Versione
16 aprile 1988
16 aprile 1988
Art. 6. Intervento del magistrato nel giudizio 1. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non puo' essere chiamato in causa ma puo' intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile . Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.
2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non e' intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.
3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non puo' essere assunto come teste ne' nel giudizio di ammissibilita', ne' nel giudizio contro lo Stato.
Nota all'art. 6:
Il testo dell' art. 105 del codice di procedura civile e' il seguente:
"Art. 105 (Intervento volontario). - Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse".
2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non e' intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.
3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non puo' essere assunto come teste ne' nel giudizio di ammissibilita', ne' nel giudizio contro lo Stato.
Nota all'art. 6:
Il testo dell' art. 105 del codice di procedura civile e' il seguente:
"Art. 105 (Intervento volontario). - Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse".
Commentari • 15
- 1. La responsabilità civile del magistrato e i rapporti con la responsabilità disciplinareMario Fresa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 4.0425606
[…] L'autonomia tra illecito disciplinare e civile e conseguentemente tra i rispettivi procedimenti è confermata dagli artt. 6 e 9 della legge n. 117 del 1988, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 18 del 2015. […] nella prospettiva del sistema disciplinare del personale di magistratura al quale solo ha riguardo il presente testo, è la legge n. 117 del 1988 a dover essere resa compatibile con l'assetto del d.lgs. n. 109 del 2006 e non viceversa. *** D'altronde, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge n. 117 del 1988, la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato “non fa stato nel procedimento disciplinare”. […]
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Giurisprudenza • 134
- 1. Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 716Provvedimento: […] all'udienza del 12.12.2018 la difesa dell'attore ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice, rilevata la mancanza in atti dell'effettuazione delle comunicazioni relative alla pendenza del giudizio ai magistrati interessati ex art. 6 della Legge n. 117/1988 e atteso che non risultava depositata documentazione dalla quale potessero evincersi gli indirizzi ai quali inoltrarle, ha onerato parte attrice di produrre la documentazione dalla quale desumere gli indirizzi dei magistrati interessati ai quali effettuare le comunicazioni, rinviando la causa all'udienza del 12.6.2019. […] V Sull'eccezione di nullità per violazione dell'art. 6 Legge n. 117/1988. […]Leggi di più...
- nullità procedimento·
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