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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3911 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Liana Zaccara,
all'udienza di discussione del 25 settembre 2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6988 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2024 e promossa da
[...]
(C.F.: ) elettivamente domiciliata nello Parte_1 P.IVA_1
studio dell'avv. SALA PIERO che la rappresenta giusta procura –
ricorrente-
contro
(C.F.: ) domiciliata presso lo studio CP_1 P.IVA_2
dell'avv. LIBERTI BRUNO che la rappresenta giusta procura – resistente - .
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 25 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto regolarmente notificato il Parte_1
intimava alla società lo sfratto per morosità CP_1
dall'immobile sito in Verolanuova (BS), Via Ercole De Gaspari n.17, piano terra, ad uso bar/ristorante, assumendo il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni di locazione.
Si opponeva all'intimato sfratto la società non CP_1
contestando la morosità nella quantificazione, anzi versando quanto dovuto prima dell'udienza, ma assumendo la non sussistenza del grave inadempimento, stante la presenza nel contratto di locazione di ulteriori obblighi di natura non patrimoniale a carico della società conduttrice.
Disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art.426 .c.p.c., dopo l'espletamento della mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza del 25
settembre 2025.
La domanda del di risoluzione del Parte_1
contratto di locazione deve essere accolta perché il comportamento della società conduttrice costituisce un inadempimento grave ed importante stante la persistenza della morosità per un anno e mezzo.
Il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 5 della legge n. 92/1978 (cfr. Cass. 369/2000), pur non essendo applicabile direttamente alle locazioni non abitative, è ritenuto comunque utilizzabile come parametro per valutare la gravità dell'inadempimento (cfr.
Cass. 1428/2017).
Pur volendo giustificare un ritardo o il mancato pagamento del canone per le difficoltà affrontate dagli esercizi pubblici, quali bar e ristoranti, a seguito della pandemia e del rincaro delle bollette energetiche, non si può non rilevare che l'inadempimento di parte intimata convenuta è durato per un periodo molto prolungato (18 mesi) e che il pagamento di tutta la morosità
è avvenuto solo dopo la notifica dell'intimazione di sfratto.
Conseguentemente si deve ritenere che il mancato pagamento del canone per un periodo così prolungato abbia rotto l'equilibrio contrattuale, anche nel rispetto, da parte della società conduttrice, degli altri adempimenti di natura non patrimoniale previsti nel contratto.
Il mancato pagamento dei canoni nel termine indicato nel contratto, ravvisa un comportamento che assume il carattere della gravità che giustifica la risoluzione del rapporto locatizio per inadempimento della società
conduttrice.
Pertanto la domanda del ricorrente di Parte_1
risoluzione del contratto di locazione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
1) dichiara risolto per colpa della società il contratto di CP_1
locazione di cui è causa e per gli effetti la condanna a lasciare libero e sgombero da persone e cose, anche interposte, ed a piena disposizione del l'immobile sito in Verolanuova (BS), Via Parte_1
Ercole De Gaspari n.17, piano terra, ad uso bar/ristorante, entro la data del
25 novembre 2025;
2) condanna la società a rifondere le spese legali che si CP_1
liquidano in € 3.397,00, di cui € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Brescia, 25/09/2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. Liana Zaccara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Liana Zaccara,
all'udienza di discussione del 25 settembre 2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6988 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2024 e promossa da
[...]
(C.F.: ) elettivamente domiciliata nello Parte_1 P.IVA_1
studio dell'avv. SALA PIERO che la rappresenta giusta procura –
ricorrente-
contro
(C.F.: ) domiciliata presso lo studio CP_1 P.IVA_2
dell'avv. LIBERTI BRUNO che la rappresenta giusta procura – resistente - .
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 25 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto regolarmente notificato il Parte_1
intimava alla società lo sfratto per morosità CP_1
dall'immobile sito in Verolanuova (BS), Via Ercole De Gaspari n.17, piano terra, ad uso bar/ristorante, assumendo il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni di locazione.
Si opponeva all'intimato sfratto la società non CP_1
contestando la morosità nella quantificazione, anzi versando quanto dovuto prima dell'udienza, ma assumendo la non sussistenza del grave inadempimento, stante la presenza nel contratto di locazione di ulteriori obblighi di natura non patrimoniale a carico della società conduttrice.
Disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art.426 .c.p.c., dopo l'espletamento della mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza del 25
settembre 2025.
La domanda del di risoluzione del Parte_1
contratto di locazione deve essere accolta perché il comportamento della società conduttrice costituisce un inadempimento grave ed importante stante la persistenza della morosità per un anno e mezzo.
Il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 5 della legge n. 92/1978 (cfr. Cass. 369/2000), pur non essendo applicabile direttamente alle locazioni non abitative, è ritenuto comunque utilizzabile come parametro per valutare la gravità dell'inadempimento (cfr.
Cass. 1428/2017).
Pur volendo giustificare un ritardo o il mancato pagamento del canone per le difficoltà affrontate dagli esercizi pubblici, quali bar e ristoranti, a seguito della pandemia e del rincaro delle bollette energetiche, non si può non rilevare che l'inadempimento di parte intimata convenuta è durato per un periodo molto prolungato (18 mesi) e che il pagamento di tutta la morosità
è avvenuto solo dopo la notifica dell'intimazione di sfratto.
Conseguentemente si deve ritenere che il mancato pagamento del canone per un periodo così prolungato abbia rotto l'equilibrio contrattuale, anche nel rispetto, da parte della società conduttrice, degli altri adempimenti di natura non patrimoniale previsti nel contratto.
Il mancato pagamento dei canoni nel termine indicato nel contratto, ravvisa un comportamento che assume il carattere della gravità che giustifica la risoluzione del rapporto locatizio per inadempimento della società
conduttrice.
Pertanto la domanda del ricorrente di Parte_1
risoluzione del contratto di locazione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
1) dichiara risolto per colpa della società il contratto di CP_1
locazione di cui è causa e per gli effetti la condanna a lasciare libero e sgombero da persone e cose, anche interposte, ed a piena disposizione del l'immobile sito in Verolanuova (BS), Via Parte_1
Ercole De Gaspari n.17, piano terra, ad uso bar/ristorante, entro la data del
25 novembre 2025;
2) condanna la società a rifondere le spese legali che si CP_1
liquidano in € 3.397,00, di cui € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Brescia, 25/09/2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. Liana Zaccara