgimento dei soggetti formatori, per omessa impugnazione dell’art. 8.2 dell’avviso pubblico che demanda al competente Servizio del Dipartimento all’esito della costituzione del Catalogo l’adozione di indicazioni operative per la realizzazione degli interventi formativi, ivi compresi, ai sensi dell’art. 9, “ i tempi e modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione del finanziamento ”.
L’appellante ha precisato di avere dedotto di non essere stato coinvolto nel procedimento con la finalità “ non tanto nel partecipare alle decisioni dell’amministrazione, ma piuttosto nell’ avere tempi ed informazioni certe e non indicazioni e comunicazioni di carattere alluvionale ”: la “ partecipazione dell’organismo di formazione avrebbe consentito, anche a quest’ultimo di poter realizzare (non in emergenza) gli interventi formativi, poi comunque realizzati ”.
12.1. Il motivo è infondato.
12.2. Non risulta conducente la lamentata violazione delle regole procedimentali finalizzate ad assicurare la partecipazione procedimentale al fine di veicolare la censura di mancanza di certezza e trasparenza delle regole della procedura.
Infatti, non essendo necessaria la partecipazione procedimentale per stabilire le regole della procedura qui controversa, la relativa omissione non risulta rilevante, indipendentemente dalla finalità con la quale è stato dedotto il vizio.
Nel caso di specie, infatti, non si ravvisano prerogative di partecipazione al procedimento finalizzato a delineare le regole operative per la realizzazione degli interventi formativi e i tempi e le modalità della rendicontazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 della legge n. 241 del 1990 le regole relative alla partecipazione procedimentali “ non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di […] amministrativi generali ”, restando “ ferme le particolari norme che ne regolano la formazione ”.
L’art. 8.2 dell’avviso pubblico demanda ad uno specifico ufficio (il Servizio del Dipartimento) l’adozione, all’esito della costituzione del catalogo, di indicazioni operative per la realizzazione degli interventi formativi, ivi compresi, ai sensi del successivo art. 9, “ i tempi e modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione del finanziamento ”, senza prevedere forme di partecipazione dei soggetti interessati.
Non essendo stato impugnato l’avviso pubblico, che è atto generale, la censura è infondata in ragione di quanto sopra.
13. Prima di esaminare i successivi motivi di appello è utile illustrare il contenuto e la motivazione degli impugnati provvedimenti di liquidazione, che trovano conferma nei provvedimenti assunti a seguito di riesame:
- corso 1. 69 (OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE), la decurtazione è motivata per “ mancata conferma lezione docente TE EN per un totale di 4 ore, in particolare per la giornata del 18/10/2023, la cui dichiarazione è stata caricata sullo sportello in data 09/11/2023 ” (provvedimento 14 maggio 2024 e successivo provvedimento di riesame 3 ottobre 2024);
- corso 2. OL (OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE), sono state decurtate “ 4 ore di docenze non confermate sul registro elettronico e non giustificato con autocertificazione nel giorno 24/10/2023 ” (provvedimento 15 maggio 2024 e successivo provvedimento di riesame 3 ottobre 2024);
- corso 3. LF (PIZZAIOLO), sono state decurtate 18 ore “ relative a lezioni non confermate dal docente sul registro elettronico (giornate: 21.11.2023, 24.11.2023, 25.11.2023) ” in quanto la comunicazione di conferma della lezione “ è pervenuta al competente Ufficio il 6.12.2023 in assenza di qualsivoglia precedente comunicazione tempestiva di malfunzionamento e/o problematiche che abbiano impedito al dicente di firmare il registro elettronico ” (provvedimento 30 maggio 2024 e successivo provvedimento di riesame 7 novembre 2024);
- corso 4. FO (ASSISTENTE FAMILIARE); sono state decurtate 20 ore per le giornate del 13, 17, 19, 20, 23 ottobre/2023 e 25, 30 novembre/2023 “ per mancata conferma docente ” (provvedimento 7 giugno 2024 e successivo provvedimento di riesame 3 ottobre 2024);
- corso 5. 05 (AIUTO CUOCO); sono state decurtate 70 ore “ in quanto dal registro non risultano confermate ” le giornate del 3, 6,17, 20, 30 novembre 2023, 4,13,18 dicembre 2023, 24 gennaio 2024 per il docente Alessandro De Antonis, 15 dicembre 2023 per il docente Lorenzo Di Bartolomeo, 28, 29 dicembre 2023, 7 febbraio 2024 per il docente Elio De Paulis, 25 gennaio 2024 per il docente FE IN (provvedimento 16 ottobre 2024).
Le suddette motivazioni sono riportate nei termini richiamati dal giudice di primo grado, così come contestati da TI. Si precisa infatti che le somme decurtate dalla Regione con i provvedimenti impugnati comprendono, seppur in misura meno rilevante, anche il mancato riconoscimento di ore di lezione a causa di circostanze relative agli allievi, che non risultano specificamente contestate con il ricorso introduttivo, né quindi esaminate dal Tar, né oggetto dell’appello qui in esame, non essendo quindi ricomprese nel potere cognitorio di questo Giudice.
14. Precisato quanto sopra, con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha affermato che “ le attività escluse dal finanziamento relativa ai corsi n. 2, 4 e 5 riguardano lezioni per le quali il docente incaricato non ha sottoscritto con firma digitale il registro elettronico giornaliero, né una dichiarazione sostitutiva a conferma dello svolgimento delle lezioni, né risulta che sia stato comunicato un disservizio che avrebbe impedito di tali formalità ”.
L’appellante ha in particolare dedotto che il Tar non avrebbe tenuto in considerazione:
- le circostanze di fatto che non avrebbero consentito all’appellante di presentare eventuali comunicazioni;
- la mancanza di un obbligo di comunicazione alla Regione dell’impossibilità del docente di “firmare” la stessa attraverso la piattaforma SIU;
- l’avvenuto invio di comunicazioni all’appellante “ circa le modalità di raccolta delle firme a lezione e trasmissione del registro docenti ”;
- la tempestività delle stesse.
14.1. Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha affermato che le “ attività formative, relative ai corsi n. 1 e 3 svolte nelle giornata del 18.10.2023 e 21-24-25.11.2023 non confermate con firma digitale sul registro elettronico, sono state escluse dal finanziamento, perché documentata in data successiva con una dichiarazione del docente trasmessa all’ente attuatore, rispettivamente il 9.11.2023 e il 6.12.2023 ”.
Secondo l’appellante la Regione ha quindi ammesso “ la possibilità per l’organismo di formazione di presentare dichiarazioni sostitutive in caso di malfunzionamento della piattaforma elettronica ”. Né sarebbe specificato “ entro quando tali segnalazioni dovevano essere inviate ”.
14.2. Con il quarto motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha deciso che, “ quanto alla prescrizione contenuta della nota regionale del 29.04.204 di comunicare le disfunzioni della piattaforma digitale di monitoraggio delle attività formative mediante pec o posta elettronica ordinaria, si tratta di una disposizione non lesiva, perché alla trasmissione via pec, che dà garanzie di certezza della consegna della comunicazione, aggiunge la mera possibilità di avvalersi della posta elettronica ordinaria di cui l’operatore può decidere di non avvalersi ”.
Secondo l’appellante, l’appellante ha interesse a conoscere le modalità di conferma della lezione, in particolare attraverso l’utilizzo della pec e/o della mail, non essendo alternative in quanto non assicurano lo stesso grado di certezza della ricezione al mittente, oltre al fatto che “ le modalità operative erano in corso di definizione ”.
14.3. Con l’ultimo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non si sarebbe pronunciato “ né sul secondo motivo, né sul terzo né sul quarto motivo di ricorso ”.
Secondo l’appellante dette censure hanno riguardo alla “ circostanza per la quale il SIU non era ancora pronto o comunque non aveva tutte le funzionalità necessarie per realizzare i corsi finanziati”, all’incerta nozione di tempestività della segnalazione, considerato anche che “considerato che l’amministrazione ha definito la funzionalità della piattaforma in circa 2 anni ”, e la scelta dell’utilizzo alternativo della mail ordinaria e della pec per l’invio delle segnalazioni.
14.4. Il rimborso dei costi sostenuti è espressamente condizionato dalla presentazione dei documenti giustificativi, individuati, con specifico riferimento alla conferma della lezione da parte del docente), nel registro delle presenze, così nell’art. 9 dell’avviso pubblico 12 dicembre 2022 n. 2 (non impugnato), laddove si precisa altresì che “ nelle indicazioni operative da adottarsi all’esito della costituzione del Catalogo, saranno indicati tempi e modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione del finanziamento ”.
Il saldo finale è erogato è erogato “ previa presentazione dei documenti giustificativi della spesa, secondo le previsione di cui all’art. 9 ” (art. 12 dell’avviso pubblico).
Nelle more dell’implementazione della funzionalità della firma del docente sulla piattaforma la Regione ha consentito che il docente confermasse lo svolgimento della lezione con dichiarazione sostitutiva “ attestante le ore di lezione svolte per ciascuna giornata di lezione calendarizzata, come risultante dal registro elettronico, con indicazione dello specifico argomento trattato, da trasmettere al competente ufficio regionale ” (nota 21 luglio 2023).
Per quanto riguarda la conferma della lezione da parte del docente il manuale operativo trasmesso all’indirizzo pec dell’appellante in data 2 ottobre 2023 stabilisce espressamente che la conferma della lezione da parte del docente è ammessa mediante firma digitale fino alle ore 23.59 del giorno in cui si è tenuta.
Si precisa che rileva nella presente controversia il manuale operativo del settembre 2023 (non gravato), trasmesso all’indirizzo pec dell’appellante in data 2 ottobre 2023 con nota di pari data n. 402255/23, riguardante l’attivazione della “ funzionalità della firma del docente sul registro elettronico ” e non il manuale operativo ottobre 2023, trasmesso il 13 ottobre 2023 allo stesso indirizzo pec dell’appellante, relativo invece all’aggiunta e alla sostituzione di docenti.
Pertanto, in base al manuale operativo inviato il 2 ottobre 2023 (così come richiamato nell’avviso pubblico), lo svolgimento dell’attività formativa deve essere comprovato, per lezione, con la firma digitale sul registro elettronico.
Con nota 29 aprile 2024 (non impugnata) la Regione Abruzzo:
- ha richiesto la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive a conferma dello svolgimento delle lezioni, sottoscritte dai docenti fino al 7 ottobre 2023 incluso;
- ha comunicato che “ A partire dal 9 ottobre 2023, l’acquisizione della conferma docente mediante autodichiarazione DPR 445/2000 è consentita soltanto quale modalità straordinaria - alternativa alla “conferma docente” su piattaforma SIU - in presenza di malfunzionamenti tempestivamente comunicati all’Ente ”;
- ha precisato che “ eventuali autodichiarazioni acquisite a partire dal 9/10/2023 potranno essere prese in considerazione soltanto se accompagnate da segnalazione di malfunzionamento inoltrata tempestivamente (ossia contestualmente al verificarsi del predetto impedimento) all’ente mediante pec al Servizio dpg025, sportello digitale o via mail ”.
Pertanto condizione per il rimborso dei costi, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico, è la sottoscrizione del registro elettronico con firma digitale.
L’appellante ha al riguardo dichiarato che dal 9 ottobre 2023 è stato possibile utilizzare la piattaforma (“ solo dal 9 ottobre 2023 la piattaforma SIU è andata pienamente a regime ”), comunque data precedente alle lezioni la cui conferma è oggetto dei provvedimenti impugnati, sicché non può condividersi l’assunto dell’appellante in ordine al fatto che “ il SIU non era ancora pronto o comunque non aveva tutte le funzionalità necessarie ”.
La conferma dell’avvenuto svolgimento delle lezioni con dichiarazioni sostitutive, in deroga alle prescrizioni di attestazione con firma digitale, costituisce una modalità alternativa definita “straordinaria” (prevista già nelle faq 14 luglio 2023, in base alle quali “ i Soggetti Realizzatori acquisiscono un’auto dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del docente attestante le ore di lezione svolte per ciascuna giornata calendarizzata, con indicazione dell’argomento trattato ”), che deve essere accompagnata con la comunicazione tempestiva del disservizio, cioè al verificarsi del predetto impedimento. Ciò in quanto i docenti degli organismi di formazione sono onerati di effettuare la conferma della lezione tramite piattaforma, dovendo, per utilizzare la modalità alternativa “straordinaria”, comprovare di averne titolo attraverso la segnalazione di malfunzionamento con le modalità indicate.
Né assume particolare rilevanza, nell’ambito della presente controversia, il fatto che la Regione abbia consentito, con la nota 29 aprile 2024, di segnalare il malfunzionamento anche via mail, oltre che con posta elettronica certificata (o sportello digitale). Ciò in quanto, come già affermato dal Tar, l’organismo di formazione, se interessato ad avere maggior certezza, avrebbe comunque potuto scegliere l’invio tramite pec e comunque nel presente giudizio non è stato dedotto l’invio di una segnalazione tramite mail di cui è controversa la ricezione.
Né la circostanza che la nota 29 aprile 2024 sia intervenuta dopo circa sei mesi rispetto all’operatività della firma su piattaforma da parte del docente risulta determinante, nel senso di ritenere inapplicabile in detto intervallo temporale le prescrizioni relative alla modalità straordinaria di conferma delle lezioni. Ciò in quanto con detta nota si comunica agli operatori la possibilità, seppur straordinaria, che i docenti confermino la lezione attraverso dichiarazione sostitutiva, accompagnata da segnalazione tempestiva di malfunzionamento della piattaforma.
Pertanto, delle due l’uno, o, prima di detta nota, non è consentito agli operatori l’utilizzo della modalità “straordinaria”, o detto utilizzo è consentito anche in precedenza, in quanto giustificato dal malfunzionamento dello strumento tecnico necessario per la conferma con modalità ordinarie.
In questo secondo caso risponde a una cautela necessaria a evitare che venga meno la cogenza della regola ordinaria di attestazione della lezione su piattaforma che la modalità alternativa sia accompagnata da una segnalazione tempestiva di disservizio.
Considerato quanto sopra non può condividersi l’assunto dell’appellante relativo alla mancata previsione, nell’avviso pubblico, dell’obbligo di invio della comunicazione da inviare alla Regione in caso di impossibilità del docente di “firmare” la stessa attraverso la piattaforma SIU, atteso che, come visto, lo stesso avviso fa rinvia ad “indicazioni operative” da adottarsi in seguito (art. 9).
14.5. Con specifico riferimento alle singole voci decurtate si osserva quanto segue.
Con riferimento al “corso 2. OL”, sono state decurtate 4 ore di docenza in quanto “ non confermate sul registro elettronico e non giustificato con autocertificazione nel giorno 24/10/2023 ” (provvedimento 15 maggio 2024).
Il giorno di lezione interessato da detta comunicazione è il 24 ottobre 2023.
Con riferimento al “corso 4. FO” sono state decurtate 20 ore per le giornate del 13, 17, 19, 20, 23 ottobre 2023 e 25, 30 novembre/2023 “ per mancata conferma docente ” (provvedimento 7 giugno 2024 e successivo provvedimento di riesame 3 ottobre 2024).
I giorni di lezione interessati da detta comunicazione sono il 13, 17, 19, 20, 23 ottobre 2023 e 25, 30 novembre/2023.
A seguito delle osservazioni procedimentali presentate dall’appellante con specifico riferimento all’omessa comunicazione tempestiva della segnalazione di malfunzionamento della piattaforma (rispettivamente nota 29 maggio 2024 e 14 giugno 2024), la Regione, con provvedimento di riesame 3 ottobre 2024, ha dichiarato che nei giorni interessati non è stata trasmessa “alcuna comunicazione”.
L’appellante ha dedotto al riguardo che il Tar non avrebbe considerato “ le circostanze di fatto che non hanno consentito all’organismo di formazione di presentare eventuali comunicazioni di disservizio e/o documentazione utile ”, così ammettendo l’omessa segnalazione, senza peraltro dare specifica comprova delle “ circostanze di fatto ” impeditive, così da rendere l’assunto generico in tal senso.
Né la circostanza dell’omessa segnalazione risulta efficacemente smentita dall’appellante, posto che le osservazioni difensive presentate nel procedimento dall’appellante si fondano sulla intervenuta plurima modifica delle regole di attestazione delle attività compiute e sulla genericità della nozione di tempestività.
Senonché nelle date indicate risulta delineata, nei termini sopra esposti, la modalità di conferma della lezione da parte del docente attraverso la piattaforma, con le conseguenze sopra delineate in punto di segnalazione del disservizio.
Né è rilevante in concreto il profilo della tempestività, o meno, della segnalazione, atteso che i provvedimenti richiamati si fondano sull’omessa comunicazione, non sul ritardo.
Lo stesso è a dirsi con riferimento al “corso 5. 05”, rispetto al quale sono state decurtate 70 ore “ in quanto dal registro non risultano confermate ” le giornate del 3, 6,17, 20, 30 novembre 2023, 4,13,18 dicembre 2023, 24 gennaio 2024, 15 dicembre 2023, 28, 29 dicembre 2023, 7 febbraio 2024 e 25 gennaio 2024 (provvedimento 16 ottobre 2024).
Rispetto ai provvedimenti sopra richiamati, pertanto, le censure dedotte non consentono di superare la considerazione del giudice di primo grado in merito al fatto che le “ attività escluse dal finanziamento relativa ai corsi n. 2, 4 e 5 riguardano lezioni per le quali il docente incaricato non ha sottoscritto con firma digitale il registro elettronico giornaliero, né una dichiarazione sostitutiva a conferma dello svolgimento della lezione, né risulta che sia stato comunicato un disservizio che avrebbe impedito di tali formalità ”. E ciò anche considerando la mancata impugnazione dell’avviso pubblico e degli atti che hanno determinato le modalità operative di conferma delle lezioni.
14.6. Come visto, con il provvedimento di liquidazione relativo al “corso 1. 69” è stata decurtata la somma dovuta per “ mancata conferma lezione docente TE EN per un totale di 4 ore, in particolare per la giornata del 18/10/2023, la cui dichiarazione è stata caricata sullo sportello in data 09/11/2023 ” (provvedimento 14 maggio 2024).
Con successivo provvedimento di riesame 3 ottobre 2024 la Regione, valutando le osservazioni difensive della società, ha specificato che la conferma della lezione da parte del docente deve avvenire tramite piattaforma e che la dichiarazione sostitutiva è ammessa solo nel caso di malfunzionamento impeditivo verificatosi “contestualmente o immediatamente dopo”.
Nel caso di specie la dichiarazione del docente è stata immessa il 9 novembre 2023, dopo circa venti giorni dalla lezione e senza alcuna precedente segnalazione circa il problema che avrebbe impedito la conferma elettronica, così impedendo le verifiche dell’Amministrazione.
Con il provvedimento di liquidazione relativo al “corso 3. LF” sono state decurtate 18 ore “ relative a lezioni non confermate dal docente sul registro elettronico (giornate: 21.11.2023, 24.11.2023, 25.11.2023) ” in quanto la comunicazione di conferma della lezione “ è pervenuta al competente Ufficio il 6.12.2023 in assenza di qualsivoglia precedente comunicazione tempestiva di malfunzionamento e/o problematiche che abbiano impedito al dicente di firmare il registro elettronico ” (provvedimento 30 maggio 2024).
Con successivo provvedimento di riesame 7 novembre 2024 la Regione, valutando le osservazioni difensive della società, ha specificato che “ la comunicazione avente ad oggetto “conferma lezione del 21, 24 e 25 novembre” è pervenuta al competente Ufficio in data 06.12.2023, in assenza di qualsivoglia precedente comunicazione tempestiva di malfunzionamento e/o problematiche che abbiano impedito al docente di firmare il registro elettronico ”.
In entrambi i casi, quindi, la decisione amministrativa trova la propria ratio nel fatto che la condotta dell’appellante non ha consentito all’ente di verificare la sussistenza di un impedimento nell’uso del sistema digitale di conferma della lezione, presupposto per consentire l’utilizzo della modalità “straordinaria” di conferma della lezione con dichiarazione sostitutiva, anziché con firma sul registro elettronico. Ciò in quanto non solo la conferma della lezione è stata inserita dopo molti giorni dalla lezione medesima ma essa non è stata preceduta da alcuna segnalazione di malfunzionamento che potesse giustificare il non utilizzo della piattaforma ormai operativa.
Pertanto non risulta conducente l’assunto basato sull’ammissibilità della dichiarazione sostitutiva, posto che l’utilizzabilità di tale modalità non è negata ma condizionata al verificarsi di determinati presupposti.
In particolare la modalità “straordinaria” di conferma può essere utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema che quindi vanno per tempo segnalati.
Nel caso di specie non risulta critica la questione del ritardo della segnalazione in quanto, in presenza di una conferma della lezione così lontana nel tempo dalla lezione stessa, quanto meno la segnalazione di malfunzionamento avrebbe dovuto essere inviata in precedenza, in concomitanza dell’evento impeditivo, così come precisato nella nota 29 aprile 2024 (“contestualmente al verificarsi del predetto impedimento”). Non si pone quindi un tema di incertezza della nozione di tempestività della comunicazione.
Né risulta conducente l’assunto relativo alla necessità, o meno, che la conferma sia tempestiva, dovendosi considerare la complessiva condotta tenuta dall’appellante e la possibilità dell’Amministrazione di verificare la sussistenza delle condizioni di utilizzo della modalità straordinaria.
Una conferma immessa dopo molti giorni dalla lezione e non corredata da segnalazione tempestiva di malfunzionamento della piattaforma non garantisce un utilizzo di detta modalità straordinaria nei limiti prescritti (così come reso evidente dal provvedimento di riesame), così giustificando la decisione amministrativa.
15. In conclusione, l’appello va respinto.
16. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante a rimborsare alla Regione Abruzzo le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO