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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/07/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 784/2023
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dr.
ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 784/2023 e promossa
DA
(GIÀ Parte_1 Parte_2
(P.I., C.F. e Reg. Imp. IA , in
[...] Parte_3 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede Parte_4 in Terni (TR), via del Tordo n. 75 rappresentata e difesa dall' avv. Luca Pagliani del
Foro di Bologna presso e nel cui studio in Bologna, via Santo Stefano n. 50, è elettivamente domiciliata - APPELLANTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
Via Michelangelo 200 - c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Gerardo Pizzirusso del Foro di Macerata ( ed elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo pec Email_1
- APPELLATO -
OGGETTO: Appello a sentenza n. 969/2023 del Tribunale di Ancona del 27.07.2023, in materia di impugnazione delle deliberazioni della assemblea di società
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza in epigrafe Parte_1 con la quale il Tribunale di Ancona, in accoglimento della azione promossa da CP_1
ha annullato la delibera adottata in data 28/03/2022, approvativa del bilancio
[...] al 30/09/2021.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza del 10.06.2025, raccolte le precisazioni delle conclusioni e le conclusionali mediante il deposito di note telematiche, il giudice istruttore riservava di riferire al
Collegio.
Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l'impugnazione della delibera adottata Part in data 28/03/2022 dall'assemblea dei soci di , impugnazione promossa da che quale socio di minoranza, detenendo la quota dell'8%della Controparte_1 società, ha espresso voto contrario alla approvazione del bilancio al 30.09.2021.
pag. 2/10 In particolare il ha impugnato l'approvazione del bilancio di esercizio per CP_1 violazione dei principi di chiarezza e precisione e di rappresentazione veritiera e corretta sostenendo l'errata appostazione contabile dei crediti della società verso la pubblica amministrazione.
Il Tribunale di prime cure:
- ha ritenuto la sussistenza della legittimazione attiva del socio Controparte_1 pur a seguito della dichiarazione di recesso della società comunicata in data 13 marzo
2023, statuendo che il socio escluso, pur dopo la sua uscita dalla società, può impugnare una delibera assembleare adottata al tempo in cui egli era ancora socio, quando sia titolare di un diritto attuale che risulti leso dalla delibera stessa. Pertanto, con riguardo all'ipotesi di recesso o di esclusione del socio da società cooperativa, il socio escluso è legittimato all'impugnazione sia della delibera assembleare di approvazione del bilancio dell'anno della sua esclusione, avendo la stessa riferimento al suo diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, come della delibera che abbia imposto l'obbligazione non adempiuta dal socio escluso in conseguenza di tale inadempimento, afferendo all'ineliminabile suo diritto di contestare giudizialmente la legittimità della sua esclusione (Cassazione 181/88);
- ha ritenuto la non compromettibilità in arbitri della controversia, come prevista della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto della Società, avendo la controversia ad oggetto la violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società, stante l'allegazione della appostazione di alcuni crediti, tale da non rendere il bilancio chiaro, preciso e veritiero;
- ha ritenuto la delibera viziata, per non essere stati correttamente appostati nel bilancio crediti traenti titolo da contratti con la pubblica amministrazione, con conseguente carenza dei requisiti di verità correttezza e chiarezza del bilancio ex art. 2423 c.c..
pag. 3/10 Va in primo luogo ritenuta non fondata l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'appellato fondata sulla circostanza, sopravvenuta nelle CP_1 more del presente giudizio, della intervenuta liquidazione della quota sociale a seguito del recesso in data 13.03.2023, in assenza di prova della liquidazione, trattandosi inoltre di evento allegato nella conclusionale di replica.
Part Col primo motivo d'appello lamenta come errata la ritenuta sussistenza della legittimazione attiva del socio uscito dalla compagine sociale a Controparte_1 seguito dell'esercizio del diritto di recesso in corso di causa ex art. 2473, co. I, c.c.; argomenta che l''esercizio del diritto di recesso e la conseguente perdita della qualità di socio, da parte di colui che ha precedentemente impugnato una delibera assembleare non comporta la cessazione della materia del contendere (che si avrebbe solo con l'avverarsi delle richieste dell'una o dell'altra parte), ma la sopravvenuta carenza di interesse e dunque una carenza di legittimazione.
Col secondo motivo di appello la società torna ad eccepire la competenza degli arbitri;
argomenta che gli asseriti vizi del bilancio impugnato hanno un impatto nullo sul risultato di esercizio.
Part Col terzo motivo di appello la società contesta la sentenza gravata, ribadendo l'osservanza dei principi contabili;
ricordato che la voce contestata si riferisce a quote di corrispettivo imputabili ai lavori di efficientamento energetico e di adeguamento normativo effettuati nell'ambito dei contratti di gestione Servizio Calore e gestione
Pubblica Illuminazione, conseguiti tramite appalto, concessione o project financing, argomenta che i corrispettivi dei lavori sono crediti vs clienti, anche se versati dall'ente lungo la durata del contratto, anche perché i contratti in oggetto prevedono, in caso di recesso o interruzione del rapporto, che le quote residue di ammortamento, ovvero i corrispettivi a scadere (“fatture da emettere”), vengano comunque liquidati alla pag. 4/10 cessazione del contratto, proprio perché riferibili ai lavori già effettuati dalla Società contraente e che rimarrebbero nella disponibilità dell'Ente; aggiunge che in considerazione dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 2424 c.c. che stabiliva l'obbligo di iscrizione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale, a partire dai bilanci
2016, essa società ha scelto di riportate nella nota integrativa l'informazione sui corrispettivi residui spettanti
Il terzo motivo, assorbente e da esaminare prioritariamente in ossequio al principio della ragione più liquida, è fondato.
In punto di diritto va rammentato che nelle società di capitali il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 cod. civ., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche (cfr. Cass. 15 marzo
2023, n. 7433);
- ne consegue che la deliberazione assembleare con cui esso è approvato è nulla sia quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio,
o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, sia quando dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (cfr. Cass., Sez.
Un., 12 febbraio 2000, n. 27; successivamente, in tal senso, Cass. 24 dicembre 2004, n.
23976; Cass. 2 marzo 2016, n. 4120);
- il principio di chiarezza, infatti, non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono (cfr. Cass. 7 marzo 2006, n. 4874; Cass. 29 aprile 2004, n. 8204);
pag. 5/10 - in quanto preordinata anche alla tutela di terzi estranei alla compagine sociale, la chiarezza della posta deve essere valutata per quel che il bilancio indica, a prescindere da eventuali riscontri nella contabilità sociale (così, Cass. 25 febbraio 2015, n. 3799);
- è consolidato principio giurisprudenziale quello per cui in tema di impugnazione della deliberazione assunta da una società di capitali l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità della stessa grava su chi la impugna e tale riparto dell'onere probatorio non si modifica in presenza di fatti negativi (cfr. Cass. 19 febbraio 2018, n. 3946; Cass.
10 novembre 2005, n. 21831);
- tuttavia, mentre nei casi in cui è contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate nel bilancio la parte impugnante deve dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità ed erroneità delle stesse, in quelli in cui è contestata la violazione del principio di chiarezza, l'assolvimento dell'onere della prova sul medesimo gravante è soddisfatto con la produzione in giudizio del bilancio e della documentazione accompagnatoria a questo allegata dagli amministratori da cui emerga l'inosservanza del predetto principio;
Part Nel caso di specie nell'attivo dello stato patrimoniale della , € 13.031.539, precedentemente inseriti nei conti d'ordine, sono stati iscritti come crediti verso clienti, nell'attivo dello stato patrimoniale, voce quindi salita ad un valore di € 21.802.078 Part (bilancio 30/09/2021 sub doc. 12 fascicolo di parte quale doc. A).
La parte appellata sostiene che la diversa iscrizione in bilancio costituisce violazione del principio di chiarezza.
Tuttavia nella nota integrativa al bilancio si legge: “nei crediti verso clienti sono state inserite fatture da emettere per Euro 13.031.539, precedentemente inserite nei conti d'ordine relative ai canoni a scadere pluriennali, comunque spettanti in base alle condizioni contrattuali per i lavori di riqualificazione energetica effettivamente realizzati. La contropartita di pari importo è stata inserita tra i risconti passivi in quanto ricavi di competenza dei futuri esercizi” (…)
pag. 6/10 “I riscontri passivi rappresentano principalmente quote di ricavi pluriennali di competenza di esercizi futuri. In particolare sono stati inseriti i ricavi di competenza dei futuri esercizi per Euro 13.031.539, la cui contropartita di pari importo sono le fatture da emettere, precedentemente inserite nei conti d'ordine, relative ai canoni a scadere pluriennali comunque spettanti in base alle condizioni contrattuali, per i lavori di riqualificazione energetica effettivamente realizzati.” (cfr. doc. n. 12 fascicolo di primo grado parte appellata).
Il principio di chiarezza è quindi rispettato.
Va infatti osservato che le "fatture da emettere" rappresentano crediti commerciali e, secondo il principio contabile OIC 15, sono state correttamente appostate nello stato patrimoniale alla voce "Crediti verso clienti". Nel caso di specie, la nota integrativa chiarisce la natura del credito quale “canoni a scadere pluriennali, comunque spettanti in base alle condizioni contrattuali per i lavori di riqualificazione energetica effettivamente realizzati”: orbene il principio contabile OIC 15 si occupa anche dei canoni futuri, ad esempio quelli derivanti da contratti di leasing o locazione, e nel caso di specie correttamente il bilancio riporta il credito per fatture da emettere sia nella voce crediti verso clienti, che anche tra i riscontri passivi, così chiarendo che si tratta di crediti che verranno incassati in esercizi successivi.
I conti d'ordine, invece, sono annotazioni contabili che non influenzano direttamente l'attivo o il passivo, ma servono a fornire informazioni aggiuntive sullo stato patrimoniale-finanziario, in quanto non rappresentano attività o passività in senso stretto: forniscono infatti informazioni su garanzie, impegni, beni di terzi presso la società e beni della società presso terzi, senza incidere direttamente sul risultato economico o patrimoniale.
Va poi aggiunto che è pur vero che ai sensi dell'art. 2426 comma 1 n. 8 i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo; ma l'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che “Non occorre rispettare gli
pag. 7/10 obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”
Nel caso di specie, trattandosi di canoni futuri vantati verso la pubblica amministrazione, comunque spettanti in basi alle condizioni contrattuali (e quindi non legati al solo godimento di un bene) le scadenze di pagamento successive all'esercizio di competenza possono non essere considerate nella determinazione dei flussi finanziari futuri secondo il criterio del costo ammortizzato se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che il credito sarà incassato;
e ciò è quanto viene specificato nella nota integrativa, ove si dice chiaramente che i crediti, pur di competenza di esercizi successivi, sono comunque spettanti, a fronte di lavori già realizzati, ed in quanto così è previsto dalle pattuizioni contrattuali, anche in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale.
Va quindi ricordato che non sussiste violazione dei canoni di cui all'art. 2423 c.c. ove non emerga una divaricazione tra il risultato effettivo d'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza: e così è nel caso di specie, attesa l'iscrizione della somma sia sotto l'attivo che nel passivo sotto la voce riscontri passivi;
parimenti, non sussiste violazione dei canoni di cui all'art. 2423 c.c. quando, come nel caso di specie, dal bilancio stesso e dai relativi allegati sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Parte appellata sostiene quindi che la società appellante non ha provato la fonte dei crediti depositando i contratti da cui traggono titolo, con ciò dubitando della rappresentazione veritiera delle poste annotate;
tuttavia secondo Cassazione civile sez.
pag. 8/10 I, 23/04/2024, n.10873 In tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ove sia contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate, la parte impugnante ha l'onere di dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità e l'erroneità delle stesse, mentre se sia contestata la violazione del principio di chiarezza, è sufficiente la produzione in giudizio del bilancio medesimo e della documentazione accompagnatoria allegata, dalla quale emerga l'inosservanza di tale principio.
Pertanto la contestazione che la somma di € 13.031.539 iscritta nella voce crediti vs clienti fosse non veritiera doveva essere provata dal CP_1
Né l'onere della prova può essere riversato sulla società appellante, per la circostanza, Part allegata dal (il quale contesta pure la tardività del deposito da parte di di CP_1 documentazione comprovante la consegna di copia dei contratti, in adempimento del provvedimento 11.04.2023 emesso ex art. 700 c.p.c. nel corso del giudizio di prime cure), della difficile interpretazione dei documenti ad esso consegnati, in quanto oscurati dei nominativi dei clienti e del tenore delle prestazioni.
Va tuttavia osservato che detti documenti non risultano essere stati versati in atti dall'attore, odierno appellato;
esso attore avrebbe dovuto infatti avvalersi del corretto strumento processuale, e comunque, acquisita una prova inutilizzabile, avrebbe dovuto, quanto meno in sede di precisazione delle conclusioni, reiterare la richiesta istruttoria in modo specifico.
In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza gravata, l'azione di annullamento della delibera va rigettata.
La condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado segue la soccombenza, secondo l'esito finale della lite, ricordando che La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa
pag. 9/10 (Cass. Ordinanza 19 ottobre 2022 n. 30729); vengono applicati lo scaglione tariffario ed i valori minimi adottati dal tribunale di prime cure, in assenza di rilievi critici.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza in epigrafe , ogni altra e diversa eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'azione di annullamento della delibera di assemblea SOC. Parte_2
adottata in data 28.03.2022;
[...]
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_1 favore di he si liquidano, quanto al Parte_1 primo grado in €. 3809,00 per compensi per il giudizio ordinario, ed in €. 2.608,00 per compensi per la fase cautelare, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cap come per legge, quanto al secondo grado in €. 1.036+27,00 per spese, €. 3473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cap come per legge.
Ancona, lì 3 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 784/2023
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dr.
ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 784/2023 e promossa
DA
(GIÀ Parte_1 Parte_2
(P.I., C.F. e Reg. Imp. IA , in
[...] Parte_3 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede Parte_4 in Terni (TR), via del Tordo n. 75 rappresentata e difesa dall' avv. Luca Pagliani del
Foro di Bologna presso e nel cui studio in Bologna, via Santo Stefano n. 50, è elettivamente domiciliata - APPELLANTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
Via Michelangelo 200 - c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Gerardo Pizzirusso del Foro di Macerata ( ed elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo pec Email_1
- APPELLATO -
OGGETTO: Appello a sentenza n. 969/2023 del Tribunale di Ancona del 27.07.2023, in materia di impugnazione delle deliberazioni della assemblea di società
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza in epigrafe Parte_1 con la quale il Tribunale di Ancona, in accoglimento della azione promossa da CP_1
ha annullato la delibera adottata in data 28/03/2022, approvativa del bilancio
[...] al 30/09/2021.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza del 10.06.2025, raccolte le precisazioni delle conclusioni e le conclusionali mediante il deposito di note telematiche, il giudice istruttore riservava di riferire al
Collegio.
Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l'impugnazione della delibera adottata Part in data 28/03/2022 dall'assemblea dei soci di , impugnazione promossa da che quale socio di minoranza, detenendo la quota dell'8%della Controparte_1 società, ha espresso voto contrario alla approvazione del bilancio al 30.09.2021.
pag. 2/10 In particolare il ha impugnato l'approvazione del bilancio di esercizio per CP_1 violazione dei principi di chiarezza e precisione e di rappresentazione veritiera e corretta sostenendo l'errata appostazione contabile dei crediti della società verso la pubblica amministrazione.
Il Tribunale di prime cure:
- ha ritenuto la sussistenza della legittimazione attiva del socio Controparte_1 pur a seguito della dichiarazione di recesso della società comunicata in data 13 marzo
2023, statuendo che il socio escluso, pur dopo la sua uscita dalla società, può impugnare una delibera assembleare adottata al tempo in cui egli era ancora socio, quando sia titolare di un diritto attuale che risulti leso dalla delibera stessa. Pertanto, con riguardo all'ipotesi di recesso o di esclusione del socio da società cooperativa, il socio escluso è legittimato all'impugnazione sia della delibera assembleare di approvazione del bilancio dell'anno della sua esclusione, avendo la stessa riferimento al suo diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, come della delibera che abbia imposto l'obbligazione non adempiuta dal socio escluso in conseguenza di tale inadempimento, afferendo all'ineliminabile suo diritto di contestare giudizialmente la legittimità della sua esclusione (Cassazione 181/88);
- ha ritenuto la non compromettibilità in arbitri della controversia, come prevista della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto della Società, avendo la controversia ad oggetto la violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società, stante l'allegazione della appostazione di alcuni crediti, tale da non rendere il bilancio chiaro, preciso e veritiero;
- ha ritenuto la delibera viziata, per non essere stati correttamente appostati nel bilancio crediti traenti titolo da contratti con la pubblica amministrazione, con conseguente carenza dei requisiti di verità correttezza e chiarezza del bilancio ex art. 2423 c.c..
pag. 3/10 Va in primo luogo ritenuta non fondata l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'appellato fondata sulla circostanza, sopravvenuta nelle CP_1 more del presente giudizio, della intervenuta liquidazione della quota sociale a seguito del recesso in data 13.03.2023, in assenza di prova della liquidazione, trattandosi inoltre di evento allegato nella conclusionale di replica.
Part Col primo motivo d'appello lamenta come errata la ritenuta sussistenza della legittimazione attiva del socio uscito dalla compagine sociale a Controparte_1 seguito dell'esercizio del diritto di recesso in corso di causa ex art. 2473, co. I, c.c.; argomenta che l''esercizio del diritto di recesso e la conseguente perdita della qualità di socio, da parte di colui che ha precedentemente impugnato una delibera assembleare non comporta la cessazione della materia del contendere (che si avrebbe solo con l'avverarsi delle richieste dell'una o dell'altra parte), ma la sopravvenuta carenza di interesse e dunque una carenza di legittimazione.
Col secondo motivo di appello la società torna ad eccepire la competenza degli arbitri;
argomenta che gli asseriti vizi del bilancio impugnato hanno un impatto nullo sul risultato di esercizio.
Part Col terzo motivo di appello la società contesta la sentenza gravata, ribadendo l'osservanza dei principi contabili;
ricordato che la voce contestata si riferisce a quote di corrispettivo imputabili ai lavori di efficientamento energetico e di adeguamento normativo effettuati nell'ambito dei contratti di gestione Servizio Calore e gestione
Pubblica Illuminazione, conseguiti tramite appalto, concessione o project financing, argomenta che i corrispettivi dei lavori sono crediti vs clienti, anche se versati dall'ente lungo la durata del contratto, anche perché i contratti in oggetto prevedono, in caso di recesso o interruzione del rapporto, che le quote residue di ammortamento, ovvero i corrispettivi a scadere (“fatture da emettere”), vengano comunque liquidati alla pag. 4/10 cessazione del contratto, proprio perché riferibili ai lavori già effettuati dalla Società contraente e che rimarrebbero nella disponibilità dell'Ente; aggiunge che in considerazione dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 2424 c.c. che stabiliva l'obbligo di iscrizione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale, a partire dai bilanci
2016, essa società ha scelto di riportate nella nota integrativa l'informazione sui corrispettivi residui spettanti
Il terzo motivo, assorbente e da esaminare prioritariamente in ossequio al principio della ragione più liquida, è fondato.
In punto di diritto va rammentato che nelle società di capitali il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 cod. civ., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche (cfr. Cass. 15 marzo
2023, n. 7433);
- ne consegue che la deliberazione assembleare con cui esso è approvato è nulla sia quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio,
o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, sia quando dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (cfr. Cass., Sez.
Un., 12 febbraio 2000, n. 27; successivamente, in tal senso, Cass. 24 dicembre 2004, n.
23976; Cass. 2 marzo 2016, n. 4120);
- il principio di chiarezza, infatti, non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono (cfr. Cass. 7 marzo 2006, n. 4874; Cass. 29 aprile 2004, n. 8204);
pag. 5/10 - in quanto preordinata anche alla tutela di terzi estranei alla compagine sociale, la chiarezza della posta deve essere valutata per quel che il bilancio indica, a prescindere da eventuali riscontri nella contabilità sociale (così, Cass. 25 febbraio 2015, n. 3799);
- è consolidato principio giurisprudenziale quello per cui in tema di impugnazione della deliberazione assunta da una società di capitali l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità della stessa grava su chi la impugna e tale riparto dell'onere probatorio non si modifica in presenza di fatti negativi (cfr. Cass. 19 febbraio 2018, n. 3946; Cass.
10 novembre 2005, n. 21831);
- tuttavia, mentre nei casi in cui è contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate nel bilancio la parte impugnante deve dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità ed erroneità delle stesse, in quelli in cui è contestata la violazione del principio di chiarezza, l'assolvimento dell'onere della prova sul medesimo gravante è soddisfatto con la produzione in giudizio del bilancio e della documentazione accompagnatoria a questo allegata dagli amministratori da cui emerga l'inosservanza del predetto principio;
Part Nel caso di specie nell'attivo dello stato patrimoniale della , € 13.031.539, precedentemente inseriti nei conti d'ordine, sono stati iscritti come crediti verso clienti, nell'attivo dello stato patrimoniale, voce quindi salita ad un valore di € 21.802.078 Part (bilancio 30/09/2021 sub doc. 12 fascicolo di parte quale doc. A).
La parte appellata sostiene che la diversa iscrizione in bilancio costituisce violazione del principio di chiarezza.
Tuttavia nella nota integrativa al bilancio si legge: “nei crediti verso clienti sono state inserite fatture da emettere per Euro 13.031.539, precedentemente inserite nei conti d'ordine relative ai canoni a scadere pluriennali, comunque spettanti in base alle condizioni contrattuali per i lavori di riqualificazione energetica effettivamente realizzati. La contropartita di pari importo è stata inserita tra i risconti passivi in quanto ricavi di competenza dei futuri esercizi” (…)
pag. 6/10 “I riscontri passivi rappresentano principalmente quote di ricavi pluriennali di competenza di esercizi futuri. In particolare sono stati inseriti i ricavi di competenza dei futuri esercizi per Euro 13.031.539, la cui contropartita di pari importo sono le fatture da emettere, precedentemente inserite nei conti d'ordine, relative ai canoni a scadere pluriennali comunque spettanti in base alle condizioni contrattuali, per i lavori di riqualificazione energetica effettivamente realizzati.” (cfr. doc. n. 12 fascicolo di primo grado parte appellata).
Il principio di chiarezza è quindi rispettato.
Va infatti osservato che le "fatture da emettere" rappresentano crediti commerciali e, secondo il principio contabile OIC 15, sono state correttamente appostate nello stato patrimoniale alla voce "Crediti verso clienti". Nel caso di specie, la nota integrativa chiarisce la natura del credito quale “canoni a scadere pluriennali, comunque spettanti in base alle condizioni contrattuali per i lavori di riqualificazione energetica effettivamente realizzati”: orbene il principio contabile OIC 15 si occupa anche dei canoni futuri, ad esempio quelli derivanti da contratti di leasing o locazione, e nel caso di specie correttamente il bilancio riporta il credito per fatture da emettere sia nella voce crediti verso clienti, che anche tra i riscontri passivi, così chiarendo che si tratta di crediti che verranno incassati in esercizi successivi.
I conti d'ordine, invece, sono annotazioni contabili che non influenzano direttamente l'attivo o il passivo, ma servono a fornire informazioni aggiuntive sullo stato patrimoniale-finanziario, in quanto non rappresentano attività o passività in senso stretto: forniscono infatti informazioni su garanzie, impegni, beni di terzi presso la società e beni della società presso terzi, senza incidere direttamente sul risultato economico o patrimoniale.
Va poi aggiunto che è pur vero che ai sensi dell'art. 2426 comma 1 n. 8 i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo; ma l'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che “Non occorre rispettare gli
pag. 7/10 obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”
Nel caso di specie, trattandosi di canoni futuri vantati verso la pubblica amministrazione, comunque spettanti in basi alle condizioni contrattuali (e quindi non legati al solo godimento di un bene) le scadenze di pagamento successive all'esercizio di competenza possono non essere considerate nella determinazione dei flussi finanziari futuri secondo il criterio del costo ammortizzato se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che il credito sarà incassato;
e ciò è quanto viene specificato nella nota integrativa, ove si dice chiaramente che i crediti, pur di competenza di esercizi successivi, sono comunque spettanti, a fronte di lavori già realizzati, ed in quanto così è previsto dalle pattuizioni contrattuali, anche in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale.
Va quindi ricordato che non sussiste violazione dei canoni di cui all'art. 2423 c.c. ove non emerga una divaricazione tra il risultato effettivo d'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza: e così è nel caso di specie, attesa l'iscrizione della somma sia sotto l'attivo che nel passivo sotto la voce riscontri passivi;
parimenti, non sussiste violazione dei canoni di cui all'art. 2423 c.c. quando, come nel caso di specie, dal bilancio stesso e dai relativi allegati sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Parte appellata sostiene quindi che la società appellante non ha provato la fonte dei crediti depositando i contratti da cui traggono titolo, con ciò dubitando della rappresentazione veritiera delle poste annotate;
tuttavia secondo Cassazione civile sez.
pag. 8/10 I, 23/04/2024, n.10873 In tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ove sia contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate, la parte impugnante ha l'onere di dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità e l'erroneità delle stesse, mentre se sia contestata la violazione del principio di chiarezza, è sufficiente la produzione in giudizio del bilancio medesimo e della documentazione accompagnatoria allegata, dalla quale emerga l'inosservanza di tale principio.
Pertanto la contestazione che la somma di € 13.031.539 iscritta nella voce crediti vs clienti fosse non veritiera doveva essere provata dal CP_1
Né l'onere della prova può essere riversato sulla società appellante, per la circostanza, Part allegata dal (il quale contesta pure la tardività del deposito da parte di di CP_1 documentazione comprovante la consegna di copia dei contratti, in adempimento del provvedimento 11.04.2023 emesso ex art. 700 c.p.c. nel corso del giudizio di prime cure), della difficile interpretazione dei documenti ad esso consegnati, in quanto oscurati dei nominativi dei clienti e del tenore delle prestazioni.
Va tuttavia osservato che detti documenti non risultano essere stati versati in atti dall'attore, odierno appellato;
esso attore avrebbe dovuto infatti avvalersi del corretto strumento processuale, e comunque, acquisita una prova inutilizzabile, avrebbe dovuto, quanto meno in sede di precisazione delle conclusioni, reiterare la richiesta istruttoria in modo specifico.
In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza gravata, l'azione di annullamento della delibera va rigettata.
La condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado segue la soccombenza, secondo l'esito finale della lite, ricordando che La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa
pag. 9/10 (Cass. Ordinanza 19 ottobre 2022 n. 30729); vengono applicati lo scaglione tariffario ed i valori minimi adottati dal tribunale di prime cure, in assenza di rilievi critici.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza in epigrafe , ogni altra e diversa eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'azione di annullamento della delibera di assemblea SOC. Parte_2
adottata in data 28.03.2022;
[...]
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_1 favore di he si liquidano, quanto al Parte_1 primo grado in €. 3809,00 per compensi per il giudizio ordinario, ed in €. 2.608,00 per compensi per la fase cautelare, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cap come per legge, quanto al secondo grado in €. 1.036+27,00 per spese, €. 3473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cap come per legge.
Ancona, lì 3 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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