Articolo 6 della Legge 13 aprile 1988, n. 117
Articolo 5Articolo 7
Versione
16 aprile 1988
Art. 6. Intervento del magistrato nel giudizio 1. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non puo' essere chiamato in causa ma puo' intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile . Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.
2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non e' intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.
3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non puo' essere assunto come teste ne' nel giudizio di ammissibilita', ne' nel giudizio contro lo Stato.
Nota all'art. 6:
Il testo dell' art. 105 del codice di procedura civile e' il seguente:
"Art. 105 (Intervento volontario). - Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse".
Entrata in vigore il 16 aprile 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente