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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SI, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Beatrice Catarsini Presidente dott.ssa Concetta Zappalà Consigliere rel. dott. Fabio Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta dell'1/4/2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 263/2023 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Cammaroto appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Maria Claudia Giordano appellata
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1951/2022 del Tribunale di SI .
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 10/2/2016, conveniva in giudizio Controparte_1 dinnanzi il Tribunale di SI l' esponendo di avere ricevuto, nel dicembre 2015, una nota Pt_1 con la quale l' le comunicava che, alla luce della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013, Pt_1
era stata ricalcolata la sua pensione n. 03712803 cat SOBANC a decorrere dal gennaio 2013 con l'accertamento di un indebito relativo al periodo dal gennaio 2014 al novembre 2015 di Euro
10.186,62. Lamentava altresì che a partire dal luglio 2016 l' aveva iniziato il recupero con Pt_1 trattenuta di Euro 100,00 mensili. Invocava l'accertamento della irripetibilità della prestazione e la restituzione delle somme a tale titolo trattenute.
Nella resistenza dell' il giudice del lavoro, con la sentenza del 21/10/2022, rilevava che Pt_1
l' aveva precisato che la era titolare di una pensione di reversibilità ( cat. Sobanc Pt_1 CP_1
n. 3712803) e di altra pensione VOCOM n. 36210307, ma nulla aveva allegato e provato quanto alla terza pensione (n. 26271) pure menzionata nella nota inviata all'interessata con la nota del novembre 2015. A fronte del rilievo della che aveva dedotto di avere sempre CP_1 regolarmente comunicato all'Ente la propria situazione reddituale, il giudice dava atto che l' Pt_1 non aveva specificato né documentato l'importo dei redditi la cui percezione aveva, a suo dire, determinato il superamento della soglia di legge, nonostante il rinvio, disposto più volte, proprio per le verifiche amministrative e le trattative di bonario componimento.
Escludeva comunque il dolo ossia quella “omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato su fatti incidenti sul diritto” che non fossero già conosciuti o conoscibili dall'ente competente, richiamando la sentenza della Cassazione n. 8731/2019 e ritenendo ex art 52 comma
2 legge 88/1989 e art 13 L. n. 412/1991 l'indebito irripetibile.
Avverso detta pronunzia, con atto del 21 aprile 2023, l' proponeva appello, contestando la Pt_1
valutazione del giudice di prime cure ed insistendo nel rigetto dell'originario ricorso.
Nella costituzione della che insisteva nella conferma della sentenza, all'odierna udienza CP_1 svoltasi nelle forme della trattazione scritta in esito al deposito di note dell'appellante la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta l' che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che spettasse all' provare i Pt_1 Pt_1
redditi della ricorrente, essendo stata la situazione reddituale comunicata dai CUD prodotti dalla
. Del resto – evidenzia – il Tribunale avrebbe dovuto accertare il dato reddituale non CP_1
solo attraverso i suddetti CUD, ma anche attraverso il modello Unico. Chiarisce comunque che la ripetizione sarebbe conseguenza dell'accertato possesso di redditi ostativi alla percezione della SO nella misura erogata. Rileva che la ricorrente, odierna appellata, avrebbe nell'anno 2014 percepito tre pensioni e cioè la la VOCOM e la SUP 803-1754-00026271 sede di Gestione 1754( Per_1
Unicredit), poi eliminata da gennaio 2016. Richiama la disposizione legislativa di cui all'art 6 del
D.L. n. 463/1983 convertito nella L. n. 638/183 che avrebbe fatto specifico riferimento al “ reddito assoggettabile all'irpef” quale parametro idoneo a rispecchiare la condizione di reale disponibilità economica dell'assicurato e che ricomprenderebbe tutti i redditi tranne quelli esclusi come le rendite Inail o le pensioni di guerra. Rileva che la non avrebbe, di contro, provato di CP_1
trovarsi nelle condizioni reddituali che avrebbero consentito il trattenimento della somma oggetto di indebito mantenimento, in conformità ai principi espressi dalla Cassazione con la sentenza a
Sez. Un. del 4/8/2010 n. 18046.
Deduce, poi, che troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art 13 della L. 412/1991 e che, nella specie, non vi sarebbe stato alcun errore dell' trattandosi di verifica del diritto a pensione Pt_1 inferiore verificabile solo a seguito della dichiarazione dei redditi e dunque ex post. Escluso
l'errore di esso sarebbe del tutto irrilevante indagare sul dolo del pensionato. Pt_1
Orbene va in punto di fatto precisato che con la nota del 2/11/2015, l' comunicava alla Pt_1
di avere rideterminato l'importo della sua pensione n. 037712803 cat. a CP_1 Per_1 decorrere dall'1/1/2013, sulla base della comunicazione da parte della stessa dei redditi per l'anno
2013. Chiariva che il ricalcolo era dovuto a ”incumulabilità con i redditi prevista dall'art 1 comma
41 della legge 335/1995” precisando che, a tali fini, dovevano essere tenuti in considerazione anche i trattamenti pensionistici ovvero la Pensione ag. n. 4891 numero 36210307 ( Pt_1
VO\COM) e Pensione altro ente ag. n. 1754 numero 00026271( SUP).
Indicava il relativo conteggio secondo cui, a fronte della pensione lorda complessiva del mese di dicembre 2015 pari ad euro 858,34, la quota non cumulabile con i redditi era di Euro 429,17 per cui la pensione al netto di detta quota era di altrettanti Euro 429,17 con un indebito di Euro
5.562,44 per il 2014 e uno di Euro 4720,87 per il 2015 ( per un totale di Euro 10.186,62).
Ora, la pensione di reversibilità è una prestazione collegata al reddito, cumulabile con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla tabella F, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Detta legge, all'art 1 co 41, prevede, invero, la riduzione del trattamento in presenza di determinati limiti reddituali che come chiarito dalla circolare n. 234 del 25/8/1995 comprendono tutti i redditi assoggettati ad Irpef con talune esclusioni ( che qui non rilevano ).
Quanto all'onere della prova, in tema di irripetibilità, le Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010 hanno affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto,
è a suo esclusivo carico" . Nella specie la non ha, effettivamente, dimostrato in giudizio CP_1
i fatti costitutivi del suo diritto a ricevere la pensione di reversibilità nella misura revocata.
Eppur tuttavia la predetta originaria ricorrente ha in primo grado e ribadito in appello l'irripetibilità delle somme erogate, richiamando la disciplina dell'indebito previdenziale di cui al combinato disposto degli artt. 52, l. n. 88/1989, e 13, comma 1, l. n. 412/1991. E detta normativa
è stata pure posta a fondamento della decisione dal giudice di prime cure che ha escluso nel caso di specie ogni dolo “ ossia quella omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato su fatti incidenti sul diritto che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente“
Senonchè, la fattispecie concreta che qui ci occupa- quale quella di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - va ricondotta all'ipotesi non già del comma 1° dell'art. 13, bensì a quella del comma 2 della legge nr. 412 del 1991. Tale norma prevede che l' "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati Pt_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
Come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene "all'ambito degli errori " e, quindi, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla Pt_1
sfera della "non ripetibilità" di cui all'art. 13, comma 1, "soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2" (così Cass. nr.
3802 del 2019 , ma anche Cass nr. 15039 del 2019 e, da ultimo Cass nr. 29689 del 2024). Non è pertanto richiesto – precisa la Corte di Cassazione – l'accertamento del dolo dell'assicurato , ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' . Per la Corte, l'art. 13, Pt_1
comma 2, della legge n. 412 del 1991 si interpreta nel senso che "l' deve procedere alla Pt_1
verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito" (Cass. nr. 3802 del 2019). Ha poi ulteriormente specificato che "entro l'anno successivo" l' deve formalizzare la richiesta di Pt_1
restituzione dell'importo ritenuto indebito cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. nr. 13918 del 2021).
Nella specie detto termine è stato rispettato. La richiesta di restituzione è stata inoltrata a novembre
2015, in relazione a un indebito degli anni 2014 e 2015, in esito alla dichiarazione dei redditi del
2013 presentata nel maggio del 2014.
L'appello va pertanto accolto con conseguente condanna della alla restituzione all' CP_1 Pt_1 delle somme da quest'ultimo versate in esecuzione del punto 3 dell'impugnata sentenza.
Stante la particolarità delle questioni interpretative affrontate, le spese del doppio grado vanno compensate
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SI, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di SI n. 1951/2022, così provvede: Pt_1
- in accoglimento dell'appello, rigetta il ricorso proposto da il Controparte_1
10/6/2016 e per l'effetto condanna la predetta a restituire all' le somme da quest'ultimo versate Pt_1
in esecuzione della sentenza di primo grado;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado.
SI,2/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. C. Zappalà dott. B. Catarsini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SI, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Beatrice Catarsini Presidente dott.ssa Concetta Zappalà Consigliere rel. dott. Fabio Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta dell'1/4/2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 263/2023 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Cammaroto appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Maria Claudia Giordano appellata
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1951/2022 del Tribunale di SI .
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 10/2/2016, conveniva in giudizio Controparte_1 dinnanzi il Tribunale di SI l' esponendo di avere ricevuto, nel dicembre 2015, una nota Pt_1 con la quale l' le comunicava che, alla luce della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013, Pt_1
era stata ricalcolata la sua pensione n. 03712803 cat SOBANC a decorrere dal gennaio 2013 con l'accertamento di un indebito relativo al periodo dal gennaio 2014 al novembre 2015 di Euro
10.186,62. Lamentava altresì che a partire dal luglio 2016 l' aveva iniziato il recupero con Pt_1 trattenuta di Euro 100,00 mensili. Invocava l'accertamento della irripetibilità della prestazione e la restituzione delle somme a tale titolo trattenute.
Nella resistenza dell' il giudice del lavoro, con la sentenza del 21/10/2022, rilevava che Pt_1
l' aveva precisato che la era titolare di una pensione di reversibilità ( cat. Sobanc Pt_1 CP_1
n. 3712803) e di altra pensione VOCOM n. 36210307, ma nulla aveva allegato e provato quanto alla terza pensione (n. 26271) pure menzionata nella nota inviata all'interessata con la nota del novembre 2015. A fronte del rilievo della che aveva dedotto di avere sempre CP_1 regolarmente comunicato all'Ente la propria situazione reddituale, il giudice dava atto che l' Pt_1 non aveva specificato né documentato l'importo dei redditi la cui percezione aveva, a suo dire, determinato il superamento della soglia di legge, nonostante il rinvio, disposto più volte, proprio per le verifiche amministrative e le trattative di bonario componimento.
Escludeva comunque il dolo ossia quella “omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato su fatti incidenti sul diritto” che non fossero già conosciuti o conoscibili dall'ente competente, richiamando la sentenza della Cassazione n. 8731/2019 e ritenendo ex art 52 comma
2 legge 88/1989 e art 13 L. n. 412/1991 l'indebito irripetibile.
Avverso detta pronunzia, con atto del 21 aprile 2023, l' proponeva appello, contestando la Pt_1
valutazione del giudice di prime cure ed insistendo nel rigetto dell'originario ricorso.
Nella costituzione della che insisteva nella conferma della sentenza, all'odierna udienza CP_1 svoltasi nelle forme della trattazione scritta in esito al deposito di note dell'appellante la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta l' che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che spettasse all' provare i Pt_1 Pt_1
redditi della ricorrente, essendo stata la situazione reddituale comunicata dai CUD prodotti dalla
. Del resto – evidenzia – il Tribunale avrebbe dovuto accertare il dato reddituale non CP_1
solo attraverso i suddetti CUD, ma anche attraverso il modello Unico. Chiarisce comunque che la ripetizione sarebbe conseguenza dell'accertato possesso di redditi ostativi alla percezione della SO nella misura erogata. Rileva che la ricorrente, odierna appellata, avrebbe nell'anno 2014 percepito tre pensioni e cioè la la VOCOM e la SUP 803-1754-00026271 sede di Gestione 1754( Per_1
Unicredit), poi eliminata da gennaio 2016. Richiama la disposizione legislativa di cui all'art 6 del
D.L. n. 463/1983 convertito nella L. n. 638/183 che avrebbe fatto specifico riferimento al “ reddito assoggettabile all'irpef” quale parametro idoneo a rispecchiare la condizione di reale disponibilità economica dell'assicurato e che ricomprenderebbe tutti i redditi tranne quelli esclusi come le rendite Inail o le pensioni di guerra. Rileva che la non avrebbe, di contro, provato di CP_1
trovarsi nelle condizioni reddituali che avrebbero consentito il trattenimento della somma oggetto di indebito mantenimento, in conformità ai principi espressi dalla Cassazione con la sentenza a
Sez. Un. del 4/8/2010 n. 18046.
Deduce, poi, che troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art 13 della L. 412/1991 e che, nella specie, non vi sarebbe stato alcun errore dell' trattandosi di verifica del diritto a pensione Pt_1 inferiore verificabile solo a seguito della dichiarazione dei redditi e dunque ex post. Escluso
l'errore di esso sarebbe del tutto irrilevante indagare sul dolo del pensionato. Pt_1
Orbene va in punto di fatto precisato che con la nota del 2/11/2015, l' comunicava alla Pt_1
di avere rideterminato l'importo della sua pensione n. 037712803 cat. a CP_1 Per_1 decorrere dall'1/1/2013, sulla base della comunicazione da parte della stessa dei redditi per l'anno
2013. Chiariva che il ricalcolo era dovuto a ”incumulabilità con i redditi prevista dall'art 1 comma
41 della legge 335/1995” precisando che, a tali fini, dovevano essere tenuti in considerazione anche i trattamenti pensionistici ovvero la Pensione ag. n. 4891 numero 36210307 ( Pt_1
VO\COM) e Pensione altro ente ag. n. 1754 numero 00026271( SUP).
Indicava il relativo conteggio secondo cui, a fronte della pensione lorda complessiva del mese di dicembre 2015 pari ad euro 858,34, la quota non cumulabile con i redditi era di Euro 429,17 per cui la pensione al netto di detta quota era di altrettanti Euro 429,17 con un indebito di Euro
5.562,44 per il 2014 e uno di Euro 4720,87 per il 2015 ( per un totale di Euro 10.186,62).
Ora, la pensione di reversibilità è una prestazione collegata al reddito, cumulabile con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla tabella F, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Detta legge, all'art 1 co 41, prevede, invero, la riduzione del trattamento in presenza di determinati limiti reddituali che come chiarito dalla circolare n. 234 del 25/8/1995 comprendono tutti i redditi assoggettati ad Irpef con talune esclusioni ( che qui non rilevano ).
Quanto all'onere della prova, in tema di irripetibilità, le Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010 hanno affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto,
è a suo esclusivo carico" . Nella specie la non ha, effettivamente, dimostrato in giudizio CP_1
i fatti costitutivi del suo diritto a ricevere la pensione di reversibilità nella misura revocata.
Eppur tuttavia la predetta originaria ricorrente ha in primo grado e ribadito in appello l'irripetibilità delle somme erogate, richiamando la disciplina dell'indebito previdenziale di cui al combinato disposto degli artt. 52, l. n. 88/1989, e 13, comma 1, l. n. 412/1991. E detta normativa
è stata pure posta a fondamento della decisione dal giudice di prime cure che ha escluso nel caso di specie ogni dolo “ ossia quella omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato su fatti incidenti sul diritto che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente“
Senonchè, la fattispecie concreta che qui ci occupa- quale quella di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - va ricondotta all'ipotesi non già del comma 1° dell'art. 13, bensì a quella del comma 2 della legge nr. 412 del 1991. Tale norma prevede che l' "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati Pt_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
Come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene "all'ambito degli errori " e, quindi, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla Pt_1
sfera della "non ripetibilità" di cui all'art. 13, comma 1, "soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2" (così Cass. nr.
3802 del 2019 , ma anche Cass nr. 15039 del 2019 e, da ultimo Cass nr. 29689 del 2024). Non è pertanto richiesto – precisa la Corte di Cassazione – l'accertamento del dolo dell'assicurato , ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' . Per la Corte, l'art. 13, Pt_1
comma 2, della legge n. 412 del 1991 si interpreta nel senso che "l' deve procedere alla Pt_1
verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito" (Cass. nr. 3802 del 2019). Ha poi ulteriormente specificato che "entro l'anno successivo" l' deve formalizzare la richiesta di Pt_1
restituzione dell'importo ritenuto indebito cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. nr. 13918 del 2021).
Nella specie detto termine è stato rispettato. La richiesta di restituzione è stata inoltrata a novembre
2015, in relazione a un indebito degli anni 2014 e 2015, in esito alla dichiarazione dei redditi del
2013 presentata nel maggio del 2014.
L'appello va pertanto accolto con conseguente condanna della alla restituzione all' CP_1 Pt_1 delle somme da quest'ultimo versate in esecuzione del punto 3 dell'impugnata sentenza.
Stante la particolarità delle questioni interpretative affrontate, le spese del doppio grado vanno compensate
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SI, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di SI n. 1951/2022, così provvede: Pt_1
- in accoglimento dell'appello, rigetta il ricorso proposto da il Controparte_1
10/6/2016 e per l'effetto condanna la predetta a restituire all' le somme da quest'ultimo versate Pt_1
in esecuzione della sentenza di primo grado;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado.
SI,2/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. C. Zappalà dott. B. Catarsini