Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1520/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1520/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PERGETTI MASSIMILIANO presso il cui studio sito in VIA PAOLO BORSELLINO 2 42124 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. GRASSO ROBERTO presso il cui studio sito in VIA cavallotti n. 140 sassuolo (MO) è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento LI MI
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del giorno 22.04.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della MI nata a Reggio Emilia in [...]_1
02.08.2016.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 28.03.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
A) Le parti vivranno separate, uniformando i loro comportamenti, in modo da non recarsi pregiudizio morale e patrimoniale nel rispetto dei reciproci diritti e doveri che ancora loro impone la funzione genitoriale, nonostante sia venuta meno la loro convivenza more uxorio;
i loro comportamenti devono essere improntati, inoltre e soprattutto, al rispetto più fermo ed intranIGente, per la salute fisica e psichica della LI, affinché l'immagine del padre e della madre rimangano per lei figure di riferimento e di guida sicura e serena.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere quindi un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato fra la LI e ciascun genitore, evitando di esprime giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della LI e con diritto della MI di avere, mantenere e conservare, rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori si impegnano a favorire sempre la centralità dell'interesse della MI responsabilizzandosi nel modo più fattivo e collaborativo possibile. Essi eserciteranno in forma congiunta la responsabilità sulla MI per le questioni di straordinaria amministrazione, adottando tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI.
PIANO GENITORIALE
B) Quanto al regime di affidamento, la MI sarà affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, nel massimo rispetto ed in particolare nella collaborazione genitoriale per ogni evento di vita della stessa, con collocazione prevalente e residenza anagrafica della bambina presso l'abitazione sita a Borgo Virgilio (MN), frazione di Pietole, in via Parma 25/b. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della LI, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla LI. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla LI per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
C) Per quanto riguarda i diritti di visita e di tenuta della LI, il padre avrà riservato il diritto di vedere e trascorrere il proprio tempo con la LI compatibilmente con gli impegni della madre e le eIGenze della MI. Salvo diverso accordo, il padre eserciterà i suoi diritti di visita anche infrasettimanali in base ai giorni ed al calendario concordato con la madre di seguito dettagliato:
i) quando il padre farà il turno della mattina, terrà con sé la LI due giorni infrasettimanali dalle ore 16.00, ovvero dall'uscita da scuola, sino alle 20.30, cena compresa, con impegno del padre di riaccompagnare la bambina presso il domicilio materno;
ii) quando il padre farà il turno del pomeriggio, terrà con sé la LI il fine settimana, così organizzato: il sabato dalle ore 14.00 - con impegno della madre di portare la bambina presso il domicilio paterno - alla domenica sera sino alle ore 19,30 - con impegno del padre di riportare la bambina al domicilio materno.
D) Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la MI
per 14 giorni consecutivi. I periodi dovranno essere concordati possibilmente Per_1 entro il 30 maggio di ogni anno e con 20 giorni d'anticipo per le vacanze pasquali e natalizie durante le quali le giornate di vacanza saranno divise a metà tra i genitori. I periodi non dovranno coincidere e dovranno comprendere, ad anni alterni, il giorno di Natale e la Vigilia o il 31 dicembre e il 6 gennaio ed il giorno di Pasqua e Pasquetta.
I ricorrenti concordano che le condizioni relative ai periodi di vacanza potranno essere liberamente modificate previo accordo tra i genitori e comunque nel rispetto dei desideri, interessi, bisogni, impegni scolastici e ricreativi della MI, in ragione dell'età di questa, nonché nel rispetto degli impegni di lavoro dei genitori stessi.
E) Per quanto riguarda la i) salute, ii) l'istruzione e iii) la socialità di , i Per_1 ricorrenti concordano in ordine al fatto che
- rispetto al punto i), ha problemi di respirazione, pertanto su conIGlio della Per_1 pediatra e previa prescrizione dell'Otorinolaringoiatra Dott. si è Persona_2 sottoposta ad un trattamento farmacologico durato tre mesi, da luglio a ottobre 2024, e avente ad oggetto le tonsille e le adenoidi, che nel caso di assumono una Per_1 dimensione potenzialmente ostativa ad una corretta respirazione.
Ora i genitori sono in attesa di sottoporla ad una “registrazione saturimetria e frequenza cardiaca notturna” per indagare le ragioni delle difficoltà respiratorie.
Allo stesso tempo i genitori concordano in ordine al fatto che conduca una Per_1 vita sedentaria e che necessiti di iniziare una attività sportiva.
Infine, occorre procedere al cambio di pediatra.
Attualmente il pediatra di è la Dott.ssa , con ambulatorio in Per_1 Persona_3 Castelnovo di Sotto.
vive a Borgo Virgilio (MN), frazione di Pietole, in via Parma 25/b. Per_1
Occorre pertanto procedere al trasferimento della residenza e al conseguente cambio di pediatra.
- rispetto al punto ii), le parti convengono che occorra migliorare il rendimento scolastico di , potenziando le sue capacità di apprendimento, stimolando la Per_1 sua curiosità, pertanto sarà premura dei genitori concordare un colloquio col personale scolastico per affrontare detti temi.
- rispetto al punto iii): i genitori si impegnano ad iscrivere a pallavolo (o altro Per_1 sport che desidera praticare).
Conseguentemente, le parti si impegnano, entro e non oltre 30 giorni dalla definizione del presente giudizio, ad adoperarsi per ogni necessità e/o aspirazione per la crescita e la salute di , partecipando ad un incontro col personale Per_1 scolastico, iscrivendola a pallavolo o ad altra attività sportiva, procedendo al cambio di residenza e di pediatra.
E) I genitori dichiarano che le condizioni di cui infra sono scelte ponderate e bilanciate all'interesse della MI nonché alle reciproche posizioni economiche/lavorative.
F) Quanto agli aspetti economici, i genitori concordano che il IG. Parte_1 corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento ordinario della LI MI , la somma mensile di euro Per_1 150,00, entro il giorno 15 di ogni mese rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici nazionali ISTAT del costo della vita.
G) Le spese straordinarie per la LI saranno assolte nella misura del 60% a carico del padre ed in ragione del 40% a carico della madre secondo le indicazioni fornite nel più recente protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Reggio Emilia. Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mail agli indirizzi noti alle parti e/o telefonicamente tramite messaggi whatsApp;
a fronte della richiesta scritta di un genitore, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari ed adeguati al tipo di richiesta e comunque non oltre 5 giorni) l'eventuale dissenso, espresso per iscritto ed esplicitamente motivato;
in difetto, il silenzio o una risposta non motivata saranno intesi come assenso alla richiesta. Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento. Nei successivi 20 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare la parte che ha anticipato la spesa. Le parti concordano, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
pertanto, gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome della LI ed a consegnarne copia all'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI
H) L'assegno unico universale nonché i “bonus” che sono ora e/o saranno in futuro riconosciuti a favore della genitorialità e/o a favore della LI saranno percepiti interamente dalla IG.ra . Parte_2
I) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
L) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuno provvederà a pagare il proprio avvocato, mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura della metà ciascuno.
M) Caso e apriranno un libretto postale intestato ad sul quale Pt_2 Persona_1 potranno operare solo con firma congiunta e su cui finirà l'eventuale erogazione dell'indennità di frequenza e di ogni altra indennità ad ella spettante”.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della LI MI cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di conIGlio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 24.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli