Articolo 50 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 49Articolo 51
Versione
1 agosto 1965
Art. 50. Concessione, al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge, della facolta' di proseguire volontariamente la contribuzione e l'iscrizione.

Coloro che, essendosi trovati nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 48 ed avendo conseguito il riconoscimento di cui all'articolo stesso, non abbiano tuttavia maturato i requisiti occorrenti per ottenere la pensione a carico del Fondo, possono avvalersi delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria della contribuzione o della iscrizione di cui al precedenti articoli 39 e 40 purche' inoltrino la relativa domanda entro un anno dalla data in cui l'I.N.P.S. ha dato comunicazione dell'avvenuto riconoscimento.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965