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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17903 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio , ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 32748 / 2025 del Ruolo Generale e promossa da rappresentati e difesi come in Parte_1
atti
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO. premesso
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da successivamente emigrato negli ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il eccependo preliminarmente “ la Controparte_1
mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda né la mancanza di tali mezzi di prova può essere pagina 1 supplita in corso di giudizio” e l'assenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 36\2025
Ciò premesso, osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della discendenza da un avo italiano, atta a fondare il riconoscimento in capo all'attore della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2),
3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
pagina 2 Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
[…] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza dell' odierno ricorrente.
Con note di udienza del 4.12.2025 il ricorrente ha chiesto un rinvio al fine di depositare la documentazione anagrafica necessaria al riconoscimento della cittadinanza italiana, circostanza che esclude la concessione del rinvio alla luce delle difese della resistente che ha sin dalla costituzione eccepito “la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda né la mancanza di tali mezzi di prova può essere supplita in corso di giudizio” ( pag. 6 comparsa di costituzione)
Il rinvio richiesto dal ricorrente sarebbe funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, ma non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente al deposito del pagina 3 ricorso ed ha eccepito la carenza documentale, né il Tribunale può concedere alcun termine perentorio per l'adempimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ( complessità bassa onorari medi fase di studio ed introduttiva 2905 euro, oltre accessori di legge)
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 2905, oltre accessori di legge .
Roma 21/12/2025
il Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 4
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio , ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 32748 / 2025 del Ruolo Generale e promossa da rappresentati e difesi come in Parte_1
atti
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO. premesso
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da successivamente emigrato negli ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il eccependo preliminarmente “ la Controparte_1
mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda né la mancanza di tali mezzi di prova può essere pagina 1 supplita in corso di giudizio” e l'assenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 36\2025
Ciò premesso, osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della discendenza da un avo italiano, atta a fondare il riconoscimento in capo all'attore della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2),
3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
pagina 2 Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
[…] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza dell' odierno ricorrente.
Con note di udienza del 4.12.2025 il ricorrente ha chiesto un rinvio al fine di depositare la documentazione anagrafica necessaria al riconoscimento della cittadinanza italiana, circostanza che esclude la concessione del rinvio alla luce delle difese della resistente che ha sin dalla costituzione eccepito “la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda né la mancanza di tali mezzi di prova può essere supplita in corso di giudizio” ( pag. 6 comparsa di costituzione)
Il rinvio richiesto dal ricorrente sarebbe funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, ma non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente al deposito del pagina 3 ricorso ed ha eccepito la carenza documentale, né il Tribunale può concedere alcun termine perentorio per l'adempimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ( complessità bassa onorari medi fase di studio ed introduttiva 2905 euro, oltre accessori di legge)
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 2905, oltre accessori di legge .
Roma 21/12/2025
il Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 4