Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2056/2024 promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppe Minio, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Coretti, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.06.2024, l'odierna ricorrente propone impugnazione avverso l'atto di accertamento del 22.01.2024 emesso dall' sulla scorta della diffida accertativa dell'Ispettorato CP_1
Territoriale del Lavoro del 30.05.2023, chiedendo dichiararsene l'inefficacia e/o disporsi la sua revoca o, in subordine, ridursi l'importo richiesto alla contribuzione relativa ai sette episodi ivi indicati (7.12.2019, 8.02.2020, 25.02.2020, 3.11.2021, 5.11.2021, 1.12.2021 e 9.05.2022). Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premesso che il presente giudizio trae origine dall'accertamento ispettivo effettuato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento nei confronti della all'esito del Parte_1
quale – accertato lo svolgimento, da parte del dipendente , di lavoro supplementare - Parte_2
sono scaturiti gli addebiti dovuti a titolo di contributi quantificati con i modelli DM/VIG e specificamente indicati nell'atto di accertamento formato dall' in data 22.01.2024. CP_1
Tanto premesso, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che "in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste CP_1
efficacia probatoria" (ex multis, Cass. 18.05.2008 n. 12108 e poi a seguire Cass. 10.11.2010 n.
22862).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che l' – sul quale CP_1 gravava l'onere di provare le circostanze poste a fondamento degli addebiti dovuti a titolo di contributi – non ha assolto il suddetto onere probatorio, in quanto dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori Parte_3 Parte_4 Parte_5
e non è emersa in giudizio alcuna prova in ordine Persona_1 Parte_6 all'orario di lavoro seguito dal dipendente e, in particolare, allo svolgimento, da Parte_2 parte di quest'ultimo, di lavoro supplementare rispetto a quello contrattualmente previsto.
Ciò nondimeno, risultano documentate (e, ancor più, incontestate) alcune incongruenze risultanti dal raffronto tra i fogli di scarico e il libro unico del lavoro versati in atti dalla parte ricorrente (in particolare, come specificamente riportato in ricorso, “in data 7 dicembre 2019, dal LUL dicembre
2019, il Sig. risulta non aver svolto attività lavorativa, mentre dal foglio di scarico risulta Pt_2
aver lavorato;
2) in data 8 febbraio 2020, dal LUL febbraio 2020, il Sig. risulta non aver Pt_2
svolto attività lavorativa, mentre dal foglio di scarico risulta aver lavorato;
3) in data 25 febbraio
2020, dal LUL febbraio 2020, il Sig. risulta non aver svolto attività lavorativa, mentre dal Pt_2
foglio di scarico risulta aver lavorato;
4) in data 3 novembre 2021, dal LUL novembre 2021, il Sig.
risulta non aver svolto attività lavorativa, mentre dal foglio di scarico risulta aver lavorato;
Pt_2
5) in data 5 novembre 2021, dal LUL novembre 2021, il Sig. risulta non aver svolto attività Pt_2
lavorativa, mentre dal foglio di scarico risulta aver lavorato;
6) in data 1 dicembre 2021, dal LUL dicembre 2021, il Sig. risulta non aver svolto attività lavorativa, mentre dal foglio di scarico Pt_2
risulta aver lavorato;
7) in data 9 maggio 2022, dal LUL maggio 2022, il Sig. risulta non Pt_2 aver svolto attività lavorativa, mentre dal foglio di scarico risulta aver lavorato”), le quali inducono a ritenere dovuta la contribuzione correlata all'attività lavorativa svolta da Parte_2
nelle giornate del 7.12.2019, 8.02.2020, 25.02.2020, 3.11.2021, 5.11.2021, 1.12.2021 e 9.05.2022.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento dell'impugnazione avverso l'atto di accertamento formato dall' in CP_1
data 22.01.2024, dichiara dovuta esclusivamente la contribuzione correlata allo svolgimento, da parte di , di attività lavorativa alle dipendenze della parte ricorrente nelle giornate del Parte_2
7.12.2019, 8.02.2020, 25.02.2020, 3.11.2021, 5.11.2021, 1.12.2021 e 9.05.2022;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo