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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 06/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 2791/2024
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 novembre 2024, viste le note conclusive depositate dalla parte ricorrente il 14 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato a Kavaje, in [...], il 1° novembre 2004, C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Paola Chiandotto del Foro C.F._1 di Pordenone
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 giugno 2024, ha impugnato il Parte_1 decreto del Questore della Provincia di Udine, emanato il 29 marzo 2024 e notificato il 5 maggio 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione, in accoglimento del ricorso in via preliminare
- sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno prot. Cat. . Prot. N. 19/2024 Rifiuto rilascio NumeroDiC_1
P.S.E. emesso dal Questore della Provincia di Udine in data 29.03.2024 e notificato in data 05.05.2024. nel merito in via principale
- per tutti i motivi sopra esposti, annullare, dichiararsi illegittimo e comunque inefficace il decreto di rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno prot.
Cat. . Prot. N. 19/2024 Rifiuto rilascio P.S.E. emesso dal Questore NumeroDiC_1 della Provincia di Udine in data 29.03.2024 e notificato in data 05.05.2024;
- conseguentemente, accertata la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 10 co. 1 lett. b) della L. 47/2017 al momento di presentazione della domanda, ordinarsi alla Questura di Udine di rilasciare al sig. il permesso di soggiorno per lavoro, avendo il Parte_1 ricorrente maturato i requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 286/1998;
- con vittoria delle spese di lite;
nel merito in via subordinata
- previa revoca del provvedimento impugnato, ordinarsi alla Questura di
Udine il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo i requisiti di cui all'art. 19 D.Lgs. 286/1998;
- con vittoria delle spese di lite”.
Nonostante la regolarità delle notifiche, il non si è Controparte_1 costituito, rimanendo contumace.
All'udienza del 20 novembre 2024, a seguito dell'interrogatorio libero del ricorrente, la parte ricorrente ha chiesto termine per il deposito di una nota conclusiva e di ulteriore documentazione sopravvenuta, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Pag. 2 di 6 Il 14 gennaio 2025 la parte ricorrente ha concluso insistendo sulle richieste di cui al ricorso introduttivo, depositando altresì documentazione relativa alla mutata situazione familiare del ricorrente, che vive ad oggi anche con i genitori, oltre che con i fratelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla giurisdizione del giudice ordinario.
La parte resistente ha eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo relativamente alla domanda proposta di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari, eventualmente riconosciuto dal Tribunale, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L'art. 6 comma 10 d.lgs. 286/98 prevede che “contro i provvedimenti di cui all'art. 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente”, laddove l'art. 5 citato riporta la disciplina relativa ai permessi di soggiorno.
Se è vero che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che ogni controversia in cui rilevi il diritto al rispetto dell'unità familiare sia sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo avendo ad oggetto diritti soggettivi e sia quindi devoluta al giudice ordinario, come peraltro stabilito dagli artt. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 13/2017 e art. 30, comma 6, del D.Lgs. 286/1998, è evidente che la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro non rientra in tale ipotesi.
Sussiste invece giurisdizione del giudice ordinario sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata in via principale, nonché per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, nella versione vigente prima della riforma apportata dal D.L. 20/2023, conv. in L.
50/2023, essendo tale tipo di protezione concessa proprio per evitare una lesione al diritto dello straniero al rispetto della sua vita privata e familiare.
2. Sul diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Pag. 3 di 6 Ciò chiarito, con riguardo alla domanda relativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, il ricorso deve essere accolto.
Deve infatti riconoscersi il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), della Legge 47/2017.
Vero è che la si è pronunciata solo sulla richiesta di permesso di CP_2 soggiorno ai sensi degli artti. 30, comma 1, lett. c) 29, comma 1, e 19, comma 2, lett.
c), del D.Lgs. 286/1998; va però ricordato che l'art. 5 comma 9 d.lgs. 286/1998 stabilisce espressamente che il permesso di soggiorno è rilasciato quando sussistono i requisiti e le condizioni previste dalla legge per il permesso di soggiorno richiesto dallo straniero ovvero, in mancanza di questo, anche per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
La norma citata, dunque, attribuisce alla Questura non solo il potere di valutare la sussistenza dei requisiti previsti per il permesso di soggiorno esplicitamente richiesto dallo straniero, ma anche di verificare se sussistano i presupposti per il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno, nel caso in cui, per quello richiesto, non fossero integrate le condizioni previste dalla legge (si veda su questo punto, anche Cons. Stato 28274/2020).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente, al momento della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, risalente al 10 novembre 2021, era minorenne e residente con i fratelli, e ON
, regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, come si desume ON dallo stesso tenore letterale del provvedimento impugnato, che ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 286/1998
a causa della (sola) nazionalità dei fratelli dell'istante e non per la mancata convivenza.
Fermo restando che non è rilevante che, nelle more del procedimento amministrativo – nel caso di specie durato due anni e mezzo -, l'istante abbia raggiunto la maggiore età, pena la lesione del principio di uguaglianza tra situazione identiche definite più o meno celermente dall'Amministrazione (in tal senso cfr. Cass., ord. 12 gennaio 2017, n. 649), tali circostanze sono sufficienti per il
Pag. 4 di 6 riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), della Legge 47/2017, secondo cui:
“1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
(…)
b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente”
(sottolineature aggiunte).
Deve quindi essere riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi familiari e deve essere dichiarata assorbita la domanda presentata in via subordinata.
3. Sulle spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e della sua bassa complessità, nonché del fatto che sono state svolte le fasi introduttiva, di studio e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. dichiara il diritto di , nato a Kavaje, in [...], il 1° Parte_1 novembre 2024, C.F. ad un permesso di soggiorno per C.F._1 motivi familiari ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della L. 47/2007 e conseguentemente dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo titolo di soggiorno;
Pag. 5 di 6 2. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alla domanda di conversione di tale titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del Giudice Amministrativo;
3. condanna il alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1 favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 2.906,00, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trieste, 5 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 2791/2024
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 novembre 2024, viste le note conclusive depositate dalla parte ricorrente il 14 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato a Kavaje, in [...], il 1° novembre 2004, C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Paola Chiandotto del Foro C.F._1 di Pordenone
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 giugno 2024, ha impugnato il Parte_1 decreto del Questore della Provincia di Udine, emanato il 29 marzo 2024 e notificato il 5 maggio 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione, in accoglimento del ricorso in via preliminare
- sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno prot. Cat. . Prot. N. 19/2024 Rifiuto rilascio NumeroDiC_1
P.S.E. emesso dal Questore della Provincia di Udine in data 29.03.2024 e notificato in data 05.05.2024. nel merito in via principale
- per tutti i motivi sopra esposti, annullare, dichiararsi illegittimo e comunque inefficace il decreto di rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno prot.
Cat. . Prot. N. 19/2024 Rifiuto rilascio P.S.E. emesso dal Questore NumeroDiC_1 della Provincia di Udine in data 29.03.2024 e notificato in data 05.05.2024;
- conseguentemente, accertata la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 10 co. 1 lett. b) della L. 47/2017 al momento di presentazione della domanda, ordinarsi alla Questura di Udine di rilasciare al sig. il permesso di soggiorno per lavoro, avendo il Parte_1 ricorrente maturato i requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 286/1998;
- con vittoria delle spese di lite;
nel merito in via subordinata
- previa revoca del provvedimento impugnato, ordinarsi alla Questura di
Udine il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo i requisiti di cui all'art. 19 D.Lgs. 286/1998;
- con vittoria delle spese di lite”.
Nonostante la regolarità delle notifiche, il non si è Controparte_1 costituito, rimanendo contumace.
All'udienza del 20 novembre 2024, a seguito dell'interrogatorio libero del ricorrente, la parte ricorrente ha chiesto termine per il deposito di una nota conclusiva e di ulteriore documentazione sopravvenuta, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Pag. 2 di 6 Il 14 gennaio 2025 la parte ricorrente ha concluso insistendo sulle richieste di cui al ricorso introduttivo, depositando altresì documentazione relativa alla mutata situazione familiare del ricorrente, che vive ad oggi anche con i genitori, oltre che con i fratelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla giurisdizione del giudice ordinario.
La parte resistente ha eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo relativamente alla domanda proposta di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari, eventualmente riconosciuto dal Tribunale, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L'art. 6 comma 10 d.lgs. 286/98 prevede che “contro i provvedimenti di cui all'art. 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente”, laddove l'art. 5 citato riporta la disciplina relativa ai permessi di soggiorno.
Se è vero che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che ogni controversia in cui rilevi il diritto al rispetto dell'unità familiare sia sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo avendo ad oggetto diritti soggettivi e sia quindi devoluta al giudice ordinario, come peraltro stabilito dagli artt. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 13/2017 e art. 30, comma 6, del D.Lgs. 286/1998, è evidente che la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro non rientra in tale ipotesi.
Sussiste invece giurisdizione del giudice ordinario sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata in via principale, nonché per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, nella versione vigente prima della riforma apportata dal D.L. 20/2023, conv. in L.
50/2023, essendo tale tipo di protezione concessa proprio per evitare una lesione al diritto dello straniero al rispetto della sua vita privata e familiare.
2. Sul diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Pag. 3 di 6 Ciò chiarito, con riguardo alla domanda relativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, il ricorso deve essere accolto.
Deve infatti riconoscersi il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), della Legge 47/2017.
Vero è che la si è pronunciata solo sulla richiesta di permesso di CP_2 soggiorno ai sensi degli artti. 30, comma 1, lett. c) 29, comma 1, e 19, comma 2, lett.
c), del D.Lgs. 286/1998; va però ricordato che l'art. 5 comma 9 d.lgs. 286/1998 stabilisce espressamente che il permesso di soggiorno è rilasciato quando sussistono i requisiti e le condizioni previste dalla legge per il permesso di soggiorno richiesto dallo straniero ovvero, in mancanza di questo, anche per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
La norma citata, dunque, attribuisce alla Questura non solo il potere di valutare la sussistenza dei requisiti previsti per il permesso di soggiorno esplicitamente richiesto dallo straniero, ma anche di verificare se sussistano i presupposti per il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno, nel caso in cui, per quello richiesto, non fossero integrate le condizioni previste dalla legge (si veda su questo punto, anche Cons. Stato 28274/2020).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente, al momento della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, risalente al 10 novembre 2021, era minorenne e residente con i fratelli, e ON
, regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, come si desume ON dallo stesso tenore letterale del provvedimento impugnato, che ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 286/1998
a causa della (sola) nazionalità dei fratelli dell'istante e non per la mancata convivenza.
Fermo restando che non è rilevante che, nelle more del procedimento amministrativo – nel caso di specie durato due anni e mezzo -, l'istante abbia raggiunto la maggiore età, pena la lesione del principio di uguaglianza tra situazione identiche definite più o meno celermente dall'Amministrazione (in tal senso cfr. Cass., ord. 12 gennaio 2017, n. 649), tali circostanze sono sufficienti per il
Pag. 4 di 6 riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), della Legge 47/2017, secondo cui:
“1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
(…)
b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente”
(sottolineature aggiunte).
Deve quindi essere riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi familiari e deve essere dichiarata assorbita la domanda presentata in via subordinata.
3. Sulle spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e della sua bassa complessità, nonché del fatto che sono state svolte le fasi introduttiva, di studio e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. dichiara il diritto di , nato a Kavaje, in [...], il 1° Parte_1 novembre 2024, C.F. ad un permesso di soggiorno per C.F._1 motivi familiari ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della L. 47/2007 e conseguentemente dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo titolo di soggiorno;
Pag. 5 di 6 2. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alla domanda di conversione di tale titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del Giudice Amministrativo;
3. condanna il alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1 favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 2.906,00, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trieste, 5 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 6 di 6