Art. 50. Concessione, al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge, della facolta' di proseguire volontariamente la contribuzione e l'iscrizione.
Coloro che, essendosi trovati nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 48 ed avendo conseguito il riconoscimento di cui all'articolo stesso, non abbiano tuttavia maturato i requisiti occorrenti per ottenere la pensione a carico del Fondo, possono avvalersi delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria della contribuzione o della iscrizione di cui al precedenti articoli 39 e 40 purche' inoltrino la relativa domanda entro un anno dalla data in cui l'I.N.P.S. ha dato comunicazione dell'avvenuto riconoscimento.
Coloro che, essendosi trovati nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 48 ed avendo conseguito il riconoscimento di cui all'articolo stesso, non abbiano tuttavia maturato i requisiti occorrenti per ottenere la pensione a carico del Fondo, possono avvalersi delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria della contribuzione o della iscrizione di cui al precedenti articoli 39 e 40 purche' inoltrino la relativa domanda entro un anno dalla data in cui l'I.N.P.S. ha dato comunicazione dell'avvenuto riconoscimento.