2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non e' intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.
3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non puo' essere assunto come teste ne' nel giudizio di ammissibilita', ne' nel giudizio contro lo Stato.
Nota all'art. 6:
Il testo dell' art. 105 del codice di procedura civile e' il seguente:
"Art. 105 (Intervento volontario). - Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse".