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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 27 marzo 2025 avanti al Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2470/23 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. P. Contessa)
contro
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. l'art. 127 ter c.p.c., le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Pt_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir annullare CP_1
l'avviso di addebito n. 319
20230000658366000 notificatole il
28.11.2023.
La ricorrente esponeva che l'addebito per complessivi € 763.581,44 si riferiva al mancato versamento del contributo al Fondo di tesoreria del TFR gestito dall' in CP_1 relazione al personale transitato ai sensi dell'art. 2112 c.c. dalle subappaltatrici
( Parte_2 Parte_3
, C.F.
[...] Controparte_2 assoggettate all'obbligo di versamento al
Fondo di ER , in quanto aventi CP_1 almeno 50 dipendenti;
nonché l'irregolare e fittizia corresponsione, dal 2/2018 al
10/2022, di voci retributive a titolo di premio di produzione, rimborso spese, rimborso chilometrico, trasferta Italia e indennità di trasferimento.
La ricorrente, dopo aver preliminarmente eccepito la nullità della notifica via pec dell'avviso di addebito opposto, contestava l'obbligo di conferimento al Fondo di
ER del TFR, evidenziando che CP_1 alla data di costituzione aveva meno di 50 dipendenti.
La società aggiungeva che alla data di internalizzazione del personale proveniente da Parte_2 Pt_3 Pt_3
, questo, che
[...] Parte_4 non era iscritto al Fondo di ER, era stato assunto ex novo da previo Parte_1 licenziamento da parte delle precedenti datrici di lavoro.
In ogni caso la dava atto di aver Parte_1 provveduto al pagamento, nei confronti di tutti i lavoratori transitati, del TFR maturato alla data di internalizzazione.
In ordine all'ulteriore contestazione la ricorrente affermava di aver documentato che il personale andava in trasferta, percependo correttamente le indennità di viaggio ed i premi di produzione.
La società contestava pure la legittimità delle sanzioni irrogate, in quanto applicate non per omissioni proprie ma delle subappaltatrici.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
L' si costituiva regolarmente in CP_1 giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
L'istituto, dopo aver contestato le eccezioni formali, richiamava l'ampia attività ispettiva svolta, la circolare n.
70/2007 ed il messaggio 21062/09 con cui era stato precisato che il datore di lavoro cessionario, pur non avendo il requisito dimensionale, è tenuto all'obbligo contributivo per i lavoratori transitati alle sue dipendenze ex art. 1406 c.c. o 2112
c.c. se l'azienda cedente era tenuta al versamento.
In ordine all'ulteriore contestazione l'istituto ricordava come fosse onere della ricorrente dimostrare l'esistenza di cause di esclusione dell'obbligo contributivo.
Concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'udienza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Va preliminarmente esclusa la dedotta nullità della notifica via pec dell'avviso di addebito opposto, essendo indubbio che il mezzo utilizzato abbia raggiunto il suo scopo.
Inoltre, come a suo tempo chiarito dalla
Corte d'Appello di Brescia, per quanto riguarda “la mancata attestazione di conformità dell'atto all'originale, si è già detto che trattandosi nella specie della notifica di un atto impositivo e non giudiziario, non vi è alcuna necessità di autenticazione.
Allo stesso modo, non vi è alcun obbligo di sottoscrizione dell'avviso di addebito o della cartella con la firma elettronica del dirigente, perché nella specie non si è in presenza di un duplicato informatico dell'atto nativo digitale (per la cui validità è necessaria l'attestazione di conformità), bensì di un documento cartaceo firmato a mezzo stampa come consentito dalla legge, e inserito nel messaggio di posta elettronica certificata come documento informatico realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di un atto in origine composto su carta, in cui
l'apposizione della firma autografa è sostituita, consentendolo la legge, dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatico automatizzato di cui è dotato l' , del CP_1 nominativo del soggetto responsabile.
Ed ancora, è del tutto indifferente che
l'indirizzo PEC del mittente non sia quello di cui ai registri normativi (in particolare del registro IPA), perché quest'ultima iscrizione riguarda unicamente (ed espressamente secondo il testo di legge sopra riportato) il destinatario del messaggio PEC e non l'ente notificante (le pronunce giurisprudenziali invocate dalla società appellante non affermano un principio generale, ma si occupano esclusivamente dell'indirizzo del destinatario della notifica PEC e non anche dell'indirizzo del notificante)” (così, CdA
Brescia sent. n. 48 del 2022).
Passando ad analizzare il merito, pacificamente l'avviso di addebito n. 319
20230000658366000 riguarda: il mancato versamento del contributo al Fondo di tesoreria del TFR gestito dall' in CP_1 relazione al personale transitato ai sensi dell'art. 2112 c.c. dalle subappaltatrici
( Parte_2 Pt_3 Pt_3
, C.F.
[...] Controparte_2 assoggettate all'obbligo di versamento al
Fondo di ER , in quanto aventi CP_1 almeno 50 dipendenti;
nonché l'irregolare e fittizia corresponsione, dal 2/2018 al
10/2022, di voci retributive a titolo di premio di produzione, rimborso spese, rimborso chilometrico, trasferta Italia e indennità di trasferimento.
Pacificamente la nel periodo Parte_5 oggetto di contestazione, ha internalizzato del personale dipendente di altre aziende ed impiegato su vari appalti.
In particolare: per la gestione dell'appalto di RE L'DA (committente
[...]
il 31.5.2021 è stato Parte_6 sottoscritto un verbale di Accordo sindacale
(ex art. 42 e 42 bis CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni) per l'internalizzazione dall'1.6.2021 del personale, già impiegato nell'appalto, dipendente della società uscente
[...]
(v. verbale accertamento e Parte_2 verbale accordo in atti).
Tale accordo sindacale ha riguardato l'assunzione da parte della ricorrente, dall'1.6.2021, di 50 lavoratori addetti alla stessa unità produttiva, ex dipendenti di garantendo a detto Parte_2 personale medesime condizioni economiche, contrattuali e normative, già in essere alla data di cessazione del 31.5.2021 (v. verbale accertamento in atti).
Per il sito di AN (Committente MD
S.p.a.), il 24.6.2019 è stato sottoscritto un verbale di Accordo sindacale (ex art. 42
e 42 bis CCNL Logistica Trasporto Merci e
Spedizioni) per l'internalizzazione da parte della dall'1.7.2019, del Parte_1 personale dipendente della società uscente
(v. verbale Parte_3 accertamento e verbale accordo sindacale in atti).
Tale accordo sindacale ha riguardato l'assunzione dall'1.7.2019 di n. 79 lavoratori addetti alla stessa unità produttiva, ex dipendenti di Parte_3
, garantendo a detto personale
[...] medesime condizioni economiche, contrattuali e normative, già in essere alla data di cessazione del 30.6.2019 (v. verbale accertamento e verbale accordo sindacale in atti).
Con riferimento al sito di Cortenuova
(Committente MD S.p.a.) il 31.1.2020 è stato sottoscritto un verbale di Accordo sindacale
(ex art. 42 e 42 bis CCNL Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni) per l'internalizzazione da parte della
[...]
, a decorrere dall'1.2.2020, del Pt_1 personale dipendente della società uscente
(v. verbale Parte_4 accertamento e verbale accordo sindacale in atti).
L'accordo sindacale in questione aveva ad oggetto l'assunzione, da parte della ricorrente ed a decorrere dall'1.2.2020, di
65 lavoratori addetti alla stessa unità produttiva (inizialmente i magazzini erano posti in RE L'DA e Verdellino, successivamente trasferiti a Cortenuova), ex dipendenti garantendo Parte_4 al personale le medesime condizioni economiche, contrattuali e normative, già in essere alla data di cessazione del 31.1.2020
(v. verbale ispettivo in atti).
Il 27.5.2022 risulta sottoscritto un
“contratto di subappalto per handling e servizi accessori” tra la società CP_3
e la per la gestione
[...] CP_4 logistica della medesima piattaforma e tale contratto veniva stipulato in virtù del subentro, dall'1.6.2021 come società appaltatrice della piattaforma MD S.p.a., la stessa (v. verbale CP_3 accertamento in atti).
L'ispettore , sentito come teste, CP_1 Tes_1 ha confermato che, come già chiarito nel verbale di accertamento, i lavoratori che sono stati assunti dalla per Parte_1 effetto “di cambio di appalto provenivano da aziende che erano tenute al versamento del
Fondo di ER” (v. dep. ). Tes_1
Quindi a nulla rileva il fatto che le ex datrici di lavoro non avessero proceduto ai versamenti al Fondo di ER, essendo comunque indubbio l'obbligo in tal senso.
Gli ispettori hanno quindi proceduto alla quantificazione del “TFR per i lavoratori in forza in quel momento in quei tre siti, dalla data del passaggio ad ottobre 2022” ed
è stato addebitato alla ricorrente tale importo ovvero quello che doveva essere versato al Fondo di tesoreria”, non prima del passaggio, è bene ricordarlo, ma successivamente ad esso e sino all'accertamento (v. dep. ). Tes_1
Il teste ha aggiunto che la procedura di cambio appalto era avvenuta ai sensi dell'art. 42 bis del contratto collettivo della logistica, che obbliga l'impresa appaltante ad includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto da almeno 6 mesi (v. dep.
). Tes_1
Il teste ha infine confermato di aver verificato che le aziende da cui i lavoratori provenivano erano obbligate al versamento del TFR al fiondo di tesoreria
(v. dep. ). Tes_1
Fatta questa premessa, l'art. 1, commi 755 e seguenti, della l. 296/06 ha istituito, con effetto dall'1.1.2007, il Fondo di ER quale "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' su un CP_1 apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.
Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”.
Il finanziamento avviene con modalità rispondenti al principio della ripartizione ed in proposito il comma 756 dell'art. 1 l.
296/06 ha previsto che “con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio
2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.
297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis.
Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”.
La circolare 70/2007 all'art. 2, lett CP_1
b) nella parte relativa al requisito dimensionale precisa che “per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre
2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività” (v. circolare in atti).
Il messaggio 21062/09 ha preso invece CP_1 in considerazione quelle operazioni societarie - quali la cessione di ramo d'azienda, la fusione per incorporazione - nonché la cessione del contratto che determinano situazioni in cui si realizza il passaggio dei dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza interruzione del rapporto, ai sensi dell'articolo 2112 del c.c. (v. messaggio in atti).
Nel messaggio in questione è stato chiarito che “in relazione all'unicità del rapporto di lavoro e al fine di garantire una linearità nella gestione del TFR dei lavoratori - nel caso di operazione societaria o di cessione di contratto - permangono gli obblighi di versamento al
Fondo di ER anche nelle ipotesi in cui si realizzi un passaggio di personale - in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato all'obbligo contributivo nei riguardi del citato Fondo - presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in argomento. In detta ipotesi, il nuovo datore di lavoro - pur rimanendo complessivamente estraneo alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e successivi, della legge n. 296/2006, ne diviene destinatario, anche in assenza del requisito occupazionale previsto dalla norma
(almeno 50 addetti), con esclusivo riguardo al personale transitato” (v. messaggio in atti).
La Suprema Corte ha poi di recente precisato che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore non costituisce trasferimento d'azienda solo se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto (così, Cass. Civ.
27607/24).
E' stato infatti osservato come il legislatore abbia “ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che - in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa - opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112
c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa” (così, Cass. Civ. 27607/24).
E' ovvio, quindi, che in presenza di tale presunzione, peraltro supportata, nella situazione di fatto, dalla circostanza per cui la ha internalizzato tutto il Parte_1 personale precedentemente addetto ai vari appalti, era onere della ricorrente allegare e dimostrare la sussistenza di quegli elementi di discontinuità che secondo la
Suprema Corte possono portare ad escludere la riconducibilità della fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2112
c.c..
Nulla è stato dedotto in tal senso dalla
[...]
, la quale si è limitata ad Pt_1 evidenziare di aver proceduto al pagamento del TFR maturato, all'epoca del trasferimento, dai lavoratori interessati, ma ciò non incide e non esclude l'obbligo, accertato dall' per il periodo CP_1 successivo al trasferimento (ovvero alla internalizzazione del personale), di versamento della contribuzione al Fondo di
ER.
In pratica, con l'acquisizione del personale delle aziende uscenti dagli appalti, la ricorrente, che al momento della sua costituzione aveva meno di 50 dipendenti, ha di fatto iniziato un'attività con più di 50 dipendenti (peraltro provenienti da aziende che erano tenute al versamento al Fondo di
ER).
Il concetto d'inizio attività coincide con l'insorgenza dell'obbligo contributivo ed è stato ribadito anche nella circolare n.
82/2015, paragrafo 5.1 – secondo cui “per i datori che iniziano l'attività nel corso del
2015, ovvero degli anni successivi, il calcolo della media dei lavoratori va effettuato con riferimento all'anno civile di inizio attività. Per inizio dell'attività
è da intendersi il momento in cui l'azienda comincia ad operare con dipendenti che, di norma, individua il mese dal quale decorre l'insorgenza dei relativi obblighi contributivi”.
Devono quindi ritenersi corrette le conclusioni dell'istituto circa l'obbligo di versamento della contribuzione al Fondo di
ER per il periodo oggetto di indagine.
Per quanto riguarda l'altra inadempienza,
l'ispettore ha chiarito che il legale Tes_1 rappresentante, in sede di sommarie informazioni, “riferì che alcuni impiegati percepivano un fisso mensile”, indicando anche i relativi nominativi (v. dep. Tes_1
e verbale ispettivo).
Poi “in una seconda dichiarazione compresa nel verbale interlocutorio indicò i nomi di alcuni lavoratori (quelli di cui al punto 14 della memoria ) che percepivano un CP_1 compenso netto mensile che poi veniva regolato con l'esposizione di voci in busta paga, tipo rimborsi, trasferte ed indennità di trasferimento” (v. dep. e verbale Tes_1 ispettivo).
In proposito, il teste ha aggiunto che per l'indennità di trasferimento, percepita da alcuni lavoratori, è stato riscontrato che
“non c'era mutamento della sede” ed infatti il legale rappresentante aveva dichiarato che “il fisso mensile netto concordato veniva regolato con il riconoscimento di quella voce” (v. dep. e verbale Tes_1 ispettivo).
Il ha quindi riferito che nelle buste Tes_1 paga visionate risultavano i netti mensili concordati grazie all'indennità di trasferimento (v. dep. e verbale Tes_1 ispettivo).
Inoltre, dalle buste paga vennero riscontrati lavoratori che percepivano netti mensili fissi di 2.500,00 o 3.000,00 euro e pure rispetto ad essi il legale rappresentante riferì “che la voce trasferta, il rimborso spese e l'indennità di trasferimento servivano al raggiungimento di quella cifra” (v. dep. e verbale Tes_1 ispettivo).
Il premio ad personam, percepito da alcuni lavoratori, invece è già imponibile, quindi andava assoggettato a contribuzione (v. dep.
e verbale ispettivo). Tes_1
Fatta questa premessa, va innanzi tutto ricordato che “il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore” (così, cass. Civ.
28060/17).
Inoltre, è ormai pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio per cui, qualora il datore di lavoro abbia indebitamente erogato importi a titolo di trasferta o di altri emolumenti esenti da contribuzione (in tutto o in parte), su tali somme è dovuta la contribuzione all' , nell'insussistenza CP_1 dei presupposti previsti dalla legge ai fini del legittimo riconoscimento della trasferta
“esente” o degli altri emolumenti, con conseguente giurisdizione del giudice del lavoro (v. tra le molte SS. UU. 19523/18).
Ciò premesso occorre considerare come la
[...]
, pur gravata del relativo onere Pt_1 probatorio, abbia del tutto omesso la produzione in giudizio di documentazione atta a dimostrare la legittimità della erogazione degli importi esenti (come trasferta, rimborsi od indennità di trasferimento).
Non vi sono in atti ordini scritti (tramite mail, sms, whatsapp o comunicazioni ordinarie) con cui il personale eventualmente preposto veniva inviato in trasferta, né documentazione relativa alle spese eventualmente sostenute dal personale e rimborsato dalla ricorrente.
Del resto, è principio pacifico quello per cui “in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del
1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato” (v., tra le molte, cass.
Civ. 13011/17).
Benchè la contestazione dell' sia CP_1 riferita a 14 persone nominativamente individuate, la ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, non ha minimamente chiarito dove costoro lavorassero, quando e dove siano stati inviati in trasferta nel periodo oggetto di accertamento e quali modalità (e relativi criteri di calcolo) siano state utilizzate per remunerare le eventuali trasferte. In proposito, il uno dei Per_1 lavoratori interessati, non è stato in grado di offrire elementi precisi, limitandosi a riferire che “a seconda delle esigenze” si spostava nei vari magazzini “anche tutte le settimane” (v. dep. ). Per_1
In assenza di altri riscontri documentali non si tratta di elementi sufficienti per apprezzare la genuinità dell'erogazione della trasferta, soprattutto ove si consideri che il ha pure Per_1 confermato quanto verificato dagli ispettori ovvero di aver concordato un netto fisso mensile di ben “€ 2.500,00”, per il cui raggiungimento in busta paga veniva inserito un premio di risultato, in aggiunta al riconoscimento di tutta una serie di benefit, che già andavano a compensare il disagio e le spese degli spostamenti, come auto aziendale (o in assenza rimborso secondo le tabelle Aci), indennità di trasfertismo, buoni pasto, rimborso carburante, telepass (v. dep. ). Per_1
Analoghe considerazioni valgono per la deposizione del teste che a sua Tes_2 volta non è stato in grado di quantificare esattamente quanto sia stato inviato in trasferta (v. dep. ). Tes_2
Egli, inoltre, era a sua volta beneficiario dei rimborsi spese legati agli spostamenti, disponendo del telepass aziendale, dell'auto aziendale o di un rimborso chilometrico in caso di uso del proprio mezzo (v. dep.
). Tes_2
Neppure il teste è stato in grado Tes_3 di dettagliare esattamente le trasferte, dichiarando di non essere neppure a conoscenza di come venissero regolate e confermando di essere titolare di uno stipendio fisso (v. dep. ). Tes_3
Analogamente il teste ha confermato Tes_4 di essere titolare di uno stipendio fisso, anche quando si spostava in trasferta, rispetto alla quale percepiva dei rimborsi che venivano inseriti in busta paga come trasferta (v. dep. ). Tes_4
E' evidente che pure in tal caso, per sostenere la legittimità della trasferta, sarebbe stato necessario l'indicazione, da parte della società, delle effettive giornate di trasferta, delle relative località, con la produzione della documentazione afferente ad eventuali rimborsi spese e con l'indicazione dei criteri seguiti per l'erogazione e la quantificazione delle trasferte inserite in busta paga.
Infine, analoghe considerazioni valgono rispetto alle dichiarazioni del teste Tes_5 che a sua volta non è stato in grado di quantificare l'entità delle trasferte, né di chiarire in base a quali criteri venissero remunerate in busta paga (v. dep. ). Tes_5 In ogni caso, l'illegittima erogazione dell'indennità di trasferta e delle altre somme esenti è stata fondatamente ritenuta anche sulla base di altre circostanze, in particolare le dichiarazioni del legale rappresentante, secondo cui, come già evidenziato, tali emolumenti servivano sostanzialmente ad integrare la retribuzione per raggiungere il compenso fisso mensile concordato tra le parti.
Infine, gli ultimi rilievi del verbale di accertamento hanno natura documentale, essendo stato riscontrato che per alcuni lavoratori nel 2018 mancavano i ratei di
13ma e 14ma ( , , ), Per_2 Per_3 Per_4 mentre per il 2019 mancava il rateo di 14ma per 16 lavoratori indicati nel verbale (v. dep. e verbale ispettivo). Tes_1
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, il ricorso non può essere accolto, dovendosi concludere anche per la legittima applicazione delle sanzioni posto che, come sopra evidenziato, le inadempienze si riferiscono ad omissioni proprie della ricorrente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2470/23 R.G.: 1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini